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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/09/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I° sezione civile, in persona del G.U., dott. Alfredo Granata ha pronunciato , la seguente:
sentenza , decorsi i termini ex art .171 cpc, nella causa iscritta al n. 5159/2024 di R.G., avente ad oggetto : domanda di risarcimento dei danni
tra
, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Massimo Rega e Lucio D'ausilio, Parte_1
domiciliato come in atti
ATTORE
e
soc. in pers.del lrgale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall' Avv.to Francesco Trascente , domiciliata come in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
conclusioni : come da verbale d'udienza del 11 09 2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda proposta dall' attore è infondata e va respinta.
L'oggetto della presente controversia attiene al risarcimento per i danni patiti alla persona dell'attrice processuale a seguito di un infortunio verificatosi il giorno 03 06 2023 all'interno del locale commerciale ” situato in San Vitaliano , via Nazionale delle Puglie Controparte_1
n. 183 . Deduceva l'attore che , mentre si accingeva ad uscire dal prefato locale, affrontava la scale in discesa situati all'esterno del cespite e scivolava su di un gradino reso scivoloso dalla presenza di un liquido oleoso, riportando lesioni personali rilevanti e da valutarsi in corso di giudizio.
Si costituiva la convenuta eccependo, in prima battuta la quale, a mezzo articolate argomentazione, confutava l'avverso dedotto.
Effettuata una attività istruttoria in sede orale, denegata ogni ulteriore indagine valutativa per le ragioni qui appresso esposte, il giudizio veniva introitato a sentenza con i termini ordinari.
Deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice
è correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
A tale riguardo, occorre precisare che , secondo l'orientamento tradizionale, in “subiecta materia”, la responsabilità viene commisurata secondo il principio generale del “neminem laedere”, addossando al danneggiato il complesso onere probatorio di provare il danno, il nesso causale, e l'elemento soggettivo.
Altro orientamento, senz'altro più attuale, riconduce alla responsabilità ex art 2051 c.c. che configura una ipotesi di danni da responsabilità per custodia, nel qual caso il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, esentandosi dalla dimostrazione dell'evento soggettivo, con l'unica esimente, da parte del custode, di poter provare il causo fortuito.
In punto di diritto, sulla fattispecie abbonda giurisprudenza costante la cui sintesi puo'definirsi in due fasi salienti: la natura oggettiva della responsabilità per danni che si fonda sul rapporto di custodia, ancorché vi sia una concausa con un elemento esterno, dall'altro che la cosa in custodia sia la causa o la concausa del danno.
Pertanto, l'attore deve dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità ( Cass.sez II 25243 del 29/11/2006). Ancora sul punto , un'altra rilevante decisione..”l'art 2051c.c non esonera il danneggiato dal provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si e' prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”(Cass. Sez III n 7062 del 5/04/2005).
Ora, nel caso in esame, è incontestabile il rapporto di custodia che esiste a carico della CP_2
convenuta , la quale deve consentire una sicurezza ambientale a tutti coloro che si trovano a transitare e sostare nella attività di somministrazione, a prescindere da eventuali rapporti di malleva che dovranno essere dimostrati nel corso del giudizio.
Tuttavia, giurisprudenza consolidata, ritiene che , in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare la esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e , quindi della imprevedibilità e della eccezionalità.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa ed il danno, costituito dalla cosa in custodia ed il danno, esso può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato ( v. Cass.sez III n.
11227/2008; n. 10641/2002 rv 556028;n. 2563/2007, rv. 594374; n.4279 del 2008 rv. 601911; )
Occorre, dunque, analizzare sul piano processuale i rispettivi elementi di prova forniti dalle parti ai fini della declaratoria di responsabilità piena o proporzionata.
Sul piano strettamente probatorio venivano ascoltati i testi di parte attorea, Sig.ri e Testimone_1
udienza istruttoria del 27 03 2024-. Testimone_2
Proprio dalle deposizioni rese dagli astanti è giunta la conferma della dinamica degli eventi, ovvero che , nelle circostanze dedotte in libello introduttivo e richiamate nelle note ex art 171 cpcI, la parte attrice scivolava sulla superficie della scala di ingresso, verosimilmente per via della presenza in loco di una macchia untuosa sul piano di calpestio.
Veniva, inoltre, ascoltato un teste di parte attorea ( – dichiaratosi indifferente) , Testimone_1 dalla cui deposizione resa alla udienza del 27 03 2024 si traggono gli stralci che seguono: ..” ADR: conosco in quanto è un mio amico già da almeno 5 o 6 anni;
Parte_1 ADR: capo “a” dell'atto introduttivo risponde;
è vero ero in compagnia di in Parte_1
quanto avevamo deciso di cenare insieme unitamente ad altri amici, ovvero, in comitiva;
ADR; trattasi di un locale di tipo pub-pizzeria;
ADR ;capo “b”: è vero nell'occasione ho visto l'amico scendere un gruppo di gradini che Pt_1
portavano alla uscita dal locale mentre lo aspettavo per verificare la disponibilità del tavolo;
ADR; invero, atteso che la disponibilità dei posti dei posti a sedere non vi era si accingeva a scendere la predetta scale per recarsi verso di noi;
ADR; posso descrivere il manufatto percorso come una scala a rampa verosimilmente costruita con materiale simile al marmo e non provvista di passamano;
ADR: mentre scendeva i predetti gradini è scivolato con la schiena verso terra , ovvero, sui gradini;
ADR: avvicinatomi ho potuto constatare che il malcapitato si duolesse per via della caduta sui gradini;
ADR: ho notato che i gradini della scalinata erano apparenti unti di una sostanza oleosa;
ADR: abbiamo rialzato l'amico da terra portandolo in una sala per rincuorarlo;
ADR ho effettuato dei rilievi fotografici del posto ove accadde il sinistro.
ADR; esibite le foto allegate al n. 22 della produzione di parte attrice il teste riconosce le foto rappresentati gli scalini ove accadde il fatto:
ADR: ciò posto, dietro decisione dell'amico l'ho accompagnato casa sua. Pt_1
Non fu avvisato il personale o il responsabile del locale di quanto accaduto, ma ricordo con precisione che mentre stavamo andando via ho visto qualcuno del personale provvedere al ripulire gli scalini.
ADR: il giorno dopo ho chiamato il quale mi riferì che il padre l'aveva accompagnato al Pt_1
P.S.
ADR; esibiti alcuni rilievi fotografici al n. 23 ed alla memoria ex art. 171 cpc della produzione di parte attrice il teste riconosce la scalinata ove cadde l'infortunato..” Contestualmente veniva introdotta la seconda teste indicata dall'attore, la quale si Testimone_2
dichiarava la cognata di . Parte_1
Testi Dalla sintesi delle deposizioni si traggono gli stralci che si riportano…” Capo “a “ risponde: è vero, in tale occasione ero presente , unitamente ad una comitiva, per una cena organizzata presso il locale sito in San Vitaliano denominato “ ”; Controparte_1
ADR, nell'occasione attendevo, unitamente agli altri amici, all'esterno ma nel cortile dello stesso adibito a luogo in cui vi erano alcuni tavoli esterni allestiti;
tanto in quanto era Parte_1
entrato nel locale per verificare la disponibilità di un tavolo;
ADR: tornato dall'interno del locale il mentovato, mentre discendeva le scale poste tra il locale e il cortile adibito a sala esterna, l'ho visto cadere a metà percorso di discesa finendo sugli scalini con la schiena;
ADR: tale scala appariva costituita da legno consunto;
in ogni caso riconosco dalla foto esibitami in atti il luogo ove accadde il fatto;
ADR: conosco solo di vista il sig. che ho riconosciuto oggi in tribunale. Testimone_4
ADR: avvicinatami al malcapitato ho constatato che lo stesso lamentava dolori alla parte bassa della schiena;
ADR; non mi risulta che qualcuno abbia avvertito personale o responsabili del locale ma qualcuno ha accompagnato all'interno del locale per rincuorarlo. Pt_1
ADR: da quel che ricordo al momento non decise di chiamare il 118 tanto meno di Pt_1 segnalare i fatti alle forze dell'ordine.
ADR: ricordo che andò via dopo circa 15 minuti mentre io ed altri cella comitiva, avendo Pt_1
trovato disponibilità di un tavolo siamo rimasti a cena;
ADR; ha accompagnato via furi dal locale e non è rimasto con noi;
Testimone_4 Pt_1
ADR: dopo che fu accompagnato all'interno del locale ho visto sopraggiungere una Pt_1
premibile dipendete per personale che effettuò la pulizia degli scalini che mio avviso risultavano unti…” Dal complessivo tenore delle deposizioni rese da parte attorea si desume che sia configurabile l'esimente del caso fortuito, sia perché il danno è stato verosimilmente determinato da cause create da terzi, sia perché si è in presenza di alterazioni repentine e non prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo possibile, non potevano essere rimosse per la mancanza del tempo necessario a provvedervi.
Non vi è prova, inoltre che , prima dell'attore, nessuna caduta sulle predette scale i si era verificata,
e inoltre non risulta configurabile una condizione di pericolo occulto, in quanto non risulta dimostrato che l'imbrattamento non fosse visibile.
Ergo, il danno è stato determinato non da cause intrinseche al bene, bensì da cause estrinseche ed estemporanee create verosimilmente da terzi , pertanto è configurabile l'esimente del caso fortuito, in quanto si è in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non potevano essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Tale conclusione appare del tutto in linea con recenti arresti giurisprudenziali in merito (Cass. n.
34790- 2021; sent. n. 16094-2021,Trib Roma ).
V'è più che la stessa descrizione del materiale con cui erano composti gli scalini appare contradditoria se raffrontata tra quella resa dal teste , il quale ritiene che il manufatto Testimone_1
avesse la consistenza simile al marmo, rispetto a quanto dichiarato dalla teste la Testimone_2 quale riferisce che fosse di “legno consunto”.
Appare pertanto evidente che, a prescindere dalla discrasia, i due distinti materiali determinano una percentuale di maggior potenziale scivolosità ove la macchia di sostanza oleosa ( rimasta inidentificata nella sua essenza) fosse stata presente su di una superficie liscia quale il marmo, piuttosto, rugosa, quale quella del legno usurato.
Ne consegue che alcun ristoro possa essere riconosciuto alla parte lesa , pertanto, questo giudice ritiene del tutto inconferente la valutazione quantificativa dei danni conseguenziali.
Le prefate ragioni costituiscono natura assorbente sulle residuali questioni sollevate dalle parti.
Circa il regime delle spese di lite tra gli attori , la convenuta e la chiamata in causa questo giudice ritiene che non vi siano ragioni per disapplicare i principi posti dall'art. 91 cpc, tenendo, tuttavia conto, della non complessità del contenzioso trattato e della ridotta attività istruttoria, dovendosi, per lo effetto, applicare il regime dei minimi tariffari ex DM 55 – 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 5159/2024 del R.G., così provvede:
rigetta la domanda;
condanna l'attore ala pagamento , in favore della convenuta, delle spese e competenze di Parte_1
giudizio che liquida in € 2.540,00, oltre accessori di legge .
Così deciso in Nola, lì 12 /09/ 2025 Il G.U.
Dr. Alfredo Granata