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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/05/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 328/2023
Il giorno 22/05/2025, nella causa iscritta al n RG 328 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 328/2023 promossa da:
), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Lettere (NA) alla via N. Depugliano, 14 con l'avv.
MIRANDA CATELLO ), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in C.F._1 calce al ricorso
RICORRENTE contro
), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE, 119/A 00187 con l'avv. CP_1
PANGALLOZZI ASPASIA ) e la dott.ssa , C.F._2 Controparte_2 dai quali rappresentato e difeso giusta procura generale
RESISTENTE
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 30.1.2023, la ha proposto Parte_1 opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 03627 Prot. RI/1240/2019 del 30.11.2022, con cui la
[...]
le ha ingiunto il Controparte_4 pagamento della somma di € 3.100,00, oltre spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 193 d.lgs. 152/2006 per mancata indicazione sul Formulario
Identificativo dei Rifiuti (FIR) dell'orario di instradamento del trasporto dei rifiuti prodotti (oli e grassi commestibili) affidato alla Controparte_5
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito l'insussistenza della violazione contestata, atteso che la norma che si assume violata non prevede necessariamente l'indicazione sul FIR dell'orario di instradamento del veicolo di trasporto e che l'unico onere posto in materia in capo al produttore dei rifiuti è di apporre la propria firma sul formulario;
inoltre, ha evidenziato che, dal punto di vista sostanziale, l'indicazione dell'orario di instradamento all'interno del FIR non riveste alcuna utilità ai fini della legittimità dell'attività di micro-raccolta espletata, richiedendosi esclusivamente che l'attività venga esercitata entro le 48 ore dal suo inizio, ciò che è avvenuto nel caso di specie;
in via meramente subordinata, ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe semmai dovuto applicare non la sanzione di cui al comma 4 dell'art. 258 Testo Unico dell'Ambiente, bensì quella minore prevista dal successivo comma 5 per l'ipotesi in cui, nonostante la formale incompletezza del FIR, sia comunque possibile reperire le esatte informazioni dai dati comunicati al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico e nelle altre scritture contabili.
Si è costituita la , eccependo l'inammissibilità del ricorso Controparte_4 per tardività e contestando, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione.
Il ricorso è stato altresì notificato al che è rimasto contumace. Controparte_3
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione.
2. L'eccezione preliminare di tardività del ricorso è infondata.
Invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data 30.1.2023 e, quindi, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di notifica dell'ordinanza, che risulta pacificamente essere avvenuta il 30.12.2022, tenuto conto della proroga del termine che scade in giorno festivo al successivo giorno non festivo.
3 di 9 3. Nel merito dell'opposizione, questo Giudice ritiene di aderire al condivisibile orientamento del Tribunale di Civitavecchia, come risultante dai precedenti allegati dall'opponente con la nota conclusiva.
Come rilevato, la disciplina di riferimento è costituita dalla disposizione ex art. 193, I co., D. lgs. 152 del 2006, che prevede che il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese sia accompagno da un formulario di identificazione (FIR) da cui devono risultare “a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario”.
La regolamentazione del formulario di identificazione è affidata alla normativa secondaria, ossia il DM 01.04.1998 n. 145.
Il modello del FIR – come disciplinato dal richiamato DM 145 del 1998 – prevede all'allegato
C punto VI anche l'indicazione della data ed ora di partenza del trasporto dei rifiuti.
La norma che definisce il contenuto del FIR è, quindi, costruita attraverso l'indicazione degli elementi che devono essere presenti necessariamente – art. 193, I co., D. lgs. 152 del 2006 – ed attraverso il suo completamento attraverso il richiamo per relactionem perfectam alla normativa secondaria del DM 145 del 1998, senza che questo costituisca violazione del principio di riserva di legge previsto dalla disposizione ex art. 1 L. 689 del 1981 come peraltro rilevato dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina dei rifiuti, il contenuto minimo del formulario previsto dall'art. 193, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 deve ritenersi integrato dalle prescrizioni contenute nel d.m. ambiente n. 145 del 1998, richiamato dal comma 6 dell'art. 193 cit., il quale individua, all'all. c), le modalità di compilazione di detto formulario, includendovi specificamente il necessario riferimento all'indirizzo dell'impianto o dell'unità locale di partenza del rifiuto, di talché il principio di tipicità e riserva di legge, fissato dall'art. 1 della l. n. 689 del 1981, infatti, non esclude che i precetti normativi, nella specie l'apparato sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, siano legittimamente eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (Cass., Sez. II civile, sentenza 24.11.2020 n. 26701).
La norma di condotta imposta e disciplinata dalla disposizione ex art. 193, I co., D. lgs. 152 del 2006 trova la sanzione nella disposizione ex art. 258, IV co., D. lgs. 152 del 2006 “salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi stesso dati previsti, ovvero riporta nel formulario incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro”.
4 di 9 L'obbligo di redigere e tenere correttamente il FIR grava tanto sul soggetto che effettua il trasporto quanto sul soggetto produttore del rifiuto, come anche ritenuto dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che in tema di rifiuti non pericolosi, il produttore si qualifica come soggetto obbligato a formare e sottoscrivere il formulario di trasporto assieme al trasportatore e non come soggetto estraneo alla fattispecie, sul quale incomba un diverso obbligo di vigilanza e di garanzia, integrando per entrambi la relativa omissione gli estremi della condotta tipica dell'illecito previsto dall'art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, con la conseguenza che il fondamento della punibilità del concorso di persone in tale illecito amministrativo risiede già nell'art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, quale suo intrinseco elemento costitutivo, e non nell'art. 5 della l. n.
689 del 1981 (Cass., Sez. II civile, ordinanza 29.04.2022 n. 13580) e che il sistema normativo predisposto dall'art. 193, D.Lgs. n. 152/2006 realizza un meccanismo di assunzione delle responsabilità per le eventuali condotte illecite inerenti il trasporto di rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti attraverso la formazione delle quattro copie dei formulari di trasporto ed i relativi obblighi di sottoscrizione degli stessi da parte sia del produttore/detentore che raccoglie il rifiuto sia del trasportatore.
Ne consegue che, relativamente al trasporto di rifiuti non pericolosi, il fondamento della punibilità del concorso di persone nell'illecito amministrativo risiede già nell'art. 193 cit., quale suo intrinseco elemento costitutivo (senza che operi la diversa fattispecie di cui all'art. 5, legge n.
689/1981), in forza del quale i soggetti coinvolti (nella specie il produttore ed il trasportatore) sono ugualmente obbligati a compilare ed a sottoscrivere il formulario, e, in caso di omissione dell'obbligo assunto, entrambi soggiacciano ciascuno alla violazione amministrativa accertata ed alla sanzione per questa disposta (Cass., Sez. II civile, ordinanza 21.04.2022 n. 12774).
Anche la ditta opponente – quale produttore del rifiuto – era tenuta a vigilare/redigere/riempire correttamente il modulo FIR che prevede – in ragione delle disposizioni ratione temporis applicabili – l'indicazione dell'orario di partenza del trasporto dei rifiuti.
4. Sul secondo motivo di doglianza, vale rilevare che non è contestato il fatto storico come rappresentato dall'ordinanza, ossia l'omessa indicazione nel FIR dell'orario di partenza del trasporto.
Provato il fatto storico, ne discende che è la parte opponente a dover provare l'eventuale esistenza di elementi “negativi” quali cause di giustificazione o elementi modificativi i fatti che consentano la sua de – qualificazione in ipotesi di minor rilievo.
La disposizione ex art. 193, XIV co., D. lgs. 152 del 2006 prevede “la micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso
5 di 9 automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore;
nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato”.
Parte opponente non ha con la dovuta precisione – ex art. 2697, II co., c.c. – provato l'effettiva esistenza di detto elemento negativo, limitandosi alla sua affermazione.
Infatti, vale evidenziare che dal formulario e dagli atti versati nel fascicolo non si evince la natura di micro-raccolta “intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore”. Nel formulario viene omessa l'indicazione dell'orario di instradamento e manca l'apposizione delle necessarie annotazioni del percorso. Viene solo riportato il trasporto in favore della ditta odierna opponente senza indicazione di altri produttori o detentori e di altre tappe intermedie.
Ne discende che l'assenza di detti elementi nel FIR impedisce – elementi, peraltro, non ricavabili aliunde - di verificare se effettivamente ricorre l'ipotesi della micro-raccolta.
Si aggiunga che dal formulario non si evince l'orario di instradamento e le tappe ed il percorso effettuato, onde l'assenza di detti elementi nel FIR impedisce di verificare se effettivamente il trasporto di micro-raccolta sia durato ore quarantotto (“la micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore”), di talché a fronte dell'assenza di prova degli elementi negativi il fatto illecito contestato ne consegue il rigetto dell'eccezione proposta.
Infine, la previsione del termine di 48 per la conclusione della micro-raccolta non toglie che l'indicazione dell'orario di instradamento costituisca e permanga elemento necessario del contenuto del formulario per le ragioni e le disposizioni richiamate al punto sub 5), la cui omissione viene sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 258 del D.Lgs n. 152/2006.
5. Con il terzo motivo di opposizione, parte opponente ha prospettato di riqualificare l'illecito amministrativo ex art. 258, V co., D. lgs. 152 del 2006 secondo cui “nei casi di cui ai commi 1, 2
e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei
6 di 9 casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1,
o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi”.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che in tema di violazioni amministrative in materia di rifiuti, l'art. 258 del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina due distinti tipi di illecito: il comma I contempla l'ipotesi di chi omette del tutto la compilazione del registro di carico e scarico ovvero omette del tutto l'annotazione di alcuni trasporti, mentre il comma V prevede l'ipotesi attenuata in cui le indicazioni, pur riportate nei registri di carico e carico, siano formalmente incomplete o inesatte e, cionondimeno, i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri predetti, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute. Ne consegue che, ove il registro contenga l'indicazione, anche se imperfetta, del trasporto e richiami, dunque, l'attenzione dell'accertatore su di esso, la violazione è meno grave, per l'agevole integrazione del dato mentre, nel caso in cui nel registro manchi del tutto un riferimento ad un determinato trasporto, l'integrazione con il formulario non è consentita (Cass., Sez. II civile, ordinanza 23.06.2021 n. 18000) e che l'illecito previsto dalla disposizione ex art. 258, V co., D. lgs. 152 del 2006 si riferisce alle ipotesi in cui sia consentito il recupero dei dati del trasporto dei rifiuti per relationem tramite l'utilizzo di elementi diversi quali anche i formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e le registrazioni di carico e scarico dei rifiuti (Cass.,
Sez. VI – 2 civile, ordinanza 12.05.2022 n. 1184).
In ragione dei principi in tema di distribuzione dell'onere della prova, a fronte della richiamata giurisprudenza di legittimità, che impongono a parte opponente la prova degli elementi previsti da dalla disposizione ex art. 258, V co., D. lgs. 152 del 2006 quali elementi negativi dell'accertata esistenza di un fatto qualificabile quale illecito amministrativo ex art. 258, IV co., D. lgs.
152 del 2006, va rilevato che parte opponente non ha provato l'esistenza degli elementi della disposizione ex art. 258, V co., D. lgs. 152 del 2006 posto che non ha allegato/prodotto gli elementi/documenti indicati dalla disposizione ex art. 258, V co., D. lgs. 12 del 2006 da cui si apprende per relationem/aliunde la correttezza dei dati del trasporto dei rifiuti.
Ne discende che l'illecito amministrativo è stato legittimamente qualificato quale trasporto di rifiuti non pericolosi con un FIR recante dati incompleti o inesatti ex art. 258, IV co., D. lgs. 152 del
2006 ed applicata la cornice edittale per detta sanzione prevista dalla disposizione che prevede che
7 di 9 “salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro”.
Tuttavia, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di opposizione a sanzione amministrativa, nel caso di contestazione della misura della stessa, il giudice è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza egli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse, purché motivi in ordine all'apprezzamento della sostanziale ininfluenza sulla complessiva gravità dei fatti di quelle ritenute insussistenti (Cass., Sez. II civile, sentenza 02.04.2015 n. 6778) posto che “l'opposizione al provvedimento sanzionatorio, infatti, non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa. Pertanto l'opposizione alla pretesa anzidetta, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa” e che “il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione che non è limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma si estende - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo del merito della pretesa fatta valere con
l'ingiunzione, per stabilire se essa sia fondata o no e se lo sia in tutto o in parte, e in tale cognizione rientra anche la determinazione dell'entità della sanzione” (Cass., Sez. II civile, sentenza 02.04.2015 n. 6778).
La violazione contestata attiene al fatto – non contestato – che il FIR concernente il trasporto di rifiuti oggetto dell'ordinanza – ingiunzione opposta fosse sprovvisto della data di partenza del trasporto dei rifiuti e delle indicazioni delle tappe intermedie. Ne discende che il FIR per i restanti elementi risulta completo a fronte del fatto che l'omesso riempimento del FIR attiene a singoli elementi, di talché il FIR è provvisto degli elementi concernenti nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
origine, tipologia e quantità del rifiuto;
impianto di destinazione;
data e percorso dell'istradamento; nome ed indirizzo del destinatario. Ne consegue che l'omissione – per quanto non superabile aliunde ex art. 258, V co., D. lgs. 156 del 2006 – risulta costituire un elemento residuo del FIR, con la conseguenza che risulta corrispondente ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed offensività dell'illecito commesso rideterminare la sanzione amministrativa irrogata nel minimo edittale di € 1.600,00 a fronte della tenuità della violazione.
In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta con la rideterminazione della sanzione nell'importo di € 1.600,00.
8 di 9 6. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; per la residua metà, le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 1.101 ad € 5.200,00).
Nulla sulle spese del stante la sua contumacia. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 03627 Prot.
RI/1240/2019 del 30.11.2022, così decide:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, ridetermina in € 1.600,00 la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata;
- condanna la al pagamento in favore della Parte_1 [...] delle spese di lite nella misura della metà, che liquida in € Controparte_4
638,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- compensa le spese di lite per la residua metà.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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