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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6271 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Udienza del 05/12/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 3588/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 05.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3588/2022 R.G ad oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare. T R A
, nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
Aurunca, località Monte Ofelio, n.33 c.f. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Antonio Cassino (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Caserta, corso Giann;
appellante Email_1
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Maddaluna, (C.F. ) presso il C.F._3 cui studio elettivamente domicilia, in S. Maria Capua Vetere, al Corso Garibaldi, 108 (pec ; appellata Email_2
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 1799/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del 16.05.2021, non notificata.
CONCLUSIONI:
1 Per l'appellata: l' chiede che vengano accolte le conclusioni rassegnate in Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta: 1) ordinare a parte attrice la chiamata in causa dell' Controparte_1 già parte nel giudizio di sospensione del pignoramento;
2) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in merito agli atti emessi e notificati direttamente dall'ente impositore;
Controparte_1
3) rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
4) vittoria di spese ed onorari.
Per l'appellante come da note depositate all'udienza.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 13/07/20 l'opponente introduceva la fase di merito dell'opposizione alla esecuzione spiegata nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. RG 9368/2019. L'attore assumeva di non dover essere sottoposto all'esecuzione promossa dall'
[...]
perché il credito da questa vantato si era formato nei confronti della Controparte_2
di cui era liquidatore. Controparte_3
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 25 gennaio 2022 il giudice di prime cure assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art.190 cpc per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, senza che tuttavia, le parti vi provvedessero.
All'esito, con sentenza n. 1799.2022 del 16.05.2022, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così decideva:”
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte opponente alla refusione delle Parte_1 spese di lite in favore di agenzia delle entrate riscossione spese quantificate in euro 5600,00, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge”.
Così motivando: “Il prima che liquidatore è stato socio della società nei Pt_1 Controparte_3 confronti della quale si to il titolo esecutivo. Trova pertanto applicaz ova innanzitutto ricordare che la Corte di cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.4060/2010 ha precisato che
“in tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo”. Va richiamato nel caso che oggi ci occupa il consolidato orientamento della Suprema Corte a mente del quale “l'art.2495 cc prevede che i crediti verso la società cancellata diventano esercitabili dapprima nei confronti dei soci nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e poi in caso di mancato pagamento per loro colpa, nei confronti dei liquidatori, stabilendo quindi ulteriori e distinti fatti costitutivi” (cfr Cass.4699/2014). Nessuna contestazione si rileva in atti circa i presupposti della responsabilità del socio, limitandosi il a Pt_1 ribadire che soggetto obbligato è (…) Controparte_3
Alla luce delle motivazioni illustrate l'opposizione va rigettata. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
GIUDIZIO DI APPELLO Con atto notificato il 22.08.2022 impugnava la prefata sentenza, sulla scorta Parte_1 di n. 4 motivi, oggetto di successiva disamina, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della stessa, citando in giudizio l' . Controparte_1 CP_1
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 3588/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva rinviata d'ufficio al 09.12.2022. 2 In data 19.10.2022 si costituiva l' che chiedeva alla Corte di Controparte_1
Appello di :
1) ordinare a parte attrice la chiamata in causa dell' già parte nel giudizio di sospensione Controparte_1 del pignoramento;
2) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in merito agli atti Controparte_1 emessi e notificati direttamente dall'ente impositore;
3) rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
4) vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Con ordinanza del 22.12.2022 la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e rinviava la causa all'udienza del 16.02.2024 per la precisazione delle conclusioni. All'esito dell'udienza, si rinviava per i medesimi incombenti al 12.09.2025. In data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 05.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 22.08.2022 a fronte della sentenza n. 1799/2022, pubblicata il 16.05.2022, non notificata il cui termine per proporre appello ex art 327 cpc sarebbe spirato il 19.12.2022.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo l'appellante censura l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 2495 c.c. laddove il Tribunale ha precisato che “l'art. 2495 c.c. prevede che i crediti verso la società cancellata diventano esercitabili dapprima nei confronti dei soci nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e poi, nel caso di mancato pagamento, per loro colpa, nei confronti dei liquidatori, stabilendo quindi ulteriori e distinti fatti costitutivi”; sicché “nessuna contestazione si rileva in atti circa i presupposti della responsabilità del socio, limitandosi il a ribadire che soggetto obbligato è . Pt_1 Controparte_3
Deduce l'appellante, che le due espressioni sono in contrasto tra di loro atteso che, la norma richiamata, stabilisce che “all'esito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese i creditori possono rivalersi contro i soci solo ed esclusivamente nei limiti delle somme da questi riscosse all'esito del bilancio finale di liquidazione;
i creditori possono avvalersi nei confronti del liquidatore in case di mancato pagamento dei debiti societari per responsabilità del liquidatore stesso”. Orbene, nessuna delle due fattispecie ricorrerebbe nel caso di specie, in quanto nell'esecuzione avviata dall' non si individuava affatto la ragione per cui il Controparte_2 debito societario doveva essere riscosso in danno della persona fisica né Controparte_4 quale liquidatore della né quale socio all'esito del bilancio finale di Controparte_3 liquidazione.
Col secondo l'appellante si duole dell'erronea individuazione della azione esecutiva avviata dall'appellato.
Deduce l'errore in cui è incorsa l' , notificando il 31 luglio Controparte_1
2019 l'atto di pignoramento presso terzi a , persona fisica, senza Parte_1
3 l'indicazione di alcuna qualità o carica ricoperta dal medesimo considerato che precedentemente, in data 22 novembre 2018, l' di Caserta aveva inviato Controparte_1
l'avviso di accertamento n. TF703101182/2018 per lo stesso debito di cui all'impugnato pignoramento alla allora in fase di liquidazione, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, il liquidatore . Parte_1
Ne segue che, nel momento in cui la parte esecutiva dell' avvia il Controparte_1 procedimento di espropriazione, stante la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, mancava il passaggio fondamentale della individuazione del debitore: a) quale liquidatore responsabile per fatti ad esso riconducibili ovvero b) quale socio riscossore di somme a seguito del bilancio finale di liquidazione. Nessuna delle due ipotesi può essere individuata nel caso di specie, in quanto il quale Pt_1 socio non avrebbe mai riscosso alcuna somma dopo il bilancio finale di liquidazione e come liquidatore non gli è mai stata contestata alcuna responsabilità.
Col terzo l'appellante si duole della mancata individuazione del debitore quale liquidatore. Deduce che l' non avrebbe fatto valere la responsabilità del Controparte_1 liquidatore ex art. 2495 c.c., o anche in applicazione dell'art. 36 DPR 602/73, trattandosi di obbligazione tributaria induttivamente accertata nei confronti della Controparte_3
Col quarto motivo l'appellante censura la mancata individuazione del debitore quale socio. Rappresenta che dopo la cancellazione della società di capitali, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. 31 gennaio 2017 n. 2444) dovendone fornire la relativa prova. Difatti, la percezione della quota dell'attivo sociale assurga ad elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio, sicché, in base alla regola generale ci sui all'art. 2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi fa valere il diritto in giudizio.
Il gravame nel suo complesso merita l'accoglimento.
Invero, l'art. 2495 c.c., nella sua formulazione vigente, successiva alla riforma del 2003, stabilisce che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese i creditori sociali non soddisfatti possono far valere le proprie pretese nei confronti : a) dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, b) nei confronti dei liquidatori solo se il mancato pagamento dipende da colpa. Orbene, onde individuare l'esatto perimetro della norma richiamata occorre avere riguardo alla sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 3625/2025 del 12/02/2025 la quale, pronunciatasi componendo un annoso contrasto giurisprudenziale, ha affermato i seguenti principi di diritto: «Nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione di cui al 3^ (già 2^) co. dell'art. 4 2495 cod. civ., integra, oltre alla misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi. Questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restando che l'interesse ad agire dell'Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l'escussione di garanzie. La verifica del presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l'avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand'anche questo giudizio venga poi proseguito, a causa dell'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori della società stessa.»
Dalla pronuncia si ricava che, l'azione contro gli ex soci non si fonda su un'automatica estensione del debito sociale, ma richiede, a carico del creditore (nel caso concreto, l'Amministrazione finanziaria), la notifica di un avviso di accertamento specifico nei confronti di ciascun socio ai sensi degli artt. 36 co. 5 d.P.R. 602/73 (o, se applicabile, 60 d.P.R. 600/73), con individuazione chiara del soggetto e della sua qualità.
Pertanto, se è vero, da un lato che gli ex soci subentrano nei rapporti debitori della società estinta acquisendo la legittimazione processuale in continuità con l'ente cancellato, è altresì vero che la loro responsabilità patrimoniale è limitata alle somme effettivamente percepite in sede di liquidazione della società. Tale presupposto (ossia l'avvenuta riscossione di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c.) deve essere provato dall'Amministrazione finanziaria mediante la notificazione agli ex soci di un apposito ed autonomo avviso di accertamento (ex artt. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73) nei loro confronti, senza che questi possano essere coinvolti automaticamente nel processo relativo alla società estinta in ragione di un automatico fenomeno successorio
A tanto si perviene tenuto conto delle ipotesi di responsabilità delineate dall'art. 36 D.P.R. n. 602/73, ciascuna caratterizzata da presupposti, natura giuridica e regole processuali differenti, che, come specificato dai giudici di legittimità, sono le seguenti: la prima ipotesi riguarda i liquidatori e gli amministratori della società che, nel corso della gestione o della fase di liquidazione, abbiano omesso il pagamento dei debiti tributari maturati nel periodo della liquidazione o in quelli precedenti. Tale forma di responsabilità esula da ogni logica successoria, co-obbligatoria o di continuità soggettiva con la società estinta, configurandosi, invece, come una responsabilità ex lege, di natura risarcitoria (il cui titolo è costituito dalla violazione degli obblighi liquidatori o gestori e la cui fonte è distinta rispetto all'obbligazione tributaria), fondata su un comportamento
5 imputabile direttamente all'organo gestorio e riconducibile ai principi generali dell'ordinamento civilistico di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c. Si agisce per inadempimento o fatto illecito imputabile al liquidatore o all'amministratore, con la precisazione che, una volta estinta la società, il processo tributario non può proseguire nei confronti dell'ex liquidatore o amministratore, occorrendo l'instaurazione di un autonomo procedimento di accertamento notificato individualmente, la cui natura, pur originata da una violazione tributaria, è da qualificarsi come civilistica.
La seconda ipotesi riguarda specificamente i soci della società estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese. Essa ha ad oggetto il pagamento dei debiti fiscali della società e si fonda sulla circostanza che i soci abbiano ricevuto, nel corso della liquidazione o nei due esercizi precedenti, somme di denaro o altri beni sociali. Secondo le citate Sezioni Unite, la responsabilità in esame non configura né un'ipotesi di responsabilità ex lege per inadempimento o per fatto illecito (come quella che riguarda i liquidatori e gli amministratori), né un'ipotesi di responsabilità di tipo successorio ex art. 2495 c.c., essendo essa fondata sull'accertamento obiettivo della percezione di somme di denaro o altri beni sociali da parte del socio (presupposto necessario per far sorgere l'obbligo in capo al socio di contribuire al pagamento dei debiti tributari residui). Trattasi di responsabilità limitata e circoscritta al valore dei beni ricevuti, trovando fondamento nel diritto dei soci di contribuire al soddisfacimento del debito fiscale in proporzione al beneficio ricevuto il cui presupposto deve essere oggetto di una valutazione autonoma in sede di accertamento. L'esigenza di autonomia del procedimento accertativo comporta l'obbligo in capo all'Amministrazione finanziaria di notificare uno specifico avviso di accertamento nei confronti del socio, ai sensi dell'art. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/1973.
Ciò posto, la prova della ricorrenza di entrambi i presupposti delle due forme di responsabilità incombeva sul creditore . Controparte_1
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato adempiuto dall'Amministrazione non avendo quest'ultima né allegato né provato che il avesse ricevuto alcuna somma in Pt_1 base al bilancio finale di liquidazione, la distribuzione di utili od un riparto attivo a suo favore.
Inoltre, le Sezioni Unite sopra richiamate hanno affermato che, per poter agire contro gli ex soci per debiti tributari, l'Amministrazione deve notificare un apposito avviso di accertamento quale titolo per affermare la responsabilità tributaria personale dei soci.
Nel caso di specie non è stato dimostrato né allegato che tale l'avviso (o altro atto equivalente) sia stato notificato a nella sua qualità di socio/liquidatore. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell' Controparte_1
in persona del l.r.p.t. e liquidate in favore dell'appellante per il doppio grado di
[...] giudizio in applicazione del DM 147/22 come segue: per il primo grado - in € 786,00 per spese vive nonché € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il grado di appello - in € 1.165,50 per spese vive nonché € 14.317,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
6
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 1799.2022 del 16.05.2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto dell'
[...]
in persona del l.r.p.t. a procedere ad esecuzione forzata in danno di Controparte_1
in virtù del pignoramento presso terzi effettuato da Parte_1 [...] notificato in data 31 luglio 2018 al medesimo ed al terzo esecutato Controparte_2
Che Banca s.p.a., dichiarandone al contempo l'inefficacia; 2) condanna l' in persona del l.r.p.t a rifondere Controparte_1 all'appellante le spese di lite che sono liquidate per il primo grado ex DM 147/22 in € 786,00 per spese vive nonché € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il grado di appello in € 1.165,50 per spese vive nonché € 14.317,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
7
VIII sezione civile
Udienza del 05/12/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 3588/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 05.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3588/2022 R.G ad oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare. T R A
, nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
Aurunca, località Monte Ofelio, n.33 c.f. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Antonio Cassino (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Caserta, corso Giann;
appellante Email_1
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Maddaluna, (C.F. ) presso il C.F._3 cui studio elettivamente domicilia, in S. Maria Capua Vetere, al Corso Garibaldi, 108 (pec ; appellata Email_2
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 1799/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del 16.05.2021, non notificata.
CONCLUSIONI:
1 Per l'appellata: l' chiede che vengano accolte le conclusioni rassegnate in Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta: 1) ordinare a parte attrice la chiamata in causa dell' Controparte_1 già parte nel giudizio di sospensione del pignoramento;
2) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in merito agli atti emessi e notificati direttamente dall'ente impositore;
Controparte_1
3) rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
4) vittoria di spese ed onorari.
Per l'appellante come da note depositate all'udienza.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 13/07/20 l'opponente introduceva la fase di merito dell'opposizione alla esecuzione spiegata nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. RG 9368/2019. L'attore assumeva di non dover essere sottoposto all'esecuzione promossa dall'
[...]
perché il credito da questa vantato si era formato nei confronti della Controparte_2
di cui era liquidatore. Controparte_3
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 25 gennaio 2022 il giudice di prime cure assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art.190 cpc per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, senza che tuttavia, le parti vi provvedessero.
All'esito, con sentenza n. 1799.2022 del 16.05.2022, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così decideva:”
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte opponente alla refusione delle Parte_1 spese di lite in favore di agenzia delle entrate riscossione spese quantificate in euro 5600,00, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge”.
Così motivando: “Il prima che liquidatore è stato socio della società nei Pt_1 Controparte_3 confronti della quale si to il titolo esecutivo. Trova pertanto applicaz ova innanzitutto ricordare che la Corte di cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.4060/2010 ha precisato che
“in tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo”. Va richiamato nel caso che oggi ci occupa il consolidato orientamento della Suprema Corte a mente del quale “l'art.2495 cc prevede che i crediti verso la società cancellata diventano esercitabili dapprima nei confronti dei soci nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e poi in caso di mancato pagamento per loro colpa, nei confronti dei liquidatori, stabilendo quindi ulteriori e distinti fatti costitutivi” (cfr Cass.4699/2014). Nessuna contestazione si rileva in atti circa i presupposti della responsabilità del socio, limitandosi il a Pt_1 ribadire che soggetto obbligato è (…) Controparte_3
Alla luce delle motivazioni illustrate l'opposizione va rigettata. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
GIUDIZIO DI APPELLO Con atto notificato il 22.08.2022 impugnava la prefata sentenza, sulla scorta Parte_1 di n. 4 motivi, oggetto di successiva disamina, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della stessa, citando in giudizio l' . Controparte_1 CP_1
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 3588/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva rinviata d'ufficio al 09.12.2022. 2 In data 19.10.2022 si costituiva l' che chiedeva alla Corte di Controparte_1
Appello di :
1) ordinare a parte attrice la chiamata in causa dell' già parte nel giudizio di sospensione Controparte_1 del pignoramento;
2) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in merito agli atti Controparte_1 emessi e notificati direttamente dall'ente impositore;
3) rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
4) vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Con ordinanza del 22.12.2022 la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e rinviava la causa all'udienza del 16.02.2024 per la precisazione delle conclusioni. All'esito dell'udienza, si rinviava per i medesimi incombenti al 12.09.2025. In data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 05.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 22.08.2022 a fronte della sentenza n. 1799/2022, pubblicata il 16.05.2022, non notificata il cui termine per proporre appello ex art 327 cpc sarebbe spirato il 19.12.2022.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo l'appellante censura l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 2495 c.c. laddove il Tribunale ha precisato che “l'art. 2495 c.c. prevede che i crediti verso la società cancellata diventano esercitabili dapprima nei confronti dei soci nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e poi, nel caso di mancato pagamento, per loro colpa, nei confronti dei liquidatori, stabilendo quindi ulteriori e distinti fatti costitutivi”; sicché “nessuna contestazione si rileva in atti circa i presupposti della responsabilità del socio, limitandosi il a ribadire che soggetto obbligato è . Pt_1 Controparte_3
Deduce l'appellante, che le due espressioni sono in contrasto tra di loro atteso che, la norma richiamata, stabilisce che “all'esito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese i creditori possono rivalersi contro i soci solo ed esclusivamente nei limiti delle somme da questi riscosse all'esito del bilancio finale di liquidazione;
i creditori possono avvalersi nei confronti del liquidatore in case di mancato pagamento dei debiti societari per responsabilità del liquidatore stesso”. Orbene, nessuna delle due fattispecie ricorrerebbe nel caso di specie, in quanto nell'esecuzione avviata dall' non si individuava affatto la ragione per cui il Controparte_2 debito societario doveva essere riscosso in danno della persona fisica né Controparte_4 quale liquidatore della né quale socio all'esito del bilancio finale di Controparte_3 liquidazione.
Col secondo l'appellante si duole dell'erronea individuazione della azione esecutiva avviata dall'appellato.
Deduce l'errore in cui è incorsa l' , notificando il 31 luglio Controparte_1
2019 l'atto di pignoramento presso terzi a , persona fisica, senza Parte_1
3 l'indicazione di alcuna qualità o carica ricoperta dal medesimo considerato che precedentemente, in data 22 novembre 2018, l' di Caserta aveva inviato Controparte_1
l'avviso di accertamento n. TF703101182/2018 per lo stesso debito di cui all'impugnato pignoramento alla allora in fase di liquidazione, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, il liquidatore . Parte_1
Ne segue che, nel momento in cui la parte esecutiva dell' avvia il Controparte_1 procedimento di espropriazione, stante la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, mancava il passaggio fondamentale della individuazione del debitore: a) quale liquidatore responsabile per fatti ad esso riconducibili ovvero b) quale socio riscossore di somme a seguito del bilancio finale di liquidazione. Nessuna delle due ipotesi può essere individuata nel caso di specie, in quanto il quale Pt_1 socio non avrebbe mai riscosso alcuna somma dopo il bilancio finale di liquidazione e come liquidatore non gli è mai stata contestata alcuna responsabilità.
Col terzo l'appellante si duole della mancata individuazione del debitore quale liquidatore. Deduce che l' non avrebbe fatto valere la responsabilità del Controparte_1 liquidatore ex art. 2495 c.c., o anche in applicazione dell'art. 36 DPR 602/73, trattandosi di obbligazione tributaria induttivamente accertata nei confronti della Controparte_3
Col quarto motivo l'appellante censura la mancata individuazione del debitore quale socio. Rappresenta che dopo la cancellazione della società di capitali, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. 31 gennaio 2017 n. 2444) dovendone fornire la relativa prova. Difatti, la percezione della quota dell'attivo sociale assurga ad elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio, sicché, in base alla regola generale ci sui all'art. 2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi fa valere il diritto in giudizio.
Il gravame nel suo complesso merita l'accoglimento.
Invero, l'art. 2495 c.c., nella sua formulazione vigente, successiva alla riforma del 2003, stabilisce che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese i creditori sociali non soddisfatti possono far valere le proprie pretese nei confronti : a) dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, b) nei confronti dei liquidatori solo se il mancato pagamento dipende da colpa. Orbene, onde individuare l'esatto perimetro della norma richiamata occorre avere riguardo alla sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 3625/2025 del 12/02/2025 la quale, pronunciatasi componendo un annoso contrasto giurisprudenziale, ha affermato i seguenti principi di diritto: «Nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione di cui al 3^ (già 2^) co. dell'art. 4 2495 cod. civ., integra, oltre alla misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi. Questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restando che l'interesse ad agire dell'Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l'escussione di garanzie. La verifica del presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l'avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand'anche questo giudizio venga poi proseguito, a causa dell'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori della società stessa.»
Dalla pronuncia si ricava che, l'azione contro gli ex soci non si fonda su un'automatica estensione del debito sociale, ma richiede, a carico del creditore (nel caso concreto, l'Amministrazione finanziaria), la notifica di un avviso di accertamento specifico nei confronti di ciascun socio ai sensi degli artt. 36 co. 5 d.P.R. 602/73 (o, se applicabile, 60 d.P.R. 600/73), con individuazione chiara del soggetto e della sua qualità.
Pertanto, se è vero, da un lato che gli ex soci subentrano nei rapporti debitori della società estinta acquisendo la legittimazione processuale in continuità con l'ente cancellato, è altresì vero che la loro responsabilità patrimoniale è limitata alle somme effettivamente percepite in sede di liquidazione della società. Tale presupposto (ossia l'avvenuta riscossione di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c.) deve essere provato dall'Amministrazione finanziaria mediante la notificazione agli ex soci di un apposito ed autonomo avviso di accertamento (ex artt. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73) nei loro confronti, senza che questi possano essere coinvolti automaticamente nel processo relativo alla società estinta in ragione di un automatico fenomeno successorio
A tanto si perviene tenuto conto delle ipotesi di responsabilità delineate dall'art. 36 D.P.R. n. 602/73, ciascuna caratterizzata da presupposti, natura giuridica e regole processuali differenti, che, come specificato dai giudici di legittimità, sono le seguenti: la prima ipotesi riguarda i liquidatori e gli amministratori della società che, nel corso della gestione o della fase di liquidazione, abbiano omesso il pagamento dei debiti tributari maturati nel periodo della liquidazione o in quelli precedenti. Tale forma di responsabilità esula da ogni logica successoria, co-obbligatoria o di continuità soggettiva con la società estinta, configurandosi, invece, come una responsabilità ex lege, di natura risarcitoria (il cui titolo è costituito dalla violazione degli obblighi liquidatori o gestori e la cui fonte è distinta rispetto all'obbligazione tributaria), fondata su un comportamento
5 imputabile direttamente all'organo gestorio e riconducibile ai principi generali dell'ordinamento civilistico di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c. Si agisce per inadempimento o fatto illecito imputabile al liquidatore o all'amministratore, con la precisazione che, una volta estinta la società, il processo tributario non può proseguire nei confronti dell'ex liquidatore o amministratore, occorrendo l'instaurazione di un autonomo procedimento di accertamento notificato individualmente, la cui natura, pur originata da una violazione tributaria, è da qualificarsi come civilistica.
La seconda ipotesi riguarda specificamente i soci della società estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese. Essa ha ad oggetto il pagamento dei debiti fiscali della società e si fonda sulla circostanza che i soci abbiano ricevuto, nel corso della liquidazione o nei due esercizi precedenti, somme di denaro o altri beni sociali. Secondo le citate Sezioni Unite, la responsabilità in esame non configura né un'ipotesi di responsabilità ex lege per inadempimento o per fatto illecito (come quella che riguarda i liquidatori e gli amministratori), né un'ipotesi di responsabilità di tipo successorio ex art. 2495 c.c., essendo essa fondata sull'accertamento obiettivo della percezione di somme di denaro o altri beni sociali da parte del socio (presupposto necessario per far sorgere l'obbligo in capo al socio di contribuire al pagamento dei debiti tributari residui). Trattasi di responsabilità limitata e circoscritta al valore dei beni ricevuti, trovando fondamento nel diritto dei soci di contribuire al soddisfacimento del debito fiscale in proporzione al beneficio ricevuto il cui presupposto deve essere oggetto di una valutazione autonoma in sede di accertamento. L'esigenza di autonomia del procedimento accertativo comporta l'obbligo in capo all'Amministrazione finanziaria di notificare uno specifico avviso di accertamento nei confronti del socio, ai sensi dell'art. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/1973.
Ciò posto, la prova della ricorrenza di entrambi i presupposti delle due forme di responsabilità incombeva sul creditore . Controparte_1
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato adempiuto dall'Amministrazione non avendo quest'ultima né allegato né provato che il avesse ricevuto alcuna somma in Pt_1 base al bilancio finale di liquidazione, la distribuzione di utili od un riparto attivo a suo favore.
Inoltre, le Sezioni Unite sopra richiamate hanno affermato che, per poter agire contro gli ex soci per debiti tributari, l'Amministrazione deve notificare un apposito avviso di accertamento quale titolo per affermare la responsabilità tributaria personale dei soci.
Nel caso di specie non è stato dimostrato né allegato che tale l'avviso (o altro atto equivalente) sia stato notificato a nella sua qualità di socio/liquidatore. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell' Controparte_1
in persona del l.r.p.t. e liquidate in favore dell'appellante per il doppio grado di
[...] giudizio in applicazione del DM 147/22 come segue: per il primo grado - in € 786,00 per spese vive nonché € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il grado di appello - in € 1.165,50 per spese vive nonché € 14.317,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
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P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 1799.2022 del 16.05.2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto dell'
[...]
in persona del l.r.p.t. a procedere ad esecuzione forzata in danno di Controparte_1
in virtù del pignoramento presso terzi effettuato da Parte_1 [...] notificato in data 31 luglio 2018 al medesimo ed al terzo esecutato Controparte_2
Che Banca s.p.a., dichiarandone al contempo l'inefficacia; 2) condanna l' in persona del l.r.p.t a rifondere Controparte_1 all'appellante le spese di lite che sono liquidate per il primo grado ex DM 147/22 in € 786,00 per spese vive nonché € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il grado di appello in € 1.165,50 per spese vive nonché € 14.317,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
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