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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3256/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 3256/2016 promossa da
, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 in atti, dall'avv. Riccardo Pezzuto;
OPPONENTE contro in persona delle curatrici, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Pierluigi Rossi;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 236/2016 emesso dal
Tribunale di Bari il 13.01.2016
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
22.05.2024, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per ingiunzione depositato in data 7 dicembre 2015, la società CP_1
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bari il decreto ingiuntivo n. 236/2016, con cui il Parte_1
veniva condannato a pagare la somma di € 54.168,00 oltre interessi di mora e spese della
[...] procedura, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio di accertamento e riscossione tributi maggiori (Ici, , Tia) per conto del , in forza del contratto del 04.12.2009 e Per_1 Parte_1
relativa appendice del 13.12.2013, credito risultante da n. 2 fatture (n. 851/14 di € 7.320,00 e n. 852/2014 di € 46.848,00).
2. Con atto di citazione in opposizione del 27.02.2016 regolarmente notificato, il Parte_1
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, sulla base delle seguenti considerazioni.
[...]
Segnatamente, il rappresentava l'irrilevanza sotto il profilo probatorio delle fatture Pt_1
commerciali prodotte da parte opposta in quanto atti di natura unilaterale;
in secondo luogo, eccepiva l'inidoneità probatoria dei contratti sottoscritti il 04.12.2009 e il successivo 13.12.2013 non avendo la società opposta provato, tramite idonea documentazione e allegate banche dati attestanti le richieste di pagamento dei tributi e i relativi versamenti effettuati dai contribuenti,
l'espletamento delle attività di riscossione e rendicontazione oggetto di contratto, e dunque il diritto di quest'ultima ad ottenere il pagamento del compenso per l'attività per cui sono state emesse le fatture alle base del decreto ingiuntivo impugnato. In subordine, eccepiva la compensazione del credito vantato da parte opposta con il maggior credito vantato dal per le somme distratte Pt_1
dalla società di riscossione nel triennio 2010 – 2012, poiché non confluite nelle casse comunali, per un importo non inferiore ad € 3.188.000,00, accertato dai militari della Guardia di finanza nell'ambito del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Bari, per il reato di peculato contestato all'amministratore della società opposta.
Sulla base di tali ragioni, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 236/2016 per inesistenza del credito, con condanna alle spese.
3. La società costituitasi in giudizio, contestava in fatto e in diritto le deduzioni CP_1
offerte da parte opponente rappresentando di aver svolto solo attività di supporto alla riscossione senza incasso con versamento dei tributi direttamente nelle casse comunali con predisposizione di un apposito mod. F24. Sulla scorta di quanto precede, chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in subordine, in caso di accoglimento dell'eccezione di compensazione, parte opposta si rendeva disponibile a versare il residuo importo di € 504,85 in favore dell'opponente.
4. In data 14.09.2018, appreso dell'intervenuto fallimento della società opposta con sentenza n. 69 del 28.05.2018 emessa dal Tribunale di Bari, parte opponente riassumeva il presente giudizio nei confronti della curatela fallimentare, che si costituiva tempestivamente.
5. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 22 maggio 2024, ove sulle conclusioni delle parti è stata riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Tali risultando le prospettazioni delle parti l'opposizione va accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Giova anzitutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che con la successiva, eventuale, fase di opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, il cui oggetto non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria.
Quanto al regime probatorio, in sede di opposizione, attore in senso sostanziale rimane il creditore opposto, che deve dare prova del credito ingiunto, ma dall'altro lato l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare specificamente (ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) il diritto azionato con ricorso. Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Fatta tale premessa va subito rilevato che non risulta provato il credito di € 54.168,00 di cui al decreto ingiuntivo opposto, in quanto la società opposta (attore in senso sostanziale) non ha fornito prova idonea in ordine all'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture commerciali nn. 851 e
852 del 2014, che si assume aver eseguito in favore dell'ente opponente, e dunque dell'attività in concreto svolta da cui ha avuto origine la pretesa creditoria.
Segnatamente, costituisce principio di diritto consolidato la circostanza secondo cui la fattura costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nel successivo giudizio di opposizione essa - trattandosi di documento fiscale unilaterale - non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto; allo stesso modo, nessuna valenza probatoria potrebbe assumere l'eventuale inserimento della fattura nelle scritture contabili della società in quanto rilevante ai soli fini della dimostrazione dell'esistenza del contratto (“an”) da cui si origina l'obbligazione rivendicata.
Ebbene, nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di difetto di prova del credito ingiunto, la società opposta si è limitata a depositare (già in sede monitoria) solo copia del contratto datato
04.12.2009 e della successiva appendice del 13.12.2013, nonché copia delle n. 2 fatture con relativi estratti dei registri i.v.a., non fornendo idonea ed esaustiva prova in ordine alla materiale esecuzione delle prestazioni contrattuali. A tal proposito, sulla scorta di quanto cristallizzato nel capitolato d'oneri prodotto da parte opponente (in atti), la società avrebbe dovuto provare CP_1
l'espletamento delle “attività relative alla gestione ordinaria, alla gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva dell'ICI e della ” (art.1), Per_1 provvedendo “ad incassare sia direttamente presso i propri uffici sia attraverso gli altri sistemi previsti dalle vigenti disposizioni”, “a riversare le somme in tal modo incassate alla Tesoreria del
a scadenze mensili posticipate entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun mese di Pt_1
riferimento. Entro lo stesso termine farà pervenire all'Ente una specifica rendicontazione, predisposta con riferimento a ciascuna delle attività oggetto del presente capitolato” (art.7).
Di quanto richiesto non è stata fornita alcuna prova.
Appare pertanto evidente che non è vi prova del diritto di credito azionato e confluito nell'emissione del decreto ingiuntivo.
Per le considerazioni suesposte l'opposizione dev'essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
2. Stante l'esito del giudizio le spese di lite andranno poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo, rapportata ai parametri minimi vigenti, in considerazione della modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (per le sole fasi di studio, trattazione e decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , nei confronti di Curatela fallimentare della Parte_1
così provvede: Controparte_1
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 236/16;
b) condanna la Curatela fallimentare della alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 del che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre €379,50 per C.U., oltre rimborso Parte_1
spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 10.01.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 3256/2016 promossa da
, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 in atti, dall'avv. Riccardo Pezzuto;
OPPONENTE contro in persona delle curatrici, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Pierluigi Rossi;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 236/2016 emesso dal
Tribunale di Bari il 13.01.2016
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
22.05.2024, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per ingiunzione depositato in data 7 dicembre 2015, la società CP_1
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bari il decreto ingiuntivo n. 236/2016, con cui il Parte_1
veniva condannato a pagare la somma di € 54.168,00 oltre interessi di mora e spese della
[...] procedura, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio di accertamento e riscossione tributi maggiori (Ici, , Tia) per conto del , in forza del contratto del 04.12.2009 e Per_1 Parte_1
relativa appendice del 13.12.2013, credito risultante da n. 2 fatture (n. 851/14 di € 7.320,00 e n. 852/2014 di € 46.848,00).
2. Con atto di citazione in opposizione del 27.02.2016 regolarmente notificato, il Parte_1
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, sulla base delle seguenti considerazioni.
[...]
Segnatamente, il rappresentava l'irrilevanza sotto il profilo probatorio delle fatture Pt_1
commerciali prodotte da parte opposta in quanto atti di natura unilaterale;
in secondo luogo, eccepiva l'inidoneità probatoria dei contratti sottoscritti il 04.12.2009 e il successivo 13.12.2013 non avendo la società opposta provato, tramite idonea documentazione e allegate banche dati attestanti le richieste di pagamento dei tributi e i relativi versamenti effettuati dai contribuenti,
l'espletamento delle attività di riscossione e rendicontazione oggetto di contratto, e dunque il diritto di quest'ultima ad ottenere il pagamento del compenso per l'attività per cui sono state emesse le fatture alle base del decreto ingiuntivo impugnato. In subordine, eccepiva la compensazione del credito vantato da parte opposta con il maggior credito vantato dal per le somme distratte Pt_1
dalla società di riscossione nel triennio 2010 – 2012, poiché non confluite nelle casse comunali, per un importo non inferiore ad € 3.188.000,00, accertato dai militari della Guardia di finanza nell'ambito del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Bari, per il reato di peculato contestato all'amministratore della società opposta.
Sulla base di tali ragioni, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 236/2016 per inesistenza del credito, con condanna alle spese.
3. La società costituitasi in giudizio, contestava in fatto e in diritto le deduzioni CP_1
offerte da parte opponente rappresentando di aver svolto solo attività di supporto alla riscossione senza incasso con versamento dei tributi direttamente nelle casse comunali con predisposizione di un apposito mod. F24. Sulla scorta di quanto precede, chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in subordine, in caso di accoglimento dell'eccezione di compensazione, parte opposta si rendeva disponibile a versare il residuo importo di € 504,85 in favore dell'opponente.
4. In data 14.09.2018, appreso dell'intervenuto fallimento della società opposta con sentenza n. 69 del 28.05.2018 emessa dal Tribunale di Bari, parte opponente riassumeva il presente giudizio nei confronti della curatela fallimentare, che si costituiva tempestivamente.
5. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 22 maggio 2024, ove sulle conclusioni delle parti è stata riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Tali risultando le prospettazioni delle parti l'opposizione va accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Giova anzitutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che con la successiva, eventuale, fase di opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, il cui oggetto non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria.
Quanto al regime probatorio, in sede di opposizione, attore in senso sostanziale rimane il creditore opposto, che deve dare prova del credito ingiunto, ma dall'altro lato l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare specificamente (ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) il diritto azionato con ricorso. Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Fatta tale premessa va subito rilevato che non risulta provato il credito di € 54.168,00 di cui al decreto ingiuntivo opposto, in quanto la società opposta (attore in senso sostanziale) non ha fornito prova idonea in ordine all'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture commerciali nn. 851 e
852 del 2014, che si assume aver eseguito in favore dell'ente opponente, e dunque dell'attività in concreto svolta da cui ha avuto origine la pretesa creditoria.
Segnatamente, costituisce principio di diritto consolidato la circostanza secondo cui la fattura costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nel successivo giudizio di opposizione essa - trattandosi di documento fiscale unilaterale - non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto; allo stesso modo, nessuna valenza probatoria potrebbe assumere l'eventuale inserimento della fattura nelle scritture contabili della società in quanto rilevante ai soli fini della dimostrazione dell'esistenza del contratto (“an”) da cui si origina l'obbligazione rivendicata.
Ebbene, nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di difetto di prova del credito ingiunto, la società opposta si è limitata a depositare (già in sede monitoria) solo copia del contratto datato
04.12.2009 e della successiva appendice del 13.12.2013, nonché copia delle n. 2 fatture con relativi estratti dei registri i.v.a., non fornendo idonea ed esaustiva prova in ordine alla materiale esecuzione delle prestazioni contrattuali. A tal proposito, sulla scorta di quanto cristallizzato nel capitolato d'oneri prodotto da parte opponente (in atti), la società avrebbe dovuto provare CP_1
l'espletamento delle “attività relative alla gestione ordinaria, alla gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva dell'ICI e della ” (art.1), Per_1 provvedendo “ad incassare sia direttamente presso i propri uffici sia attraverso gli altri sistemi previsti dalle vigenti disposizioni”, “a riversare le somme in tal modo incassate alla Tesoreria del
a scadenze mensili posticipate entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun mese di Pt_1
riferimento. Entro lo stesso termine farà pervenire all'Ente una specifica rendicontazione, predisposta con riferimento a ciascuna delle attività oggetto del presente capitolato” (art.7).
Di quanto richiesto non è stata fornita alcuna prova.
Appare pertanto evidente che non è vi prova del diritto di credito azionato e confluito nell'emissione del decreto ingiuntivo.
Per le considerazioni suesposte l'opposizione dev'essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
2. Stante l'esito del giudizio le spese di lite andranno poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo, rapportata ai parametri minimi vigenti, in considerazione della modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (per le sole fasi di studio, trattazione e decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , nei confronti di Curatela fallimentare della Parte_1
così provvede: Controparte_1
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 236/16;
b) condanna la Curatela fallimentare della alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 del che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre €379,50 per C.U., oltre rimborso Parte_1
spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 10.01.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato