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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/02/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Maria Serena Mazzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5841/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni, vertente
T R A
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIALE SPARTACO LAVAGNINI 41 50129 FIRENZE, presso lo studio dell'avv. FRANZONI CHIARA, che lo rappresenta e difende per mandato a margine / in calce a dell'atto di citazione;
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DEI Controparte_1 P.IVA_1
SERVI 28 50122 FIRENZE, presso lo studio dell'avv. NARDI CARLO, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta / in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTO/I
Conclusioni delle parti costituite: per parte attrice: "Piaccia all'Il.mo Sig. Giudice Istruttore del Tribunale di Firenze, accertato il diritto di parte attrice a vedere adempiuto il contratto di assicurazione n. 3422120326 comprensivo delle clausole speciali, stipulato con a Controparte_2 condannare la società convenuta al conseguente indennizzo dell'infortunio patito dall'attore in data 16.3.2016, quantificato come da CTU medico legale nella misura del 5% per Invalidità permanente tab. ANIA (punti 3 x € 900= € 2.700 + punti 2 x € 2.500
= € 5.000, totale € 7.700), IP 7% tab. (punti 3 x € 900 = € 2.700, punti 4 x € CP_3
2500= € 10.000, totali € 12.700), seco criterio che il Giudicante riterrà operante
pagina 1 di 6 per la polizza di specie, oltre alle spese mediche documentate per € 9.535, ovvero a quella complessiva maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e di onorari di causa dei quali si chiede la distrazione dichiarandosi questo difensore antistatario.” Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale respingere e disattendere le domande tutte avanzate dall'attore contro la convenuta Controparte_1 in tesi, per infondatezza di dette domande di adempimento del contratto di assicurazioni infortuni de quo per essere stato lo stesso già adempiuto ante causam;
e ciò in accoglimento delle deduzioni di cui alle scritture difensive in atti ed in specie al paragrafo 1.1. della comparsa di risposta, al paragrafo 1 della ns. memoria n.3 e alle note di trattazione scritta per l'udienza del 5/06/2023, deduzioni basate sul combinato disposto dell'art.
2.1. lettera h delle condizioni generali di assicurazione (le c.d. c.g.a.: ns. doc.3) e della clausola speciale cod.I054 (ns. doc.4) della polizza n.342220326 (ns. doc.2); in ipotesi, atteso il carattere dirimente della conclusione di ipotesi di cui sopra, per non indennizzabilità, comunque, della invalidità permanente e delle spese ex art.
5.2 delle c.g.a. (cfr. il ns. doc.3) stante il difetto di nesso di causalità tra evento e menomazioni, dipendendo le stesse da preesistenze a carico del tendine di Achille;
e ciò in accoglimento delle ns. deduzioni fino dal paragrafo 1.2 della comparsa di risposta;
in ipotesi più gradata e salvo gravame, per infondatezza sul quantum delle pretese attoree in quanto, nella non creduta eventualità di riconoscimento di indennizzo per la invalidità permanente del 5% accertata dal CTU, la stessa, giusto il combinato disposto dell'art.
3.3 delle c.g.a. (ns. doc.3) e della clausola speciale Cod.I057 (cfr. ns. doc.5), è liquidabile in €.5.700,00 (5% sul primo scaglione di somma assicurata di € 90.000 = € 4.500,00; 2%, per riduzione della franchigia del 3%, sulla residua somma di € 60.000,00 dello scaglione di € 150.000,00 -gli ulteriori scaglioni non operano perché neutralizzati dalle franchigie pari o superiori al 5% di invalidità- =
€ 1.200,00; 4.500,00 + 1.200,00 = 5.700,00), cui sono da aggiungere le spese ritenute consequenziali dal ridetto CTU di € 7.634,00, defalcate di € 3.000,00 corrisposte ante causam per invalidità temporanea che risulterebbe indebita nella predetta denegata eventualità; In via istruttoria, si insiste, occorrendo, per la convocazione a chiarimenti del CTU, essenzialmente, su quanto segue: - se la rottura del tendine di Achille, verificatasi ai danni dell'attore, sia da ritenersi rottura sotto cutanea di tendine;
- se detta rottura fu determinata dalla tensione cui fu sottoposto il tendine per la caduta mentre sciava oppure fu anche concausata dalle pregresse condizioni patologiche degenerative del tendine stesso, così come evidenziate all'atto dell'intervento chirurgico nell'immediatezza della caduta. Sempre con reiezione delle istanze istruttorie dell'attore per i motivi dedotti, quanto alla prova per testi, al parag. 2a pagg.
4-6 della memoria n.3 ex art. 183 6° comma c.p.c. e, quanto all'interrogatorio formale dell'attore, al parag. 2b pagg. 6 sempre della detta memoria n.
3. Con vittoria di spese e di onorari e, in denegato accoglimento delle conclusioni di ipotesi più gradata, per la loro integrale compensazione attesa la reciproca soccombenza delle parti”
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 [...]
(d'ora in avanti per ottenere la condanna della Compagnia CP_1 CP_1 convenuta, in forza della polizza assicurativa in essere, al pagamento dell'indennizzo per l'infortunio occorsogli in data 16/03/2016.
In particolare, parte attrice ha esposto: 1) di avere stipulato con la polizza CP_1
Infortuni n. 342220326; 2) di avere, il 16/3/2016, subìto un infortunio cadendo mentre stava sciando su una pista del Col Rodella a Campitello di Fassa (TN); 3) di aver riportato una lesione completa al tendine di Achille della gamba destra;
4) che, con la predetta polizza, era stata pattuita la garanzia per morte e invalidità permanente con franchigia fino ad € 15.000 oltre a indennità giornaliera da ingessatura e ricovero e rimborso della spese mediche;
5) che aveva fatto aggiungere alla polizza due clausole per garantire l'indennizzo anche in caso di rottura tendinea da sforzo;
6) che, contrariamente a quanto prospettato dall'agente di Controparte_4 in seguito all'operazione al tendine, non riceveva da alcun rimborso per le CP_1 spese mediche sostenute;
7) che nonostante l'articolata istruttoria medica, CP_1 si limitava, dopo l'invito alla negoziazione assistita e all'esperimento del tentativo di mediazione, a versare all'assicurato la somma di € 3.000,00 unicamente a copertura dell'invalidità temporanea.
Parte attrice ha quindi chiesto la condanna della Compagnia assicurativa al pagamento di quanto ancora spettante in forza della polizza, quantificato nell'importo di €. 25.105,00, di cui €.
9.905 per spese mediche e €. 15.200 a titolo di indennizzo per invalidità permanente.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della Controparte_1 domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, parte convenuta ha contestato: l'indennizzabilità, secondo i termini di polizza, delle lesioni di carattere permanente riportate dall'assicurato e delle spese mediche sostenute, posto che la clausola speciale cod. I054 -inserita su richiesta del medesimo- andrebbe a derogare solo parzialmente l'art.
2.1 lettera h) del contratto di assicurazione;
l'inesistenza del nesso causale tra l'incidente del 16/3/2016 e la menomazione riportata, in quanto la stessa sarebbe dipesa da lesioni preesistenti;
il quantum della somma richiesta a titolo di invalidità permanente erroneamente calcolata sulla base dei parametri nonostante il contratto di assicurazione CP_3 imponga che il calcolo venga svolto sulla base dei parametri ANIA.
All'esito della prima udienza sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU medico- legale, quindi, assegnata alla scrivente e rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
2.
pagina 3 di 6 Sono incontroverse, e comunque documentate o non contestate, le seguenti circostanze di fatto:
-l'infortunio occorso a , così come prospettato nel ricorso introduttivo;
Parte_1
-la rottura del tendine di achille della gamba destra patita da costui;
-la vigenza, all'epoca dell'evento, della polizza assicurativa n. 342220326 stipulata con CP_1
-la corresponsione a , da parte di del solo indennizzo per Parte_1 CP_1
l'invalidità temporanea dell'importo di € 3.000,00.
È invece dirimente determinare se, in base alla polizza assicurativa in essere tra le parti, in caso di rottura traumatica del tendine di achille la Compagnia assicurativa debba, o meno, corrispondere a l'indennizzo per l'invalidità permanente Parte_1 conseguente all'infortunio del 16/3/2016 e il rimborso delle spese mediche sostenute.
Per chiarire tale punto, occorre osservare il tenore letterale delle condizioni generali della polizza assicurativa:
-l'art.
2.1 rubricato “PRECISAZIONI SULL'AMBITO DI OPERATIVITÀ”, riportato nella
“SEZIONE INFORTUNI”, recita: “Nell'ambito di operatività indicato in polizza, sono compresi in garanzia tutti gli eventi, non espressamente esclusi, aventi le caratteristiche richieste dalla definizione di infortunio. Sono considerati infortuni e compresi nell'assicurazione: […] h) le lesioni da sforzo, limitatamente a quelle muscolari, per le sole garanzie “Invalidità permanente” e “Indennità giornaliera da ricovero”. Restano comunque esclusi gli infarti e le rotture sottocutanee di tendini;
[…]”;
-la clausola speciale cod. I054 “Indennità per rottura tendinea da sforzo”, prevede:
“A parziale deroga dell'art. 2.1 'Precisazioni sull'ambito di operatività' – lett. h) della SEZIONE INFORTUNI, in caso di rotture tendinee da sforzo, verrà corrisposta un'indennità per il periodo in cui il sinistro provochi all'Assicurato la incapacità temporanea, in misura parziale o totale, ad attendere alle proprie occupazioni professionali dichiarate. Tale indennità è pari, per ogni giorno, a 1/3000 della somma assicurata per invalidità permanente, con il massimo di euro 50,00, fino a 30 giorni dal giorno dell'infortunio. In caso di rottura da sforzo del tendine d'achille detta indennità è pari, per ogni giorno, a 1/3000 della somma assicurata per invalidità permanente, con il massimo di euro 100,00, fino a 30 giorni dal giorno dell'infortunio. L'incapacità deve essere provata da certificati medici, che devono essere rinnovati alle rispettive scadenze”;
Ebbene, a norma dell'art.
2.1 delle condizioni generali della polizza, le lesioni muscolari da sforzo sono coperte solo dalle garanzie di “invalidità permanente” e di
“indennità giornaliera da ricovero”, mentre gli infarti e le rotture sottocutanee di tendini sono espressamente esclusi dalla garanzia della polizza assicurativa (“…sono compresi in garanzia tutti gli eventi, non espressamente esclusi…”). Tuttavia, parte attrice ha chiesto che venisse inserita nella polizza una clausola speciale posta a parziale deroga dell'art.
2.1 lett. h) delle condizioni generali. Tale clausola, che fa riferimento unicamente alle rotture tendinee da sforzo, va a derogare solo parzialmente l'art. 2.1, riconoscendo, là dove erano escluse tutte le pagina 4 di 6 garanzie, una indennità per il periodo di incapacità temporanea ad attendere la propria occupazione professionale in conseguenza alla rottura del tendine (dovuta allo sforzo). La clausola in questione non fa alcun riferimento ad ulteriori garanzie spettanti al cliente qualora si verificasse quel tipo di infortunio, pertanto, analizzato il dato letterale e considerata la specifica collocazione dell'art.
2.1 all'interno della struttura contrattuale, risulta chiaro che, in luogo di una espressa esclusione della garanzia per qualsiasi tipo di rottura del tendine, la clausola introdotta a parziale deroga dell'articolo 2.1, che prevede l'indennizzabilità dell'incapacità temporanea a svolgere attività professionale, non contempla anche il rimborso delle spese sostenute per le cure e l'indennizzo per l'invalidità permanente. Al riguardo, non coglie nel segno l'interpretazione che parte attrice vuole dare alla lettera h) dell'art. 2.1 (“si contesta l'interpretazione della clausola di cui alla sezione 2.1, lettera h) che cita le lesioni da sforzo, fisiologicamente diverse da quelle da trauma, escludendo l'ipotesi di rottura sottocutanea. Ad avviso di questo difensore, la predetta clausola deve pertanto essere interpretata nel senso che, ove una lesione da sforzo cagioni una rottura del tendine, la copertura deve ritenersi esclusa. A contrario, non prevedendo il contratto alcun espresso riferimento, ove un trauma cagioni la rottura del tendine, come nel nostro caso, la copertura deve ritenersi operante con relativo indennizzo.” pag. 6, I memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.): se, così come ritiene l'attore, la lettera h) dell'art.
2.1 si riferisse solo alle rotture tendinee derivanti da lesione da sforzo (e non da trauma) e dunque l'intera lettera h) riguardasse i soli casi di lesioni da sforzo con relative limitazioni della polizza, non si comprende perché si sarebbe dovuto inserire, nella medesima lettera, anche l'infarto che, com'è noto, nulla ha a che vedere con le lesioni da sforzo. Piuttosto, bisogna sottolineare che l'avverbio “comunque” inserito nel secondo periodo della lettera h) va ad eliminare ogni dubbio interpretativo essendo chiaramente volto a ribadire che le rotture tendinee sono sempre escluse dalla garanzia della polizza, quale che sia la modalità di rottura. Il CTU, chiamato ad accertare l'indennizzabilità dell'infortunio in base a quanto previsto dalla polizza, oltre che l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento e le menomazioni riportate, ha così relazionato sul punto:
“Dalla polizza stipulata dal Sig. con risulta un Parte_1 Controparte_5 capitale interessante l'invalidit rimb 'indennità giornaliera da ingessatura, indennità giornaliera da ricovero. Verrà corrisposta un'indennità per il periodo in cui il sinistro provochi all'assicurato l'incapacità temporanea in misura parziale o totale ad attendere le proprie occupazioni professionali dichiarate nel caso di rotture tendinee da sforzo.” (pag. 4 relazione CTU).
“Considerando la polizza, non indennizzabili periodi di temporanea in quanto non prevista. Non indennizzabili periodi di gessatura in quanto lo stesso ha mantenuto un tutore e non un apparecchio gessato. Ai fini del danno permanente si può ipotizzare una percentualizzazione pari al 5% con Tab. ANIA, una percentualizzazione pari al 7% con Tab. . Le spese rimborsabili sono pari ad € 922,00 per le prestazioni CP_3 effettuate o il Centro Specialistico di Moena, pari ad € 600,00 per intervento chirurgico, secondo operatore dott. pari ad € 3500,00 intervento chirurgico Per_1 primo operatore prof. . Ulteri 50,00 per i vari controlli del prof. , Per_2 Per_2
€2162,00 per cure ri e.” (pag. 6 relazione CTU).
pagina 5 di 6 Tali assunti, tuttavia, ad un'attenta lettura, paiono riferirsi alla polizza nella sua generalità e non fanno specifico riferimento all'art.
2.1 delle condizioni di polizza e alla clausola speciale cod. I054, né chiariscono quale sia stato l'iter interpretativo che ha condotto alle generiche conclusioni riportate in Relazione. Pertanto, la scrivente ritiene di doversene discostare.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra, la garanzia assicurativa per indennizzo dell'invalidità permanente ed il rimborso spese deve ritenersi inoperante nel caso di specie e la domanda dell'attore deve essere rigettata.
Le ulteriori contestazioni mosse da si considerano assorbite. CP_1
3. Il complessivo esito del giudizio costituisce motivo per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze nella persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, istanza eccezione respinta, così provvede: Rigetta la domanda dell'attore; Compensa tra le parti le spese di lite. Firenze il 30/01/2025
Il Giudice onorario dott.ssa Maria Serena Mazzullo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Maria Serena Mazzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5841/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni, vertente
T R A
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIALE SPARTACO LAVAGNINI 41 50129 FIRENZE, presso lo studio dell'avv. FRANZONI CHIARA, che lo rappresenta e difende per mandato a margine / in calce a dell'atto di citazione;
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DEI Controparte_1 P.IVA_1
SERVI 28 50122 FIRENZE, presso lo studio dell'avv. NARDI CARLO, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta / in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTO/I
Conclusioni delle parti costituite: per parte attrice: "Piaccia all'Il.mo Sig. Giudice Istruttore del Tribunale di Firenze, accertato il diritto di parte attrice a vedere adempiuto il contratto di assicurazione n. 3422120326 comprensivo delle clausole speciali, stipulato con a Controparte_2 condannare la società convenuta al conseguente indennizzo dell'infortunio patito dall'attore in data 16.3.2016, quantificato come da CTU medico legale nella misura del 5% per Invalidità permanente tab. ANIA (punti 3 x € 900= € 2.700 + punti 2 x € 2.500
= € 5.000, totale € 7.700), IP 7% tab. (punti 3 x € 900 = € 2.700, punti 4 x € CP_3
2500= € 10.000, totali € 12.700), seco criterio che il Giudicante riterrà operante
pagina 1 di 6 per la polizza di specie, oltre alle spese mediche documentate per € 9.535, ovvero a quella complessiva maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e di onorari di causa dei quali si chiede la distrazione dichiarandosi questo difensore antistatario.” Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale respingere e disattendere le domande tutte avanzate dall'attore contro la convenuta Controparte_1 in tesi, per infondatezza di dette domande di adempimento del contratto di assicurazioni infortuni de quo per essere stato lo stesso già adempiuto ante causam;
e ciò in accoglimento delle deduzioni di cui alle scritture difensive in atti ed in specie al paragrafo 1.1. della comparsa di risposta, al paragrafo 1 della ns. memoria n.3 e alle note di trattazione scritta per l'udienza del 5/06/2023, deduzioni basate sul combinato disposto dell'art.
2.1. lettera h delle condizioni generali di assicurazione (le c.d. c.g.a.: ns. doc.3) e della clausola speciale cod.I054 (ns. doc.4) della polizza n.342220326 (ns. doc.2); in ipotesi, atteso il carattere dirimente della conclusione di ipotesi di cui sopra, per non indennizzabilità, comunque, della invalidità permanente e delle spese ex art.
5.2 delle c.g.a. (cfr. il ns. doc.3) stante il difetto di nesso di causalità tra evento e menomazioni, dipendendo le stesse da preesistenze a carico del tendine di Achille;
e ciò in accoglimento delle ns. deduzioni fino dal paragrafo 1.2 della comparsa di risposta;
in ipotesi più gradata e salvo gravame, per infondatezza sul quantum delle pretese attoree in quanto, nella non creduta eventualità di riconoscimento di indennizzo per la invalidità permanente del 5% accertata dal CTU, la stessa, giusto il combinato disposto dell'art.
3.3 delle c.g.a. (ns. doc.3) e della clausola speciale Cod.I057 (cfr. ns. doc.5), è liquidabile in €.5.700,00 (5% sul primo scaglione di somma assicurata di € 90.000 = € 4.500,00; 2%, per riduzione della franchigia del 3%, sulla residua somma di € 60.000,00 dello scaglione di € 150.000,00 -gli ulteriori scaglioni non operano perché neutralizzati dalle franchigie pari o superiori al 5% di invalidità- =
€ 1.200,00; 4.500,00 + 1.200,00 = 5.700,00), cui sono da aggiungere le spese ritenute consequenziali dal ridetto CTU di € 7.634,00, defalcate di € 3.000,00 corrisposte ante causam per invalidità temporanea che risulterebbe indebita nella predetta denegata eventualità; In via istruttoria, si insiste, occorrendo, per la convocazione a chiarimenti del CTU, essenzialmente, su quanto segue: - se la rottura del tendine di Achille, verificatasi ai danni dell'attore, sia da ritenersi rottura sotto cutanea di tendine;
- se detta rottura fu determinata dalla tensione cui fu sottoposto il tendine per la caduta mentre sciava oppure fu anche concausata dalle pregresse condizioni patologiche degenerative del tendine stesso, così come evidenziate all'atto dell'intervento chirurgico nell'immediatezza della caduta. Sempre con reiezione delle istanze istruttorie dell'attore per i motivi dedotti, quanto alla prova per testi, al parag. 2a pagg.
4-6 della memoria n.3 ex art. 183 6° comma c.p.c. e, quanto all'interrogatorio formale dell'attore, al parag. 2b pagg. 6 sempre della detta memoria n.
3. Con vittoria di spese e di onorari e, in denegato accoglimento delle conclusioni di ipotesi più gradata, per la loro integrale compensazione attesa la reciproca soccombenza delle parti”
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 [...]
(d'ora in avanti per ottenere la condanna della Compagnia CP_1 CP_1 convenuta, in forza della polizza assicurativa in essere, al pagamento dell'indennizzo per l'infortunio occorsogli in data 16/03/2016.
In particolare, parte attrice ha esposto: 1) di avere stipulato con la polizza CP_1
Infortuni n. 342220326; 2) di avere, il 16/3/2016, subìto un infortunio cadendo mentre stava sciando su una pista del Col Rodella a Campitello di Fassa (TN); 3) di aver riportato una lesione completa al tendine di Achille della gamba destra;
4) che, con la predetta polizza, era stata pattuita la garanzia per morte e invalidità permanente con franchigia fino ad € 15.000 oltre a indennità giornaliera da ingessatura e ricovero e rimborso della spese mediche;
5) che aveva fatto aggiungere alla polizza due clausole per garantire l'indennizzo anche in caso di rottura tendinea da sforzo;
6) che, contrariamente a quanto prospettato dall'agente di Controparte_4 in seguito all'operazione al tendine, non riceveva da alcun rimborso per le CP_1 spese mediche sostenute;
7) che nonostante l'articolata istruttoria medica, CP_1 si limitava, dopo l'invito alla negoziazione assistita e all'esperimento del tentativo di mediazione, a versare all'assicurato la somma di € 3.000,00 unicamente a copertura dell'invalidità temporanea.
Parte attrice ha quindi chiesto la condanna della Compagnia assicurativa al pagamento di quanto ancora spettante in forza della polizza, quantificato nell'importo di €. 25.105,00, di cui €.
9.905 per spese mediche e €. 15.200 a titolo di indennizzo per invalidità permanente.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della Controparte_1 domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, parte convenuta ha contestato: l'indennizzabilità, secondo i termini di polizza, delle lesioni di carattere permanente riportate dall'assicurato e delle spese mediche sostenute, posto che la clausola speciale cod. I054 -inserita su richiesta del medesimo- andrebbe a derogare solo parzialmente l'art.
2.1 lettera h) del contratto di assicurazione;
l'inesistenza del nesso causale tra l'incidente del 16/3/2016 e la menomazione riportata, in quanto la stessa sarebbe dipesa da lesioni preesistenti;
il quantum della somma richiesta a titolo di invalidità permanente erroneamente calcolata sulla base dei parametri nonostante il contratto di assicurazione CP_3 imponga che il calcolo venga svolto sulla base dei parametri ANIA.
All'esito della prima udienza sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU medico- legale, quindi, assegnata alla scrivente e rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
2.
pagina 3 di 6 Sono incontroverse, e comunque documentate o non contestate, le seguenti circostanze di fatto:
-l'infortunio occorso a , così come prospettato nel ricorso introduttivo;
Parte_1
-la rottura del tendine di achille della gamba destra patita da costui;
-la vigenza, all'epoca dell'evento, della polizza assicurativa n. 342220326 stipulata con CP_1
-la corresponsione a , da parte di del solo indennizzo per Parte_1 CP_1
l'invalidità temporanea dell'importo di € 3.000,00.
È invece dirimente determinare se, in base alla polizza assicurativa in essere tra le parti, in caso di rottura traumatica del tendine di achille la Compagnia assicurativa debba, o meno, corrispondere a l'indennizzo per l'invalidità permanente Parte_1 conseguente all'infortunio del 16/3/2016 e il rimborso delle spese mediche sostenute.
Per chiarire tale punto, occorre osservare il tenore letterale delle condizioni generali della polizza assicurativa:
-l'art.
2.1 rubricato “PRECISAZIONI SULL'AMBITO DI OPERATIVITÀ”, riportato nella
“SEZIONE INFORTUNI”, recita: “Nell'ambito di operatività indicato in polizza, sono compresi in garanzia tutti gli eventi, non espressamente esclusi, aventi le caratteristiche richieste dalla definizione di infortunio. Sono considerati infortuni e compresi nell'assicurazione: […] h) le lesioni da sforzo, limitatamente a quelle muscolari, per le sole garanzie “Invalidità permanente” e “Indennità giornaliera da ricovero”. Restano comunque esclusi gli infarti e le rotture sottocutanee di tendini;
[…]”;
-la clausola speciale cod. I054 “Indennità per rottura tendinea da sforzo”, prevede:
“A parziale deroga dell'art. 2.1 'Precisazioni sull'ambito di operatività' – lett. h) della SEZIONE INFORTUNI, in caso di rotture tendinee da sforzo, verrà corrisposta un'indennità per il periodo in cui il sinistro provochi all'Assicurato la incapacità temporanea, in misura parziale o totale, ad attendere alle proprie occupazioni professionali dichiarate. Tale indennità è pari, per ogni giorno, a 1/3000 della somma assicurata per invalidità permanente, con il massimo di euro 50,00, fino a 30 giorni dal giorno dell'infortunio. In caso di rottura da sforzo del tendine d'achille detta indennità è pari, per ogni giorno, a 1/3000 della somma assicurata per invalidità permanente, con il massimo di euro 100,00, fino a 30 giorni dal giorno dell'infortunio. L'incapacità deve essere provata da certificati medici, che devono essere rinnovati alle rispettive scadenze”;
Ebbene, a norma dell'art.
2.1 delle condizioni generali della polizza, le lesioni muscolari da sforzo sono coperte solo dalle garanzie di “invalidità permanente” e di
“indennità giornaliera da ricovero”, mentre gli infarti e le rotture sottocutanee di tendini sono espressamente esclusi dalla garanzia della polizza assicurativa (“…sono compresi in garanzia tutti gli eventi, non espressamente esclusi…”). Tuttavia, parte attrice ha chiesto che venisse inserita nella polizza una clausola speciale posta a parziale deroga dell'art.
2.1 lett. h) delle condizioni generali. Tale clausola, che fa riferimento unicamente alle rotture tendinee da sforzo, va a derogare solo parzialmente l'art. 2.1, riconoscendo, là dove erano escluse tutte le pagina 4 di 6 garanzie, una indennità per il periodo di incapacità temporanea ad attendere la propria occupazione professionale in conseguenza alla rottura del tendine (dovuta allo sforzo). La clausola in questione non fa alcun riferimento ad ulteriori garanzie spettanti al cliente qualora si verificasse quel tipo di infortunio, pertanto, analizzato il dato letterale e considerata la specifica collocazione dell'art.
2.1 all'interno della struttura contrattuale, risulta chiaro che, in luogo di una espressa esclusione della garanzia per qualsiasi tipo di rottura del tendine, la clausola introdotta a parziale deroga dell'articolo 2.1, che prevede l'indennizzabilità dell'incapacità temporanea a svolgere attività professionale, non contempla anche il rimborso delle spese sostenute per le cure e l'indennizzo per l'invalidità permanente. Al riguardo, non coglie nel segno l'interpretazione che parte attrice vuole dare alla lettera h) dell'art. 2.1 (“si contesta l'interpretazione della clausola di cui alla sezione 2.1, lettera h) che cita le lesioni da sforzo, fisiologicamente diverse da quelle da trauma, escludendo l'ipotesi di rottura sottocutanea. Ad avviso di questo difensore, la predetta clausola deve pertanto essere interpretata nel senso che, ove una lesione da sforzo cagioni una rottura del tendine, la copertura deve ritenersi esclusa. A contrario, non prevedendo il contratto alcun espresso riferimento, ove un trauma cagioni la rottura del tendine, come nel nostro caso, la copertura deve ritenersi operante con relativo indennizzo.” pag. 6, I memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.): se, così come ritiene l'attore, la lettera h) dell'art.
2.1 si riferisse solo alle rotture tendinee derivanti da lesione da sforzo (e non da trauma) e dunque l'intera lettera h) riguardasse i soli casi di lesioni da sforzo con relative limitazioni della polizza, non si comprende perché si sarebbe dovuto inserire, nella medesima lettera, anche l'infarto che, com'è noto, nulla ha a che vedere con le lesioni da sforzo. Piuttosto, bisogna sottolineare che l'avverbio “comunque” inserito nel secondo periodo della lettera h) va ad eliminare ogni dubbio interpretativo essendo chiaramente volto a ribadire che le rotture tendinee sono sempre escluse dalla garanzia della polizza, quale che sia la modalità di rottura. Il CTU, chiamato ad accertare l'indennizzabilità dell'infortunio in base a quanto previsto dalla polizza, oltre che l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento e le menomazioni riportate, ha così relazionato sul punto:
“Dalla polizza stipulata dal Sig. con risulta un Parte_1 Controparte_5 capitale interessante l'invalidit rimb 'indennità giornaliera da ingessatura, indennità giornaliera da ricovero. Verrà corrisposta un'indennità per il periodo in cui il sinistro provochi all'assicurato l'incapacità temporanea in misura parziale o totale ad attendere le proprie occupazioni professionali dichiarate nel caso di rotture tendinee da sforzo.” (pag. 4 relazione CTU).
“Considerando la polizza, non indennizzabili periodi di temporanea in quanto non prevista. Non indennizzabili periodi di gessatura in quanto lo stesso ha mantenuto un tutore e non un apparecchio gessato. Ai fini del danno permanente si può ipotizzare una percentualizzazione pari al 5% con Tab. ANIA, una percentualizzazione pari al 7% con Tab. . Le spese rimborsabili sono pari ad € 922,00 per le prestazioni CP_3 effettuate o il Centro Specialistico di Moena, pari ad € 600,00 per intervento chirurgico, secondo operatore dott. pari ad € 3500,00 intervento chirurgico Per_1 primo operatore prof. . Ulteri 50,00 per i vari controlli del prof. , Per_2 Per_2
€2162,00 per cure ri e.” (pag. 6 relazione CTU).
pagina 5 di 6 Tali assunti, tuttavia, ad un'attenta lettura, paiono riferirsi alla polizza nella sua generalità e non fanno specifico riferimento all'art.
2.1 delle condizioni di polizza e alla clausola speciale cod. I054, né chiariscono quale sia stato l'iter interpretativo che ha condotto alle generiche conclusioni riportate in Relazione. Pertanto, la scrivente ritiene di doversene discostare.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra, la garanzia assicurativa per indennizzo dell'invalidità permanente ed il rimborso spese deve ritenersi inoperante nel caso di specie e la domanda dell'attore deve essere rigettata.
Le ulteriori contestazioni mosse da si considerano assorbite. CP_1
3. Il complessivo esito del giudizio costituisce motivo per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze nella persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, istanza eccezione respinta, così provvede: Rigetta la domanda dell'attore; Compensa tra le parti le spese di lite. Firenze il 30/01/2025
Il Giudice onorario dott.ssa Maria Serena Mazzullo
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