Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr.1749/2022 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 27.12.2024, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Tommasa Vecchio e dall'avv. Antonella C.F._1
Macaluso ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nel corso Sicilia n. 105
- ricorrente
Contro
in persona del Controparte_1
per la Sicilia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Alessi ed elettivamente Controparte_2 domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' , in Caltanissetta nella via Rosso di San CP_1
Secondo n. 47
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 12.12.2022 il ricorrente indicato in epigrafe ha rilevato di aver contratto malattia professionale da cui sono derivati postumi invalidanti riconosciuti al 12% e che in seguito a domanda di revisione per aggravamento, l' ha confermato la quantificazione CP_1
dei postumi nella misura del 12%, giusta nota dell'istituto del 31/03/2020.
Avverso detto provvedimento ha proposto il presente ricorso, richiedendo l'aggravamento dei postumi nella misura del 20%.
misura complessiva richiesta (20%) pari alla sua inabilità totale o a quella maggiore o minore che sarà accertata, per la ridotta capacità lavorativa e ciò con decorrenza ed interessi di legge.
L' ritualmente costituitosi, ha contestato il fondamento della pretesa avversaria ed CP_1
ha chiesto il rigetto del ricorso.
In corso di causa è stata disposta ed espletata CTU.
La causa è stata rinviata all'udienza del 27.12.2024, per la discussione e la decisione.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il GOP definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
***
Il ricorso è fondato nei termini che saranno di seguito precisati.
Nel presente giudizio è stato conferito incarico peritale al Dott. ed il Persona_1
nominato CTU ha concluso rilevando nel periziando postumi quantificabili nella misura del 20%.
Il consulente medico è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “Grave e diffusa spondiloartrosi rachidea con degenerazione delle limitanti affrontate, numerose ernie intraspongiose di Schmorl, spondilite anteriore con formazione di ponti calcifici intersomatici lombari, ipertrofia articolare interapofisaria e dei legamenti gialli, multiple protrusioni discali posteriori a più livelli con ernie lombari a L4-L5-S1 con stenosi canalare e foraminale con conflitti neuroradicolari e irradiazione lombosciatalgica da radicolopatia, interessamento dello SPI in sofferenza neurogena cronica documentata all'EMG”.
Più specificatamente, ha ampiamente motivato, sui criteri seguiti nella valutazione dei postumi invalidanti per cui è causa.
Appare opportuno riportare stralcio della relazione peritale: “Tale patologia risulta comprovata da innumerevoli esami TC e RM eseguiti, accertata da numerose visite neurochirurgiche effettuate e non v'è alcun dubbio sul nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal sig. , infermiere professionale e ferrista sala operatoria cui sono connessi i seguenti Pt_1
rischi lavorativi (MMC, Prolungata stazione eretta, uso DPI anti-x) e tale grave malattia professionale sviluppatasi e aggravatasi nel tempo, peraltro più volte riconosciuta dall' sin CP_1
dal 3/4/2019 inizialmente al 6%, successivamente confermata nella sua evoluzione con progressivo incremento della percentuale di danno biologico al 9% il 15/2/2011 sino all'ultima valutazione del
12% il 3/4/2019. Il deficit funzionale risultante da tale patologia coinvolgente l'intero rachide in tutte le sue componenti merita una valutazione maggiore di quella sinora ritenuta dai Sanitari dell' , la cui valutazione si è limitata esclusivamente alla componente clinica come risulta CP_1 dalla menomazione riportata nei vari provvedimenti di riconoscimento del danno biologico nei seguenti termini: “Ipertono muscoli paravertebrali lombari. Spinalgie, lieve deficit dello SPI di sn”. Non si evidenziano riferimenti al complesso e ben più grave quadro documentato dalle innumerevoli RM e TC eseguite, tutte concordi e coerenti nel definire una evoluzione delle patologie osteo-condro-discali in grave stenosi canalare e foraminale, in degenerazione rachidea in toto con tendenza all'anchilosi per effetto del complesso delle alterazioni osteolegamentose e discali con protrusioni multiple a più livelli con ernie discali intraspongiose e intracanalari e foraminali con conflitti neuroradicolari, sottovalutati dai Sanitari dell'Ente In conseguenza di ciò la percentuale del danno biologico riconosciuta dall' appare oggi insufficiente, infatti CP_1 secondo i criteri applicativi del DM del 12 Luglio 2000 e l'annessa tabella delle menomazioni, ritengo applicabile al quadro odierno il codice 193-Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità ai gradi estremi delle escursioni articolari con disturbi trofico -sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi polidistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare con valutazione fino a 25 punti, ritenendo congrua una valutazione complessiva del 23% .
Deve essere rilevato inoltre, che il CTU, a seguito delle controdeduzioni dell'Istituto a firma della Dott.ssa del 15.04.2024, accogliendo parzialmente le predette, ha ridotto la Persona_2
percentuale del danno biologico, in un primo momento riconosciuto, dal 23% al 20%.
Il perito, pertanto, ha concluso: “Da quanto emerso nelle operazioni peritali si può rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro come segue: “il complesso morboso accertato sulla parte sottoposta a perizia consente di stabilire con certezza che il sig.
[...]
abbia un danno biologico pari al 20% da malattia professionale dal mese di febbreaio Parte_1
2020”.
Le valutazioni medico legali vanno integralmente recepite in quanto immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata, trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), specie con riferimento alla incidenza delle affezioni riscontrate sulla integrità psico-fisica dell'interessato.
Sulla base delle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere dichiarato che il ricorrente è affetto da patologie che determinano una inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro nella misura del 20% e che l' è tenuto al risarcimento del danno biologico rapportato CP_1
all'invalidità riconosciuta, con decorrenza di legge, detratto quanto già percepito a titolo di indennizzo del danno biologico ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000”. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore dei procuratori, che dichiarano di averne fatta anticipazione.
A carico dell' vanno poste le spese della CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara che, in ragione della malattia professionale contratta, sono residuati in capo a postumi che determinano un danno biologico nella misura del 20% e, per Parte_1
l'effetto, condanna l' al pagamento della rendita nella misura prevista, rapportata al grado di CP_1
invalidità riconosciuto;
- condanna l' alla refusione delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi € CP_1
2.700,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA e CPA ai sensi di legge, in favore dei procuratori antistatari, Avv. Tommasa Vecchio e Avv. Antonella Macaluso.
- pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Caltanissetta, 20 gennaio 2025
Il G.O.P
Maria Zammito