Articolo 1 della Legge 16 gennaio 1978, n. 11
Versione
8 febbraio 1978
Art. 1. Articolo unico

All' articolo 3, terzo comma, lettera b), della legge 2 maggio 1974, n. 195 , le parole: "e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti di cui al quarto comma dell'articolo 1" sono sostituite con le altre: "e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti ed alle formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni nelle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 1".

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Entrata in vigore il 8 febbraio 1978
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