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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/12/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3055 - 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.to e difeso giusta procura in Parte_1
atti dall'avv. Luigi Vitale.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito assistenziale.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 9.6.2025 il ricorrente ha ricevuto due solleciti dall' CP_1
inerenti la ripetizione di somme percepite a titolo di pensione d'invalidità civile, (cat. INVCIV n. 07556292), per un importo complessivo di euro 17.071,39. Detti importi corrispondevano ai ratei pensionistici erogatigli nel periodo aprile 2020-luglio 2024.
Il ricorrente ha eccepito l'irrepetibilità delle somme sulla scorta del principio di buona fede.
Tale principio, afferma la regola della soluti retentio dell'indebito pensionistico concernente le sole ipotesi di indebito di natura previdenziale, di cui all'art. 52 co 2 L. 88/1989 e art. 13 L. 412/91 di interpretazione autentica.
Non può condividersi perciò la tesi d'interpretazione estensiva anche all'ambito assistenziale e pure è stata prospettata da qualche dottrina mediante il richiamo a sentenze della Corte
Costituzionale. Nelle pronunce della Corte Cost. n. 264/2004 e
448/2000 si fa riferimento alla parziale deroga alla regola generale dell'art. 2033 c.c. contenuta nell'art. 4 comma 3 ter del
D.L. 323/1996, convertito con modificazioni dalla L. 425/1996 e successive modifiche, concernente però la ripetizione dell'indebito in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, ma non si afferma un generale principio di equiparazione con le regole della ripetizione dell'indebito previdenziale.
Circa poi l'eventuale richiamo ad isolate sentenze della Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 13223 del 2020), si osserva che in tale giurisprudenza non si riconosce applicazione estensiva del richiamato art. 52 L. 88/89 all'ipotesi di indebita percezione di ratei dell'invalidità civile, ma al contrario ivi si ritiene ipotizzabile la ripetibilità “solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
L'ulteriore sentenza n. 22081/2021 della Cassazione fa invece riferimento all'ipotesi di indebito previdenziale e non a quello assistenziale. In essa la Corte ha chiarito che “ai fini dell'identificazione del dolo dell'assicurato che consente la incondizionata ripetibilità dell'indebito pur nel contesto della disciplina di favore propria dell'ordinamento previdenziale, ha da tempo affermato (Cass. n. 11498 del 1996) che le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerano una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne
l'applicazione e a consentire, per l'effetto, l'incondizionato recupero delle somme indebitamente erogate”.
Deve pertanto ritenersi nella specie non applicabile l'art. 52 L.
88/89 riguardante una ipotesi di recupero di somme indebitamente corrisposte dall' a titolo di assegno/pensione CP_1
di invalidità civile, potendosi invece legittimamente applicare l'art. 2033 c.c. in combinato disposto con l'art. 4, comma 3 ter, del D.L.
323/1996 convertito con modificazioni dalla L. 425/1996.
Dai rilievi dell è dato, infatti, osservare che l'indebito CP_1
oggetto del ricorso ha trovato origine nel superamento del limite reddituale di cumulabilità della maggiorazione sociale. In particolare, il ricorrente in data 16.05.2024 ebbe a presentare domanda per richiedere la maggiorazione sociale con domanda telematica. Il ricorrente, già all'atto della presentazione della domanda, omise di dichiarare i propri redditi. In particolare, come si evince dall'estratto prodotto dall , parte ricorrente -libero CP_1
professionista- nel 2020, aveva dichiarato nella domanda amministrativa di non possedere redditi, nel mentre era già iscritto alla Forense sin dal 2018, producendo redditi CP_2
nell'anno 2020 pari a circa 6.800 euro. Dal 2021 i redditi erano poi divenuti pari a circa 37.000 euro. Detti redditi non furono mai comunicati all . Pt_2
Non può, dunque, nella specie escludersi il dolo del ricorrente nell'aver omesso la dichiarazione dei redditi all'istituto, così come suo preciso obbligo di legge, lì dove, invece, i redditi sono stati di poi accertati superare i limiti di legge previsti per le prestazioni dell'invalidità civile. Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese sono compensate in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio.
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Nocera Inferiore, 3.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.to e difeso giusta procura in Parte_1
atti dall'avv. Luigi Vitale.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito assistenziale.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 9.6.2025 il ricorrente ha ricevuto due solleciti dall' CP_1
inerenti la ripetizione di somme percepite a titolo di pensione d'invalidità civile, (cat. INVCIV n. 07556292), per un importo complessivo di euro 17.071,39. Detti importi corrispondevano ai ratei pensionistici erogatigli nel periodo aprile 2020-luglio 2024.
Il ricorrente ha eccepito l'irrepetibilità delle somme sulla scorta del principio di buona fede.
Tale principio, afferma la regola della soluti retentio dell'indebito pensionistico concernente le sole ipotesi di indebito di natura previdenziale, di cui all'art. 52 co 2 L. 88/1989 e art. 13 L. 412/91 di interpretazione autentica.
Non può condividersi perciò la tesi d'interpretazione estensiva anche all'ambito assistenziale e pure è stata prospettata da qualche dottrina mediante il richiamo a sentenze della Corte
Costituzionale. Nelle pronunce della Corte Cost. n. 264/2004 e
448/2000 si fa riferimento alla parziale deroga alla regola generale dell'art. 2033 c.c. contenuta nell'art. 4 comma 3 ter del
D.L. 323/1996, convertito con modificazioni dalla L. 425/1996 e successive modifiche, concernente però la ripetizione dell'indebito in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, ma non si afferma un generale principio di equiparazione con le regole della ripetizione dell'indebito previdenziale.
Circa poi l'eventuale richiamo ad isolate sentenze della Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 13223 del 2020), si osserva che in tale giurisprudenza non si riconosce applicazione estensiva del richiamato art. 52 L. 88/89 all'ipotesi di indebita percezione di ratei dell'invalidità civile, ma al contrario ivi si ritiene ipotizzabile la ripetibilità “solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
L'ulteriore sentenza n. 22081/2021 della Cassazione fa invece riferimento all'ipotesi di indebito previdenziale e non a quello assistenziale. In essa la Corte ha chiarito che “ai fini dell'identificazione del dolo dell'assicurato che consente la incondizionata ripetibilità dell'indebito pur nel contesto della disciplina di favore propria dell'ordinamento previdenziale, ha da tempo affermato (Cass. n. 11498 del 1996) che le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerano una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne
l'applicazione e a consentire, per l'effetto, l'incondizionato recupero delle somme indebitamente erogate”.
Deve pertanto ritenersi nella specie non applicabile l'art. 52 L.
88/89 riguardante una ipotesi di recupero di somme indebitamente corrisposte dall' a titolo di assegno/pensione CP_1
di invalidità civile, potendosi invece legittimamente applicare l'art. 2033 c.c. in combinato disposto con l'art. 4, comma 3 ter, del D.L.
323/1996 convertito con modificazioni dalla L. 425/1996.
Dai rilievi dell è dato, infatti, osservare che l'indebito CP_1
oggetto del ricorso ha trovato origine nel superamento del limite reddituale di cumulabilità della maggiorazione sociale. In particolare, il ricorrente in data 16.05.2024 ebbe a presentare domanda per richiedere la maggiorazione sociale con domanda telematica. Il ricorrente, già all'atto della presentazione della domanda, omise di dichiarare i propri redditi. In particolare, come si evince dall'estratto prodotto dall , parte ricorrente -libero CP_1
professionista- nel 2020, aveva dichiarato nella domanda amministrativa di non possedere redditi, nel mentre era già iscritto alla Forense sin dal 2018, producendo redditi CP_2
nell'anno 2020 pari a circa 6.800 euro. Dal 2021 i redditi erano poi divenuti pari a circa 37.000 euro. Detti redditi non furono mai comunicati all . Pt_2
Non può, dunque, nella specie escludersi il dolo del ricorrente nell'aver omesso la dichiarazione dei redditi all'istituto, così come suo preciso obbligo di legge, lì dove, invece, i redditi sono stati di poi accertati superare i limiti di legge previsti per le prestazioni dell'invalidità civile. Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese sono compensate in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio.
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Nocera Inferiore, 3.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)