Versione
8 febbraio 1978
8 febbraio 1978
Art. 1. Articolo unico
All' articolo 3, terzo comma, lettera b), della legge 2 maggio 1974, n. 195 , le parole: "e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti di cui al quarto comma dell'articolo 1" sono sostituite con le altre: "e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti ed alle formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni nelle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 1".
La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1978
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
All' articolo 3, terzo comma, lettera b), della legge 2 maggio 1974, n. 195 , le parole: "e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti di cui al quarto comma dell'articolo 1" sono sostituite con le altre: "e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti ed alle formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni nelle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 1".
La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1978
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/04/2012, n. 2095Provvedimento: N. 03336/2003 REG.RIC. N. 02095/2012REG.PROV.COLL. N. 03336/2003 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3336 del 2003, proposto da: ON NN ST, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Martino, con domicilio eletto presso l'avv. Claudio Martino in Roma, via Antonio Gramsci, n. 9; contro REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Manna e Graziano Pungi', con domicilio eletto presso l'avv. Graziano Pungì in …Leggi di più...
- annullamento delibera·
- art. 46 legge regionale 5 maggio 1990, n. 30·
- spese processuali compensate·
- ammissibilità della costituzione in giudizio·
- eccesso di potere per disparità di trattamento·
- riconoscimento mansioni superiori·
- differenze retributive·
- irrilevanza mansioni superiori nel pubblico impiego·
- delibera di inquadramento·
- art. 72 legge regionale 28 marzo 1975, n. 9·
- inquadramento funzionale·
- competenze del Consiglio di Stato·
- principio di corrispondenza retribuzione-lavoro