Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2331/2022 promossa da
(c.f. con il patrocinio degli avv.ti Davide Gallasso, Sonia Parte_1 C.F._1
Riva e Silvia Cazzaniga, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Merate, via Mameli n. 6;
ATTORE
Contro
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale Controparte_1 C.F._2
(p. iva ), con sede in Merate, Cascina Controparte_2 P.IVA_1
Sant'Ambrogio n.1, con il patrocinio dell'avv. Francesco Saverio Losito, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Beatrice d'Este n. 48;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come precisate nel termine del 9.12.2024 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 6
Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale:
(i). accertato l'inadempimento del signor titolare dell'impresa individuale Controparte_1
dichiarare risolto ex art. 1453 c.c. il rapporto contrattuale intercorso Controparte_2
fra le parti;
(ii). In conseguenza, condannare sig. , nato il [...] in [...] e residente Controparte_1 in Merate (LC), Cascina Sant'Ambrogio n. 1, cod. fisc. , titolare dell'impresa C.F._2
individuale , con sede in Merate, Cascina Sant'Ambrogio Controparte_2
n. 1, partita IVA alla restituzione in favore dell'attore signor dell'importo P.IVA_1 Parte_2 di € 33.000,00 (euro trentatremila/00), oltre interessi legali dalle date dei singoli pagamenti sino a quella dell'effettiva restituzione, ovvero di quel diverso importo che risulterà provato in corso di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre a contributo spese generali 15% ed oltre a contributo C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Si chiede inoltre sin d'ora la condanna della parte opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 comma I c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art 96, comma III c.p.c.
CONCLUSIONI per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare:
- rigettare tutte le avverse domande, perché infondate in fatto ed in diritto;
- condannare parte opponente al pagamento delle spese di lite anche ex art. 96 cpc del presente;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al 15% di spese generali.
pagina 2 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
a citato in giudizio quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 Controparte_1
chiedendo la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. del Controparte_2
rapporto contrattuale intercorso fra le parti, la condanna del convenuto alla restituzione del corrispettivo pagato in forza del rapporto contrattuale di cui sopra, pari ad € 33.000,00, il tutto oltre interessi legali dalle date dei singoli pagamenti sino a quella dell'effettiva restituzione.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente ha dedotto di aver raggiunto un accordo con il convenuto, tra il mese di gennaio e il mese di marzo 2018, per “opere di consolidamento e parziale sostituzione della recinzione” sui quattro lati dell'immobile del ricorrente in Vimercate (MB), via San
Nazzaro n.
9. A fronte di tale accordo, parte convenuta emetteva le seguenti 3 fatture, ciascuna pari ad
€ 11.000,00, IVA compresa:
• Fattura n. 2 del 26/01/2018 (doc. 1 atto di citazione) pagata in data 29/01/2018 (doc. 4 atto di citazione);
• Fattura n. 7 del 12/02/2018 (doc. 2 atto di citazione) pagata in data 02/03/2018 ed in data
20/03/2018 (doc. 5 atto di citazione);
• Fattura n. 11 del 19/03/2018 (doc. 3 atto di citazione) pagata in data 20/03/2018 ed in data
29/03/2018 (doc. 6 atto di citazione).
Nonostante il pagamento delle fatture, parte convenuta non provvedeva a dar corso, nemmeno parzialmente, alle opere oggetto delle fatture. Ulteriormente, l'attore prendeva atto che la ditta individuale aveva cessato la propria attività il 31/10/2021 (doc. 7 Controparte_2
ricorso) e dunque, trascorsi oltre quattro anni dal pagamento delle somme concordate ed essendo il convenuto rimasto inadempiente, ha intrapreso l'odierno giudizio.
Si è costituito in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
formulato, chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande.
La causa è stata istruita a mezzo di c.t.u. e delle produzioni documentali delle parti, le quali hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto Giudice mediante trattazione scritta nei termini sopra riportati.
Ritiene questo Giudice che la domanda giudiziale attorea sia fondata per le ragioni che di seguito si espongono.
Il rapporto contrattuale instauratosi tra e in qualità di Parte_1 Controparte_1 titolare di si configura alla stregua di un contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1655 c.c., CP_2
pagina 3 di 6 stipulato oralmente, volto all'esecuzione delle opere evidenziate nell'atto di citazione, per l'importo complessivo di euro € 33.000,00, interamente versato.
Si ritiene innanzitutto che parte convenuta non abbia fornito adeguata prova di aver correttamente adempiuto la propria controprestazione, a fronte dell'allegazione da parte dell'attore della conclusione del contratto e della prova del versamento del corrispettivo (Cass. Civ. SU 13533/01).
Invero parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta così come negli atti successivi ha confermato l'esistenza del contratto volto alla realizzazione di opere di consolidamento e parziale sostituzione della recinzione dell'immobile sito a Vimercate via San Nazzaro n. 9, stipulato oralmente tra , figlio dell'attore, e da eseguirsi tra il 18.1.2018 e il 18.3.2018, CP_3 Controparte_1
deducendo di aver correttamente adempiuto mediante la realizzazione delle opere concordate, con emissione di una prima fattura a lavori già iniziati, di una seconda fattura a seguito di sopralluogo con circa lo stato di avanzamento lavori e di una terza fattura a conclusione dell'opera, tutte CP_3 regolarmente pagate dall'attore senza contestazione alcuna.
Tuttavia all'esito del presente giudizio non è emersa adeguata prova circa l'effettiva realizzazione delle opere né circa l'emissione di SAL a seguito di sopralluogo congiunto.
, figlio dell'attore, escusso all'udienza del 24.10.2023, ha negato la realizzazione di CP_3
alcuna delle opere concordate, precisando di aver provveduto a saldare le fatture in virtù del rapporto di fiducia allora esistente con negando che vi siano stati sopralluoghi congiunti di Controparte_1 verifica dello stato di avanzamento lavori, stante l'assoluta non realizzazione degli stessi. Per contro padre del convenuto, escusso all'udienza del 13.2.2024, ha confermato l'esecuzione Persona_1
dei lavori, unitamente al figlio, per circa 10 giornate.
Stante l'evidente inconciliabilità delle prospettazioni delle parti, è stata disposta c.t.u. al fine di descrivere la recinzione per cui è causa e gli eventuali interventi posti in essere.
Il c.t.u. nominato geom. nella versione finale dell'elaborato peritale depositata in Persona_2 data 7.10.2024, ha descritto come segue lo stato dei luoghi: “il fabbricato, di tipo bifamiliare, possiede un ampio giardino sui quattro lati avente a Est una recinzione caratterizzata da maglia di rete metallica plastificata sorretta da piantane in ferro plastificato, a Nord e a Ovest un muretto di calcestruzzo alto circa 60 cm. con piantane e rete metallica plastificata, a Sud un muro di cinta in calcestruzzo, avente altezza di mt. 1.95, in cui si inseriscono i cancelli carraio e pedonale. Ad eccezione di quest'ultimo gli altri tre lati di confine sono caratterizzati da siepi vegetali di varie essenze a ridosso della recinzione. L'epoca di realizzazione della recinzione va ricondotta all'edificazione del fabbricato o comunque agli anni '70÷'80”.
pagina 4 di 6 Con riferimento agli interventi, il c.t.u. ha riscontrato una buona manutenzione del manto erboso
(aspetto che invero non attiene all'oggetto del presente giudizio) e unicamente dei punti di ripresa dell'intonaco, che ha quantificato in complessivi € 1.574,60 oltre iva, peraltro senza in alcun modo precisare l'ampiezza di detti punti e i criteri di calcolo. Ha invece categoricamente escluso la realizzazione di altri interventi: “non è stato possibile rilevare i lamentati interventi per tirare eventuali cedimenti della rete metallica che questo tecnico ritiene impossibile sia avvenuto, in quanto la vegetazione si è troppo integrata nelle maglie della recinzione e non da questo ultimo periodo”, precisando che il in sede di sopralluogo “non ha saputo elencare chiaramente quale tipo di CP_1
lavorazione sia stata eseguita, i tempi di esecuzione e la specifica degli importi preventivati per il suo intervento”.
Le risultanze della c.t.u. non sono contestate se non in relazione alle lavorazioni che avrebbero interessato la recinzione, posto che da un lato parte attrice afferma trattarsi di piccoli ritocchi di intonaco che sono stati posti in essere dal proprietario o comunque non dalla parte convenuta, dall'altro lato parte convenuta, a mezzo del proprio c.t.p., quantifica le lavorazioni effettivamente svolte in complessivi € 5.918,40, cifra in ogni caso di gran lunga inferiore agli importi pattuiti e versati e in contrasto con la difesa sostenuta in atti dallo stesso CP_1
Ritiene questo Giudice che le lavorazioni riscontrate dal c.t.u. non possano di per sé essere attribuite alla parte convenuta, in mancanza di ulteriori elementi in tal senso, trattandosi unicamente di ritocchi di intonaco che ben potrebbero essere stati eseguiti dal proprietario, come dallo stesso sostenuto.
La prospettazione di parte convenuta è infatti quella di aver interamente eseguito opere di consolidamento e parziale sostituzione della recinzione, opere per cui ha ricevuto il corrispettivo di €
33.000 iva compresa e che invero all'esito della c.t.u. espletata non risultano in alcun modo essere state eseguite.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non risulta pertinente il richiamo operato dal convenuto all'art. 1665 c.c. che disciplina l'accettazione tacita dell'opera. Difatti, ai fini dell'applicazione di detta disposizione presupposto fondamentale è la consegna dell'opera al committente. A sostegno, è affermato in giurisprudenza che: “In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica.” (Cass. Civile, Sez. II, sentenza n. 10452 del 3 giugno 2020).
pagina 5 di 6 Alla luce di quanto finora esposto e considerato che il convenuto non ha adeguatamente assolto all'onere della prova, sul medesimo gravante, circa l'esatto adempimento della propria prestazione, la domanda giudiziale attorea risulta fondata.
Per tali motivi, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti deve ritenersi risolto ai sensi dell'art. 1453
c.c. per grave inadempimento della parte convenuta.
Stante l'effetto retroattivo della risoluzione per inadempimento (art. 1458 c.c.), parte convenuta è tenuta a restituire l'importo di € 33.000,00 (iva inclusa) versato dall'attore in adempimento del rapporto contrattuale oltre interessi legali decorrenti dalle date dei singoli pagamenti sino a quella dell'effettiva restituzione.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo, ridotta in considerazione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte convenuta.
Non sussistono i presupposti per la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 co. 1 c.p.c. richiesta reciprocamente da entrambe le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
− Dichiara risolto il rapporto contrattuale stipulato tra le parti avente ad oggetto le opere di consolidamento e parziale sostituzione della recinzione sui quattro lati dell'immobile dell'attore in Vimercate (MB), via San Nazzaro n.9;
− Per l'effetto, condanna quale titolare dell'impresa individuale Controparte_1
alla restituzione in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma di € 33.000,00 (iva compresa) oltre interessi legali decorrenti dalle date dei singoli pagamenti (29/01/2018, 02/03/2018, 20/03/2018 e 29/03/2018) sino a quella dell'effettiva restituzione;
− Condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio che liquida in € 545 per anticipazioni ed € 5.500 per compenso professionale, oltre
15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
− Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta.
Lecco, 3.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Paganini
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