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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
DOTT. Carolina Clò GIUDICE
DOTT. Daniela Di Girolamo GIUDICE rel.
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6099 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
, CF. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. BUGAMELLI SONIA
RICORRENTE
nei confronti di
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili/scioglimento
1 matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da verbale di udienza del 16/12/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 23/08/2003 in
OR e dalla loro unione sono nati i figli il 20/03/1999, Persona_1
Per_
nato il [...], nata il [...] e nata il Per_2 Per_3
28/05/2010;
2. La separazione dei coniugi è stata pronunciata con decreto di omologa n.1855/2025, del 16/07/2015 nella procedura rg 4762/2014 dal Tribunale di
EN
3. Con ricorso depositato il 19/12/2024, Parte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione
[...]
degli effetti civili e di confermare il contributo di mantenimento come previsto in separazione per l'unica figlia ad oggi minorenne e non economicamente autosufficiente;
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati al resistente.
5. All' udienza del 16/12/2025, il difensore della parte attrice, unica costituita,
ha dato atto della notifica del verbale dell'udienza presidenziale alla parte convenuta e confermato le conclusioni già rassegnate.
La causa è stata così rimessa al Collegio per la decisione al Collegio e discussa
2 nella camera di consiglio del 17/12/2025
§
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia nel presente procedimento di , cui il ricorso introduttivo e il CP_1
decreto di fissazione udienza venivano debitamente notificati.
In relazione alla domanda sul vincolo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti deve essere senz'altro pronunziata,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1°
dicembre 1970 n.898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla comparizione dei predetti innanzi al presidente del
Tribunale di EN nella procedura di separazione definita con decreto di omologa n.1855/2025, del 16/07/2015 nella procedura rg 4762/2014 senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale
(come dimostrato anche dalla mancata comparizione del resistente all'udienza presidenziale), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, si conferma l'affido condiviso della figlia
Per_ minore con collocamento prevalente presso la madre e l'obbligo in capo
Per_ al padre al contributo di mantenimento della figlia minorenne come già
statuito in sede di separazione consensuale e pari ad euro 180,75 , a seguito di rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste
3 dal protocollo di questo Tribunale, di seguito riportato
. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti
4 attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le predette spese dovranno essere anticipatamente concordate tra i genitori e saranno rimborsate entro 10 giorni al genitore che le avrà anticipate, dietro esibizione della relativa documentazione
Per_ Vista l'età di il padre e la figlia potranno accordarsi sulle frequentazioni.
In particolare, il padre potrà far visita alla figlia ogniqualvolta lo vorrà,
rispettando gli impegni scolastici, ricreativi e di educazione della minore previo accordo con la madre.
Il padre e la madre terranno presso di loro la figlia, ogni anno, per giorni 7
ciascuno, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, curando di far trascorrere alla figlia, ad anni alterni, il giorno di Natale e di Santo Stefano
nonché il 31 dicembre, il 1° gennaio e il giorno dell'Epifania con l'uno e l'altro genitore. Il padre e la madre avranno diritto-dovere di tenere presso di loro la figlia, ogni anno, per giorni 3 ciascuno, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, curando di far trascorrere alla figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con il padre e con la madre;
Durante le vacanze estive il padre e la madre potranno tenere con sé la figlia per 15 giorni, anche non consecutivi, ciascuno, previ opportuni accordi, da prendersi con congruo anticipo ogni anno, circa l'esatta identificazione del periodo e del logo prescelti.
Le spese legali devono essere poste a carico del resistente, la cui mancata
5 costituzione ha impedito la definizione congiunta della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di EN, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Dichiara la contumacia di;
CP_1
2. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23/08/2003 a OR tra Parte_1
, nata in [...] in data [...] , e
[...] CP_1
, nato a [...] il giorno 10/06/1971 :
[...]
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune, Anno 2003 , Atto n. 10 , P. II Serie
A
4. Dichiara che la signora perde il Parte_1
diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
5. Pone a carico di l'obbligo di versare entro il CP_1
5 di ogni mese la somma di euro 180,75 alla moglie, a titolo di
Per_ contributo al mantenimento della figlia oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie come in parte motiva;
6. condanna alla rifusione in favore del CP_1
ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00 per
6 compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a.,
c.p.a.;
Così deciso in EN nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott. Daniela Di Girolamo Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
DOTT. Carolina Clò GIUDICE
DOTT. Daniela Di Girolamo GIUDICE rel.
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6099 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
, CF. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. BUGAMELLI SONIA
RICORRENTE
nei confronti di
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili/scioglimento
1 matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da verbale di udienza del 16/12/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 23/08/2003 in
OR e dalla loro unione sono nati i figli il 20/03/1999, Persona_1
Per_
nato il [...], nata il [...] e nata il Per_2 Per_3
28/05/2010;
2. La separazione dei coniugi è stata pronunciata con decreto di omologa n.1855/2025, del 16/07/2015 nella procedura rg 4762/2014 dal Tribunale di
EN
3. Con ricorso depositato il 19/12/2024, Parte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione
[...]
degli effetti civili e di confermare il contributo di mantenimento come previsto in separazione per l'unica figlia ad oggi minorenne e non economicamente autosufficiente;
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati al resistente.
5. All' udienza del 16/12/2025, il difensore della parte attrice, unica costituita,
ha dato atto della notifica del verbale dell'udienza presidenziale alla parte convenuta e confermato le conclusioni già rassegnate.
La causa è stata così rimessa al Collegio per la decisione al Collegio e discussa
2 nella camera di consiglio del 17/12/2025
§
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia nel presente procedimento di , cui il ricorso introduttivo e il CP_1
decreto di fissazione udienza venivano debitamente notificati.
In relazione alla domanda sul vincolo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti deve essere senz'altro pronunziata,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1°
dicembre 1970 n.898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla comparizione dei predetti innanzi al presidente del
Tribunale di EN nella procedura di separazione definita con decreto di omologa n.1855/2025, del 16/07/2015 nella procedura rg 4762/2014 senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale
(come dimostrato anche dalla mancata comparizione del resistente all'udienza presidenziale), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, si conferma l'affido condiviso della figlia
Per_ minore con collocamento prevalente presso la madre e l'obbligo in capo
Per_ al padre al contributo di mantenimento della figlia minorenne come già
statuito in sede di separazione consensuale e pari ad euro 180,75 , a seguito di rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste
3 dal protocollo di questo Tribunale, di seguito riportato
. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti
4 attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le predette spese dovranno essere anticipatamente concordate tra i genitori e saranno rimborsate entro 10 giorni al genitore che le avrà anticipate, dietro esibizione della relativa documentazione
Per_ Vista l'età di il padre e la figlia potranno accordarsi sulle frequentazioni.
In particolare, il padre potrà far visita alla figlia ogniqualvolta lo vorrà,
rispettando gli impegni scolastici, ricreativi e di educazione della minore previo accordo con la madre.
Il padre e la madre terranno presso di loro la figlia, ogni anno, per giorni 7
ciascuno, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, curando di far trascorrere alla figlia, ad anni alterni, il giorno di Natale e di Santo Stefano
nonché il 31 dicembre, il 1° gennaio e il giorno dell'Epifania con l'uno e l'altro genitore. Il padre e la madre avranno diritto-dovere di tenere presso di loro la figlia, ogni anno, per giorni 3 ciascuno, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, curando di far trascorrere alla figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con il padre e con la madre;
Durante le vacanze estive il padre e la madre potranno tenere con sé la figlia per 15 giorni, anche non consecutivi, ciascuno, previ opportuni accordi, da prendersi con congruo anticipo ogni anno, circa l'esatta identificazione del periodo e del logo prescelti.
Le spese legali devono essere poste a carico del resistente, la cui mancata
5 costituzione ha impedito la definizione congiunta della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di EN, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Dichiara la contumacia di;
CP_1
2. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23/08/2003 a OR tra Parte_1
, nata in [...] in data [...] , e
[...] CP_1
, nato a [...] il giorno 10/06/1971 :
[...]
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune, Anno 2003 , Atto n. 10 , P. II Serie
A
4. Dichiara che la signora perde il Parte_1
diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
5. Pone a carico di l'obbligo di versare entro il CP_1
5 di ogni mese la somma di euro 180,75 alla moglie, a titolo di
Per_ contributo al mantenimento della figlia oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie come in parte motiva;
6. condanna alla rifusione in favore del CP_1
ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00 per
6 compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a.,
c.p.a.;
Così deciso in EN nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott. Daniela Di Girolamo Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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