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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 02/09/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 142/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Veronica Messana Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 142 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. VITELLO VINCEN- C.F._1
ZO, per mandato in atti PEC;
Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. SPATARO C.F._2
GIUSEPPE, per mandato in atti, PEC
[...]
; Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
Tribunale di Sciacca R.G. n. 142/2023
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili .
Conclusioni delle parti: All'udienza del 11/09/2024 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
ha chiesto al Tribunale di :”1)dichiarare la cessazione degli effetti
[...]
civili del matrimonio contratto dalle odierne parti in causa in data 16 giugno
1999, a Bivona, trascritto al n. 2, Parte II S.A., con ordine ai competenti Uf-
ficiali dello stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2) disporre che i genitori provvedano al mantenimento autonomo della figlia
con questi collocata stabilmente e, pertanto, che il ricorrente provveda al
mantenimento diretto della figlia e la resistente a quello della figlia R_
, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) disporre la revoca Per_2
dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente non sussi-
stendone più le condizioni di fatto e di diritto;
4) ritenere e dichiarare che
nessun assegno divorzile deve essere corrisposto in favore della resistente;
5) con ogni ulteriore provvedimento di legge;
6) con condanna al pagamento
delle spese di lite della resistente in caso di contestazione”
Si è costituita in giudizio contestando le richieste di Controparte_1 natura economica di parte ricorrente e chiedendo al Tribunale di”, CP_2
a carico del marito un assegno divorzile a favore della sig.ra
[...] [...]
non inferiore ad Euro 500, o al diverso importo ritenuto congruo P_
in considerazione dell'apporto dato dalla moglie al menage familiare e alla
differenza reddituale tra i coniugi. STABILIRE a carico del sig. CP_3
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 142/2023
un assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad Euro Pt_1 Per_2
250,00, ovvero al diverso importo In via istruttoria, CONCEDERE termini
per precisare le domande e articolare mezzi di prova”
Fallito il tentativo di conciliazione nel corso della prima udienza e adot-
tati i provvedimenti provvisori e urgenti la causa, istruita in via documen-
tale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 11 settembre 2024 all'esito della quale sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così brevemente descritti i fatti di causa, la domanda tendente ad ot-
tenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va ac-
colta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione;
che da tale data in poi non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita ma-
teriale e spirituale tra di essi e che risulta documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separa-
zione consensuale pronunziato da questo Tribunale n. cronol. 2229/2021
del 17/05/2021.
Ciò posto, restano da esaminare le domande di contenuto economico,
attinenti alla richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile svolta dalla P_
A tal proposito va preliminarmente rilevato che, come ampiamente no-
to, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di di-
vorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 142/2023
compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni ogget-
tive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della nor-
ma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la re-
lativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della va-
lutazione comparativa delle condizioni economico/patrimoniali delle parti,
in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. (cfr Cass. Sezioni Unite 11-07-2018, n. 18287).
Nell'ambito del predetto orientamento, è stato poi precisato che, ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibili-
tà di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impos-
sibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patri-
monio comune o di quello dell'altro coniuge, mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esi-
stente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno, e l'en-
tità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un.,
11/07/2018, n. 18287, cit;
nel medesimo senso, successivamente, Cass.,
Sez. I, 9/08/2019, n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603 e Cassazione
- 4 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 142/2023
civile sez. I, 20/04/2023, (ud. 17/03/2023, dep. 20/04/2023), n.10614).
Come ha ben messo in evidenza in più occasioni la Suprema Corte di
Cassazione (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 febbraio 2014,
Pres. Luccioli, rel. San Giorgio), invero, l'accertamento del diritto all'asse-
gno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è
chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'ina-
deguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggetti-
ve, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno mentre nella seconda fase, il giu-
dice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5.
L'assegno divorzile, infatti, non può tradursi in una impropria rendita di posizione nel senso di essere riconosciuto, tout court, per il divario reddituale trai coniugi, realizzandosi altrimenti per tal via un'alterazione della funzione dell'assegno stesso che travalica il limite della ragionevolez-
za (Cfr. Trib. Firenze, ordinanza 22 maggio 2013, Pres., est. Palazzo).
I criteri di interpretazione dell'articolo 5 legge 898 del 1970, poi, sono mutati, per effetto del revirement adottato dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza n. 11504 del 2017 per cui sulla scorta del nuovo insegna-
mento il giudice, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito dalle disposizioni che regolano la corresponsione dell'assegno di mantenimento: A) deve verifi-
care, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'autorespon-
- 5 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 142/2023
sabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole",
ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al ri-
conoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente - se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossi-
bilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniu-
ge), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o auto-
nomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente me-
desimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il di-
ritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge.
Ciò posto, guardando a questo nuovo indirizzo di giurisprudenza e col-
locandone i principi nel caso di specie deve necessariamente concludersi in senso negativo circa la spettanza dell'assegno di divorzio all'odierna re-
sistente, avendo gli esiti dell'istruttoria evidenziato la carenza dei presup-
posti richiesti dalla norma sopra citata (inadeguatezza dei mezzi o all'im-
possibilità di procurarseli per ragioni oggettive) per il riconoscimento del diritto in questione.
Dalle risultanze processuali è infatti emersa l'insussistenza anzitutto delle condizioni per il riconoscimento di una componente assistenziale
- 6 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 142/2023
dell'assegno divorzile richiesto, essendo la economicamente au- P_
tosufficiente e oggi pienamente in condizione di reperire delle occupazioni lavorative, come quella presso la scuola primaria I.C. K. WOJTYLA - PL.
MARABITTI di Palermo e che, sebbene almeno in un primo momento pre-
carie e comunque non particolarmente remunerative o qualificate, le con-
sentono di avere un tenore di vita dignitoso, considerato che la stessa è in possesso dei titoli necessari all'insegnamento.
Contemporaneamente, ritiene il Collegio che non sussistono nemmeno i presupposti per il riconoscimento di una componente compensativa-
perequativa dell'assegno divorzile.
Nessuna prova, infatti, la resistente ha fornito in ordine al contributo dalla stessa apportato alla conduzione della vita familiare e alla formazio-
ne della carriera professionale e del patrimonio dell'odierno ricorrente, né
ha allegato specificamente quali attività sarebbero state sacrificate dal matrimonio.
Nello specifico, la genericità delle deduzioni della che ha P_
dedotto di avere rinunciato nel corso della vita matrimoniale a delle occa-
sioni lavorative non meglio specificate ne contestualizzate nel tempo, im-
pedisce a questo Collegio di valutare sia l'effettiva esistenza di scelte co-
muni di vita in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole siano state sacrificate per la famiglia, sia l'effettivo contributo di detto coniuge alla conduzione familiare, alla for-
mazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per tutta la durata del matrimonio, posto che in generale la funzione equilibratrice del reddi-
to degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzi-
- 7 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 142/2023
le, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economica-
mente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale delle parti.
Le prove per testi a tal proposito formulate dalla ricorrente in ricon-
venzionale non sono state ammesse dal Giudice istruttore in quanto ini-
donee a dimostrare che in costanza di matrimonio gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie aspettative professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari e che tali scel-
te abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli stessi, determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare.
Alla luce di quanto fin qui esposto, tenuto conto dell'età, della profes-
sionalità della resistente e della comprovata capacità di quest'ultima di procurarsi i mezzi necessari al proprio sostentamento anche in ragione dell'attività lavorativa svolta, in applicazione dei principi sopra richiamati ritiene il Tribunale che non sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della del diritto all'assegno divorzile richiesto, per cui P_
la relativa domanda deve essere rigettata.
Venendo all'esame delle ulteriori domande va affrontata quella relativa al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non ancora econo- Per_2
micamente indipendente, convivente, per pacifica ammissione di entram-
be le parti, con la madre, nel domicilio di quest'ultima, alla quale il ricor-
rente versa la somma di € 100,00 mensili.
Ebbene, l'esame della produzione documentale versata in atti evidenzia
- 8 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 142/2023
l'infondatezza della domanda svolta dal ricorrente di revoca dell'obbligo di contributo al mantenimento della figlia stabilito in sede di separa- Per_2
zione, in assenza di modifiche sopravvenute delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi idonee a giustificare la chiesta revoca.
L'esiguo importo mesile di euro 100,00 risulta, invero, determinato dai coniugi in sede di separazione consensuale tenendo già conto dell'attività
lavorativa, pure precaria, svolta dalla (tanto da prevedere il P_
versamento del maggiore importo di € 300,00 da parte del in ca- Pt_1
so di mancato rinnovo dei contratti di lavoro della resistente), la quale ri-
sulta pure gravata dalle spese per la conduzione in locazione di un immo-
bile nella città di Palermo, ove presta la propria attività lavorativa.
Alla luce dei redditi emersi in sede di istruttoria documentale, delle condizioni patrimoniali delle parti e della circostanza relativa alla totale assunzione da parte del ricorrente dei costi necessari al mantenimento dell'altra figlia della coppia, , appare equo confermare il contributo R_
da porre a carico del per il mantenimento della figlia nella Pt_1 Per_2
misura minima di € 100,00 mensili da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte ricorrente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese mediche straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, intese come spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assi-
curate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché alle spese scolastiche o universitarie.
Infine, in relazione alla domanda relativa alla casa coniugale deve os-
- 9 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 142/2023
servarsi che secondo l'ormai consolidato orientamento della giurispruden-
za di legittimità, l'art. 337 sexies c.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 154 del
2013, in vigore dal 7 febbraio 2014), nella parte in cui prevede che "il go-
dimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto
dell'interesse dei figli", ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass., 18 settembre 2013, n. 21334).
L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più de-
bole ed è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, es-
sendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso (Cor-
te Costituzionale, 30 luglio 2008, n. 308).
La Corte di Cassazione ha, infatti, ribadito che la scelta cui il giudice è
chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione e che suddetta scelta non può
essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesi-
mi (Cass., 22 novembre 2010, n. 23591).
- 10 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 142/2023
Con l'ulteriore corollario che l'assegnazione della casa coniugale è "uno
strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse fi-
nalità" e che "detta assegnazione non ha più ragion d'essere soltanto se,
per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essen-
ziale funzione" (Cass., 22 luglio 2015 n. 15367; Cass., 12 ottobre 2018, n.
25604).
Inoltre, la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiari ex art. 337 sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allonta-
namenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorchè regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorchè non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè vi faccia ritorno appena pos-
sibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (Cass., 17 giugno 2019, n. 16134)
Anche di recente, la Corte di Cassazione ha affermato che con riferi-
mento all'assegnazione della casa familiare, il parametro della prevalenza temporale è certamente dirimente, atteso che è solo l'effettiva e fisica pre-
senza del figlio nella casa familiare a giustificarne l'assegnazione al co-
niuge già collocatario, sicchè detta assegnazione va negata – e revocata -
se difetta la prevalenza temporale effettiva della presenza del figlio nell'a-
bitazione (Cass., 31 dicembre 2020, n. 29977).
Orbene, non può revocarsi in dubbio che i principi di diritto richiamati
- 11 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 142/2023
debbano trovare applicazione nel caso in esame in cui l'immobile adibito a casa coniugale non è stabilmente abitato né dalla ricorrente – che di fatto vive nella città in cui lavora per dieci mesi all'anno – né dalla figlia Per_2
che studia a Palermo e i cui rientri a Bivona non sono definibili, nè pro-
grammabili, nè frequenti. (cfr da ultimo in motivazione Cass.
32151/2023)
L'assegnazione della casa coniugale in favore della resistete deve per-
tanto revocata.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccomben-
za parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in BIVONA, in data 16/06/1999, da , nato a Parte_1
BIVONA (AG), in data 10/12/1967, e da , nata a Controparte_1
PALERMO (PA), in data 23/02/1975, trascritto nei registri dello Stato Ci-
vile del medesimo Comune al n. 2, parte II serie A, dell'anno 1999;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
un assegno mensile di euro 100,00 a titolo di manteni- Controparte_1
mento della figlia della coppia , da versare entro il giorno 5 Persona_3
di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- 12 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 142/2023
rigetta la domanda relativa all'assegno divorzile svolta da P_
;
[...]
revoca l'assegnazione in favore di della casa coniuga- Controparte_1
le sita in Bivona, nella Via Santa Chiara;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
20/08/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Antonio Tricoli
Valentina Stabile
- 13 - Tribunale di Sciacca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Veronica Messana Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 142 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. VITELLO VINCEN- C.F._1
ZO, per mandato in atti PEC;
Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. SPATARO C.F._2
GIUSEPPE, per mandato in atti, PEC
[...]
; Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
Tribunale di Sciacca R.G. n. 142/2023
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili .
Conclusioni delle parti: All'udienza del 11/09/2024 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
ha chiesto al Tribunale di :”1)dichiarare la cessazione degli effetti
[...]
civili del matrimonio contratto dalle odierne parti in causa in data 16 giugno
1999, a Bivona, trascritto al n. 2, Parte II S.A., con ordine ai competenti Uf-
ficiali dello stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2) disporre che i genitori provvedano al mantenimento autonomo della figlia
con questi collocata stabilmente e, pertanto, che il ricorrente provveda al
mantenimento diretto della figlia e la resistente a quello della figlia R_
, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) disporre la revoca Per_2
dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente non sussi-
stendone più le condizioni di fatto e di diritto;
4) ritenere e dichiarare che
nessun assegno divorzile deve essere corrisposto in favore della resistente;
5) con ogni ulteriore provvedimento di legge;
6) con condanna al pagamento
delle spese di lite della resistente in caso di contestazione”
Si è costituita in giudizio contestando le richieste di Controparte_1 natura economica di parte ricorrente e chiedendo al Tribunale di”, CP_2
a carico del marito un assegno divorzile a favore della sig.ra
[...] [...]
non inferiore ad Euro 500, o al diverso importo ritenuto congruo P_
in considerazione dell'apporto dato dalla moglie al menage familiare e alla
differenza reddituale tra i coniugi. STABILIRE a carico del sig. CP_3
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 142/2023
un assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad Euro Pt_1 Per_2
250,00, ovvero al diverso importo In via istruttoria, CONCEDERE termini
per precisare le domande e articolare mezzi di prova”
Fallito il tentativo di conciliazione nel corso della prima udienza e adot-
tati i provvedimenti provvisori e urgenti la causa, istruita in via documen-
tale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 11 settembre 2024 all'esito della quale sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così brevemente descritti i fatti di causa, la domanda tendente ad ot-
tenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va ac-
colta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione;
che da tale data in poi non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita ma-
teriale e spirituale tra di essi e che risulta documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separa-
zione consensuale pronunziato da questo Tribunale n. cronol. 2229/2021
del 17/05/2021.
Ciò posto, restano da esaminare le domande di contenuto economico,
attinenti alla richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile svolta dalla P_
A tal proposito va preliminarmente rilevato che, come ampiamente no-
to, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di di-
vorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 142/2023
compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni ogget-
tive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della nor-
ma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la re-
lativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della va-
lutazione comparativa delle condizioni economico/patrimoniali delle parti,
in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. (cfr Cass. Sezioni Unite 11-07-2018, n. 18287).
Nell'ambito del predetto orientamento, è stato poi precisato che, ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibili-
tà di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impos-
sibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patri-
monio comune o di quello dell'altro coniuge, mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esi-
stente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno, e l'en-
tità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un.,
11/07/2018, n. 18287, cit;
nel medesimo senso, successivamente, Cass.,
Sez. I, 9/08/2019, n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603 e Cassazione
- 4 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 142/2023
civile sez. I, 20/04/2023, (ud. 17/03/2023, dep. 20/04/2023), n.10614).
Come ha ben messo in evidenza in più occasioni la Suprema Corte di
Cassazione (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 febbraio 2014,
Pres. Luccioli, rel. San Giorgio), invero, l'accertamento del diritto all'asse-
gno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è
chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'ina-
deguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggetti-
ve, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno mentre nella seconda fase, il giu-
dice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5.
L'assegno divorzile, infatti, non può tradursi in una impropria rendita di posizione nel senso di essere riconosciuto, tout court, per il divario reddituale trai coniugi, realizzandosi altrimenti per tal via un'alterazione della funzione dell'assegno stesso che travalica il limite della ragionevolez-
za (Cfr. Trib. Firenze, ordinanza 22 maggio 2013, Pres., est. Palazzo).
I criteri di interpretazione dell'articolo 5 legge 898 del 1970, poi, sono mutati, per effetto del revirement adottato dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza n. 11504 del 2017 per cui sulla scorta del nuovo insegna-
mento il giudice, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito dalle disposizioni che regolano la corresponsione dell'assegno di mantenimento: A) deve verifi-
care, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'autorespon-
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sabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole",
ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al ri-
conoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente - se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossi-
bilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniu-
ge), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o auto-
nomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente me-
desimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il di-
ritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge.
Ciò posto, guardando a questo nuovo indirizzo di giurisprudenza e col-
locandone i principi nel caso di specie deve necessariamente concludersi in senso negativo circa la spettanza dell'assegno di divorzio all'odierna re-
sistente, avendo gli esiti dell'istruttoria evidenziato la carenza dei presup-
posti richiesti dalla norma sopra citata (inadeguatezza dei mezzi o all'im-
possibilità di procurarseli per ragioni oggettive) per il riconoscimento del diritto in questione.
Dalle risultanze processuali è infatti emersa l'insussistenza anzitutto delle condizioni per il riconoscimento di una componente assistenziale
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dell'assegno divorzile richiesto, essendo la economicamente au- P_
tosufficiente e oggi pienamente in condizione di reperire delle occupazioni lavorative, come quella presso la scuola primaria I.C. K. WOJTYLA - PL.
MARABITTI di Palermo e che, sebbene almeno in un primo momento pre-
carie e comunque non particolarmente remunerative o qualificate, le con-
sentono di avere un tenore di vita dignitoso, considerato che la stessa è in possesso dei titoli necessari all'insegnamento.
Contemporaneamente, ritiene il Collegio che non sussistono nemmeno i presupposti per il riconoscimento di una componente compensativa-
perequativa dell'assegno divorzile.
Nessuna prova, infatti, la resistente ha fornito in ordine al contributo dalla stessa apportato alla conduzione della vita familiare e alla formazio-
ne della carriera professionale e del patrimonio dell'odierno ricorrente, né
ha allegato specificamente quali attività sarebbero state sacrificate dal matrimonio.
Nello specifico, la genericità delle deduzioni della che ha P_
dedotto di avere rinunciato nel corso della vita matrimoniale a delle occa-
sioni lavorative non meglio specificate ne contestualizzate nel tempo, im-
pedisce a questo Collegio di valutare sia l'effettiva esistenza di scelte co-
muni di vita in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole siano state sacrificate per la famiglia, sia l'effettivo contributo di detto coniuge alla conduzione familiare, alla for-
mazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per tutta la durata del matrimonio, posto che in generale la funzione equilibratrice del reddi-
to degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzi-
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le, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economica-
mente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale delle parti.
Le prove per testi a tal proposito formulate dalla ricorrente in ricon-
venzionale non sono state ammesse dal Giudice istruttore in quanto ini-
donee a dimostrare che in costanza di matrimonio gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie aspettative professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari e che tali scel-
te abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli stessi, determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare.
Alla luce di quanto fin qui esposto, tenuto conto dell'età, della profes-
sionalità della resistente e della comprovata capacità di quest'ultima di procurarsi i mezzi necessari al proprio sostentamento anche in ragione dell'attività lavorativa svolta, in applicazione dei principi sopra richiamati ritiene il Tribunale che non sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della del diritto all'assegno divorzile richiesto, per cui P_
la relativa domanda deve essere rigettata.
Venendo all'esame delle ulteriori domande va affrontata quella relativa al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non ancora econo- Per_2
micamente indipendente, convivente, per pacifica ammissione di entram-
be le parti, con la madre, nel domicilio di quest'ultima, alla quale il ricor-
rente versa la somma di € 100,00 mensili.
Ebbene, l'esame della produzione documentale versata in atti evidenzia
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l'infondatezza della domanda svolta dal ricorrente di revoca dell'obbligo di contributo al mantenimento della figlia stabilito in sede di separa- Per_2
zione, in assenza di modifiche sopravvenute delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi idonee a giustificare la chiesta revoca.
L'esiguo importo mesile di euro 100,00 risulta, invero, determinato dai coniugi in sede di separazione consensuale tenendo già conto dell'attività
lavorativa, pure precaria, svolta dalla (tanto da prevedere il P_
versamento del maggiore importo di € 300,00 da parte del in ca- Pt_1
so di mancato rinnovo dei contratti di lavoro della resistente), la quale ri-
sulta pure gravata dalle spese per la conduzione in locazione di un immo-
bile nella città di Palermo, ove presta la propria attività lavorativa.
Alla luce dei redditi emersi in sede di istruttoria documentale, delle condizioni patrimoniali delle parti e della circostanza relativa alla totale assunzione da parte del ricorrente dei costi necessari al mantenimento dell'altra figlia della coppia, , appare equo confermare il contributo R_
da porre a carico del per il mantenimento della figlia nella Pt_1 Per_2
misura minima di € 100,00 mensili da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte ricorrente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese mediche straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, intese come spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assi-
curate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché alle spese scolastiche o universitarie.
Infine, in relazione alla domanda relativa alla casa coniugale deve os-
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servarsi che secondo l'ormai consolidato orientamento della giurispruden-
za di legittimità, l'art. 337 sexies c.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 154 del
2013, in vigore dal 7 febbraio 2014), nella parte in cui prevede che "il go-
dimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto
dell'interesse dei figli", ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass., 18 settembre 2013, n. 21334).
L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più de-
bole ed è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, es-
sendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso (Cor-
te Costituzionale, 30 luglio 2008, n. 308).
La Corte di Cassazione ha, infatti, ribadito che la scelta cui il giudice è
chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione e che suddetta scelta non può
essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesi-
mi (Cass., 22 novembre 2010, n. 23591).
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Con l'ulteriore corollario che l'assegnazione della casa coniugale è "uno
strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse fi-
nalità" e che "detta assegnazione non ha più ragion d'essere soltanto se,
per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essen-
ziale funzione" (Cass., 22 luglio 2015 n. 15367; Cass., 12 ottobre 2018, n.
25604).
Inoltre, la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiari ex art. 337 sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allonta-
namenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorchè regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorchè non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè vi faccia ritorno appena pos-
sibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (Cass., 17 giugno 2019, n. 16134)
Anche di recente, la Corte di Cassazione ha affermato che con riferi-
mento all'assegnazione della casa familiare, il parametro della prevalenza temporale è certamente dirimente, atteso che è solo l'effettiva e fisica pre-
senza del figlio nella casa familiare a giustificarne l'assegnazione al co-
niuge già collocatario, sicchè detta assegnazione va negata – e revocata -
se difetta la prevalenza temporale effettiva della presenza del figlio nell'a-
bitazione (Cass., 31 dicembre 2020, n. 29977).
Orbene, non può revocarsi in dubbio che i principi di diritto richiamati
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debbano trovare applicazione nel caso in esame in cui l'immobile adibito a casa coniugale non è stabilmente abitato né dalla ricorrente – che di fatto vive nella città in cui lavora per dieci mesi all'anno – né dalla figlia Per_2
che studia a Palermo e i cui rientri a Bivona non sono definibili, nè pro-
grammabili, nè frequenti. (cfr da ultimo in motivazione Cass.
32151/2023)
L'assegnazione della casa coniugale in favore della resistete deve per-
tanto revocata.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccomben-
za parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in BIVONA, in data 16/06/1999, da , nato a Parte_1
BIVONA (AG), in data 10/12/1967, e da , nata a Controparte_1
PALERMO (PA), in data 23/02/1975, trascritto nei registri dello Stato Ci-
vile del medesimo Comune al n. 2, parte II serie A, dell'anno 1999;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
un assegno mensile di euro 100,00 a titolo di manteni- Controparte_1
mento della figlia della coppia , da versare entro il giorno 5 Persona_3
di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- 12 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 142/2023
rigetta la domanda relativa all'assegno divorzile svolta da P_
;
[...]
revoca l'assegnazione in favore di della casa coniuga- Controparte_1
le sita in Bivona, nella Via Santa Chiara;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
20/08/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Antonio Tricoli
Valentina Stabile
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