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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, pronunzia all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3543/2024 R.G.
TRA
, nata a San Giorgio a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Emanuele Improta RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Anna Oliva RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.5.24, ritualmente notificato, l'istante chiedeva di annullare il
CP_ provvedimento di indebito comunicato dall' in data 27.3.24 a seguito di riliquidazione della prestazione in godimento (pensione di inabilità) in ragione della revoca della maggiorazione
CP_ sociale. Evidenziava che, erroneamente, l' aveva considerato l'istante coniugata, laddove
CP_ risultava separata dal lontano 2007 come da provvedimento di separazione comunicato all' con pec del 10.7.23.
CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, puntualizzando che l' era stato tratto in errore dal modello AP70 inoltrato per la liquidazione CP_1 della prestazione e nel quale la stessa istante dichiarava di essere coniugata. Solo a seguito di domanda di ricostituzione del 10.5.24 si chiariva lo stato civile dell'istante e si procedeva, pertanto, all'annullamento dell'indebito. All'udienza odierna, l'istante si associava alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere;
spese vinte.
Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Parte resistente ha annullato in autotutela il provvedimento di indebito impugnato. Tale annullamento rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, la circostanza che parte resistente abbia annullato l'indebito induce a ritenere che anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta. Le spese di lite, dunque, seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo CP_1
(considerati i valori minimi attesa la bassa complessità della lite), previa compensazione per due terzi, tenuto conto della circostanza che, effettivamente, come dedotto dall' , nel modello CP_1
AP70 la ricorrente dichiarava di essere coniugata e il provvedimento di separazione veniva inoltrato CP_ all' con pec del 10.7.23 ma in riferimento a tutt'altra prestazione (reddito di cittadinanza, come si legge nell'oggetto della email). Va esclusa, infine, la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del citato D.M., pure richiesta dal procuratore di parte istante, in quanto i collegamenti ipertestuali non sono apparsi di utilità allo scrivente magistrato.
La Suprema Corte ha affermato che «L'art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione (Cass. 15572/2022 e 37692/2022).
Orbene, il collegamento agli atti non è stato di particolare utilità avuto riguardo all'esaustiva esposizione dei fatti di causa, che ha reso oltremodo semplice l'individuazione dei documenti tra gli allegati all'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per due terzi, liquida nel residuo in € 899,00, oltre spese forfettarie, iva a cpa come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Così deciso in Nola, il 27.5.25 Il Giudice
Dr. Fabrizia Di Palma