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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/12/2024, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 841/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 841/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Alberto Giaconia e dell'avv. Antonino Gitto, elettivamente domiciliata nel loro studio in via Crispi n 247 CATANIA.
ATTRICE IN RIASSUNZIO - APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARDELLA Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNI, elettivamente domiciliata in VIA GENOVA N.8, CATANIA, presso l'avv.
Lucia FERRAU'
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - APPELLATA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
All'udienza del 3.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg.
20 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 21.1.2010 esponeva di avere intrattenuto n. 2 rapporti Parte_2
di conto corrente con contraddistinti, Parte_1
rispettivamente, dal n. 69.62 e dal n. 812.02, ormai chiusi.
Si doleva che su entrambi i conti la banca le avesse addebitato interessi in misura ultralegale nell'un caso in forza di clausole di rinvio agli “usi piazza” e nell'altro in mancanza di pattuizione scritta, e che avesse altresì capitalizzato detti interessi trimestralmente.
Si doleva altresì dell'avvenuto addebito di spese, competenze e commissioni di massimo scoperto non dovute.
Formulava, sulla base di quanto esposto, le seguenti domande: dichiarare non dovuti alla banca gli interessi passivi in misura ultralegale addebitati durante il corso dei rapporti e condannare la banca alla loro restituzione;
dichiarare non dovute le somme addebitate a titolo di spese, competenze e commissioni di massimo scoperto e condannare la banca alla loro restituzione;
dichiarare che illegittimamente la banca aveva capitalizzato trimestralmente gli interessi passivi, e condannare la alla restituzione di quanto addebitato in corso di rapporto Pt_1
a tale titolo;
condannare la banca al rimborso di tutte le somme, maggiori o minori, dalla stessa illecitamente addebitate nel corso del rapporto, da quantificare a mezzo CTU.
pagina 2 di 9 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle Parte_1
domande attoree.
Con sentenza n. 1184/14, pubblicata il 28.5.2014, il Tribunale di Siracusa riteneva che illegittimamente, sui conti correnti per cui è causa, la banca avesse addebitato interessi passivi in misura ultralegale in difetto dei presupposti di legge, capitalizzandoli altresì trimestralmente in violazione del divieto di anatocismo, ed avesse anche applicato, in difetto di pattuizione, commissioni di massimo scoperto, antergando la valuta delle uscite e posticipando quella delle rimesse sempre in difetto di pattuizione.
Indi, sulla base della CTU disposta ed eseguita, condannava la banca al pagamento di €
385.161,11, oltre interessi dalla domanda.
Condannava altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la detta sentenza proponeva appello Parte_1
fondato su vari motivi.
Con il secondo motivo di gravame, al punto 2, l'appellante denunciava che il primo giudice avesse escluso l'antergazione della valuta degli addebiti e la postergazione della valuta degli accrediti senza che l'attrice avesse spiegato domanda.
Analogamente l'appellante si doleva del fatto che il Tribunale avesse riconosciuto:
“sempre in assenza di domanda (distinta da quella vertente in tema di interessi passivi), il diritto alla corresponsione degli interessi attivi a credito del correntista, conteggiati ed inclusi nei due saldi a credito liquidati in sentenza, per l'ammontare di € 27.329,42 con riferimento al c.c.69.62 (v. tabella 81) e di € 553,25 con riferimento al c.c. 812.02
(v. tabella 153)”.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Parte_2
Con riferimento al motivo di gravame sopra riportato si difendeva osservando come in nessuna violazione del principio della domanda fosse incorso il Tribunale, atteso che essa appellata aveva chiesto di condannare la banca al rimborso di tutte le somme, maggiori o minori, dalla stessa illecitamente addebitate nel corso del rapporto, da quantificare a mezzo CTU.
pagina 3 di 9 Aggiungeva che “con la citazione introduttiva la ha espressamente Parte_2
domandato l'attribuzione degli interessi attivi, maturati e maturandi”.
Con sentenza n. 1997/2018, pubblicata in data 25.9.2018, questa Corte accoglieva parzialmente l'appello e riformava la sentenza impugnata nella sola parte in cui il primo giudice, a fronte della mancata produzione integrale degli estratti conto dalla apertura dei rapporti alla loro estinzione, aveva inteso adottare, ai fini della rielaborazione dei saldi affidata al CTU, il criterio del saldo “0” e, previa adozione, quale dato di partenza, del saldo dei conti rilevato nei primi estratti conto in atti, riduceva l'ammontare della condanna inflitta alla banca fino ad € 374.359,57, oltre interessi legali.
Rigettava il motivo di gravame avente ad oggetto l'eliminazione della antergazione/postergazione delle valute in difetto di domanda e non si pronunciava sulla questione degli interessi attivi.
Compensava nella misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condannava la al pagamento dei restanti due terzi. Pt_1
Avverso la sentenza in questione proponeva Parte_1
ricorso per cassazione.
La S.C., con ordinanza n. 6354/22, pubblicata in data 25.2.2022, accoglieva il motivo di ricorso con cui la banca si era doluta della violazione del principio della domanda in relazione alla espunzione della antergazione/postergazione delle valute, statuendo che nessuna domanda era stata spiegata dall'attrice sul punto, con conseguente erroneità della sentenza di merito che aveva assunto, quale base per la condanna alla restituzione dell'indebito, una rielaborazione del saldo dei conti che ingiustamente aveva escluso il
“gioco delle valute”.
Accoglieva altresì il secondo motivo di ricorso con cui la banca aveva denunciato l'omessa pronuncia, da parte della Corte di merito, sulla parte del motivo di gravame con cui essa si era altresì doluta della violazione del principio della domanda in relazione all'intervenuto riconoscimento degli interessi attivi.
Annullava la sentenza impugnata con rinvio, mandando alla Corte di merito di regolare pagina 4 di 9 anche le spese del giudizio di legittimità. riassumeva la causa. Parte_1
Si costituiva il giudizio la quale spendeva difese solo in relazione alla CP_2
questione della debenza degli interessi attivi.
Con ordinanza in data 9.11.2022 questa Corte disponeva richiamarsi il CTU già nominato in primo grado a cui affidava il compito rielaborare il saldo dei conti correnti per cui è causa “senza espungere gli effetti della antergazione degli addebiti e della postergazione degli accrediti”.
Il CTU dott. rappresentava di non essere in condizione di accettare Persona_1
l'incarico di talché, con ordinanza in data 21.12.2022, la Corte lo sostituiva con altro tecnico individuato nella persona del dott. . Persona_2
Le operazioni peritali iniziavano con sensibile ritardo a causa del mancato reperimento degli ee/cc già prodotti dalle parti nella precedente fase di merito.
All'udienza del 6.3.2024 veniva verificato, nel contraddittorio delle parti, che erano stati prodotti gli ee/cc necessari per consentire l'espletamento del mandato, di talché la CTU veniva portata a compimento e depositata in data 28.6.2024.
All'udienza del 3.10.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva quindi trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con riferimento alla rielaborazione dei saldi dei conti correnti in ossequio a quanto deciso della S.C. con l'ordinanza di annullamento con rinvio è stata disposta
CTU in relazione alla quale nessuna delle parti ha sollevato osservazioni e che, stante la sua correttezza, deve soltanto essere recepita da questa Corte, l'unico profilo che resta dibattuto tra le parti è quello relativo alla spettanza degli interessi attivi, sì come computati dalla CTU eseguita in primo grado, ai fini della determinazione dei saldi dei conti in relazione ai quali è stata disposta condanna della banca alla restituzione.
Come detto, con l'originario appello la banca si è doluta che questa voce sia stata pagina 5 di 9 riconosciuta dal Tribunale in mancanza di domanda da parte dell'attrice.
Quest'ultima, dopo avere sostenuto nel primo giudizio di appello che “con la citazione introduttiva la ha espressamente domandato l'attribuzione degli Parte_2
interessi attivi, maturati e maturandi” (espressione questa che sembra riferibile più che altro agli interessi richiesti sulla somma oggetto dell'indebito da restituire), con la comparsa di costituzione nel presente giudizio di rinvio ha sostenuto che: “Il CTU, Dott.
nella sua relazione depositata il 6/7/2012 ha attestato che, mentre Persona_1
“non è stato rinvenuto alcun contratto costitutivo del c/c ordinario n° 812.02”, il contratto costitutivo del c/c ordinario n° 69.62, datato 15/10/1991, “nulla prevede circa l'applicazione dei tassi di interesse, nulla prevede sulla applicazione delle valute, sulle commissioni di massimo scoperto, sulle spese” (pagine 4 e 5). Sulla base degli estratti conto prodotti, inoltre, detto CTU ha attestato che la Parte_1
durante i rapporti ha riconosciuto alla gli interessi attivi a credito
[...] Parte_2
della correntista e che la stessa, “a far data dall'1/7/2000 ha applicato pari periodicità trimestrale per gli interessi attivi e per gli interessi passivi” (pagina 8). Da ciò discende che la non doveva domandare al Tribunale di Siracusa “il Parte_2
riconoscimento del diritto alla corresponsione degli interessi attivi a credito della correntista”, in quanto tale diritto era stato già riconosciuto dalla stessa
[...]
durante i rapporti. Con la citazione introduttiva del giudizio di Parte_1
primo grado, quindi, la si è lamentata solo degli addebiti Parte_2
illegittimamente operati dalla a vario titolo, chiedendo la restituzione delle Pt_1
relative somme. Semmai, per escludere il diritto della alla Parte_2
corresponsione degli interessi attivi, già riconosciuto nel corso dei rapporti, la
[...]
avrebbe dovuto proporre in primo grado specifica Parte_1
domanda in via riconvenzionale: tale domanda, però, non è stata formulata con la comparsa di costituzione e risposta, peraltro tardivamente depositata.
Per quanto sopra, la Corte di Appello di Catania non potrà procedere alla rielaborazione dei saldi dei rapporti dedotti in giudizio “escludendo gli interessi attivi a pagina 6 di 9 credito della correntista”, come testualmente domandato dalla Banca appellante”.
Ritiene la Corte che, sul punto in esame, l'appello spiegato dalla banca meriti di essere accolto perché gli interessi attivi al cui pagamento la banca è stata condannata, contrariamente a quanto asserito dall'appellata, non sono affatto quelli riconosciuti (e pagati) in corso di rapporto dall'appellante, bensì sono il frutto di una rielaborazione operata dal CTU – peraltro con l'applicazione degli stessi tassi degli interessi passivi –, che avrebbe potuto essere effettuata – e recepita dal Tribunale –, solo in presenza di apposita domanda da parte dell'attrice, nel caso a mani chiaramente insussistente.
Come è infatti di tutta evidenza, gli interessi attivi sui conti correnti per cui è causa sono stati, durante il corso dei rapporti, computati al tasso che la banca ha ritenuto di applicare tempo per tempo sì come si evince dagli estratti conto in atti, e sono, del tutto ovviamente, già stati ricompresi nei saldi apparenti finali dei due conti, entrambi, sia detto incidentalmente, a credito della correntista (saldo attivo di € 185,25 per il conto n.
69.62 e di € 59.465,61 per il conto n. 812.02).
Ciò posto il CTU nominato in primo grado ha ritenuto, data la mancanza del contratto in un caso e della indicazione dei tassi nell'altro, di rielaborare il saldo dei conti non soltanto, secondo la domanda, dal lato passivo per la correntista, sostituendo i tassi debitori ultralegali con quelli di legge, bensì ricalcolando, sui saldi attivi del conto, interessi creditori secondo gli stessi tassi, giungendo ad un computo degli stessi pari ad €
23.638,05 per il conto n. 69.62 e ad € 1.091,43 per il conto n. 812.02.
A prescindere dalla correttezza dei tassi a tal fine utilizzati, non essendo stata proposta alcuna domanda sul punto – e sembrando appena il caso peraltro di osservare come il riconoscimento di tassi creditori superiori rispetto a quelli praticati in corso di rapporto nulla abbia a che vedere con la ripetizione di indebito per cui ha senz'altro agito
–, non resta che accogliere sul punto l'appello ed eliminare Parte_2
conseguentemente, dal dovuto, le somme sopra indicate.
Premesso che all'esito del primo giudizio di appello, stante il parziale accoglimento del gravame, la Corte di Appello aveva ridotto ad € 374.359,57 (da € 385.161,11), oltre pagina 7 di 9 interessi dalla domanda, l'ammontare della condanna inflitta alla banca e che, all'esito della CTU eseguita nel presente giudizio di rinvio con cui sono state ripristinate le valute risultanti dagli ee/cc, il credito dell'appellata si è ridotto ad € 366.042,65, detto importo va ulteriormente decurtato della somma degli interessi attivi, sì come individuati dal primo CTU, e ricompresi nei saldi rielaborati per complessivi € 24.729,48 (€ 23.638,05
+ € 1.091,43), di talché la somma che la banca deve, in definitiva, restituire è pari ad €
341.313,17, oltre interessi dalla domanda.
Ciò posto, risulta agli atti che la somma risultante dalla sentenza n. 1997/2018, pubblicata il 25.9.2018, sia stata pagata dalla banca, di talché, stante la espressa domanda di restituzione di quanto non dovesse risultare dovuto all'esito del presente giudizio di rinvio spiegata dall'appellante, va condannata alla Parte_2
restituzione della differenza pari ad € 33.046,40 (€ 374.359,57 – 341.313,17), con gli interessi dal pagamento.
Venendo alla regolazione delle spese di lite in relazione a tutti i giudizi di merito ed a quello di legittimità esperiti, considerato che a tal fine devesi tenere conto dell'esito finale della lite che vede la domanda di per la maggior parte accolta (v. Parte_2
tra le molte Cass., sez. III, 18 dicembre 2023, n. 35362), ritiene la Corte di compensarle nella misura di un terzo e di porle nei restanti due terzi, liquidati come in dispositivo facendo applicazione delle ultime tariffe professionali (secondo il principio da ultimo ribadito da Cass., sez. III, 13 luglio 2021, n. 19989), a carico della Parte_1
.
[...]
Le spese della consulenza tecnica eseguita nel primo grado di giudizio vanno poste a carico della banca, mentre quelle della consulenza tecnica disposta nel presente giudizio di rinvio, già separatamente liquidate, vanno poste, in via definitiva, a carico di
Parte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 841/22 R.G., giusta citazione in riassunzione da parte di Parte_1
pagina 8 di 9 seguito dell'annullamento con rinvio, ad opera di Cassazione, sez. I, n. 6354/2022, pubblicata in data 25.2.2022, della sentenza n. 1997/2018, pubblicata in data 25.9.2018, con cui questa Corte di Appello aveva in parte accolto l'appello proposto dalla predetta avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 1184/2014, pubblicata in data
28.5.2014: in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara che ha diritto alla restituzione, da parte dell'appellante, della Parte_2
somma di € 341.313,17, con gli interessi legali dalla domanda;
condanna al pagamento, in favore di Parte_2 Parte_1
della somma di € 33.046,40, con gli interessi legali dal pagamento;
[...]
compensa nella misura di un terzo le spese di lite tra le parti e condanna
[...]
l pagamento dei restanti due terzi che liquida, Parte_1
per il giudizio primo grado e per i due giudizi di appello, in € 10.000.00, oltre spese generali, IVA e CPA per ciascuno, ed in € 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per il giudizio di cassazione.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 27 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 841/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Alberto Giaconia e dell'avv. Antonino Gitto, elettivamente domiciliata nel loro studio in via Crispi n 247 CATANIA.
ATTRICE IN RIASSUNZIO - APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARDELLA Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNI, elettivamente domiciliata in VIA GENOVA N.8, CATANIA, presso l'avv.
Lucia FERRAU'
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - APPELLATA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
All'udienza del 3.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg.
20 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 21.1.2010 esponeva di avere intrattenuto n. 2 rapporti Parte_2
di conto corrente con contraddistinti, Parte_1
rispettivamente, dal n. 69.62 e dal n. 812.02, ormai chiusi.
Si doleva che su entrambi i conti la banca le avesse addebitato interessi in misura ultralegale nell'un caso in forza di clausole di rinvio agli “usi piazza” e nell'altro in mancanza di pattuizione scritta, e che avesse altresì capitalizzato detti interessi trimestralmente.
Si doleva altresì dell'avvenuto addebito di spese, competenze e commissioni di massimo scoperto non dovute.
Formulava, sulla base di quanto esposto, le seguenti domande: dichiarare non dovuti alla banca gli interessi passivi in misura ultralegale addebitati durante il corso dei rapporti e condannare la banca alla loro restituzione;
dichiarare non dovute le somme addebitate a titolo di spese, competenze e commissioni di massimo scoperto e condannare la banca alla loro restituzione;
dichiarare che illegittimamente la banca aveva capitalizzato trimestralmente gli interessi passivi, e condannare la alla restituzione di quanto addebitato in corso di rapporto Pt_1
a tale titolo;
condannare la banca al rimborso di tutte le somme, maggiori o minori, dalla stessa illecitamente addebitate nel corso del rapporto, da quantificare a mezzo CTU.
pagina 2 di 9 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle Parte_1
domande attoree.
Con sentenza n. 1184/14, pubblicata il 28.5.2014, il Tribunale di Siracusa riteneva che illegittimamente, sui conti correnti per cui è causa, la banca avesse addebitato interessi passivi in misura ultralegale in difetto dei presupposti di legge, capitalizzandoli altresì trimestralmente in violazione del divieto di anatocismo, ed avesse anche applicato, in difetto di pattuizione, commissioni di massimo scoperto, antergando la valuta delle uscite e posticipando quella delle rimesse sempre in difetto di pattuizione.
Indi, sulla base della CTU disposta ed eseguita, condannava la banca al pagamento di €
385.161,11, oltre interessi dalla domanda.
Condannava altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la detta sentenza proponeva appello Parte_1
fondato su vari motivi.
Con il secondo motivo di gravame, al punto 2, l'appellante denunciava che il primo giudice avesse escluso l'antergazione della valuta degli addebiti e la postergazione della valuta degli accrediti senza che l'attrice avesse spiegato domanda.
Analogamente l'appellante si doleva del fatto che il Tribunale avesse riconosciuto:
“sempre in assenza di domanda (distinta da quella vertente in tema di interessi passivi), il diritto alla corresponsione degli interessi attivi a credito del correntista, conteggiati ed inclusi nei due saldi a credito liquidati in sentenza, per l'ammontare di € 27.329,42 con riferimento al c.c.69.62 (v. tabella 81) e di € 553,25 con riferimento al c.c. 812.02
(v. tabella 153)”.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Parte_2
Con riferimento al motivo di gravame sopra riportato si difendeva osservando come in nessuna violazione del principio della domanda fosse incorso il Tribunale, atteso che essa appellata aveva chiesto di condannare la banca al rimborso di tutte le somme, maggiori o minori, dalla stessa illecitamente addebitate nel corso del rapporto, da quantificare a mezzo CTU.
pagina 3 di 9 Aggiungeva che “con la citazione introduttiva la ha espressamente Parte_2
domandato l'attribuzione degli interessi attivi, maturati e maturandi”.
Con sentenza n. 1997/2018, pubblicata in data 25.9.2018, questa Corte accoglieva parzialmente l'appello e riformava la sentenza impugnata nella sola parte in cui il primo giudice, a fronte della mancata produzione integrale degli estratti conto dalla apertura dei rapporti alla loro estinzione, aveva inteso adottare, ai fini della rielaborazione dei saldi affidata al CTU, il criterio del saldo “0” e, previa adozione, quale dato di partenza, del saldo dei conti rilevato nei primi estratti conto in atti, riduceva l'ammontare della condanna inflitta alla banca fino ad € 374.359,57, oltre interessi legali.
Rigettava il motivo di gravame avente ad oggetto l'eliminazione della antergazione/postergazione delle valute in difetto di domanda e non si pronunciava sulla questione degli interessi attivi.
Compensava nella misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condannava la al pagamento dei restanti due terzi. Pt_1
Avverso la sentenza in questione proponeva Parte_1
ricorso per cassazione.
La S.C., con ordinanza n. 6354/22, pubblicata in data 25.2.2022, accoglieva il motivo di ricorso con cui la banca si era doluta della violazione del principio della domanda in relazione alla espunzione della antergazione/postergazione delle valute, statuendo che nessuna domanda era stata spiegata dall'attrice sul punto, con conseguente erroneità della sentenza di merito che aveva assunto, quale base per la condanna alla restituzione dell'indebito, una rielaborazione del saldo dei conti che ingiustamente aveva escluso il
“gioco delle valute”.
Accoglieva altresì il secondo motivo di ricorso con cui la banca aveva denunciato l'omessa pronuncia, da parte della Corte di merito, sulla parte del motivo di gravame con cui essa si era altresì doluta della violazione del principio della domanda in relazione all'intervenuto riconoscimento degli interessi attivi.
Annullava la sentenza impugnata con rinvio, mandando alla Corte di merito di regolare pagina 4 di 9 anche le spese del giudizio di legittimità. riassumeva la causa. Parte_1
Si costituiva il giudizio la quale spendeva difese solo in relazione alla CP_2
questione della debenza degli interessi attivi.
Con ordinanza in data 9.11.2022 questa Corte disponeva richiamarsi il CTU già nominato in primo grado a cui affidava il compito rielaborare il saldo dei conti correnti per cui è causa “senza espungere gli effetti della antergazione degli addebiti e della postergazione degli accrediti”.
Il CTU dott. rappresentava di non essere in condizione di accettare Persona_1
l'incarico di talché, con ordinanza in data 21.12.2022, la Corte lo sostituiva con altro tecnico individuato nella persona del dott. . Persona_2
Le operazioni peritali iniziavano con sensibile ritardo a causa del mancato reperimento degli ee/cc già prodotti dalle parti nella precedente fase di merito.
All'udienza del 6.3.2024 veniva verificato, nel contraddittorio delle parti, che erano stati prodotti gli ee/cc necessari per consentire l'espletamento del mandato, di talché la CTU veniva portata a compimento e depositata in data 28.6.2024.
All'udienza del 3.10.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva quindi trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con riferimento alla rielaborazione dei saldi dei conti correnti in ossequio a quanto deciso della S.C. con l'ordinanza di annullamento con rinvio è stata disposta
CTU in relazione alla quale nessuna delle parti ha sollevato osservazioni e che, stante la sua correttezza, deve soltanto essere recepita da questa Corte, l'unico profilo che resta dibattuto tra le parti è quello relativo alla spettanza degli interessi attivi, sì come computati dalla CTU eseguita in primo grado, ai fini della determinazione dei saldi dei conti in relazione ai quali è stata disposta condanna della banca alla restituzione.
Come detto, con l'originario appello la banca si è doluta che questa voce sia stata pagina 5 di 9 riconosciuta dal Tribunale in mancanza di domanda da parte dell'attrice.
Quest'ultima, dopo avere sostenuto nel primo giudizio di appello che “con la citazione introduttiva la ha espressamente domandato l'attribuzione degli Parte_2
interessi attivi, maturati e maturandi” (espressione questa che sembra riferibile più che altro agli interessi richiesti sulla somma oggetto dell'indebito da restituire), con la comparsa di costituzione nel presente giudizio di rinvio ha sostenuto che: “Il CTU, Dott.
nella sua relazione depositata il 6/7/2012 ha attestato che, mentre Persona_1
“non è stato rinvenuto alcun contratto costitutivo del c/c ordinario n° 812.02”, il contratto costitutivo del c/c ordinario n° 69.62, datato 15/10/1991, “nulla prevede circa l'applicazione dei tassi di interesse, nulla prevede sulla applicazione delle valute, sulle commissioni di massimo scoperto, sulle spese” (pagine 4 e 5). Sulla base degli estratti conto prodotti, inoltre, detto CTU ha attestato che la Parte_1
durante i rapporti ha riconosciuto alla gli interessi attivi a credito
[...] Parte_2
della correntista e che la stessa, “a far data dall'1/7/2000 ha applicato pari periodicità trimestrale per gli interessi attivi e per gli interessi passivi” (pagina 8). Da ciò discende che la non doveva domandare al Tribunale di Siracusa “il Parte_2
riconoscimento del diritto alla corresponsione degli interessi attivi a credito della correntista”, in quanto tale diritto era stato già riconosciuto dalla stessa
[...]
durante i rapporti. Con la citazione introduttiva del giudizio di Parte_1
primo grado, quindi, la si è lamentata solo degli addebiti Parte_2
illegittimamente operati dalla a vario titolo, chiedendo la restituzione delle Pt_1
relative somme. Semmai, per escludere il diritto della alla Parte_2
corresponsione degli interessi attivi, già riconosciuto nel corso dei rapporti, la
[...]
avrebbe dovuto proporre in primo grado specifica Parte_1
domanda in via riconvenzionale: tale domanda, però, non è stata formulata con la comparsa di costituzione e risposta, peraltro tardivamente depositata.
Per quanto sopra, la Corte di Appello di Catania non potrà procedere alla rielaborazione dei saldi dei rapporti dedotti in giudizio “escludendo gli interessi attivi a pagina 6 di 9 credito della correntista”, come testualmente domandato dalla Banca appellante”.
Ritiene la Corte che, sul punto in esame, l'appello spiegato dalla banca meriti di essere accolto perché gli interessi attivi al cui pagamento la banca è stata condannata, contrariamente a quanto asserito dall'appellata, non sono affatto quelli riconosciuti (e pagati) in corso di rapporto dall'appellante, bensì sono il frutto di una rielaborazione operata dal CTU – peraltro con l'applicazione degli stessi tassi degli interessi passivi –, che avrebbe potuto essere effettuata – e recepita dal Tribunale –, solo in presenza di apposita domanda da parte dell'attrice, nel caso a mani chiaramente insussistente.
Come è infatti di tutta evidenza, gli interessi attivi sui conti correnti per cui è causa sono stati, durante il corso dei rapporti, computati al tasso che la banca ha ritenuto di applicare tempo per tempo sì come si evince dagli estratti conto in atti, e sono, del tutto ovviamente, già stati ricompresi nei saldi apparenti finali dei due conti, entrambi, sia detto incidentalmente, a credito della correntista (saldo attivo di € 185,25 per il conto n.
69.62 e di € 59.465,61 per il conto n. 812.02).
Ciò posto il CTU nominato in primo grado ha ritenuto, data la mancanza del contratto in un caso e della indicazione dei tassi nell'altro, di rielaborare il saldo dei conti non soltanto, secondo la domanda, dal lato passivo per la correntista, sostituendo i tassi debitori ultralegali con quelli di legge, bensì ricalcolando, sui saldi attivi del conto, interessi creditori secondo gli stessi tassi, giungendo ad un computo degli stessi pari ad €
23.638,05 per il conto n. 69.62 e ad € 1.091,43 per il conto n. 812.02.
A prescindere dalla correttezza dei tassi a tal fine utilizzati, non essendo stata proposta alcuna domanda sul punto – e sembrando appena il caso peraltro di osservare come il riconoscimento di tassi creditori superiori rispetto a quelli praticati in corso di rapporto nulla abbia a che vedere con la ripetizione di indebito per cui ha senz'altro agito
–, non resta che accogliere sul punto l'appello ed eliminare Parte_2
conseguentemente, dal dovuto, le somme sopra indicate.
Premesso che all'esito del primo giudizio di appello, stante il parziale accoglimento del gravame, la Corte di Appello aveva ridotto ad € 374.359,57 (da € 385.161,11), oltre pagina 7 di 9 interessi dalla domanda, l'ammontare della condanna inflitta alla banca e che, all'esito della CTU eseguita nel presente giudizio di rinvio con cui sono state ripristinate le valute risultanti dagli ee/cc, il credito dell'appellata si è ridotto ad € 366.042,65, detto importo va ulteriormente decurtato della somma degli interessi attivi, sì come individuati dal primo CTU, e ricompresi nei saldi rielaborati per complessivi € 24.729,48 (€ 23.638,05
+ € 1.091,43), di talché la somma che la banca deve, in definitiva, restituire è pari ad €
341.313,17, oltre interessi dalla domanda.
Ciò posto, risulta agli atti che la somma risultante dalla sentenza n. 1997/2018, pubblicata il 25.9.2018, sia stata pagata dalla banca, di talché, stante la espressa domanda di restituzione di quanto non dovesse risultare dovuto all'esito del presente giudizio di rinvio spiegata dall'appellante, va condannata alla Parte_2
restituzione della differenza pari ad € 33.046,40 (€ 374.359,57 – 341.313,17), con gli interessi dal pagamento.
Venendo alla regolazione delle spese di lite in relazione a tutti i giudizi di merito ed a quello di legittimità esperiti, considerato che a tal fine devesi tenere conto dell'esito finale della lite che vede la domanda di per la maggior parte accolta (v. Parte_2
tra le molte Cass., sez. III, 18 dicembre 2023, n. 35362), ritiene la Corte di compensarle nella misura di un terzo e di porle nei restanti due terzi, liquidati come in dispositivo facendo applicazione delle ultime tariffe professionali (secondo il principio da ultimo ribadito da Cass., sez. III, 13 luglio 2021, n. 19989), a carico della Parte_1
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[...]
Le spese della consulenza tecnica eseguita nel primo grado di giudizio vanno poste a carico della banca, mentre quelle della consulenza tecnica disposta nel presente giudizio di rinvio, già separatamente liquidate, vanno poste, in via definitiva, a carico di
Parte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 841/22 R.G., giusta citazione in riassunzione da parte di Parte_1
pagina 8 di 9 seguito dell'annullamento con rinvio, ad opera di Cassazione, sez. I, n. 6354/2022, pubblicata in data 25.2.2022, della sentenza n. 1997/2018, pubblicata in data 25.9.2018, con cui questa Corte di Appello aveva in parte accolto l'appello proposto dalla predetta avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 1184/2014, pubblicata in data
28.5.2014: in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara che ha diritto alla restituzione, da parte dell'appellante, della Parte_2
somma di € 341.313,17, con gli interessi legali dalla domanda;
condanna al pagamento, in favore di Parte_2 Parte_1
della somma di € 33.046,40, con gli interessi legali dal pagamento;
[...]
compensa nella misura di un terzo le spese di lite tra le parti e condanna
[...]
l pagamento dei restanti due terzi che liquida, Parte_1
per il giudizio primo grado e per i due giudizi di appello, in € 10.000.00, oltre spese generali, IVA e CPA per ciascuno, ed in € 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per il giudizio di cassazione.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 27 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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