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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/11/2024, n. 4566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4566 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Giuseppe Minervini, all'udienza del 21.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.2171 dell'anno 2021 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi
TRA
Avv. CONTI U Parte_1 ricorrente
Contro
Avv. R TRAVI, C Controparte_1
SOLLECITO
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2021 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la parte intimata chiedendo di accertare il diritto ad essere inquadrato come dirigente medico con incarico professionale ex lett.c art. 27 CCNL Dirigenza medica 8.6.200 dal
1.1.2009 o dalla diversa data di giustizia, avendo maturato il quadriennio di anzianità di servizio e ottenimento della valutazione positiva da parte del collegio tecnico;
accertare il diritto a conseguire da novembre 2012 la retribuzione minima unificata di cui all'art. 5 CCNL
6 nella misura prevista per i dirigenti medici con incarico professionale ex Parte_2 lett. c art. 27 cit. con conseguente condanna al pagamento della somma di euro 5359,14 detratto quanto già percepito anche a tiolo risarcitorio;
accertare il diritto a percepire da novembre 2012 fino a febbraio 2017 la parte variabile aziendale della retribuzione di posizione con conseguente condanna al pagamento della somma di euro 10476,00 detratto quanto già percepito anche a titolo risarcitorio oltre accessori nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva in giudizio la parte intimata che resisteva alla domanda, deducendone l'infondatezza anche nel merito. Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza, il
Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In fatto assume l'istante: di essere dipendente a tempo indeterminato dell'azienda intimata al 23.1.2003 quale dirigente medico anestesista e rianimatore in regime di esclusività; di aver conseguito la valutazione positiva da parte del collegio tecnico per il periodo temporale gennaio 2009- gennaio 2016 con delibera 48/2019; di aver conseguito con delibera del 1 marzo 2017 l'incarico professionale ex lett. c cit. art. 27 e con delibera n.207/2018
l'incarico di alta specializzazione;
in data 30 ottobre 2012 di essere stato assegnato all'ufficio formazione quale referente.
2. Sul punto, vanno richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc le considerazioni svolte dalla Sezione nella sentenza n.2051/2021 allegata dalla parte intimata agli atti su una fattispecie analoga a quella di che trattasi. In particolare, si legge in tale dictum:
“ Con ricorso depositato nell'anno 2018 le parti ricorrenti indicate in epigrafe convenivano in giudizio la parte intimata chiedendo di accertare il diritto all'attribuzione degli incarichi professionali di cui all'art. 27 comma i lett.c di categoria con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del primo quinquiennio lavorativo con conseguente condanna al pagamento delle somme spettanti a titolo di differenza retributiva sulla retribuzione di posizione variabile aziendale per i periodi temporali rispettivi ovvero in subordine a titolo risarcitorio nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva in giudizio la parte intimata che resisteva alla domanda, deducendone l'infondatezza anche nel merito. ….. 1. In fatto gli istanti assumo di essere dirigenti medici dipendenti dell'azienda intimata e di aver diritto all'attribuzione degli incarichi professionali di cui all'art. 27 comma i lett.c di categoria con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del primo quinquiennio lavorativo con conseguente condanna al pagamento delle somme spettanti a titolo di differenza retributiva sulla retribuzione di posizione variabile aziendale per i periodi temporali rispettivi ovvero in subordine a titolo risarcitorio nei termini in ricorso in dettaglio indicati.
2.1. La domanda attorea è fondata sulla considerazione che, avendo i ricorrenti prestato / attività per oltre cinque anni come dirigenti, spettasse loro il conferimento di incarico professionale previa valutazione professionale degli organi a ciò appositamente preposti.
2.2. Premesso che all'originario impianto di riordino della disciplina in materia sanitaria (I).Lgs. 30 dicembre
1992. n. 502), incentrato su di una dirigenza del ruolo sanitario articolata in due livelli (art. 15), ha fatto seguito (in ragione delle modifiche apportate dal l).Lgs. 19 giugno 1999. n. 229) un nuovo assetto in cui la dirigenza sanitaria è stata ricondotta ad un unico ruolo, e livello (art. 15, c. 1), i dati normativi (D.Lgs. 30 dicembre 1992. n. 502, cit.) che rilevano, nella fattispecie, vanno così riassunti: "1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4... 1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale;
la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica." (art. 3, cc. 1 e / bis);- "1.
Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo,
2 distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle disposi,-ioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato.
2. La dirigenza sanitaria è disciplinata dal D.Lvs. 3 gennaio 1993, n. 29 e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto... 4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali rifèrite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valuta,-ione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonchè incarichi di dire,-ione di strutture semplici... 5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo Il del d. lgs 27 ottobre
2009, n. 150, e successive modificazioni,nonchè a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010, 'i. 78, convertito, con modificazioni, dalla L
30 luglio 2010, ,i. 122)." ('art. 15, a. 1, 2, 4 e 5);- "1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4 sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva naonale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1- bis, tenendo conto delle valuta,-ioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l'articolo 19,
3 comma 1, del D. lgs. ti. 29 del 1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonchè il corrispondente trattamento economico... 4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive, di verifica e di controllo." (art. 15- ter, cc. 1 e 4)".
2.3. La disciplina contrattuale collettiva a cui le disposizioni normative rinviano ai fini della definizione di "criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato" (art. 15, c. 1), - ha disposto, poi, nei seguenti termini: "- 1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti: a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992; b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo. d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.
2. La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni... 8. Per incarichi professionali di alta specializzazione si intendono articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali - quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento.
9. Per incarichi professionali si intendono quelli che hanno rilevanza all'interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico - funzionale di base nella disciplina di appartenenza." (CCNL 8 giugno 2000, art. 27, cc. 1, 2, 8 e 9); - "1. Ai dirigenti, all'atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15. comma 5 del D.Lgs. o. 502 del 1992. 2. Gli incarichi del comma I sono conferiti dall'azienda su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza - decorso il periodo di prova - con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale stipulato ai sensi dell'art. 13, comma 11. 3. Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma I lett. b) e c). 4.
Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall'azienda, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato... 6. Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico di cui all'art. 32; b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
c) dell'area e disciplina di appartenenza;
d) delle attitudini personali e delle capacità
4 professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonchè alle valutazioni riportate ai sensi dell'art. 32; f) del criterio della rotazione ove applicabile;
g) che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l'art. 2103, comma 1. del c.c. (omissis...). In caso di più candidati all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla base di una rosa di idonei - selezionati secondo i criteri del comma 8 - dai direttori di dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni interne interessati.
8. Le aziende - nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 6 - formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Tali modalità, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2. 9. Gli incarichi dei commi I e 3 sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni - comunicata all'atto del conferimento - con facoltà di rinnovo. La durata degli incarichi è connessa alla loro natura. L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite. 10. I dirigenti il cui incarico sia in corso all'entrata in vigore del presente contratto, ove non sia prevista una diversa scadenza, sono sottoposti a verifica, ai sensi dell'art. 15. comma 5, del D. 1gs. N.502/1992, al termine del triennio dal conferimento dell'incarico stesso. 11. La revoca dell'incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito di accertamento della sussistenza di una delle cause previste dall'art. 34 secondo le procedure e con gli effetti ivi indicati." (CCNL 8 giugno 2000, art. 28).
2.4. Tanto premesso, deve rilevarsi che il conferimento di un incarico con funzioni superiori non costituisce oggetto di un diritto soggettivo perfetto del dirigente medico per effetto del semplice maturare di una anzianità di servizio di cinque anni e del positivo superamento della prevista valutazione tecnica, dovendosi riconoscere in capo all'amministrazione il potere discrezionale di individuare il numero e la tipologia di tali incarichi in relazione alle concrete esigenze organizzative. E invero,
è lo stesso articolo 15, comma 4, del D.Lgs. n. 502 del 1992 a prevedere che, pur in presenza dei prescritti presupposti (anzianità di servizio e superamento della valutazione da parte del comitato tecnico) l'attribuzione di incarichi con funzioni superiori avviene "in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente ". E ancora, l'art. 15 ter del medesimo
D.Lgs. n. 502 del 1992 dispone: "Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono "attribuiti", a tempo determinato, dal (omissis), secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale ". Ne segue che il compimento del quinquennio di servizio e la valutazione positiva da parte del comitato tecnico preposto costituiscono condizioni necessarie ma non sufficienti per il conferimento degli incarichi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 27 CCNI 8.6.2000. E infatti, il conferimento degli incarichi in parola dipende dalle suddette valutazioni discrezionali dell CP_1
2.5. Ed è appena il caso di evidenziare - avuto riguardo al principio generale di inderogabilità delle disposizioni della fonte legislativa (ed in particolare del D.Lgs. n. 165 del 2001) da parte della contrattazione
5 collettiva in difetto di una espressa previsione di legge (art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, decreto che, ai sensi del medesimo articolo, contiene disposizioni di carattere imperativo) - che con riferimento al profilo in esame, la contrattazione collettiva, richiamata dal citato art. 15 D.Lgs. n. 502 del 1992 ter solo per quanto riguarda le "modalità" di attribuzione degli incarichi de quibus, non può validamente elidere i margini di discrezionalità che la fonte legislativa (ed in particolare il combinato disposto dei citati artt. 15, comma 4, e
15 ter D.Lgs. n. 502 del 1992) accorda, nell'ambito dei precisati termini al datore di lavoro. Ne segue che l'art. 28, comma 2, lett. b) del CCNL 3.1 1.2005 in base al quale l'esito positivo della valutazione del collegio tecnico produce, tra l'altro, per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno, "la attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici" - non può essere inteso come attributivo di una posizione di diritto soggettivo, collidendo con 1a palese natura discrezionale del potere dell'Amministrazione di configurare il numero di posti destinati a tali funzioni in dipendenza delle proprie esigenze operative e delle modalità di prestazione dei servizi da essa stabiliti. Non v'è un automatismo selettivo con riferimento alla posizione dei dirigenti che abbiano maturato un'anzianità di servizio ultraquinquennale, in quanto anche quest'ultimo dato (correlato all'esperienza di servizio e alla positiva valutazione, da parte degli organi di verifica, dell'attività svolta;
CCNL 8 giugno 2000, artt. 31 e 32) non esclude che, al dirigente interessato, possa continuare ad essere conferito un incarico avente ad oggetto compiti, e funzioni, esclusivamente di "natura professionale" (e non anche "di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo"). La circostanza che un incarico dirigenziale di "natura professionale" possa essere conferito ad un dirigente medico con anzianità di servizio ultraquinquennale, - ciò che più specificamente rileva, ai fini in discorso, è la considerazione che di detto incarico sia stata operata in sede di graduazione delle funzioni
(D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, c. 1; CCNL 5 dicembre 1996, art. 51; CCNL 8 giugno 2000, artt.
26 e 39).
2.6. Invero, la graduazione delle funzioni, come si è detto, risponde difatti all'esigenza di attribuire un predeterminato valore a ciascun incarico dirigenziale in relazione ai relativi contenuti (per obiettivi da conseguire e connesse responsabilità); e, come rilevato dalla Corte di Legittimità, ha natura di atto di macro organizzazione (riconducibile all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; cfr., Cass., 25 marzo
2014, n. 6956; Cass., 31 marzo 2009, n. 7768). In punto di criteri graduazione delle funzioni dirigenziali
(non aventi ad oggetto la direzione di una struttura, semplice o complessa) il CCNL 5 dicembre 1996, art. 57, c. 3, aveva riguardo, rispettivamente, a: - "incarichi (omissis...) comportanti attività o compiti di rilevanza aziendale, attinenti ai criteri e parametri previsti nell'art. 51 comma 2 o di rilevante competenza professionale o specialistico - funzionale" (lett. a)); - "incarichi (che) abbiano rilevanza all'interno della struttura di appartenenza ovvero richiedano competenza professionale o specialistico - funzionale di base." (lett. b)). Il regolamento concernente la graduazione delle funzioni ha, quindi, tradotto detti criteri di CCNL disponendo nei seguenti termini:- rientrano nella lett. c) dell'art. 27 gli incarichi di "professionalità elevata" identificati, a loro volta in: - "incarichi di alta professionalità... che richiedono alta professionalità e specializzazione e/o guida di gruppi di lavoro di forte autonomia operativa"; - "incarichi di professionalità rilevante" consistenti in
6 "incarichi "professionali" ispettivi, di verifica e di controllo, di consulenza, studio o ricerca, assistenziali che richiedono rilevanti competenze specialistiche e professionali"; - "incarichi di professionalità valida", anch'essi consistenti in "incarichi "professionali" ispettivi, di verifica e di controllo, di consulenza, studio o ricerca, assistenziali che richiedono valide competenze specialistiche e professionali";- rientrano negli incarichi professionali di base (conferibili anche ai dirigenti con meno di 5 anni di servizio) "quelli che hanno rilevanza all'interno della struttura di appartenenza e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico-funzionale di base nella disciplina di appartenenza".
2.7. Nella fattispecie non è possibile assumere che l'incarico dirigenziale reclamato per il periodo anteriore alla relativa formale attribuzione risalente a giugno 2012 fosse funzionale alle esigenze organizzative aziendali. In definitiva, la domanda è infondata, non sussistendo un diritto soggettivo perfetto del dirigente medico che abbia conseguito una anzianità di servizio di almeno cinque anni e la prevista valutazione positiva della commissione tecnica a conseguire un incarico con funzioni superiori (cfr., in senso conforme, Corte di Cont appello di Genova, Sez. lav., sentenza del 17.10.2014; Tribunale di Milano, dott.ssa El. e. Po., Con sentenza del 13/11/2014 - 23/12/2014; Tribunale di Trieste, dott.ssa Si. sentenza del 5.11.2014 e da ultimo Corte d'Appello Perugia sentenza del 18.07.2017 Corte di appello di Bari del 19 aprile 2017
Tribunale Tivoli Sez. lavoro, Sent., 06/10/2020). Non si ravvisa quindi alcun pregiudizio economico in termini di retribuzione minima unificata o variabile aziendale derivante dal mancato conferimento dell'incarico professionale, essendo stato corrisposto al ricorrente il trattamento economico adeguato alle mansioni svolte.
3. Né si ravvisa spazio per la liquidazione di un danno anche da perdita di chance atteso che oggetto di tale tipologia di danno è la concreta ed effettiva perdita di un'occasione favorevole di conseguire un determinato bene o vantaggio, in quanto tale costituente un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, elementi che non sussistono nel caso di specie ove il riconoscimento richiesto si fonda su una scelta discrezionale dell'Amministrazione.” . Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tutte le pretese attoree appaiono infondate e vanno pertanto rigettate.
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis
Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-
2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-
12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
7 4. Le spese di causa vanno compensate interamente tra le parti alla luce delle oscillazioni pretorie registratesi sulle questioni trattate.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 21.11.2024
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Giuseppe Minervini, all'udienza del 21.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.2171 dell'anno 2021 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi
TRA
Avv. CONTI U Parte_1 ricorrente
Contro
Avv. R TRAVI, C Controparte_1
SOLLECITO
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2021 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la parte intimata chiedendo di accertare il diritto ad essere inquadrato come dirigente medico con incarico professionale ex lett.c art. 27 CCNL Dirigenza medica 8.6.200 dal
1.1.2009 o dalla diversa data di giustizia, avendo maturato il quadriennio di anzianità di servizio e ottenimento della valutazione positiva da parte del collegio tecnico;
accertare il diritto a conseguire da novembre 2012 la retribuzione minima unificata di cui all'art. 5 CCNL
6 nella misura prevista per i dirigenti medici con incarico professionale ex Parte_2 lett. c art. 27 cit. con conseguente condanna al pagamento della somma di euro 5359,14 detratto quanto già percepito anche a tiolo risarcitorio;
accertare il diritto a percepire da novembre 2012 fino a febbraio 2017 la parte variabile aziendale della retribuzione di posizione con conseguente condanna al pagamento della somma di euro 10476,00 detratto quanto già percepito anche a titolo risarcitorio oltre accessori nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva in giudizio la parte intimata che resisteva alla domanda, deducendone l'infondatezza anche nel merito. Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza, il
Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In fatto assume l'istante: di essere dipendente a tempo indeterminato dell'azienda intimata al 23.1.2003 quale dirigente medico anestesista e rianimatore in regime di esclusività; di aver conseguito la valutazione positiva da parte del collegio tecnico per il periodo temporale gennaio 2009- gennaio 2016 con delibera 48/2019; di aver conseguito con delibera del 1 marzo 2017 l'incarico professionale ex lett. c cit. art. 27 e con delibera n.207/2018
l'incarico di alta specializzazione;
in data 30 ottobre 2012 di essere stato assegnato all'ufficio formazione quale referente.
2. Sul punto, vanno richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc le considerazioni svolte dalla Sezione nella sentenza n.2051/2021 allegata dalla parte intimata agli atti su una fattispecie analoga a quella di che trattasi. In particolare, si legge in tale dictum:
“ Con ricorso depositato nell'anno 2018 le parti ricorrenti indicate in epigrafe convenivano in giudizio la parte intimata chiedendo di accertare il diritto all'attribuzione degli incarichi professionali di cui all'art. 27 comma i lett.c di categoria con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del primo quinquiennio lavorativo con conseguente condanna al pagamento delle somme spettanti a titolo di differenza retributiva sulla retribuzione di posizione variabile aziendale per i periodi temporali rispettivi ovvero in subordine a titolo risarcitorio nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva in giudizio la parte intimata che resisteva alla domanda, deducendone l'infondatezza anche nel merito. ….. 1. In fatto gli istanti assumo di essere dirigenti medici dipendenti dell'azienda intimata e di aver diritto all'attribuzione degli incarichi professionali di cui all'art. 27 comma i lett.c di categoria con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del primo quinquiennio lavorativo con conseguente condanna al pagamento delle somme spettanti a titolo di differenza retributiva sulla retribuzione di posizione variabile aziendale per i periodi temporali rispettivi ovvero in subordine a titolo risarcitorio nei termini in ricorso in dettaglio indicati.
2.1. La domanda attorea è fondata sulla considerazione che, avendo i ricorrenti prestato / attività per oltre cinque anni come dirigenti, spettasse loro il conferimento di incarico professionale previa valutazione professionale degli organi a ciò appositamente preposti.
2.2. Premesso che all'originario impianto di riordino della disciplina in materia sanitaria (I).Lgs. 30 dicembre
1992. n. 502), incentrato su di una dirigenza del ruolo sanitario articolata in due livelli (art. 15), ha fatto seguito (in ragione delle modifiche apportate dal l).Lgs. 19 giugno 1999. n. 229) un nuovo assetto in cui la dirigenza sanitaria è stata ricondotta ad un unico ruolo, e livello (art. 15, c. 1), i dati normativi (D.Lgs. 30 dicembre 1992. n. 502, cit.) che rilevano, nella fattispecie, vanno così riassunti: "1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4... 1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale;
la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica." (art. 3, cc. 1 e / bis);- "1.
Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo,
2 distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle disposi,-ioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato.
2. La dirigenza sanitaria è disciplinata dal D.Lvs. 3 gennaio 1993, n. 29 e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto... 4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali rifèrite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valuta,-ione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonchè incarichi di dire,-ione di strutture semplici... 5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo Il del d. lgs 27 ottobre
2009, n. 150, e successive modificazioni,nonchè a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010, 'i. 78, convertito, con modificazioni, dalla L
30 luglio 2010, ,i. 122)." ('art. 15, a. 1, 2, 4 e 5);- "1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4 sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva naonale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1- bis, tenendo conto delle valuta,-ioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l'articolo 19,
3 comma 1, del D. lgs. ti. 29 del 1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonchè il corrispondente trattamento economico... 4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive, di verifica e di controllo." (art. 15- ter, cc. 1 e 4)".
2.3. La disciplina contrattuale collettiva a cui le disposizioni normative rinviano ai fini della definizione di "criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato" (art. 15, c. 1), - ha disposto, poi, nei seguenti termini: "- 1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti: a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992; b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo. d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.
2. La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni... 8. Per incarichi professionali di alta specializzazione si intendono articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali - quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento.
9. Per incarichi professionali si intendono quelli che hanno rilevanza all'interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico - funzionale di base nella disciplina di appartenenza." (CCNL 8 giugno 2000, art. 27, cc. 1, 2, 8 e 9); - "1. Ai dirigenti, all'atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15. comma 5 del D.Lgs. o. 502 del 1992. 2. Gli incarichi del comma I sono conferiti dall'azienda su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza - decorso il periodo di prova - con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale stipulato ai sensi dell'art. 13, comma 11. 3. Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma I lett. b) e c). 4.
Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall'azienda, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato... 6. Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico di cui all'art. 32; b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
c) dell'area e disciplina di appartenenza;
d) delle attitudini personali e delle capacità
4 professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonchè alle valutazioni riportate ai sensi dell'art. 32; f) del criterio della rotazione ove applicabile;
g) che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l'art. 2103, comma 1. del c.c. (omissis...). In caso di più candidati all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla base di una rosa di idonei - selezionati secondo i criteri del comma 8 - dai direttori di dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni interne interessati.
8. Le aziende - nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 6 - formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Tali modalità, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2. 9. Gli incarichi dei commi I e 3 sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni - comunicata all'atto del conferimento - con facoltà di rinnovo. La durata degli incarichi è connessa alla loro natura. L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite. 10. I dirigenti il cui incarico sia in corso all'entrata in vigore del presente contratto, ove non sia prevista una diversa scadenza, sono sottoposti a verifica, ai sensi dell'art. 15. comma 5, del D. 1gs. N.502/1992, al termine del triennio dal conferimento dell'incarico stesso. 11. La revoca dell'incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito di accertamento della sussistenza di una delle cause previste dall'art. 34 secondo le procedure e con gli effetti ivi indicati." (CCNL 8 giugno 2000, art. 28).
2.4. Tanto premesso, deve rilevarsi che il conferimento di un incarico con funzioni superiori non costituisce oggetto di un diritto soggettivo perfetto del dirigente medico per effetto del semplice maturare di una anzianità di servizio di cinque anni e del positivo superamento della prevista valutazione tecnica, dovendosi riconoscere in capo all'amministrazione il potere discrezionale di individuare il numero e la tipologia di tali incarichi in relazione alle concrete esigenze organizzative. E invero,
è lo stesso articolo 15, comma 4, del D.Lgs. n. 502 del 1992 a prevedere che, pur in presenza dei prescritti presupposti (anzianità di servizio e superamento della valutazione da parte del comitato tecnico) l'attribuzione di incarichi con funzioni superiori avviene "in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente ". E ancora, l'art. 15 ter del medesimo
D.Lgs. n. 502 del 1992 dispone: "Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono "attribuiti", a tempo determinato, dal (omissis), secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale ". Ne segue che il compimento del quinquennio di servizio e la valutazione positiva da parte del comitato tecnico preposto costituiscono condizioni necessarie ma non sufficienti per il conferimento degli incarichi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 27 CCNI 8.6.2000. E infatti, il conferimento degli incarichi in parola dipende dalle suddette valutazioni discrezionali dell CP_1
2.5. Ed è appena il caso di evidenziare - avuto riguardo al principio generale di inderogabilità delle disposizioni della fonte legislativa (ed in particolare del D.Lgs. n. 165 del 2001) da parte della contrattazione
5 collettiva in difetto di una espressa previsione di legge (art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, decreto che, ai sensi del medesimo articolo, contiene disposizioni di carattere imperativo) - che con riferimento al profilo in esame, la contrattazione collettiva, richiamata dal citato art. 15 D.Lgs. n. 502 del 1992 ter solo per quanto riguarda le "modalità" di attribuzione degli incarichi de quibus, non può validamente elidere i margini di discrezionalità che la fonte legislativa (ed in particolare il combinato disposto dei citati artt. 15, comma 4, e
15 ter D.Lgs. n. 502 del 1992) accorda, nell'ambito dei precisati termini al datore di lavoro. Ne segue che l'art. 28, comma 2, lett. b) del CCNL 3.1 1.2005 in base al quale l'esito positivo della valutazione del collegio tecnico produce, tra l'altro, per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno, "la attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici" - non può essere inteso come attributivo di una posizione di diritto soggettivo, collidendo con 1a palese natura discrezionale del potere dell'Amministrazione di configurare il numero di posti destinati a tali funzioni in dipendenza delle proprie esigenze operative e delle modalità di prestazione dei servizi da essa stabiliti. Non v'è un automatismo selettivo con riferimento alla posizione dei dirigenti che abbiano maturato un'anzianità di servizio ultraquinquennale, in quanto anche quest'ultimo dato (correlato all'esperienza di servizio e alla positiva valutazione, da parte degli organi di verifica, dell'attività svolta;
CCNL 8 giugno 2000, artt. 31 e 32) non esclude che, al dirigente interessato, possa continuare ad essere conferito un incarico avente ad oggetto compiti, e funzioni, esclusivamente di "natura professionale" (e non anche "di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo"). La circostanza che un incarico dirigenziale di "natura professionale" possa essere conferito ad un dirigente medico con anzianità di servizio ultraquinquennale, - ciò che più specificamente rileva, ai fini in discorso, è la considerazione che di detto incarico sia stata operata in sede di graduazione delle funzioni
(D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, c. 1; CCNL 5 dicembre 1996, art. 51; CCNL 8 giugno 2000, artt.
26 e 39).
2.6. Invero, la graduazione delle funzioni, come si è detto, risponde difatti all'esigenza di attribuire un predeterminato valore a ciascun incarico dirigenziale in relazione ai relativi contenuti (per obiettivi da conseguire e connesse responsabilità); e, come rilevato dalla Corte di Legittimità, ha natura di atto di macro organizzazione (riconducibile all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; cfr., Cass., 25 marzo
2014, n. 6956; Cass., 31 marzo 2009, n. 7768). In punto di criteri graduazione delle funzioni dirigenziali
(non aventi ad oggetto la direzione di una struttura, semplice o complessa) il CCNL 5 dicembre 1996, art. 57, c. 3, aveva riguardo, rispettivamente, a: - "incarichi (omissis...) comportanti attività o compiti di rilevanza aziendale, attinenti ai criteri e parametri previsti nell'art. 51 comma 2 o di rilevante competenza professionale o specialistico - funzionale" (lett. a)); - "incarichi (che) abbiano rilevanza all'interno della struttura di appartenenza ovvero richiedano competenza professionale o specialistico - funzionale di base." (lett. b)). Il regolamento concernente la graduazione delle funzioni ha, quindi, tradotto detti criteri di CCNL disponendo nei seguenti termini:- rientrano nella lett. c) dell'art. 27 gli incarichi di "professionalità elevata" identificati, a loro volta in: - "incarichi di alta professionalità... che richiedono alta professionalità e specializzazione e/o guida di gruppi di lavoro di forte autonomia operativa"; - "incarichi di professionalità rilevante" consistenti in
6 "incarichi "professionali" ispettivi, di verifica e di controllo, di consulenza, studio o ricerca, assistenziali che richiedono rilevanti competenze specialistiche e professionali"; - "incarichi di professionalità valida", anch'essi consistenti in "incarichi "professionali" ispettivi, di verifica e di controllo, di consulenza, studio o ricerca, assistenziali che richiedono valide competenze specialistiche e professionali";- rientrano negli incarichi professionali di base (conferibili anche ai dirigenti con meno di 5 anni di servizio) "quelli che hanno rilevanza all'interno della struttura di appartenenza e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico-funzionale di base nella disciplina di appartenenza".
2.7. Nella fattispecie non è possibile assumere che l'incarico dirigenziale reclamato per il periodo anteriore alla relativa formale attribuzione risalente a giugno 2012 fosse funzionale alle esigenze organizzative aziendali. In definitiva, la domanda è infondata, non sussistendo un diritto soggettivo perfetto del dirigente medico che abbia conseguito una anzianità di servizio di almeno cinque anni e la prevista valutazione positiva della commissione tecnica a conseguire un incarico con funzioni superiori (cfr., in senso conforme, Corte di Cont appello di Genova, Sez. lav., sentenza del 17.10.2014; Tribunale di Milano, dott.ssa El. e. Po., Con sentenza del 13/11/2014 - 23/12/2014; Tribunale di Trieste, dott.ssa Si. sentenza del 5.11.2014 e da ultimo Corte d'Appello Perugia sentenza del 18.07.2017 Corte di appello di Bari del 19 aprile 2017
Tribunale Tivoli Sez. lavoro, Sent., 06/10/2020). Non si ravvisa quindi alcun pregiudizio economico in termini di retribuzione minima unificata o variabile aziendale derivante dal mancato conferimento dell'incarico professionale, essendo stato corrisposto al ricorrente il trattamento economico adeguato alle mansioni svolte.
3. Né si ravvisa spazio per la liquidazione di un danno anche da perdita di chance atteso che oggetto di tale tipologia di danno è la concreta ed effettiva perdita di un'occasione favorevole di conseguire un determinato bene o vantaggio, in quanto tale costituente un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, elementi che non sussistono nel caso di specie ove il riconoscimento richiesto si fonda su una scelta discrezionale dell'Amministrazione.” . Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tutte le pretese attoree appaiono infondate e vanno pertanto rigettate.
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis
Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-
2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-
12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
7 4. Le spese di causa vanno compensate interamente tra le parti alla luce delle oscillazioni pretorie registratesi sulle questioni trattate.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 21.11.2024
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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