CA
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/02/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3455/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliera rel. dr. Francesca Mammone Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3455/2024 promossa aaìi sensi dell'art. 51 CCII
DA
quale amministratore legale rappresentate di (C.F. Parte_1 Parte_2
), elettivamente domiciliato in L.GO FOGLIANI, 8 63023 FERMO presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. MASSIMO DI BONAVENTURA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ENRICO DI BONAVENTURA;
RECLAMANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 in VIA CALEFATI 177 70122 BARI presso lo studio dell'avv. FRANCESCO CARUCCI che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ACHILLE LIONETTI;
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. ALVISE REBUFFI, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
RECLAMATI
pagina 1 di 7 avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII sulle conclusioni formulate, rispettivamente, nel reclamo e nelle memorie di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 778/2024, pubblicata il 13 novembre 2024, ha aperto la liquidazione giudiziale di su istanza depositata il 21 giugno 2024 da Parte_2 Controparte_3
che si è affermata creditrice di €221.798,05 in forza del decreto ingiuntivo n.1787/2023
[...]
emesso in suo favore dal Tribunale di Milano, divenuto definitivo in mancanza di opposizione.
Il tribunale, verificata preliminarmente la propria competenza, ha ritenuto che il decreto ingiuntivo prodotto dalla società ricorrente ne dimostrasse la legittimazione;
inoltre, ha evidenziato come Pt_2
non avesse dimostrato di essere impresa minore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, considerato il mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2023 e l'inattendibilità dei bilanci al
31.12.2022 ed al 31.12.2021, iscritti nel registro delle imprese solo nell'imminenza dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII, i quali non tenevano conto di debiti e poste patrimoniali risultanti da altra documentazione acquisita;
ha accertato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per oltre 30.000 euro,
e l'incapacità del debitore di farvi fronte.
dichiarando di agire quale legale rappresentante di ha depositato Parte_1 Parte_2 reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, contestando: 1) il raggiungimento delle soglie previste dall'art. 2, lett. d), CCII;
2) l'esistenza del credito di;
3) di essere insolvente. CP_1
Ha quindi domandato la revoca della sentenza impugnata.
Si sono costituiti in giudizio la procedura di liquidazione giudiziale e , contestando la CP_1
fondatezza del reclamo e domandandone il rigetto.
All'udienza del 30 gennaio 2025 questa Corte si è riservata di decidere.
In rito, va premesso che le memorie di costituzione del creditore istante e del curatore sono state depositate il 17 ed il 20 gennaio, nel rispetto dei termini assegnati ed in conformità alle previsioni dell'art. 51 CCII;
la reclamante ha potuto esaminarle e ribattere in udienza;
dunque, non si giustifica la concessione di un termine per la redazione di note di replica.
Nel merito, il reclamo è infondato.
Legittimazione
Per motivi di ordine logico, deve essere innanzitutto affrontato e disatteso il secondo motivo, che CP_ concerne l'esistenza del credito di e, conseguentemente, anche la sua legittimazione.
pagina 2 di 7 CP_
ha prodotto copia del decreto ingiuntivo n. 11787/2023 emesso l'11 luglio 2023 con il quale
è stata condannata al pagamento di €200.000 oltre interessi e spese. Il decreto non è stato Pt_2
opposto ed ha acquistato autorità di cosa giudicata.
Assume la reclamante che invece il credito sarebbe stato ceduto il 10 agosto 2022 a certo Persona_1
a titolo di corrispettivo per l'acquisto di azioni della società lussemburghese Ravel S.A., come
[...]
dimostrato da un contratto preliminare di vendita di azioni che dà conto di tale pattuizione (doc. 2
. La cessione troverebbe conferma nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato da Pt_2 CP_1
dinanzi al Tribunale di Bari il 15 gennaio 2024.
La doglianza è infondata.
La cessione del credito a ha preceduto di circa un anno la concessione del decreto Parte_3
ingiuntivo n. 11787/2023 che ha accertato il credito di nei confronti di CP_1 Pt_2
È noto che il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, in mancanza di opposizione, “acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (cfr. Cass. ord. n .25180/2024). CP_ Dunque, la titolarità del credito in capo a non può essere messa in discussione.
La successiva proposizione di altro ricorso per decreto ingiuntivo da parte della medesima società nei confronti del “cessionario” non può essere letta come implicita rinuncia a valersi del Per_1
provvedimento ottenuto nei confronti di In quel ricorso, infatti, ha dato atto della Pt_2 CP_1 cessione pattuita nel 2022, ma anche del recesso esercitato l'11 ottobre 2022 da parte del e Per_1
CP_ quindi dello scioglimento del contratto preliminare (cfr. pec prodotta da ). , infatti, ha CP_1 agito per ottenere la condanna del al pagamento di una penale di €300.000 contrattualmente Per_1
prevista in caso di recesso ed il decreto ingiuntivo le è stato concesso, avendo evidentemente il
Tribunale di Bari accertato i fatti costitutivi della pretesa.
Non è un caso, del resto, che nella compravendita in data 28 dicembre 2022 tra (venditore) e Pt_2
Società Immobiliare CO GH (compratore), socio di maggioranza di Pt_2 rappresentata nell'atto proprio dal , il venditore abbia dichiarato, al punto 2, di avere un debito di Per_1
€200.000 nei confronti di , che la parte acquirente si è accollata. È evidente che se il credito CP_1 fosse stato ancora in capo al l'intera operazione non avrebbe avuto ragion d'essere. Per_1
Infine, non rileva, diversamente da quanto ha sostenuto la società reclamante, la pretesa
“inopponibilità” del recesso di , poiché ciò che conta, a fronte di una condanna passata in Per_1
pagina 3 di 7 giudicato, è solo accertare se le dichiarazioni contenute nel ricorso in data 15 gennaio 2024 dimostrino
CP_ una qualche volontà abdicativa di del diritto di credito nei confronti di Non vi è dubbio Pt_2
che la lettura integrale del ricorso e degli altri documenti prodotti conduca a dare risposta negativa al quesito.
L'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale
Passando all'esame del primo motivo, si è detto che sostiene di essere impresa minore ed Pt_2
invoca, a tal fine, quanto emerge dai bilanci iscritti nel registro delle imprese -cioè quelli relativi agli esercizi 2021 e 2022- e dal bilancio dell'esercizio 2023 prodotto nel giudizio di primo grado e mai approvato dall'assemblea, contestando il giudizio di inattendibilità espresso dal Tribunale di Milano.
Al riguardo, giova premettere che “In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che
l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell'attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili,
l'imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità” (cfr.
Cass.n..30516/2018). Nessun dubbio può sussistere sulla validità di tali principi anche nella vigenza del d.lgs. n. 14/2019, poiché le disposizioni richiamate trovano esatta corrispondenza negli articoli 2 e 121
CCII.
Nel caso in esame, che i documenti contabili prodotti dalla società reclamante non siano rappresentativi della sua reale situazione, indipendentemente dalla loro approvazione a ridosso della convocazione dinanzi al giudice (il 26 agosto 2024, essendo l'udienza fissata per il 28 agosto) e dalla loro incompletezza, attesa mancanza della relazione sulla gestione e dei verbali di approvazione da parte dell'assemblea, emerge senza alcuna incertezza dal fatto che essi non diano conto di numerosi debiti della società, in parte risalenti al 2020 e di una rilevantissima componente dell'attivo, ovvero del credito nei confronti di Società Immobiliare CO GH per la vendita del 50% dell'immobile sito in Chianciano Terme, acquistato nel 2020 al prezzo di €500.000 e che ora è stato messo in vendita dal giudice dell'esecuzione al prezzo base di €612.000 (doc. 10 curatela). Con l'atto di vendita del 28 dicembre 2022, infatti, si accordava con la parte acquirente affinché il Pt_2
pagamento di parte del prezzo -di complessivi €2.500.000- avvenisse mediante accollo dei debiti di pagina 4 di 7 euro 800.000 nei confronti di Experience & Knowledge Corporate Finance s.r.l., per il quale è stata iscritta ipoteca il 26 novembre 2020, di euro 200.000 nei confronti di Brio Group Società Cooperativa
Consortile a r.l., di euro 292.000 nei confronti di TA, rimanendo la parte venditrice creditrice di
€1.758.000 (cfr. rogito 28.12/2020, doc. 3 reclamante). Il bilancio relativo al 2022 però non dà conto né dei debiti dichiarati nel rogito, poiché espone debiti per soli €166.728, né, all'attivo, del credito verso
Società Immobiliare CO GH per il corrispettivo della vendita. La voce “crediti” è uguale a zero sia nel bilancio del 2022 che in quello del 2023; i ricavi nel 2022 sono indicati in €1.500 ed uguali a zero nel 2023. Le immobilizzazioni materiali sono esposte in €208.287 in entrambi gli esercizi, senza che la nota integrativa del 2022 evidenzi la variazione intervenuta. In tale situazione, poco importa accertare se il contratto di vendita sia stato “annullato”1 nella primavera del 2023
(peraltro, attraverso una deliberazione dell'assemblea di e non mediante ricorso al giudice o in Pt_2
accordo con la controparte – cfr. verbale di assemblea del 26 maggio 2023), in tal caso con effetti solo sul bilancio relativo a quell'anno. Ciò che conta è che la vendita del 28 dicembre 2022 attesta l'assoluta inattendibilità dei bilanci e dimostra, in positivo, l'esistenza di debiti superiori a quelli indicati e l'esistenza di poste attive ampiamente superiori ai trecentomila euro.
Si aggiunga, ed anche sotto tale profilo i bilanci sono reticenti, che esiste un ulteriore debito di Pt_2 accertato dal Tribunale di Milano con sentenza del 30 maggio 20222, di €584.000 per capitale ed
€38.575,50 per spese, di cui non vi è traccia in bilancio;
TA, parte vittoriosa, che già nel 2021 aveva ottenuto un sequestro conservativo a garanzia del credito, nell'estate del 2022 ha agito esecutivamente per €711.938,30 (doc. 11 curatela). si è difesa sul punto sostenendo che non vi è Pt_2
stato il tempo per recepire tali eventi nel bilancio al 31.12.2023. Ma la sentenza di condanna del
Tribunale è di maggio 2022 e la procedura di espropriazione immobiliare è stata iscritta a ruolo
(90/2022) il 19 luglio 2022 (cfr. il citato doc. 11), sì che il debito, anche se contestato, avrebbe dovuto essere evidenziato fin dal bilancio relativo all'esercizio 2022. In ogni caso, è evidente, ai fini dell'art. 121 CCII, che è provata l'esistenza di debiti per oltre 500.000 euro.
Inammissibile, in quanto esplorativa, è la prospettata consulenza tecnica d'ufficio per “accertare la corrispondenza dei bilanci alla contabilità societaria”, che non è stata prodotta né consegnata al curatore (cfr. istanza di autorizzazione al g.del., sub 1); le prove testimoniali dedotte vertono su circostanze irrilevanti (ancora una volta, la cessione del credito a ) o da provare per iscritto (così Per_1
la risoluzione consensuale della compravendita immobiliare).
quindi, è assoggettabile a liquidazione giudiziale. Pt_2
Stato di insolvenza
La documentazione in atti dimostra senza ombra di dubbio l'incapacità strutturale e non transitoria di di adempiere alle proprie obbligazioni. Pt_2
Come ha giustamente evidenziato il Tribunale di Milano, viene in considerazione, innanzitutto,
l'ingente credito giudizialmente accertato nei confronti di da circa due anni e l'inutilità del CP_1 precetto notificato. insiste nell'affermare che tale credito non esista, ma si è già detto che è stato Pt_2
accertato in via definitiva ed è stato riconosciuto dalla stessa reclamante nella compravendita in data 28 dicembre 2022, successiva alla riferita cessione. Vi sono, inoltre, i crediti di TA3, che ha agito in sede esecutiva e che però non otterrà soddisfazione, perché l'immobile è stato messo in vendita al prezzo base di €612.000. Vi è, ancora, il debito di €800.000 verso Experience & Knowledge Corporate
Finance s.r.l. e vi sono debiti fiscali per €19.615,45 (cfr. certificazioni acquisite durante l'istruttoria).
Per contro, non risulta avere i mezzi per provvedere al pagamento: la società non ha liquidità, Pt_2
come attestato dagli estratti di conto corrente prodotti dalla stessa reclamante, che documentano, dal
2021 in avanti, giacenze di poche decine o al più di poche centinaia di euro;
l'immobile di proprietà è ipotecato e pignorato;
dai bilanci non emergono, nel 2022 e nel 2023, ricavi di alcun genere. Anche la complessa operazione congegnata con l'atto di vendita del 28 dicembre 2022, che prevedeva l'accollo in capo all'acquirente di debiti per oltre un milione di euro, dimostra l'incapacità della reclamante di pagare con mezzi normali ed alle scadenze i propri creditori.
In conclusione, è infondato anche il terzo motivo.
Il reclamo deve essere respinto.
Le spese
Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo alla stregua del DM n.
147/2022, ritenuta la controversia di valore indeterminabile, complessità bassa e tenuto conto dell'attività difensiva svolta, in misura compresa tra il minino ed il medio tariffario e con maggiorazione del 20% a favore della liquidazione giudiziale per l'uso di collegamenti ipertestuali. Poiché però la procedura è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna deve essere pronunciata a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. n. 115/2002. Alla liquidazione dei compensi a favore del legale si provvede invece con separato decreto.
Reputa poi la Corte che sussistano i presupposti, a mente dell'art. 51, u.c., CCII, per condannare, in solido con anche il legale rappresentante che, ancorché ben edotto Parte_2 Parte_1
della reale situazione della società, ha conferito il mandato per la proposizione di un reclamo palesemente destituito di fondamento e che non aveva alcuna possibilità di essere accolto, insistendo nel negare, contro ogni evidenza e ragionevolezza, sia l'esistenza del credito di , sia quanto CP_1 da lui stesso dichiarato in ordine all'ammontare dei debiti ed alla consistenza dell'attivo nella compravendita del 28 dicembre 2022.
A ciò deve aggiungersi il raddoppio del contributo unificato in solido con Parte_2
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa contraria istanza disattesa:
1. rigetta il reclamo contro la sentenza n. 778/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 13 novembre 2024;
2. condanna in solido con a pagare a Parte_2 Parte_1 Controparte_3
€5.000 a titolo di compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge ed all'Erario, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. n. 115/2002, €6.000 a titolo di compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte di e della società reclamante, tra loro in solido, a norma del comma 1 quater dell'art. Parte_1
13 del DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 30 gennaio 2025
Il consigliere est. Il presidente
Francesca Maria Mammone Francesco Distefano
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con la conseguenza, secondo la reclamante, che “con ci saranno né ricavi né debiti poiché alcuna vendita è stata conclusa” (così, reclamo, pag. 3) 2 confermata da questa Corte di appello il 31 ottobre 2023. pagina 5 di 7 3 in aggiunta al debito di oltre 700.000 euro accertato dalla sentenza del 30 maggio 2022, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7550/2022, ha condannato al pagamento di ulteriori €27.804 a TA (cfr. nota precisazione del credito Pt_2
– doc.11 curatela), che ha già depositato istanza di ammissione al passivo per €768.167,66. pagina 6 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliera rel. dr. Francesca Mammone Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3455/2024 promossa aaìi sensi dell'art. 51 CCII
DA
quale amministratore legale rappresentate di (C.F. Parte_1 Parte_2
), elettivamente domiciliato in L.GO FOGLIANI, 8 63023 FERMO presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. MASSIMO DI BONAVENTURA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ENRICO DI BONAVENTURA;
RECLAMANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 in VIA CALEFATI 177 70122 BARI presso lo studio dell'avv. FRANCESCO CARUCCI che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ACHILLE LIONETTI;
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. ALVISE REBUFFI, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
RECLAMATI
pagina 1 di 7 avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII sulle conclusioni formulate, rispettivamente, nel reclamo e nelle memorie di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 778/2024, pubblicata il 13 novembre 2024, ha aperto la liquidazione giudiziale di su istanza depositata il 21 giugno 2024 da Parte_2 Controparte_3
che si è affermata creditrice di €221.798,05 in forza del decreto ingiuntivo n.1787/2023
[...]
emesso in suo favore dal Tribunale di Milano, divenuto definitivo in mancanza di opposizione.
Il tribunale, verificata preliminarmente la propria competenza, ha ritenuto che il decreto ingiuntivo prodotto dalla società ricorrente ne dimostrasse la legittimazione;
inoltre, ha evidenziato come Pt_2
non avesse dimostrato di essere impresa minore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, considerato il mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2023 e l'inattendibilità dei bilanci al
31.12.2022 ed al 31.12.2021, iscritti nel registro delle imprese solo nell'imminenza dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII, i quali non tenevano conto di debiti e poste patrimoniali risultanti da altra documentazione acquisita;
ha accertato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per oltre 30.000 euro,
e l'incapacità del debitore di farvi fronte.
dichiarando di agire quale legale rappresentante di ha depositato Parte_1 Parte_2 reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, contestando: 1) il raggiungimento delle soglie previste dall'art. 2, lett. d), CCII;
2) l'esistenza del credito di;
3) di essere insolvente. CP_1
Ha quindi domandato la revoca della sentenza impugnata.
Si sono costituiti in giudizio la procedura di liquidazione giudiziale e , contestando la CP_1
fondatezza del reclamo e domandandone il rigetto.
All'udienza del 30 gennaio 2025 questa Corte si è riservata di decidere.
In rito, va premesso che le memorie di costituzione del creditore istante e del curatore sono state depositate il 17 ed il 20 gennaio, nel rispetto dei termini assegnati ed in conformità alle previsioni dell'art. 51 CCII;
la reclamante ha potuto esaminarle e ribattere in udienza;
dunque, non si giustifica la concessione di un termine per la redazione di note di replica.
Nel merito, il reclamo è infondato.
Legittimazione
Per motivi di ordine logico, deve essere innanzitutto affrontato e disatteso il secondo motivo, che CP_ concerne l'esistenza del credito di e, conseguentemente, anche la sua legittimazione.
pagina 2 di 7 CP_
ha prodotto copia del decreto ingiuntivo n. 11787/2023 emesso l'11 luglio 2023 con il quale
è stata condannata al pagamento di €200.000 oltre interessi e spese. Il decreto non è stato Pt_2
opposto ed ha acquistato autorità di cosa giudicata.
Assume la reclamante che invece il credito sarebbe stato ceduto il 10 agosto 2022 a certo Persona_1
a titolo di corrispettivo per l'acquisto di azioni della società lussemburghese Ravel S.A., come
[...]
dimostrato da un contratto preliminare di vendita di azioni che dà conto di tale pattuizione (doc. 2
. La cessione troverebbe conferma nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato da Pt_2 CP_1
dinanzi al Tribunale di Bari il 15 gennaio 2024.
La doglianza è infondata.
La cessione del credito a ha preceduto di circa un anno la concessione del decreto Parte_3
ingiuntivo n. 11787/2023 che ha accertato il credito di nei confronti di CP_1 Pt_2
È noto che il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, in mancanza di opposizione, “acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (cfr. Cass. ord. n .25180/2024). CP_ Dunque, la titolarità del credito in capo a non può essere messa in discussione.
La successiva proposizione di altro ricorso per decreto ingiuntivo da parte della medesima società nei confronti del “cessionario” non può essere letta come implicita rinuncia a valersi del Per_1
provvedimento ottenuto nei confronti di In quel ricorso, infatti, ha dato atto della Pt_2 CP_1 cessione pattuita nel 2022, ma anche del recesso esercitato l'11 ottobre 2022 da parte del e Per_1
CP_ quindi dello scioglimento del contratto preliminare (cfr. pec prodotta da ). , infatti, ha CP_1 agito per ottenere la condanna del al pagamento di una penale di €300.000 contrattualmente Per_1
prevista in caso di recesso ed il decreto ingiuntivo le è stato concesso, avendo evidentemente il
Tribunale di Bari accertato i fatti costitutivi della pretesa.
Non è un caso, del resto, che nella compravendita in data 28 dicembre 2022 tra (venditore) e Pt_2
Società Immobiliare CO GH (compratore), socio di maggioranza di Pt_2 rappresentata nell'atto proprio dal , il venditore abbia dichiarato, al punto 2, di avere un debito di Per_1
€200.000 nei confronti di , che la parte acquirente si è accollata. È evidente che se il credito CP_1 fosse stato ancora in capo al l'intera operazione non avrebbe avuto ragion d'essere. Per_1
Infine, non rileva, diversamente da quanto ha sostenuto la società reclamante, la pretesa
“inopponibilità” del recesso di , poiché ciò che conta, a fronte di una condanna passata in Per_1
pagina 3 di 7 giudicato, è solo accertare se le dichiarazioni contenute nel ricorso in data 15 gennaio 2024 dimostrino
CP_ una qualche volontà abdicativa di del diritto di credito nei confronti di Non vi è dubbio Pt_2
che la lettura integrale del ricorso e degli altri documenti prodotti conduca a dare risposta negativa al quesito.
L'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale
Passando all'esame del primo motivo, si è detto che sostiene di essere impresa minore ed Pt_2
invoca, a tal fine, quanto emerge dai bilanci iscritti nel registro delle imprese -cioè quelli relativi agli esercizi 2021 e 2022- e dal bilancio dell'esercizio 2023 prodotto nel giudizio di primo grado e mai approvato dall'assemblea, contestando il giudizio di inattendibilità espresso dal Tribunale di Milano.
Al riguardo, giova premettere che “In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che
l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell'attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili,
l'imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità” (cfr.
Cass.n..30516/2018). Nessun dubbio può sussistere sulla validità di tali principi anche nella vigenza del d.lgs. n. 14/2019, poiché le disposizioni richiamate trovano esatta corrispondenza negli articoli 2 e 121
CCII.
Nel caso in esame, che i documenti contabili prodotti dalla società reclamante non siano rappresentativi della sua reale situazione, indipendentemente dalla loro approvazione a ridosso della convocazione dinanzi al giudice (il 26 agosto 2024, essendo l'udienza fissata per il 28 agosto) e dalla loro incompletezza, attesa mancanza della relazione sulla gestione e dei verbali di approvazione da parte dell'assemblea, emerge senza alcuna incertezza dal fatto che essi non diano conto di numerosi debiti della società, in parte risalenti al 2020 e di una rilevantissima componente dell'attivo, ovvero del credito nei confronti di Società Immobiliare CO GH per la vendita del 50% dell'immobile sito in Chianciano Terme, acquistato nel 2020 al prezzo di €500.000 e che ora è stato messo in vendita dal giudice dell'esecuzione al prezzo base di €612.000 (doc. 10 curatela). Con l'atto di vendita del 28 dicembre 2022, infatti, si accordava con la parte acquirente affinché il Pt_2
pagamento di parte del prezzo -di complessivi €2.500.000- avvenisse mediante accollo dei debiti di pagina 4 di 7 euro 800.000 nei confronti di Experience & Knowledge Corporate Finance s.r.l., per il quale è stata iscritta ipoteca il 26 novembre 2020, di euro 200.000 nei confronti di Brio Group Società Cooperativa
Consortile a r.l., di euro 292.000 nei confronti di TA, rimanendo la parte venditrice creditrice di
€1.758.000 (cfr. rogito 28.12/2020, doc. 3 reclamante). Il bilancio relativo al 2022 però non dà conto né dei debiti dichiarati nel rogito, poiché espone debiti per soli €166.728, né, all'attivo, del credito verso
Società Immobiliare CO GH per il corrispettivo della vendita. La voce “crediti” è uguale a zero sia nel bilancio del 2022 che in quello del 2023; i ricavi nel 2022 sono indicati in €1.500 ed uguali a zero nel 2023. Le immobilizzazioni materiali sono esposte in €208.287 in entrambi gli esercizi, senza che la nota integrativa del 2022 evidenzi la variazione intervenuta. In tale situazione, poco importa accertare se il contratto di vendita sia stato “annullato”1 nella primavera del 2023
(peraltro, attraverso una deliberazione dell'assemblea di e non mediante ricorso al giudice o in Pt_2
accordo con la controparte – cfr. verbale di assemblea del 26 maggio 2023), in tal caso con effetti solo sul bilancio relativo a quell'anno. Ciò che conta è che la vendita del 28 dicembre 2022 attesta l'assoluta inattendibilità dei bilanci e dimostra, in positivo, l'esistenza di debiti superiori a quelli indicati e l'esistenza di poste attive ampiamente superiori ai trecentomila euro.
Si aggiunga, ed anche sotto tale profilo i bilanci sono reticenti, che esiste un ulteriore debito di Pt_2 accertato dal Tribunale di Milano con sentenza del 30 maggio 20222, di €584.000 per capitale ed
€38.575,50 per spese, di cui non vi è traccia in bilancio;
TA, parte vittoriosa, che già nel 2021 aveva ottenuto un sequestro conservativo a garanzia del credito, nell'estate del 2022 ha agito esecutivamente per €711.938,30 (doc. 11 curatela). si è difesa sul punto sostenendo che non vi è Pt_2
stato il tempo per recepire tali eventi nel bilancio al 31.12.2023. Ma la sentenza di condanna del
Tribunale è di maggio 2022 e la procedura di espropriazione immobiliare è stata iscritta a ruolo
(90/2022) il 19 luglio 2022 (cfr. il citato doc. 11), sì che il debito, anche se contestato, avrebbe dovuto essere evidenziato fin dal bilancio relativo all'esercizio 2022. In ogni caso, è evidente, ai fini dell'art. 121 CCII, che è provata l'esistenza di debiti per oltre 500.000 euro.
Inammissibile, in quanto esplorativa, è la prospettata consulenza tecnica d'ufficio per “accertare la corrispondenza dei bilanci alla contabilità societaria”, che non è stata prodotta né consegnata al curatore (cfr. istanza di autorizzazione al g.del., sub 1); le prove testimoniali dedotte vertono su circostanze irrilevanti (ancora una volta, la cessione del credito a ) o da provare per iscritto (così Per_1
la risoluzione consensuale della compravendita immobiliare).
quindi, è assoggettabile a liquidazione giudiziale. Pt_2
Stato di insolvenza
La documentazione in atti dimostra senza ombra di dubbio l'incapacità strutturale e non transitoria di di adempiere alle proprie obbligazioni. Pt_2
Come ha giustamente evidenziato il Tribunale di Milano, viene in considerazione, innanzitutto,
l'ingente credito giudizialmente accertato nei confronti di da circa due anni e l'inutilità del CP_1 precetto notificato. insiste nell'affermare che tale credito non esista, ma si è già detto che è stato Pt_2
accertato in via definitiva ed è stato riconosciuto dalla stessa reclamante nella compravendita in data 28 dicembre 2022, successiva alla riferita cessione. Vi sono, inoltre, i crediti di TA3, che ha agito in sede esecutiva e che però non otterrà soddisfazione, perché l'immobile è stato messo in vendita al prezzo base di €612.000. Vi è, ancora, il debito di €800.000 verso Experience & Knowledge Corporate
Finance s.r.l. e vi sono debiti fiscali per €19.615,45 (cfr. certificazioni acquisite durante l'istruttoria).
Per contro, non risulta avere i mezzi per provvedere al pagamento: la società non ha liquidità, Pt_2
come attestato dagli estratti di conto corrente prodotti dalla stessa reclamante, che documentano, dal
2021 in avanti, giacenze di poche decine o al più di poche centinaia di euro;
l'immobile di proprietà è ipotecato e pignorato;
dai bilanci non emergono, nel 2022 e nel 2023, ricavi di alcun genere. Anche la complessa operazione congegnata con l'atto di vendita del 28 dicembre 2022, che prevedeva l'accollo in capo all'acquirente di debiti per oltre un milione di euro, dimostra l'incapacità della reclamante di pagare con mezzi normali ed alle scadenze i propri creditori.
In conclusione, è infondato anche il terzo motivo.
Il reclamo deve essere respinto.
Le spese
Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo alla stregua del DM n.
147/2022, ritenuta la controversia di valore indeterminabile, complessità bassa e tenuto conto dell'attività difensiva svolta, in misura compresa tra il minino ed il medio tariffario e con maggiorazione del 20% a favore della liquidazione giudiziale per l'uso di collegamenti ipertestuali. Poiché però la procedura è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna deve essere pronunciata a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. n. 115/2002. Alla liquidazione dei compensi a favore del legale si provvede invece con separato decreto.
Reputa poi la Corte che sussistano i presupposti, a mente dell'art. 51, u.c., CCII, per condannare, in solido con anche il legale rappresentante che, ancorché ben edotto Parte_2 Parte_1
della reale situazione della società, ha conferito il mandato per la proposizione di un reclamo palesemente destituito di fondamento e che non aveva alcuna possibilità di essere accolto, insistendo nel negare, contro ogni evidenza e ragionevolezza, sia l'esistenza del credito di , sia quanto CP_1 da lui stesso dichiarato in ordine all'ammontare dei debiti ed alla consistenza dell'attivo nella compravendita del 28 dicembre 2022.
A ciò deve aggiungersi il raddoppio del contributo unificato in solido con Parte_2
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa contraria istanza disattesa:
1. rigetta il reclamo contro la sentenza n. 778/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 13 novembre 2024;
2. condanna in solido con a pagare a Parte_2 Parte_1 Controparte_3
€5.000 a titolo di compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge ed all'Erario, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. n. 115/2002, €6.000 a titolo di compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte di e della società reclamante, tra loro in solido, a norma del comma 1 quater dell'art. Parte_1
13 del DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 30 gennaio 2025
Il consigliere est. Il presidente
Francesca Maria Mammone Francesco Distefano
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con la conseguenza, secondo la reclamante, che “con ci saranno né ricavi né debiti poiché alcuna vendita è stata conclusa” (così, reclamo, pag. 3) 2 confermata da questa Corte di appello il 31 ottobre 2023. pagina 5 di 7 3 in aggiunta al debito di oltre 700.000 euro accertato dalla sentenza del 30 maggio 2022, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7550/2022, ha condannato al pagamento di ulteriori €27.804 a TA (cfr. nota precisazione del credito Pt_2
– doc.11 curatela), che ha già depositato istanza di ammissione al passivo per €768.167,66. pagina 6 di 7