Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/02/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 570/2023 e riunita 2843/2023 R.G. vertente
fra
, CF: rappresentata e difesa dall'avv. Serena Calzoni e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Franco Trivigno ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio, in Paterno PZ, alla via
Tempa La Chiesa 3, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Vito Dinoia giusta procura per notaio in Fiumicino;
Per_1
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 3.3.2023 e ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 39220220001502171000, formato il 24.12.2022 e notificato in data
24.01.2023, con il quale l' di Potenza richiedeva all'odierna opponente, il pagamento della CP_1 somma complessiva di € 4023,7 per mancati versamenti contributivi a titolo di gestione Artigiani
(regime di vantaggio o dei minimi sez. I del quadro LM non spettante al contribuente) riferiti alla verifica dei redditi dal 01/2016 al 6/2018.
I) per l'anno d'imposta 2016, imponendo un regime ordinario e quindi il conseguente versamento di ulteriori contributi e relative sanzioni, aveva provveduto all'integrazione della documentazione fiscale, poichè dalla condotta reddituale il volume di affari rientrava comunque nel regime di vantaggio e non in quello ordinario;
tale integrazione fiscale veniva regolarmente accettata dall in quanto l'opzione è valida in sede di dichiarazione, che permetterebbe perciò Controparte_2
il riconoscimento dei benefici della Legge 190/14 e 208/15 per il 2016 con annullamento della lettera di recupero del 4.12.2020 e del conseguente avviso di addebito del 24.12.2022; premessa quindi la mancata applicazione del regime forfettario adiva il Tribunale e, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, domandava, ove necessario, di accertare in via incidentale e dichiarare la illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato ovvero di annullarlo ovvero di dichiarare non dovute le somme e le sanzioni richieste, con condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva l' di Potenza ribadendo la correttezza dell'operato e chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso perché infondato.
La causa veniva istruita attraverso prova documentale e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Nel presente giudizio l'opposizione all'avviso di addebito, si fonda su un duplice ordine di argomentazioni.
In primo luogo, parte opponente si duole della legittimità della contestazione avente ad oggetto la mancata applicabilità del regime forfettario;
in seconda battuta, la violazione della legge sul procedimento amministrativo in quanto il contribuente non sarebbe stato messo in condizione di partecipare al procedimento confluito nel provvedimento finale impugnato.
Orbene, per quanto riguarda la prima questione sollevata, va rilevato che il regime forfettario è un regime fiscale per le imprese e i professionisti di minori dimensioni, c.d. “flat tax” per le partite IVA, che prevede agevolazioni fiscali e contributive, a patto di rispettare i requisiti di accesso e permanenza nel regime. Il regime forfettario introdotto dalla legge n. 190/2014 e succ. modifiche, è un regime fiscale per imprenditori e liberi professionisti con tassazione sostitutiva degli effetti dell'IRPEF, dell'IRAP per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, agevolato in quanto volto ad incentivare l'apertura e la gestione di attività commerciali o professionali di dimensioni minori, con minori adempimenti e oneri da sostenere.
L'applicazione del regime deriva dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività (mod.
AA9/12), oppure nell'ultima dichiarazione IVA precedente l'applicazione del regime (rigo VA14).
Tanto premesso in diritto, in fatto, è stato provato in corso di causa che negli anni d'imposta 2016,
2017, 2018 la ricorrente indicava e compilava erroneamente , per mero errore Parte_1
materiale ammesso dal consulente del lavoro, nella propria dichiarazione dei redditi la Sez. I del regime di vantaggio anziché quella del regime forfettario corrispondente alla Sez. II (cioè quella per la quale aveva realmente i requisiti fiscali) e il volume d'affari della è sempre rimasto al di Pt_1
sotto della soglia minima consentita dalla legge.
Pertanto va accolto il ricorso perché fondato, e va riconosciuto il diritto dell'opponente di usufruire del regime agevolato del forfettario come già dichiarato con modello integrativo accettato dalla
Agenzia delle Entrate e dei benefici del legge 190/14 e 208/15 per gli anni 2016, 2017, 2018 con conseguente annullamento dell'avviso di addebito.
Per tutte le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso in opposizione, va annullato l'avviso di addebito n. 39220220001502171000, formato il 24.12.2022 e notificato in data 24.01.2023, in quanto le somme e le sanzioni ivi indicate non sono dovute.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e 37/2018 e 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 3.3.2023, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) annulla l'avviso di addebito n. 39220220001502171000, formato il 24.12.2022 e notificato in data 24.01.2023, e ogni atto successivo e correlato, essendo le somme e le sanzioni ivi indicate non dovute.
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 1030,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza lì 15 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla