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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/01/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 464/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti M. P.IVA_1
Galeano, M. R. Battiato e I. Marcedone;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
avv.ti R. Pasqua e G. Pasqua;
Appellato
OGGETTO: appello – benefici ex lege n. 257/1992 – spese CTU
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 55/2022 del 20.1.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa rigettava il ricorso con il quale aveva chiesto accertarsi il Controparte_1
proprio diritto a godere del beneficio previdenziale previsto dall'art. 13 della legge n.
257/1992, dal 6.6.1980 al 31.12.1982 e dall'1.1.1993 al 13.1.1998. Riteneva che dalla data della domanda amministrativa all 14.6.2005, alla CP_2
data di presentazione della domanda all 22.9.2015, fosse decorso il termine di Pt_1
prescrizione ordinaria decennale. Innovando il precedente orientamento dell'ufficio, precisava che il mancato rilascio della certificazione non poteva considerarsi un CP_2
impedimento giuridico alla presentazione della domanda all Pt_1
Tenuto conto del mutamento di orientamento giurisprudenziale e del riconoscimento nel merito della pretesa fatta valere dal , come accertato CP_1
all'esito dell'espletata CTU, il giudice compensava le spese di lite e poneva a carico dell'ente previdenziale le spese della CTU.
Appellava la citata sentenza, limitatamente al capo relativo alle spese di CTU,
l con atto depositato il 24.5.2022. Al gravame resisteva l'appellato. Pt_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver posto a proprio carico le spese della disposta CTU, in violazione dei principi sanciti dagli artt. 91 e 92 c.p.c. Deduce che, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, le spese di CTU, al pari degli altri costi del processo, devono essere regolate alla stregua del principio di soccombenza e, pertanto, le stesse non possono essere imputate alla parte interamente vittoriosa.
2. L'appello è fondato.
2.1. Con sentenza n. 11068/2020, le cui argomentazioni sono condivise dal collegio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la Corte di Cassazione ha chiarito che “La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicchè possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero
(Cass. 17/01/2013 n. 1023; Cass. 07/09/2016 n. 17739). Ben può il giudice, dunque, ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso”.
Nel caso in esame, a fronte della compensazione delle spese processuali tra le parti
(tale pronuncia non è stata censurata) ritiene il collegio che le spese di ctu debbano essere poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, riformando in tali limiti la pronuncia impugnata.
3. La pronuncia di primo grado di compensazione delle altre spese giudiziali va confermata, in assenza di appello sul punto.
Per quanto riguarda le spese del presente grado, si richiama la pronuncia n. 602 del 2019, nella quale la Suprema Corte, dopo aver richiamato il principio generale in virtù del quale in caso di riforma della sentenza di primo grado si procede ad un nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale”, qualora la causa sia proseguita in appello solo per le spese osserva quanto segue: “l'ipotesi di specie individua uno specifico sottocaso di tale consolidata regola processuale, che va declinato coerentemente con i principi di causalità e soccombenza che regolano la disciplina sulle spese;
deve quindi affermarsi che, allorquando sia impugnata solo la decisione sulle spese, l'osservanza proprio di tali principi necessita una scissione della valutazione, nel decidere sul punto, rispetto all'esito della pronuncia sul merito, in quanto in tal caso la responsabilità per la prosecuzione del processo dipende soltanto dalla fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle sole spese di giudizio”. L'appellato va, dunque, condannato alle spese del presente giudizio che si liquidano secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore fino ad euro
1.100,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che, per il resto, conferma, pone le spese della CTU espletata in pari misura a carico di entrambe le parti;
condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in euro 337,00, oltre spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi