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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 624/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 624/2024
Oggi 6 febbraio 2025, alle ore 10.45 innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. GIANNATTASIO SALVATORE e l'avv. GIANNATTASIO Parte_1
ANDREA oggi sostituito dall'avv. MICHELOZZI
Per PRESSO AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO IN FIRENZE la dott.ssa GERMINARA ELOISA e la dott.ssa
CAFARO
Le parti si riportano ai rispettivi atti .
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 624/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. SALVATORE GIANNATTASIO Parte_1 C.F._1
(C.F. e ANDREA GIANNATTASIO (C.F. C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 Controparte_3
(CF ) con i funzionari delegati (CF
[...] P.IVA_3 Controparte_4
) e ELOISA GERMINARA (CF ) C.F._4 C.F._5
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con ultima sede di servizio presso l'istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente “ di Parte_2
Pistoia (PT), ha agito in giudizio per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare
l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione 1) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione
Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli
Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante
e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei. Accertare e dichiarare
Il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite nell'anno scolastico 2021/22 per l'ammontare di una somma complessiva di €
721,26 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto
Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del
CCNI del 31/08/1999. Nonché, in via consequenziale, condannare la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 721,26 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. 2) Accertare e dichiarare Il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per il contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche stipulati nell'anno scolastico 2022/23. Accertare e dichiarare
l'obbligo - con consequenziale condanna giudiziale - a carico della resistente amministrazione scolastica ad erogare in favore della ricorrente la “Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto nell'anno scolastico 2022/23 pari ad € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, tutti in favore dei procuratori antistatari.”.
A sostegno della domanda di pagamento delle differenze retributive in relazione alla omessa percezione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, la ricorrente, dipendente del e attualmente in servizio presso l'istituto d'arte liceo artistico statale “P. Controparte_1
Petrocchi” di Pistoia (PT), ha dedotto di essere stata utilizzata dall'amministrazione scolastica convenuta in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, sin dall'anno scolastico 2019/2020; ha lamentato di non aver percepito in riferimento alle supplenze temporanee svolte in virtù di plurimi contratti a tempo determinato (per n°9 ore settimanali su 18) nell'anno scolastico 2021/2022 con decorrenza dal 07/10/2021 al 05/11/2021, dal 06/11/2021 al
05/01/2022, dal 06/01/2022 al 06/04/2022, dal 07/04/2022 al 10/06/2022 e dal 11/06/2022 al
13/06/2022, la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL Comporta Scuola del
15.3.2001, corrisposta esclusivamente in favore degli insegnanti di ruolo o di quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno, pari alla somma di euro 164,00 mensili fino al
28.2.2018 e di euro 174,50 mensili dal 1.3.2018; ha dedotto che il mancato riconoscimento di un simile emolumento integra una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito dalla normativa eurounitaria ed interna, non sussistendo alcuna ragione oggettiva che possa minimamente giustificare il manifesto trattamento discriminatorio;
ha quantificato le differenze retributive spettanti nella somma di euro 302,64, pari all'importo giornaliero della retribuzione professionale docente (euro 5,47 fino al 28.2.2018 ed euro 5,82 dal 1.3.2018, ottenuti dividendo per 30 giorni la somma di euro 164,00, fino al 28.2.2018, e di euro 174,50, dal 01.03.2018) moltiplicato per le giornate effettivamente lavorate, con riduzione proporzionale del rivendicato elemento accessorio nei casi in cui la lavoratrice ha espletato attività lavorativa per un numero inferiore di ore rispetto all'orario di servizio.
Quanto alla domanda relativa alla Carta Elettronica prevista dalla legge n. 107/2015, la ricorrente ha lamentato la mancata erogazione in suo favore della somma complessiva di euro 500,00, di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali ha svolto attività di docente in virtù di contratti annuali o comunque sempre con durata superiore a 180 giorni e, segnatamente, nell'a.s. 2022/23.
L'amministrazione scolastica convenuta, costituitasi in giudizio, ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo sig.
Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) Accogliere l'istanza di trattazione cartolare;
2) ritenere e dichiarare l'infondatezza e la inammissibilità di tutte le domande avanzate da parte ricorrente e, per l'effetto, rigettarle;
3) In subordine, nominare CTU contabile per valutare la misura corretta della somma che dovesse risultare dovuta
a parte ricorrente;
4) Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
Cpc.”. In particolare, l'amministrazione resistente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell' ; ha contestato la Controparte_5 fondatezza in diritto della domanda avversaria.
Svolta istruttoria solo documentale, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. Sulle questioni pregiudiziali
In via pregiudiziale di rito deve essere respinta, siccome infondata, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' e dell' sollevata dalla Controparte_2 Controparte_3 resistente.
Al riguardo è sufficiente osservare come il ricorrente abbia proposto domanda giudiziale nei confronti del solo e non anche delle dette articolazioni territoriali. Controparte_1
2. Sul merito
Nel merito, le domande cumulate nel ricorso proposto dalla sig.ra nei confronti Parte_1 dell'amministrazione scolastica convenuta richiedono una trattazione separata.
2.1 Sulla domanda di pagamento di differenze retributive in relazione alla omessa percezione della retribuzione professionale docente.
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei limiti di seguito precisati. La questione di diritto sottesa alla decisione del presente giudizio è stata recentemente trattata dalla Corte di cassazione nella pronuncia n. 20015 del 27.7.2018, la cui parte motiva è di seguito richiamata anche agli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
L'art. 7, comma 1, del 15.3.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Controparte_6
Cont Docenti (di seguito ), prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”" ed aggiungendo, al comma
3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva (che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto: cfr. art. 81 CCNL 24.7.2003, art. 83 CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cass. 17773/2017).
Tale emolumento, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti ai fini del presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
Per_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 2468/2016).
In particolare, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6
d.gs. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario.
Il Tribunale, quindi, condivide l'interpretazione del dato normativo offerta dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata (Cass. 20015/2018), secondo cui le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma
3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Invero, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
Tanto premesso, nel caso di specie, in mancanza di elementi di prova di segno contrario offerti dal
, deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea nell'anno scolastico Controparte_1
2021/22 in virtù di plurimi contratti a tempo determinato come meglio precisati nella narrativa che precede (Cfr. docc. 6 e 8 Elenco rapporti di lavoro estratto da Istanze - Online;
Cedolini - ricorso), per il solo fatto di essere stata assunta per ragioni sostitutive, non abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Tanto premesso, nel caso di specie, deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea nell'anno scolastico 2021/22 in virtù di plurimi contratti a tempo determinato come meglio precisati nella narrativa che precede (Cfr. docc. 6 e 8 Elenco rapporti di lavoro estratto da Istanze - Online;
Cedolini - ricorso), per il solo fatto di essere stata assunta per ragioni sostitutive, non abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, il nulla ha concretamente dedotto a sostegno delle proprie difese con Controparte_1 particolare riferimento alla vicenda lavorativa della ricorrente, di talché le allegazioni da quest'ultima offerte in ricorso sono da ritenere incontroverse ex art. 115 c.p.c.
Appurata l'equivalenza delle mansioni svolte con quelle del lavoratore sostituito, non vi è ragione per ritenere che la ricorrente, con la propria prestazione lavorativa, non abbia contribuito a sostenere il miglioramento del servizio scolastico e, quindi, non abbia anch'ella diritto al riconoscimento del RPD, al pari dei docenti assunti a tempo indeterminato e dei supplenti annuali, posto che per quest'ultime categorie di lavoratori un simile emolumento viene attribuito indipendentemente dall'attività in concreto svolta.
Accertato l'an del diritto al trattamento economico di cui è causa in favore della ricorrente, va altresì reputata corretta la quantificazione delle corrispondenti spettanze a titolo di differenze retributive in misura pari alla somma di euro 721,26, non risultando i conteggi prodotti specificamente contestati ex adverso.
Sulla scorta delle esposte considerazioni, deve ritenersi accertato il diritto della ricorrente al pagamento da parte del della somma lorda di euro 721,26 a titolo di differenze retributive Controparte_1 per la predetta causale. A tale importo va aggiunta la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo (cfr. Tribunale Milano, sez. lav., 12.5.2021, n. 1347).
2.2 Sulla domanda relativa alla Carta Elettronica prevista dalla legge n. 107/2015
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Invero, la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie, la ricorrente non ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza nell' anno scolastico 2022/23 in virtù di contratto fino al termine delle attività didattiche o annuale Al contrario, la sig.ra , per il suindicato anno, risulta essere stata titolare di contratto di Pt_1 lavoro a tempo determinato di supplenza breve per il periodo dal 21.11.2022 al 10.6.2023 (cfr. doc. 17 - ricorso).
A tal riguardo occorre premettere che la Suprema Corte, nella pronuncia dianzi richiamata, ha affermato che la ratio della carta docente è quella di costituire un “fondo di sostegno alla didattica annua” (cfr. punto
12.4 Cass. cit.) e che il relativo diritto sorge al momento del conferimento dell'incarico (che costituisce dies a quo del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di adempimento - cfr. punto 20.1 Cass. cit.).
Ciò premesso, ritiene questo giudice che la valutazione sulla spettanza del beneficio in argomento non possa essere operata ex post, in ragione dell'effettivo svolgimento di una prestazione continuativa di durata annuale, come per esempio sulla base di plurimi contratti di supplenza breve, ma debba piuttosto operarsi, secondo una prospettiva ex ante, al momento del conferimento dell'incarico, perché è solo in tale momento che sorge l'esigenza formativa ritenuta dal legislatore meritevole di sostegno economico, onde consentire il “miglioramento delle conoscenze e capacità del docente” (cfr. punto 5 Cass. cit.) per l'attività didattica di durata annuale che questi è chiamato a svolgere.
Nella specie, al momento della stipulazione del citato contratto di lavoro, proprio in quanto avente durata di poco più di sei mesi, non poteva ravvisarsi l'esigenza formativa connessa ad una “didattica annua” e, di conseguenza, non sussisteva il presupposto per il riconoscimento del relativo sostegno economico previsto dal legislatore.
Ne deriva che non sussistono i fatti costitutivi del diritto di credito di cui trattasi per l'a.s. 2022-23.
In definitiva, la domanda della ricorrente di adempimento in forma specifica va in toto rigettata.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente si compensano attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica convenuta di cui in parte motiva e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma lorda di euro 721,26, a titolo di differenze retributive per le causali di cui in parte motiva, con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta per il resto le domande contenute nel ricorso;
- compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 624/2024
Oggi 6 febbraio 2025, alle ore 10.45 innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. GIANNATTASIO SALVATORE e l'avv. GIANNATTASIO Parte_1
ANDREA oggi sostituito dall'avv. MICHELOZZI
Per PRESSO AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO IN FIRENZE la dott.ssa GERMINARA ELOISA e la dott.ssa
CAFARO
Le parti si riportano ai rispettivi atti .
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 624/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. SALVATORE GIANNATTASIO Parte_1 C.F._1
(C.F. e ANDREA GIANNATTASIO (C.F. C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 Controparte_3
(CF ) con i funzionari delegati (CF
[...] P.IVA_3 Controparte_4
) e ELOISA GERMINARA (CF ) C.F._4 C.F._5
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con ultima sede di servizio presso l'istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente “ di Parte_2
Pistoia (PT), ha agito in giudizio per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare
l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione 1) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione
Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli
Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante
e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei. Accertare e dichiarare
Il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite nell'anno scolastico 2021/22 per l'ammontare di una somma complessiva di €
721,26 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto
Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del
CCNI del 31/08/1999. Nonché, in via consequenziale, condannare la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 721,26 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. 2) Accertare e dichiarare Il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per il contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche stipulati nell'anno scolastico 2022/23. Accertare e dichiarare
l'obbligo - con consequenziale condanna giudiziale - a carico della resistente amministrazione scolastica ad erogare in favore della ricorrente la “Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto nell'anno scolastico 2022/23 pari ad € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, tutti in favore dei procuratori antistatari.”.
A sostegno della domanda di pagamento delle differenze retributive in relazione alla omessa percezione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, la ricorrente, dipendente del e attualmente in servizio presso l'istituto d'arte liceo artistico statale “P. Controparte_1
Petrocchi” di Pistoia (PT), ha dedotto di essere stata utilizzata dall'amministrazione scolastica convenuta in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, sin dall'anno scolastico 2019/2020; ha lamentato di non aver percepito in riferimento alle supplenze temporanee svolte in virtù di plurimi contratti a tempo determinato (per n°9 ore settimanali su 18) nell'anno scolastico 2021/2022 con decorrenza dal 07/10/2021 al 05/11/2021, dal 06/11/2021 al
05/01/2022, dal 06/01/2022 al 06/04/2022, dal 07/04/2022 al 10/06/2022 e dal 11/06/2022 al
13/06/2022, la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL Comporta Scuola del
15.3.2001, corrisposta esclusivamente in favore degli insegnanti di ruolo o di quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno, pari alla somma di euro 164,00 mensili fino al
28.2.2018 e di euro 174,50 mensili dal 1.3.2018; ha dedotto che il mancato riconoscimento di un simile emolumento integra una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito dalla normativa eurounitaria ed interna, non sussistendo alcuna ragione oggettiva che possa minimamente giustificare il manifesto trattamento discriminatorio;
ha quantificato le differenze retributive spettanti nella somma di euro 302,64, pari all'importo giornaliero della retribuzione professionale docente (euro 5,47 fino al 28.2.2018 ed euro 5,82 dal 1.3.2018, ottenuti dividendo per 30 giorni la somma di euro 164,00, fino al 28.2.2018, e di euro 174,50, dal 01.03.2018) moltiplicato per le giornate effettivamente lavorate, con riduzione proporzionale del rivendicato elemento accessorio nei casi in cui la lavoratrice ha espletato attività lavorativa per un numero inferiore di ore rispetto all'orario di servizio.
Quanto alla domanda relativa alla Carta Elettronica prevista dalla legge n. 107/2015, la ricorrente ha lamentato la mancata erogazione in suo favore della somma complessiva di euro 500,00, di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali ha svolto attività di docente in virtù di contratti annuali o comunque sempre con durata superiore a 180 giorni e, segnatamente, nell'a.s. 2022/23.
L'amministrazione scolastica convenuta, costituitasi in giudizio, ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo sig.
Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) Accogliere l'istanza di trattazione cartolare;
2) ritenere e dichiarare l'infondatezza e la inammissibilità di tutte le domande avanzate da parte ricorrente e, per l'effetto, rigettarle;
3) In subordine, nominare CTU contabile per valutare la misura corretta della somma che dovesse risultare dovuta
a parte ricorrente;
4) Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
Cpc.”. In particolare, l'amministrazione resistente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell' ; ha contestato la Controparte_5 fondatezza in diritto della domanda avversaria.
Svolta istruttoria solo documentale, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. Sulle questioni pregiudiziali
In via pregiudiziale di rito deve essere respinta, siccome infondata, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' e dell' sollevata dalla Controparte_2 Controparte_3 resistente.
Al riguardo è sufficiente osservare come il ricorrente abbia proposto domanda giudiziale nei confronti del solo e non anche delle dette articolazioni territoriali. Controparte_1
2. Sul merito
Nel merito, le domande cumulate nel ricorso proposto dalla sig.ra nei confronti Parte_1 dell'amministrazione scolastica convenuta richiedono una trattazione separata.
2.1 Sulla domanda di pagamento di differenze retributive in relazione alla omessa percezione della retribuzione professionale docente.
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei limiti di seguito precisati. La questione di diritto sottesa alla decisione del presente giudizio è stata recentemente trattata dalla Corte di cassazione nella pronuncia n. 20015 del 27.7.2018, la cui parte motiva è di seguito richiamata anche agli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
L'art. 7, comma 1, del 15.3.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Controparte_6
Cont Docenti (di seguito ), prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”" ed aggiungendo, al comma
3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva (che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto: cfr. art. 81 CCNL 24.7.2003, art. 83 CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cass. 17773/2017).
Tale emolumento, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti ai fini del presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
Per_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 2468/2016).
In particolare, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6
d.gs. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario.
Il Tribunale, quindi, condivide l'interpretazione del dato normativo offerta dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata (Cass. 20015/2018), secondo cui le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma
3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Invero, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
Tanto premesso, nel caso di specie, in mancanza di elementi di prova di segno contrario offerti dal
, deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea nell'anno scolastico Controparte_1
2021/22 in virtù di plurimi contratti a tempo determinato come meglio precisati nella narrativa che precede (Cfr. docc. 6 e 8 Elenco rapporti di lavoro estratto da Istanze - Online;
Cedolini - ricorso), per il solo fatto di essere stata assunta per ragioni sostitutive, non abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Tanto premesso, nel caso di specie, deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea nell'anno scolastico 2021/22 in virtù di plurimi contratti a tempo determinato come meglio precisati nella narrativa che precede (Cfr. docc. 6 e 8 Elenco rapporti di lavoro estratto da Istanze - Online;
Cedolini - ricorso), per il solo fatto di essere stata assunta per ragioni sostitutive, non abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, il nulla ha concretamente dedotto a sostegno delle proprie difese con Controparte_1 particolare riferimento alla vicenda lavorativa della ricorrente, di talché le allegazioni da quest'ultima offerte in ricorso sono da ritenere incontroverse ex art. 115 c.p.c.
Appurata l'equivalenza delle mansioni svolte con quelle del lavoratore sostituito, non vi è ragione per ritenere che la ricorrente, con la propria prestazione lavorativa, non abbia contribuito a sostenere il miglioramento del servizio scolastico e, quindi, non abbia anch'ella diritto al riconoscimento del RPD, al pari dei docenti assunti a tempo indeterminato e dei supplenti annuali, posto che per quest'ultime categorie di lavoratori un simile emolumento viene attribuito indipendentemente dall'attività in concreto svolta.
Accertato l'an del diritto al trattamento economico di cui è causa in favore della ricorrente, va altresì reputata corretta la quantificazione delle corrispondenti spettanze a titolo di differenze retributive in misura pari alla somma di euro 721,26, non risultando i conteggi prodotti specificamente contestati ex adverso.
Sulla scorta delle esposte considerazioni, deve ritenersi accertato il diritto della ricorrente al pagamento da parte del della somma lorda di euro 721,26 a titolo di differenze retributive Controparte_1 per la predetta causale. A tale importo va aggiunta la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo (cfr. Tribunale Milano, sez. lav., 12.5.2021, n. 1347).
2.2 Sulla domanda relativa alla Carta Elettronica prevista dalla legge n. 107/2015
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Invero, la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie, la ricorrente non ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza nell' anno scolastico 2022/23 in virtù di contratto fino al termine delle attività didattiche o annuale Al contrario, la sig.ra , per il suindicato anno, risulta essere stata titolare di contratto di Pt_1 lavoro a tempo determinato di supplenza breve per il periodo dal 21.11.2022 al 10.6.2023 (cfr. doc. 17 - ricorso).
A tal riguardo occorre premettere che la Suprema Corte, nella pronuncia dianzi richiamata, ha affermato che la ratio della carta docente è quella di costituire un “fondo di sostegno alla didattica annua” (cfr. punto
12.4 Cass. cit.) e che il relativo diritto sorge al momento del conferimento dell'incarico (che costituisce dies a quo del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di adempimento - cfr. punto 20.1 Cass. cit.).
Ciò premesso, ritiene questo giudice che la valutazione sulla spettanza del beneficio in argomento non possa essere operata ex post, in ragione dell'effettivo svolgimento di una prestazione continuativa di durata annuale, come per esempio sulla base di plurimi contratti di supplenza breve, ma debba piuttosto operarsi, secondo una prospettiva ex ante, al momento del conferimento dell'incarico, perché è solo in tale momento che sorge l'esigenza formativa ritenuta dal legislatore meritevole di sostegno economico, onde consentire il “miglioramento delle conoscenze e capacità del docente” (cfr. punto 5 Cass. cit.) per l'attività didattica di durata annuale che questi è chiamato a svolgere.
Nella specie, al momento della stipulazione del citato contratto di lavoro, proprio in quanto avente durata di poco più di sei mesi, non poteva ravvisarsi l'esigenza formativa connessa ad una “didattica annua” e, di conseguenza, non sussisteva il presupposto per il riconoscimento del relativo sostegno economico previsto dal legislatore.
Ne deriva che non sussistono i fatti costitutivi del diritto di credito di cui trattasi per l'a.s. 2022-23.
In definitiva, la domanda della ricorrente di adempimento in forma specifica va in toto rigettata.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente si compensano attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica convenuta di cui in parte motiva e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma lorda di euro 721,26, a titolo di differenze retributive per le causali di cui in parte motiva, con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta per il resto le domande contenute nel ricorso;
- compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo