Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1535
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti per la cessazione degli effetti civili

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, dato che la separazione si era protratta ininterrottamente per sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di EN nella procedura di separazione, senza che le parti si fossero riappacificate né avessero ripreso la convivenza coniugale.

  • Accolto
    Obbligo di mantenimento del padre

    Il Tribunale ha confermato l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre e l'obbligo in capo al padre al contributo di mantenimento della figlia minorenne come già statuito in sede di separazione consensuale, pari ad euro 180,75, a seguito di rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.

  • Accolto
    Condanna alle spese legali

    Le spese legali sono state poste a carico del resistente, la cui mancata costituzione ha impedito la definizione congiunta della vertenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1535
    Giurisdizione : Trib. Modena
    Numero : 1535
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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