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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/03/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 20.02.2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero 541/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Iolanda Parte_1
Di Paola e Paolo Lionetti, giusto mandato in calce all'atto di citazione afferente il giudizio
4378/2022;
- Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Scarpellini Camilli, in virtù di procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 20/02/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.09.2022 chiedeva la condanna della Parte_1 CP_2 al rimborso della somma di € 25.655,00, da lui spesa per sostenere spese legali in un
[...]
procedimento penale conclusosi con esito favorevole a seguito della sentenza del 29.03.2019 emessa dalla Corte di Appello di Bari, confermata successivamente con sentenza della Corte di
Cassazione n. 34338/2020.
A tal fine, a sostegno della propria domanda ha dedotto: di aver lavorato presso la Casa
Circondariale di Trani quale medico convenzionato prima col Ministero della Giustizia poi con la dal 24 marzo 2005 interrottamente sino al 2018, allorquando il rapporto si è concluso con CP_2 dimissioni volontarie;
che durante lo svolgimento dell'incarico è stato imputato dei reati di cui agli
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artt. 113 e 589 c.p., per fatti e condotte connessi all'espletamento dei compiti di istituto, nel procedimento penale n. 9/2012 RGNR PM Trib. Trani;
che ha nominato quale difensore di fiducia l'Avv. Carmine Di Paola del foro di Trani, come da richiesta di attivazione della tutela legale protocollata dall' – il 30 gennaio 2012; che tenuto conto Parte_2 atto dell'esito favorevole di tale procedimento intervenuto con la sentenza del 29.03.2019 emessa dalla Corte di Appello di Bari terza sezione (assoluzione dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto), in applicazione delle vigenti norme contrattuali (artt. 25-26 CCNL 08.06.2000) in data 26.03.2021 ha inviato pec agli uffici competenti dell' chiedendo il rimborso delle Pt_2 spese legali sostenute;
che con pec dell'08.11.2021 il Dirigente Responsabile ha Parte_3
respinto la richiesta avanzata di rimborso spese poiché lo stesso avrebbe prestato servizio in qualità di medico convenzionato di guardia SIAS-Istituti Penitenziari per fornire un servizio integrativo di assistenza sanitaria e guardia medica;
che successivamente in data 22.09.2021 ha inviato tramite
Cont pec agli uffici ompetenti proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita;
che in data 27.01.2022, facendo seguito alle pec inviate in data 26/03/2021 e 22/09/2021, ha richiesto l'indicazione della normativa o del Regolamento interno che escluda la richiesta di rimborsabilità CP_ delle spese legali per i medici convenzionati di guardia - Istituti Penitenziari;
che in data
10.03.2022 l' ha risposto richiamando l'Art. 67 del CCNL ed affermando che al tempo il CP_2 dott. non rivestiva la qualifica di dipendente della;
che contrariamente dall'assunto Pt_1 CP_2 di controparte, essendo sia i medici dipendenti sia quelli "a rapporto convenzionale” qualificati come personale del S.S.N. dalla L. n. 833 del 1978, la quale individua l'assistenza medico-generica come specifico compito in capo alle Aziende sanitarie locali (prestato sia dal personale dipendente sia da quello convenzionato), non v'è alcuna ragione per negare la rimborsabilità delle spese legali da lui sostenute, quale medico operante per l Pt_2
Per tutte queste ragioni ha agito in giudizio chiedendo la condanna della al rimborso Pt_2
della complessiva somma di € 25.655,00 da lui sostenuta per le spese legali nel procedimento penale sopra indicato, conclusosi con esito favorevole.
Costituitasi in giudizio l' a seguito della notifica dell'atto di citazione, ha eccepito in via CP_2 preliminare l'incompetenza del giudice adito, in favore del Giudice del Lavoro e la carenza della propria legittimazione passiva;
nel merito, invece, ha contestato la fondatezza delle avverse pretese.
Per tutti questi motivi ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, ha riquantificato le somme eventualmente dovute, in ragione del fatto che il medesimo difensore aveva assistito tre coimputati.
Tutto ciò premesso, con ordinanza del 10.01.2024, rilevata la riconducibilità della controversia al novero di quelle da trattare con il rito del lavoro ex art. 409 c.p.c., è stata disposta la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale per l'assegnazione alla Sezione Lavoro, funzionalmente competente, con conseguente trasformazione del rito.
2
Effettuata l'iscrizione nel ruolo della sezione lavoro in data 22.01.2024, con provvedimento del
24.01.2024 veniva fissata l'udienza di discussione della causa.
All'udienza del 09.05.2024 il Giudice del Lavoro, dopo aver ascoltato i difensori delle parti, rinviava per la decisione all'udienza del 20.02.2025 assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
*****
La domanda è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
Giova richiamare brevemente le vicende dalle quali è scaturita l'odierna controversia, così come dedotte nell'atto introduttivo e risultanti dalla documentazione a esso allegata.
Il ricorrente, in qualità medico convenzionato presso la Casa Circondariale di Trani dapprima con il
Ministero della giustizia poi con la veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Trani Pt_2
(proc. pen. n. 9/2014 R.G.N.R. PM) per rispondere dei reati di cui agli artt. 113 e 589 c.p. In detta circostanza, egli nominava l'avv. Carmine Di Paola del Foro di Trani quale proprio difensore di fiducia come da richiesta di attivazione della tutela legale protocollata dall' il 30 gennaio. Pt_2
Con sentenza del 29.03.2019 emessa dalla Corte di Appello di Bari, veniva assolto con formula “per non aver commesso il fatto”. Successivamente l'esito favorevole veniva confermato con sentenza n.
34338/2022 della Suprema Corte di Cassazione. Per l'attività difensiva prestata, il citato difensore avv. Di Paola maturava competenze per un valore di € 25.655,00, come da nota specifica inviata dal ricorrente al competente Ufficio dell'Azienda Ospedaliera per ottenerne il rimborso, essendo tali spese legali a carico della struttura sanitaria di appartenenza del medico in virtù degli artt. 25 del Parte CCNL del personale dirigente e 26 C.C.N.L. personale comparto sanità, invocati dal ricorrente.
Cont Costituendosi in giudizio la ha ribadito il diniego della richiesta avanzata dal ricorrente poiché lo stesso avrebbe prestato servizio in qualità di medico convenzionato di guardia SIAS-Istituti
Penitenziari per fornire un servizio integrativo, di assistenza sanitaria e guardia medica.
Orbene, la principale motivazione sottesa al rigetto dell'istanza di rimborso è sussistente.
Al riguardo, giova soffermarsi sulla disciplina contenuta nell'art. 25 del CCNL 1998-2001 dell'area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, stipulato in data 8.06.2000, riprodotto testualmente nell'art. 26 del CCNL integrativo del 20.9.2001.
Questa disposizione così recita: “1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il
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dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa”.
Le parti collettive hanno, poi, dato atto della non applicabilità del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 41, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-
1987, relativa al comparto del personale dipendente del servizio sanitario nazionale, che, ai sensi della L. 29 marzo 1983, n. 93, disciplinava la stessa materia nel sistema contrattuale antecedente la privatizzazione del pubblico impiego. L'art. 25 nella sua articolata, ma inequivoca formulazione letterale, stabilisce che, nei casi di apertura di un procedimento giudiziale nei confronti del dirigente, che sia in diretta connessione con l'espletamento del servizio e con l'adempimento dei compiti di ufficio dei fatti o atti oggetto del giudizio di responsabilità, e purché manchi una situazione di conflitto di interesse, l'Amministrazione ha l'obbligo di assumere "a proprio carico ... ogni genere di difesa ... facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso".
Il successivo comma 2, in piena coerenza letterale e sistematica con quanto previsto dal comma 1, pone a carico dell'interessato gli oneri conseguenti alla scelta di nominare un proprio difensore di fiducia, consentendone però il rimborso, nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata applicata, ove il Dirigente avesse espresso assenso alla scelta del difensore individuato dall ove il CP_1
giudizio abbia escluso la responsabilità del dipendente, evocando, in questo caso una valutazione, necessariamente, successiva alla definizione del giudizio, della sussistenza dei presupposti di fatto per il rimborso. Il diritto al rimborso delle spese legali è espressione del principio generale di difesa, volto, da un lato, a tutelare l'interesse generale di tenere indenni i funzionari pubblici che abbiano agito in nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione, sollevandoli dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle loro attività istituzionali (Cass. SSUU
13861/2015) e a proteggere l'interesse personale del soggetto coinvolto nel giudizio che agisce nell'interesse e per la PA e, dall'altro, a confermare il principio cardine dell'ordinamento che vuole riferire alla sfera giuridica del titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze derivanti dall'operato di chi agisce per suo conto (Cass. Ord. 2366/2016). In giurisprudenza il principio è considerato
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espressione della regola civilistica generale di cui all'art. 1720 c.c., comma 2, in tema di rapporti fra mandante e mandatario, secondo la quale il mandatario ha diritto ad esigere dal mandante il risarcimento dei danni subiti a causa dell'incarico, che declina e traduce, a sua volta, il principio generale dell'ordinamento di divieto di "locupletatio cum aliena iactura", ma anche dal divieto di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c. (cfr. Cass. SSUU 478/2006, 13861/2015, Cons.
Stato 1681/2007). Il principio ha trovato ampia e dettagliata regolamentazione normativa nell'ambito delle disposizioni di fonte, ora legale ora contrattuale, secondo regole specifiche per ciascun comparto del personale pubblico contrattualizzato, e anche in relazione alle diverse specie di giudizi, che, nel porre a carico dell'erario una spesa aggiuntiva, hanno dovuto contemperare le esigenze economiche dei dipendenti coinvolti per ragioni di servizio in un procedimento penale e quelle di limitazione degli oneri posti a carico dell'amministrazione (Cass. SSUU 13861/2015 cit.;
Cass. 9173/13). Dunque, il diritto al rimborso non è un diritto assoluto, dovendo e potendo invece essere esercitato e garantito salvaguardando l'esigenza di sistema di tener conto delle necessità della finanza pubblica, che impongono di non far carico all'erario di oneri eccedenti quanto è necessario,
e al contempo sufficiente, per soddisfare gli interessi generali e i doveri giuridici che presidiano l'istituto del rimborso spese (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 18944 del 27/09/2016).
Anche il vigente CCNL Area Sanità 2016/2018 prevede all'art. 67 l'istituto della tutela legale e le condizioni necessarie affinchè possa essere riconosciuto il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente per la difesa nel procedimento giudiziario che lo ha visto coinvolto.
Tutto ciò premesso, ricostruita in termini generali la normativa relativa all'istituto del rimborso delle spese legali, è proprio il richiamato art. 25, comma 1, del CCNL 1998/2001 della Dirigenza
Medica e Veterinaria ratione temporis applicabile, a chiarire che l'istituto della tutela legale è applicabile solo ed esclusivamente al personale dipendente che, nell'esercizio delle proprie funzioni
è coinvolto in un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale.
Presupposto fondamentale è, come già sopra precisato è che il richiedente sia un dipendente della
P.A, circostanza quest'ultima non verificatasi nel caso de quo trattandosi di un medico Parte convenzionato con l'
Quest'ultima figura infatti a normativa vigente, opera nell'ambito del SSN in virtù di convenzione avente durata triennale e conforme agli accordi collettivi nazionali, che, come ribadito da recente giurisprudenza di legittimità, comporta l'instaurazione di un rapporto con il SSN che è di natura libero-professionale (vd. Cass. n. 31502/2018), in quanto si svolge di norma su un piano di parità, non essendo attribuito all'ente pubblico alcun potere autoritativo, se non quello di sorveglianza.
La stessa Corte Costituzionale, del resto, in una recentissima sentenza ha precisato che il rapporto di convenzionamento dei medici con il SSN, regolato dall'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, rientra nell'ambito della cosiddetta parasubordinazione e che la disciplina sulla base della quale
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vengono ad istaurarsi i rapporti privatistici di lavoro autonomo dei singoli medici con le aziende sanitarie è posta dalla legge e dai contratti collettivi.
Conclusione alla quale, tra l'altro, era già pervenuta la stessa giurisprudenza amministrativa quando, nel riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario nei casi di risoluzione del rapporto di
Parte convezione tra medico e ha affermato che «i rapporti di convenzionamento ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non configurano rapporti di lavoro subordinato, né si connotano per l'esercizio da parte dell' di poteri autoritativi, diversi da quello di sorveglianza Controparte_1
compatibile con la natura paritaria dei rapporti medesimi. In altri termini, il libero professionista è titolare di diritti soggettivi nei confronti del soggetto pubblico, i quali non sono suscettibili di affievolimento in corso di rapporto tenuto conto dell'assenza di poteri autoritativi diversi da quelli compatibili con la fonte convenzionale prescelta». La convenzione, secondo giurisprudenza unanime, dunque, è elemento caratterizzante la posizione giuridica del medico convenzionato in quanto comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo con il SSN, rientrante nell'ambito della parasubordinazione, come, del resto, prevede lo stesso contratto collettivo nazionale all'art. 2, comma 4, quando dispone che «il medico di medicina generale esercita un'attività libero-professionale contrattualizzata e regolamentata dall'accordo collettivo nazionale, nel rispetto del modello organizzativo regionale e per il perseguimento delle finalità del SSN».
Orbene, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1665 del 2022 si pone sulla scia della giurisprudenza sopra richiamata quando riconosce la convenzione quale fattore costitutivo del rapporto tra il medico di medicina generale e il SSN;
sebbene vada oltre, laddove precisa che, nel momento in cui viene scelta dalla P.A., la convenzione risponde «ad un interesse pubblico concreto da amministrarsi anche secondo discrezionalità tecnica, fondandosi su di un interesse valutato al momento dalla pubblica amministrazione».
In altri termini, il Consiglio di Stato in merito alla diversità tra medico convenzionato e dipendente, ha chiarito che la situazione giuridica del medico convenzionato non è eguale, né è comparabile con quella del medico dipendente a tempo indeterminato del SSN. Infatti, la prima è fondata su di una convenzione, la quale risponde, nel momento in cui viene scelta come strumento operativo della pubblica amministrazione, ad un interesse pubblico concreto da amministrarsi anche secondo discrezionalità tecnica;
essa si fonda dunque su di un interesse valutato al momento dalla pubblica amministrazione. Differente è la situazione giuridica del medico dipendente, assunto sulla base di un concorso pubblico, fondata, invece, sulla esigenza della pubblica amministrazione assolutamente strutturale, di dotarsi periodicamente di personale, in tal caso medico, assunto sulla base delle ordinarie necessità di organico.
Ancora, per tracciarne la diversità, è stato stabilito che il rapporto di lavoro in regime privatistico di
Parte convenzione tra e sanitari privati è privo degli elementi necessari e sufficienti per la sua
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qualificazione come rapporto subordinato di pubblico impiego e ciò nonostante la presenza di alcuni tratti caratterizzanti del lavoro subordinato. In ragione della complessità del predeterminato assetto organizzativo del sistema sanitario, nella parasubordinazione è implicita la presenza di alcuni degli elementi che connotano il rapporto di lavoro subordinato, come l'inserimento funzionale nella organizzazione dell'ente, l'osservanza di vincoli di orario e la predeterminazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni, trattandosi di elementi strettamente funzionali al detto assetto organizzativo. La stessa giurisprudenza ha più volte affermato, con riferimento a questo tipo di rapporti convenzionali nell'ambito di organi del Servizio Sanitario Nazionale, che: 1) la riconduzione delle prestazioni rese nei fini istituzionali dell'ente non altera la natura del rapporto, trasformandolo per ciò stesso in un rapporto di pubblico impiego, poiché per il perseguimento di detti obiettivi l'Amministrazione può anche valersi di professionalità in posizione di autonomia nell'ambito di una collaborazione prolungata nel tempo;
2) la stessa continuità dell'opus nel tempo non è, inoltre, elemento qualificante il solo rapporto di lavoro subordinato, ma è peculiare anche a prestazioni d'opera di tipo professionale che, per la loro natura ed il fine cui sono dirette, comportano un'esecuzione frazionata e reiterata nel tempo;
3) manca l'obbligo di esclusività della prestazione, né vi è il vincolo di subordinazione, inteso come vincolo personale che assoggetta il lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, trattandosi invece di predeterminazione delle Parte modalità delle prestazioni, funzionale – come detto – all'assetto organizzativo dell' (cfr.
Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 109/2015).
Tanto premesso è chiaro quindi che i rapporti disciplinati dall'art. 48, L. 833/1978 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, sono da inquadrare nell'ambito dei rapporti libero-professionali, non essendo attribuito all'Ente Pubblico alcun potere autoritativo nei confronti del medico in convenzione, all'infuori di quello di vigilanza. In altri termini, il medico in convenzione, non potrà beneficiare della disciplina prevista per i rapporti di pubblico impiego in quanto il rapporto lavorativo dello stesso risulta inquadrabile nell'alveo dei rapporti libero- professionali, non essendo presente alcun potere direttivo dell'Ente Pubblico nei riguardi del medico stesso.
Ciò posto, non essendo applicabili ai rapporti di lavoro in convenzione, gli istituti e le norme che la legge riconduce ai rapporti di lavoro di tipo pubblicistico, nel caso di specie il ricorrente non può
Cont vantare alcuna richiesta nei confronti dell' non avendo intrattenuto con l'ente resistente un rapporto di dipendenza tale da giustificare l'applicazione delle norme invocate dal ricorrente nel libello introduttivo.
Lo stesso infatti per sua ammissione è un medico convenzionato che inizialmente prestava la propria attività in convenzione con il Ministero della giustizia e successivamente in esecuzione del
DPCM con la Ciò è desumibile dal contratto sottoscritto dallo stesso e da alcune Pt_2
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comunicazioni che lo stesso ha prodotto alla con le quali ha qualificato il rapporto di lavoro Pt_2 di tipo “libero professionale a parcella” (all.2 memoria di costituzione . Pt_2
Più specificatamente, il rapporto di lavoro di natura libero- professionista tra l'ente e il dott.
, ha avuto origine a seguito dell'entrata in vigore del DPCM del 2008, in virtù del quale Pt_1
confluiva presso la il personale sanitario di ruolo, non di ruolo e convenzionato in Pt_2 servizio presso l'Istituto Penitenziario di Trani e Spinazzola, tra cui vi era lo stesso in qualità di medico convenzionato, così come emerge dal contratto di lavoro sottoscritto dal medesimo, continuando dunque a rivestire il ruolo di libero professionista.
Tutto ciò premesso, rappresentato quanto sopra, ne discende che nessuna richiesta di pagamento può essere avanzata nei confronti dell' . CP_2
Tali considerazioni, dunque, conducono al rigetto della domanda proposta, rendendo superflua la trattazione di ulteriori doglianze.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto della particolarità della questione trattata e della novità della controversia, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse tre le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da nei confronti della in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Pt_2
tempore, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Trani, data del deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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