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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/11/2024, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 488/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente
Dott.ssa MARIA ROSARIA CUOMO Consigliere
Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 244/23 (dr. Ortore), discussa all'udienza collegiale del 19.9.2024 e promossa
DA
(P.I. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti ANGELO LATINO (c.f. ) e DANIELA CESANA C.F._2 ed elettivamente domiciliata in MONZA, VIA FRISI 1 , presso lo studio dei difensori
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO/CONTUMACE
Il procuratore dell'appellante, come sopra costituito, così precisava le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:” In aggiunta a quanto già riconosciuto in primo grado,
1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad Parte_2 usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 anche per l'anno scolastico 2023/24, e per l'effetto;
2) condannare parte convenuta ad attribuire o assegnare o comunque a mettere a disposizione della ricorrente la “carta elettronica” del valore Parte_2 nominale di € 500,00 anche per l'anno scolastico 2023/24 del valore di € 500,00; o, in via subordinata, condannare parte convenuta alla cessazione del comportamento discriminatorio denunciato con le modalità che il Giudice riterrà di legge o di giustizia anche mediante la condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 annui per l'anno scolastico di cui al punto 1) delle conclusioni a titolo di risarcimento del danno;
1 3) con vittoria di spese e compenso professionale e con rimborso del contributo unificato versato di € 32,25 da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Como ha parzialmente accolto il ricorso spiegato contro il odierno appellato dalle docenti precarie CP_1 Parte_1 Con e , il quale era finalizzato al riconoscimento del diritto Parte_3 Parte_4 all'attribuzione della carta docenti di cui all'art. 1 co 121 L. 107/2015, relativamente agli aa.ss. dal 2017/18 al 2021/22 e “anche per l'anno scolastico in corso 2022/2023 e per quello in corso nelle more della definizione del giudizio o per i diversi anni risultanti in corso di causa”.
Il giudice ha richiamato l'ordinanza della S.C. n. 29961/2023, la quale ha stabilito che la carta docenti di cui all'art. 1 co. 121 L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, cioè fino al 30 giugno e che al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
Ravvisato il possesso dei requisiti legittimanti, all'esito del giudizio, il giudice ha dichiarato il diritto, per ciascuna ricorrente, ad ottenere l'accredito sulla carta docenti dell'importo di €.
3.000,00.
Con ricorso depositato in data 2.5.2024 la sig.ra ha interposto Parte_1 appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Como lamentando, con unico motivo di gravame, che la domanda era stata formulata anche relativamente all'a.s. in corso nelle more della definizione del giudizio e, pertanto, anche relativamente all'a.s. 2023/2024, posto che la decisione era stata depositata in data 7.11.2023 e che, agli atti di causa, in data 30.10.2023, era stato depositato il contratto a termine siglato col , avente decorrenza sino al CP_1
30.6.2024.
Assunta l'omessa motivazione sul punto, la sig.ra ha chiesto la parziale riforma Parte_2 della decisione impugnata.
All'udienza del 19.9.2024, constatata l'omessa costituzione del appellato - pur CP_1 regolarmente evocato in giudizio mediante rituale notificazione del ricorso – il Collegio ha dichiarato la contumacia dell'appellato e, udite le conclusioni di parte appellante, ha deciso la causa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
2 Ai fini della delibazione della causa il Collegio muove dalla formulazione della domanda attrice la quale, per ciascuna docente, era finalizzata al riconoscimento della carta decenti ” per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2021/22, nonché, per i ricorrenti Parte_5
, e , anche per l'anno scolastico
[...] Parte_3 Parte_2 in corso 2022/2023 e per quello in corso nelle more della definizione del giudizio o per i diversi anni risultanti in corso di causa”.
Ciò posto, atteso il disposto di cui all'art. 112 c.p.c., secondo cui il giudice deve pronunciare su tutta la domanda, si impone il vaglio della fondatezza della pretesa relativa al riconoscimento del diritto all'accredito di €. 500,00 sulla carta docenti di Parte_1
per l'a.s. 2023/2024, nel corso del quale la causa è stata decisa.
[...]
Orbene, al proposito il Collegio rileva che l'appellante, in corso di causa, con deposito del
30.10.23, aveva allegato in atti (doc. 3 fascicolo I grado ric.) il contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Ripamonti di Como, fino al termine delle attivita' didattiche, con decorrenza dal 01/09/2023 e cessazione al 30/06/2024.
La produzione documentale non era stata contestata dal convenuto e, pertanto, CP_1 anche per l'a.s. 2023/2024, fatto oggetto di espressa domanda, sussiste prova del possesso del requisito legittimante relativo alla presenza della docente all'interno del sistema delle docenze scolastiche.
Ciò posto, sulla scorta delle medesime argomentazioni ravvisate nella sentenza impugnata relativamente al riconoscimento del diritto per gli aa.ss. dal 2017/2018 al 2022/2023, come anche confermate dalla già richiamata ordinanza della S.C. n. 29961/2023, deve essere riconosciuto il diritto di all'attribuzione della carta elettronica del Parte_1 docente del valore di €. 500,00 nominali per l'a.s. 2023/2024, oltre accessori.
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le stesse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 300,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore dei difensori antistatari, come in dispositivo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 244/23 del Tribunale di Como accerta il diritto dell'appellante all'attribuzione della “Carta elettronica” nominale del valore di euro 500,00 annui per l'anno scolastico 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36 della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al saldo.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellante che liquida in €. 300,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari, ex art. 93 c.p.c.
Milano, 19.9.2024
3 LA GIUDICE A. REL.
FIORELLA PERNA
IL PRESIDENTE
GIOVANNI PICCIAU
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente
Dott.ssa MARIA ROSARIA CUOMO Consigliere
Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 244/23 (dr. Ortore), discussa all'udienza collegiale del 19.9.2024 e promossa
DA
(P.I. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti ANGELO LATINO (c.f. ) e DANIELA CESANA C.F._2 ed elettivamente domiciliata in MONZA, VIA FRISI 1 , presso lo studio dei difensori
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO/CONTUMACE
Il procuratore dell'appellante, come sopra costituito, così precisava le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:” In aggiunta a quanto già riconosciuto in primo grado,
1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad Parte_2 usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 anche per l'anno scolastico 2023/24, e per l'effetto;
2) condannare parte convenuta ad attribuire o assegnare o comunque a mettere a disposizione della ricorrente la “carta elettronica” del valore Parte_2 nominale di € 500,00 anche per l'anno scolastico 2023/24 del valore di € 500,00; o, in via subordinata, condannare parte convenuta alla cessazione del comportamento discriminatorio denunciato con le modalità che il Giudice riterrà di legge o di giustizia anche mediante la condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 annui per l'anno scolastico di cui al punto 1) delle conclusioni a titolo di risarcimento del danno;
1 3) con vittoria di spese e compenso professionale e con rimborso del contributo unificato versato di € 32,25 da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Como ha parzialmente accolto il ricorso spiegato contro il odierno appellato dalle docenti precarie CP_1 Parte_1 Con e , il quale era finalizzato al riconoscimento del diritto Parte_3 Parte_4 all'attribuzione della carta docenti di cui all'art. 1 co 121 L. 107/2015, relativamente agli aa.ss. dal 2017/18 al 2021/22 e “anche per l'anno scolastico in corso 2022/2023 e per quello in corso nelle more della definizione del giudizio o per i diversi anni risultanti in corso di causa”.
Il giudice ha richiamato l'ordinanza della S.C. n. 29961/2023, la quale ha stabilito che la carta docenti di cui all'art. 1 co. 121 L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, cioè fino al 30 giugno e che al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
Ravvisato il possesso dei requisiti legittimanti, all'esito del giudizio, il giudice ha dichiarato il diritto, per ciascuna ricorrente, ad ottenere l'accredito sulla carta docenti dell'importo di €.
3.000,00.
Con ricorso depositato in data 2.5.2024 la sig.ra ha interposto Parte_1 appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Como lamentando, con unico motivo di gravame, che la domanda era stata formulata anche relativamente all'a.s. in corso nelle more della definizione del giudizio e, pertanto, anche relativamente all'a.s. 2023/2024, posto che la decisione era stata depositata in data 7.11.2023 e che, agli atti di causa, in data 30.10.2023, era stato depositato il contratto a termine siglato col , avente decorrenza sino al CP_1
30.6.2024.
Assunta l'omessa motivazione sul punto, la sig.ra ha chiesto la parziale riforma Parte_2 della decisione impugnata.
All'udienza del 19.9.2024, constatata l'omessa costituzione del appellato - pur CP_1 regolarmente evocato in giudizio mediante rituale notificazione del ricorso – il Collegio ha dichiarato la contumacia dell'appellato e, udite le conclusioni di parte appellante, ha deciso la causa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
2 Ai fini della delibazione della causa il Collegio muove dalla formulazione della domanda attrice la quale, per ciascuna docente, era finalizzata al riconoscimento della carta decenti ” per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2021/22, nonché, per i ricorrenti Parte_5
, e , anche per l'anno scolastico
[...] Parte_3 Parte_2 in corso 2022/2023 e per quello in corso nelle more della definizione del giudizio o per i diversi anni risultanti in corso di causa”.
Ciò posto, atteso il disposto di cui all'art. 112 c.p.c., secondo cui il giudice deve pronunciare su tutta la domanda, si impone il vaglio della fondatezza della pretesa relativa al riconoscimento del diritto all'accredito di €. 500,00 sulla carta docenti di Parte_1
per l'a.s. 2023/2024, nel corso del quale la causa è stata decisa.
[...]
Orbene, al proposito il Collegio rileva che l'appellante, in corso di causa, con deposito del
30.10.23, aveva allegato in atti (doc. 3 fascicolo I grado ric.) il contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Ripamonti di Como, fino al termine delle attivita' didattiche, con decorrenza dal 01/09/2023 e cessazione al 30/06/2024.
La produzione documentale non era stata contestata dal convenuto e, pertanto, CP_1 anche per l'a.s. 2023/2024, fatto oggetto di espressa domanda, sussiste prova del possesso del requisito legittimante relativo alla presenza della docente all'interno del sistema delle docenze scolastiche.
Ciò posto, sulla scorta delle medesime argomentazioni ravvisate nella sentenza impugnata relativamente al riconoscimento del diritto per gli aa.ss. dal 2017/2018 al 2022/2023, come anche confermate dalla già richiamata ordinanza della S.C. n. 29961/2023, deve essere riconosciuto il diritto di all'attribuzione della carta elettronica del Parte_1 docente del valore di €. 500,00 nominali per l'a.s. 2023/2024, oltre accessori.
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le stesse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 300,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore dei difensori antistatari, come in dispositivo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 244/23 del Tribunale di Como accerta il diritto dell'appellante all'attribuzione della “Carta elettronica” nominale del valore di euro 500,00 annui per l'anno scolastico 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36 della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al saldo.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellante che liquida in €. 300,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari, ex art. 93 c.p.c.
Milano, 19.9.2024
3 LA GIUDICE A. REL.
FIORELLA PERNA
IL PRESIDENTE
GIOVANNI PICCIAU
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