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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/10/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico RI RO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1864/2021 r.g. e vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso gli avv.ti LU Cimino
e LU ON Email_1
, che la rappresentano e difendono per procura in atti, Email_2
opponente
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo CP_1 C.F._1 studio dell'avv. Giuseppe Tribulato che lo rappresenta e difende per procura in atti, opposto oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – rapporto di lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 26 marzo 2021 adiva questo giudice e, premesso CP_1 che con ordinanza del 18 giugno 2019 il Tribunale di Messina aveva condannato la Parte_1
a reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato presso la sede di Giardini – Naxos e che tale ordine di reintegra era rimasto inadempiuto, chiedeva ingiungersi nei confronti della società il pagamento in proprio favore della somma complessiva lorda di 30.118,07 euro a titolo di retribuzione maturata dalla data di deposito dell'anzidetta ordinanza di reintegra sino al 18 marzo 2021, oltre interessi legali e rivalutazione.
La domanda veniva accolta con decreto n. 184/2021 del 29 marzo 2021 (proc. n. 1266/2021), avverso il quale l'ingiunto ha proposto opposizione con ricorso dell'8 maggio 2021. Nella resistenza dell'opposto, sostituita l'udienza del 14 ottobre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- L'opponente ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso monitorio per nullità della procura alle liti, affermando che quest'ultima fosse priva dell'asseverazione di conformità all'originale cartaceo. Ha eccepito, poi, sia l'insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito - poiché la somma ingiunta non sarebbe ricompresa nel titolo esecutivo azionato -, sia l'impossibilità di reintegrare il lavoratore per inidoneità dello stesso allo svolgimento delle mansioni precedentemente svolte ovvero a qualsiasi altra mansione. Ha, infine, contestato l'esattezza dell'importo ingiunto.
Orbene, la prima eccezione è infondata in quanto, ai sensi degli artt. 83 c.p.c. e 10 del d.P.R.
123/2001, ai fini della validità della procura conferita su supporto cartaceo, è sufficiente che il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmetta copia informatica autenticata con firma digitale, senza che sia necessaria l'espressa indicazione di conformità della copia informatica all'originale cartaceo, essendo questa implicitamente attestata dall'apposizione della firma digitale del difensore. La stessa interpretazione letterale del citato art. 10, secondo cui la copia informatica della procura cartacea deve essere “asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale”, induce a ritenere che l'apposizione della firma digitale
è il mezzo (“mediante”) con il quale attestare la corrispondenza tra la copia informatica e l'originale cartaceo.
Nel caso in esame, dagli atti risulta che la procura depositata dal nel giudizio CP_1 monitorio rechi in calce l'apposizione della firma digitale del suo difensore.
3.- Nel merito va anzitutto chiarito che, come ribadito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. n. 927/2022 e Cass. n. 14486/2019), l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, bensì un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.
Ne consegue che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla.
Ciò posto, l'art. 18, comma 4, della legge 300/1970, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 11 maggio 1990, n. 108 e poi dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012 -
2 applicato nell'ordinanza n. 11944/2019 menzionata - prevede che, in caso di accertata illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro, il giudice condanna quest'ultimo alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro antecedentemente ricoperto, nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra. Tale indennità non può superare, in ogni caso, le dodici mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore in costanza di rapporto.
Tale disciplina configura un regime peculiare e derogatorio rispetto alle regole applicabili in materia di diritto delle obbligazioni, riconducendo i compensi dal datore di lavoro, in caso di accertata illegittimità del licenziamento, nell'ambito del risarcimento del danno da illegittima risoluzione unilaterale del rapporto (v. Cass. S.U. n. 2990/2018).
Resta fermo, in ogni caso, il diritto del lavoratore di chiedere il risarcimento dell'ulteriore danno subito per effetto della inattività forzosa derivante dalla mancata ottemperanza, da parte del datore di lavoro, all'ordine del giudice di ripristino del rapporto di lavoro. Infatti, nel regime di tutela reale di cui all'art. 18, la predeterminazione legale del danno risarcibile non esclude che il lavoratore possa chiede il risarcimento del danno ulteriore derivatogli dalla mancata tempestiva attuazione dell'ordine di reintegra (v. Cass. n. 29335/2023, n. 9073/2013). Tale ulteriore pregiudizio, che ben può risolversi anche nella mancata percezione delle retribuzioni (lucro cessante), dedotto l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum, non ha carattere retributivo ma partecipa della stessa natura risarcitoria dell'indennità stabilita dal giudice nel provvedimento di reintegra, e deve essere oggetto di accertamento in un autonomo giudizio con onere della prova incombente sul lavoratore, dovendosi escludere qualsiasi automatismo derivante dall'ordinanza di reintegrazione.
Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 86/2018, ha affermato che la mancata attuazione dell'ordine di reintegra del lavoratore configura un illecito istantaneo ad effetti permanenti, che perpetua “le conseguenze dannose del licenziamento intimato contra ius, da cui propriamente deriva una obbligazione risarcitoria del danno stesso da parte del datore nei confronti del dipendente non reintegrato”.
Pertanto, qualora il datore di lavoro non consenta la ripresa dell'attività da parte del lavoratore, quest'ultimo ha diritto di chiedere il risarcimento del danno ma non anche l'automatica corresponsione delle retribuzioni medio tempore maturate, che presuppongono l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Nel caso in esame, il Tribunale di Messina, con l'ordinanza n. 11944/2019 (n. 5142/2018
r.g.) cit. resa in fase sommaria e confermata dapprima con sentenza n. 624/2020 del Tribunale e
3 poi con la sentenza n. 236/2021 della Corte di Appello (la Cassazione con ordinanza n. 15279/2024 ha rigettato il ricorso proposto dalla società), ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla il 3 aprile 2018, condannandola a reintegrarlo e a risarcirgli il danno Parte_1 quantificato in dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
L'ulteriore somma di euro 30.118,07, oltre interessi e rivalutazione, richiesta con il decreto ingiuntivo opposto non è contemplata nell'ordinanza sopra richiamata, né può costituire un effetto automatico direttamente derivante da tale provvedimento. Piuttosto, avendo natura risarcitoria in applicazione dei principi sopra richiamati, essa doveva costituire oggetto di autonomo accertamento giurisdizionale con onere della prova a carico del lavoratore.
Sul punto si evidenzia che l'opposto – che nel giudizio di opposizione assume la veste di attore in senso sostanziale – si è limitato a ribadire la spettanza della somma sopra indicata a titolo di retribuzioni maturate in assenza di prestazione, dalla data dell'ordinanza di reintegra sino al 18 marzo 2021, senza proporre alcuna domanda volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio sofferto a causa della mancata reintegrazione nella posizione lavorativa antecedentemente ricoperta.
Ma, come sopra chiarito, il pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate da lavoratore non tempestivamente reintegrato non si configura quale effetto automatico discendente dall'ordine del giudice di ripristino della posizione lavorativa, costituendo solo il parametro al quale ancorare la quantificazione dell'eventuale obbligazione risarcitoria gravante sul datore, che deve costituire oggetto di apposita domanda giudiziale da parte del lavoratore, che, nel caso in esame, non è stata in alcun modo avanzata.
In definitiva, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con assorbimento di ogni altro motivo.
4.- Considerata la controvertibilità della questione esaminata, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione respinta:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 184/2021 del 29 marzo 2021;
2) compensa le spese del presente giudizio di opposizione.
Messina, 15.10.2025
Il Giudice del Lavoro
RI RO
4 Alla redazione del presente del presente provvedimento ha collaborato il magistrato ordinario in tirocinio, dott. Alfio Impellizzeri.
Il Giudice del Lavoro
RI RO
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