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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 30/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
MM AE, TO
TOSI SERGIO MARIO, Giudice
in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 860/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di QU - Via Matteotti 10 73018 QU LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259000260227000 IMP SOST 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259000260227000 IMP. SOST. 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259000260227000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259000260227000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1593/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21 gennaio 2025 l'Agente della riscossione notificava al contribuente l'intimazione di pagamento n.
05920259000260227 relativa a n. 6 sottostanti atti di cui soltanto 2 cartelle di pagamento (la n.
05920220029454002 e la n. 05920230020368483) di competenza dell' Agenzia delle Entrate, restando gli altri atti di competenza del Comune di Bari, del Comune di QU e della Regione Puglia.
Nello specifico, le 2 cartelle di pagamento di competenza dell'Agenzia
delle Entrate riguardavano il controllo automatizzato della dichiarazione Modello
Unico PF 2019 trasmessa per l'anno d'imposta 2018 e quello della dichiarazione
Modello Unico PF 2020 trasmessa per l'anno d'imposta 2019 (per imposte dichiarate e non versate).
Con il ricorso di cui si discute il contribuente impugna la citata intimazione di pagamento n. 05920259000260227 con riferimento alle 2 cartelle emesse dalla Agenzia delle Entrate e ai
2 avvisi di accertamento emessi dal Comune di
QU in materia di Tari, formulando le seguenti eccezioni:
1. nullità dell'intimazione notificata a mezzo pec;
2. mancata notifica dell'avviso bonario;
3. mancata motivazione;
4. mancata sottoscrizione del funzionario competente;
5. nullità del ruolo per omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese;
6. Erroneità dei conteggi e delle somme richieste;
7. infondatezza della pretesa creditoria.
Richiedeva, in conclusione, la pubblica udienza, la sospensione della riscossione e l'annullamento dell'intimazione di pagamento con condanna alle spese di lite.
Agenzia delle Entrate e AD si costituivano in giudizio, per quanto di competenza.
Chiedeva il rigetto del ricorso e AD documentava la regolare notifica delle cartelle presupposte e produceva istanza di rateizzazione del 2023 dalla quale si evince che il ricorrente ha rateizzato il debito e ha già pagato le prime cinque rate.
All'udienza del 30 settembre 2026 la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso é infondato e come tale deve essere respinto.
Con il primo ed il quarto motivo di ricorso parte ricorrente eccepisce rispettivamente la nullità dell'atto impugnato in quanto notificato a mezzo PEC e mancata sottoscrizione del funzionario competente.
Entrambe le eccezioni, che possono essere trattate congiuntamente, sono infondate.
E' da intendersi sempre valida, infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la notifica di una cartella di pagamento o di un intimazione di pagamento trasmessa via PEC, e ciò a prescindere dalle specifiche tecniche del documento allegato al messaggio di posta elettronica certificata o dalla assenza di firma digitale.
Altresì infondata l'eccepita carenza di motivazione dell'atto in quanto l'intimazione oggetto di giudizio è stata redatta secondo le previsioni normative nonché in considerazione del fatto che l'intimazione, come si vedrà più avanti, è stata regolarmente preceduta dalla notifica degli atti in esso richiamati.
Anche per quanto attiene l'eccepita nullità del ruolo per omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese, infatti, il ricorso infondato.
Proprio con riferimento alle cartelle, la cui regolare notifica é stata provata dall'Agente della riscossione,
e agli Avvisi di accertamento del Comune di QU di cui il
Sig. Ricorrente_1 dichiara di non essere a conoscenza, in data 27/09/2023 lo stesso ha presentato un'istanza di rateizzazione, anche questa versata in atti.
Inoltre, il ricorrente ha persino versato 5 delle 72 rate previste, come si evince esaminando la colonna denominata “riscosso” dell'estratto di ruolo agli atti.
Va detto, infine, con riferimento a quanto eccepito da parte ricorrente in ordine alla mancata notifica dell'avviso bonario che le cartelle n. 05920220029454002 e la n. 05920230020368483 sottese all'atto impugnato, semplicemente riportano gli esiti del controllo automatizzato esperiti sulle dichiarazioni
Modello Unico PF trasmesse dal ricorrente per l'anno d'imposta 2018 e per l'anno d'imposta 2019, che le comunicazioni di irregolarità n. 225112719001 e n. 184508920001 sottese alle citate cartelle di pagamento risultano consegnate via PEC il 6 febbraio 2022 e il 28 settembre 2022 e che, in ogni caso, quand'anche la comunicazione fosse mancata, non ne sarebbe potuta derivare la nullità della cartella di pagamento trattandosi di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art.36bis.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 05920220029454002000 e all'Avviso di
Accertamento n. 15/0001519/0 in particolare, l' Agenzia ha notificato al ricorrente, in data 26/09/2023, l'Atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 05984202300002863001 che, oltre a cristallizzare ulteriormente il credito sotteso, ne ha interrotto i termini di prescrizione.
In ultimo, in ordine alla presunta «mancata certezza del titolo esecutivo» rappresentata dal ricorrente, si ricorda che, la cartella di pagamento è l'atto che l'Agente della Riscossione notifica al contribuente per riscuotere le somme iscritte a ruolo, che assolve alla duplice funzione di avviso di pagamento e di messa in mora, come espressamente indicato dall'articolo 25, d.P.R. 602 del 1973.
A norma dell'articolo 50 del d.P.R. 602 del 1973 pertanto, l'Agente della riscossione può procedere all'esecuzione forzata del carico recato dalla cartella ove sia inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla sua notificazione, procedimento finalizzato a realizzare coattivamente il soddisfacimento della pretesa del creditore, individuata dal titolo esecutivo.
Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato con condanna alle spese della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 800,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Lecce, 30/09/2025
Il TO Il Presidente
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 30/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
MM AE, TO
TOSI SERGIO MARIO, Giudice
in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 860/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di QU - Via Matteotti 10 73018 QU LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259000260227000 IMP SOST 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259000260227000 IMP. SOST. 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259000260227000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259000260227000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1593/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21 gennaio 2025 l'Agente della riscossione notificava al contribuente l'intimazione di pagamento n.
05920259000260227 relativa a n. 6 sottostanti atti di cui soltanto 2 cartelle di pagamento (la n.
05920220029454002 e la n. 05920230020368483) di competenza dell' Agenzia delle Entrate, restando gli altri atti di competenza del Comune di Bari, del Comune di QU e della Regione Puglia.
Nello specifico, le 2 cartelle di pagamento di competenza dell'Agenzia
delle Entrate riguardavano il controllo automatizzato della dichiarazione Modello
Unico PF 2019 trasmessa per l'anno d'imposta 2018 e quello della dichiarazione
Modello Unico PF 2020 trasmessa per l'anno d'imposta 2019 (per imposte dichiarate e non versate).
Con il ricorso di cui si discute il contribuente impugna la citata intimazione di pagamento n. 05920259000260227 con riferimento alle 2 cartelle emesse dalla Agenzia delle Entrate e ai
2 avvisi di accertamento emessi dal Comune di
QU in materia di Tari, formulando le seguenti eccezioni:
1. nullità dell'intimazione notificata a mezzo pec;
2. mancata notifica dell'avviso bonario;
3. mancata motivazione;
4. mancata sottoscrizione del funzionario competente;
5. nullità del ruolo per omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese;
6. Erroneità dei conteggi e delle somme richieste;
7. infondatezza della pretesa creditoria.
Richiedeva, in conclusione, la pubblica udienza, la sospensione della riscossione e l'annullamento dell'intimazione di pagamento con condanna alle spese di lite.
Agenzia delle Entrate e AD si costituivano in giudizio, per quanto di competenza.
Chiedeva il rigetto del ricorso e AD documentava la regolare notifica delle cartelle presupposte e produceva istanza di rateizzazione del 2023 dalla quale si evince che il ricorrente ha rateizzato il debito e ha già pagato le prime cinque rate.
All'udienza del 30 settembre 2026 la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso é infondato e come tale deve essere respinto.
Con il primo ed il quarto motivo di ricorso parte ricorrente eccepisce rispettivamente la nullità dell'atto impugnato in quanto notificato a mezzo PEC e mancata sottoscrizione del funzionario competente.
Entrambe le eccezioni, che possono essere trattate congiuntamente, sono infondate.
E' da intendersi sempre valida, infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la notifica di una cartella di pagamento o di un intimazione di pagamento trasmessa via PEC, e ciò a prescindere dalle specifiche tecniche del documento allegato al messaggio di posta elettronica certificata o dalla assenza di firma digitale.
Altresì infondata l'eccepita carenza di motivazione dell'atto in quanto l'intimazione oggetto di giudizio è stata redatta secondo le previsioni normative nonché in considerazione del fatto che l'intimazione, come si vedrà più avanti, è stata regolarmente preceduta dalla notifica degli atti in esso richiamati.
Anche per quanto attiene l'eccepita nullità del ruolo per omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese, infatti, il ricorso infondato.
Proprio con riferimento alle cartelle, la cui regolare notifica é stata provata dall'Agente della riscossione,
e agli Avvisi di accertamento del Comune di QU di cui il
Sig. Ricorrente_1 dichiara di non essere a conoscenza, in data 27/09/2023 lo stesso ha presentato un'istanza di rateizzazione, anche questa versata in atti.
Inoltre, il ricorrente ha persino versato 5 delle 72 rate previste, come si evince esaminando la colonna denominata “riscosso” dell'estratto di ruolo agli atti.
Va detto, infine, con riferimento a quanto eccepito da parte ricorrente in ordine alla mancata notifica dell'avviso bonario che le cartelle n. 05920220029454002 e la n. 05920230020368483 sottese all'atto impugnato, semplicemente riportano gli esiti del controllo automatizzato esperiti sulle dichiarazioni
Modello Unico PF trasmesse dal ricorrente per l'anno d'imposta 2018 e per l'anno d'imposta 2019, che le comunicazioni di irregolarità n. 225112719001 e n. 184508920001 sottese alle citate cartelle di pagamento risultano consegnate via PEC il 6 febbraio 2022 e il 28 settembre 2022 e che, in ogni caso, quand'anche la comunicazione fosse mancata, non ne sarebbe potuta derivare la nullità della cartella di pagamento trattandosi di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art.36bis.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 05920220029454002000 e all'Avviso di
Accertamento n. 15/0001519/0 in particolare, l' Agenzia ha notificato al ricorrente, in data 26/09/2023, l'Atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 05984202300002863001 che, oltre a cristallizzare ulteriormente il credito sotteso, ne ha interrotto i termini di prescrizione.
In ultimo, in ordine alla presunta «mancata certezza del titolo esecutivo» rappresentata dal ricorrente, si ricorda che, la cartella di pagamento è l'atto che l'Agente della Riscossione notifica al contribuente per riscuotere le somme iscritte a ruolo, che assolve alla duplice funzione di avviso di pagamento e di messa in mora, come espressamente indicato dall'articolo 25, d.P.R. 602 del 1973.
A norma dell'articolo 50 del d.P.R. 602 del 1973 pertanto, l'Agente della riscossione può procedere all'esecuzione forzata del carico recato dalla cartella ove sia inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla sua notificazione, procedimento finalizzato a realizzare coattivamente il soddisfacimento della pretesa del creditore, individuata dal titolo esecutivo.
Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato con condanna alle spese della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 800,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Lecce, 30/09/2025
Il TO Il Presidente