Sentenza 21 dicembre 2009
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/12/2009, n. 26915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26915 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25729-2006 proposto da:
ET SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato MASULLO VINCENZO, rappresentata e difesa dall'avvocato CALABRÒ GIUSEPPE, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PE LU, PE NS, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GASPARE DIZIANI 19, presso lo studio dell'avvocato MALTA GIUSEPPE, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 4 03/2 005 della CORTE D'APPELLO di SALERNOdel 24/02/05, depositata il 08/08/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
udito l'Avvocato Eugenio Di Bisceglie, (delega avvocato Giuseppe Calabrò), difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che conferma le conclusioni scritte.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Salerno con sentenza dell'8 agosto 2005 rigettava l'appello proposto da DI snc avverso \P LF e \P LU per l'annullamento della sentenza n. 13 del 2002 del tribunale di Sala Consilina, con la quale era stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo concesso il 4 aprile 1995 per il pagamento di forniture di gasolio per autotrazione. Rilevava che la creditrice ingiungente non aveva disconosciuto la scrittura oppostale, ma solo allegato che era stato abusivamente riempito un foglio sottoscritto in bianco, senza però proporre l'indispensabile querela di falso.
DI snc ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 18 settembre 2006, al quale i signori \P\ hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria del 10 febbraio 2 009. Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perché manifestamente infondato. L'avviso di udienza camerale, tempestivamente notificato ex art 140 c.p.c. con successivo deposito dell'atto, non è stato ritirato da parte controricorrente. Con unico motivo di ricorso la società ingiungente lamenta violazione dell'art. 2702 c.c. e degli artt. 111, 113, 180 e 214 c.p.c. e vizi di motivazione della sentenza impugnata. Deduce e chiede sia affermato (con riferimento ai quesiti ex art 366 bis c.p.c. non richiesti ratione temporis per il presente ricorso) che la querela di falso non è necessaria nel caso di riempimento di foglio in bianco compiuto contra pacta e che erano ammissibili prove testimoniali articolate in note difensive non autorizzate depositate dopo l'udienza in cui erano state ammesse le prove di controparte. Sostiene che la motivazione della corte d'appello avrebbe evidenziato i presupposti di fatto di un riempimento contra pacta, applicando i principi propri del riempimento absque pactis.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato. La società ingiungente non ha mai disconosciuto la scrittura oppostale, come si legge nella sentenza impugnata senza che la affermazione sia stata oggetto di contestazione. Il sottoscrittore di un foglio firmato totalmente o parzialmente in bianco, per denunciarne il riempimento abusivo avvenuto senza la sua preventiva autorizzazione ("absque pactis" o "sine pactis") deve proporre la querela di falso ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., in guanto l'abuso in questo caso - a differenza dell'ipotesi di riempimento "contra pacta" - incide sulla provenienza e riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore (ossia costituisce falso materiale) (Cass. 14091/00;
8705/06).
La sentenza impugnata ha fatto corretta enunciazione di questo principio di diritto;
il ricorso avrebbe dovuto attaccarla laddove ha ritenuto sussistente l'ipotesi di riempimento absgue pactis. A tal fine avrebbe dovuto indicare gli argomenti valorizzati dai giudici di merito, analizzarli e confutarli, evidenziando specificamente le risultanze istruttorie decisive in senso contrario, cioè tali da inficiare il ragionamento logico svolto in sentenza. Ma il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata o errata valutazione di atti processuali o documentali ha l'onere di indicare - mediante l'integrale trascrizione di detti atti nel ricorso - la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza necessità di indagini integrative (Cass. 11886/06;
8960/06; 7610/06). Per contro, nel caso in esame, il ricorso ha sommariamente riferito due brevi passaggi della sentenza di primo grado, che facevano riferimento alla consulenza acquisita e ai testi escussi e ne ha desunto - pur facendo riferimento a testi che avevano riferito circostanze contrastanti - che la quietanza sarebbe stata oggetto di riempimento ad opera di terzi o "arbitrario o quanto meno preteso come tale". Questi parziali elementi non solo impediscono alla Corte di valutare se esista o meno il denunciato vizio di motivazione, ma sembrano addirittura concordare con la tesi del giudice d'appello, perché un riempimento arbitrario, operato da terzi, è riconducibile più agevolmente all'ipotesi di abuso compiuto senza la preventiva autorizzazione del sottoscrittore, che non a quella di riempimento autorizzato, ma effettuato contra pacta. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 2.500 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 15 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2009