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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/09/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1209 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa OS US MM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1209 /2021 R.G. promossa
DA
Parte_1 C.F._1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA STANISLAO MANCINI N.15 98071 CAPO
D'ORLANDO presso lo studio dell'avv. MANGANO ANTONIO, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
con sede in Capo d'Orlando (ME) via Torrente Controparte_1
Forno Alto 22 p.iva – in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore (con codice fiscale nr. Controparte_1
, C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto e risarcimento danni
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale adito la ditta Controparte_1 al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di vendita dell'autoveicolo BMW tg. FP094SA, per responsabilità del -essendo CP_1 detto autoveicolo gravato da un fermo amministrativo- e, per l'effetto, condannare quest'ultimo alla restituzione della somma già pagata di € 5.700,00, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché al pagamento di un indennizzo, da liquidarsi in via equitativa, per la custodia della vettura da parte dell'attore, per le spese sostenute dal medesimo per il mantenimento in buona efficienza (€ 414,79) e, infine, al risarcimento danni, avendo il dovuto acquistare una nuova autovettura. Il Pt_1 tutto con condanna al pagamento di un importo per il ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento e con vittoria di spese e onorari.
Il convenuto, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, non si costituiva.
Con le prime memorie ex art. 183 c.p.c. l'attore riformulava le conclusioni come di seguito: “accertare e dichiarare la nullità del contratto intervenuto fra le parti, per esclusiva responsabilità del convenuto CP_1 dichiarandolo risolto;
accertare e dichiarare che la autovettura BMW targata FP094SA risulta in buono stato d'uso e senza malfunzionamenti di sorta per come doviziosamente custodita dall'attore; accertare e dichiarare che l'attore ha attuato la scrupolosa custodia della vettura nel suo spazio privato sin dalla data del 06/08/2020 e che pertanto ha diritto ad un indennizzo per custodia pari ad una somma da stabilirsi secondo quanto sopra esplicitato, disponendo il ritiro dell'autovettura
BMW 530 presso l'attore da parte del convenuto entro il termine imposto dal Giudice e con spese a carico del convenuto, atteso che la vettura non può circolare su strada a cagione del gravame cautelare predetto;
accertare e dichiarare che parte attrice ha diritto nel complesso alla refusione del danno complessivamente esposto in dettaglio nella parte narrativa della sua memoria ex art. 183, sesto comma, 1), c.p.c., liquidabile in euro 25.398,39. dare per incontestato tutto quanto dedotto eccepito e domandato dall'attore; indi, accogliere integralmente la domanda attorea;
per l'effetto, condannare parte convenuta alla restituzione della somma pagata in data 10/7/2020 pari a euro 5.700,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge;
condannare la convenuta al ristoro delle somme spese per il mantenimento in buona efficienza della vettura oggetto di causa per il valore espresso nello schema riepilogativo di cui sopra, ed ogni altra spesa connessa e collegata come esposta e provata;
condannare parte convenuta al risarcimento del danno materiale/morale/esistenziale rappresentato dal fatto che il sig. , Pt_1 non disponendo di una vettura acquistata e pagata ne ha dovuto acquistare un'altra con conseguente esborso superfluo per l'ammontare attestato nello schema riepilogativo di cui sopra;
ed avuto riguardo ai patimenti, angustie, sopportazioni, umiliazioni e dissapori che ha dovuto sopportare per effetto della condotta del convenuto;
condannare CP_1 la parte soccombente al rimborso delle anticipazioni sopra documentate e descritte, e alla refusione della spesa per l'acquisto della vettura sostitutiva sopra descritta nonché degli interessi legali secondo la esposizione in dettaglio di cui sopra e fino al soddisfo, come da descrizione analitica in narrativa;
condannare la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa, secondo l'allegata nota spese. In ogni caso, con vittoria di spese di diritti e onorari del presente giudizio.”
Ciò posto, va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del convenuto.
Nel merito, la domanda di risoluzione contrattuale formulata da parte attrice è fondata per quanto di ragione.
Si rammenta che il contratto di compravendita ha per oggetto, ex art. 1470 c.c., il trasferimento della proprietà di una cosa o di altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Il contratto di compravendita di beni mobili -come nel caso in specie- non necessita di essere concluso con particolari forme, potendo i contraenti manifestare la volontà di concluderlo anche verbalmente o con qualunque mezzo idoneo a far comprendere all'altra parte l'intenzione di stipularlo. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, il contratto di compravendita di beni mobili è validamente provato, anche in assenza di forma scritta, attraverso elementi indiziari quali fatture, testimonianze di soggetti legati da rapporti di parentela o lavoro con le parti e sommarie informazioni rese in sede cautelare, purché tali elementi siano valutati dal giudice in modo logico e coerente, senza incorrere in contraddizioni o omissioni motivazionali. (ex multis Cass. n. 17750/2015).
Nel caso di specie parte attrice ha provato il titolo posto a fondamento delle proprie pretese, ossia il contratto verbale di compravendita di autoveicolo del 10.07.2020, che risulta desumibile dal pagamento, avvenuto in pari data, di un acconto in contanti di € 1.950,00 come da ricevuta di consegna in atti (datata e intestata al con indicazione Pt_1 di targa del veicolo, timbro del e correlata firma) dalla quale risulta, CP_1 altresì, dovuto e annotato il pagamento residuo di un saldo di € 3.750,00; detto saldo è stato, poi, regolarmente versato a mezzo di allegato bonifico bancario del 13.07.2020 effettuato in favore di Controparte_1 dal conto corrente della suocera dell'attore ( ) con CP_2 causale “saldo autovettura FP094SA”.
Inoltre, risulta provato che parte attrice, avvenuta la consegna dell'automobile, si sia recata tempestivamente - nella stessa giornata della conclusione del contratto e del pagamento dell'acconto del prezzo ovvero in data 10.7.2020 - presso un'agenzia disbrigo pratiche,
(l'agenzia Troiani di Capo d'Orlando) per le formalità del passaggio di proprietà poiché, come è noto, il Codice della Strada richiede - ai fini della pubblicità e dell'opponibilità a terzi - il requisito della trascrizione della vendita al PRA su istanza proveniente dall'acquirente, come invero avvenuto (cfr. allegati alla citazione e in particolare all. 10).
L'agenzia di cui sopra, quindi, iscriveva la relativa domanda e rilasciava all'attore l'allegato documento di circolazione provvisorio (all. 8 alla citazione), ma non poteva procedersi oltre poiché il veniva a Pt_1 conoscenza il mese successivo - precisamente il 6.8.2020 - da una visura al PRA effettuata presso la suddetta Agenzia, dell'esistenza di un fermo amministrativo di cui ignorava l'esistenza (cfr. all. 9 alla citazione). Da qui le richieste -inoltrate al venditore persino in sede di negoziazione assistita ma rivelatesi tuttavia infruttuose- per risolvere stragiudizialmente la vicenda che, infine, è stata sottoposta all'esame del Tribunale.
Il contratto in esame è stato concluso tra un consumatore e un venditore professionale, pertanto, trova applicazione il Codice del Consumo
(D.lgs. 206/2005), in particolare gli artt. 128 ss. e 130, che impongono al venditore l'obbligo di consegnare beni conformi al contratto.
La presenza del fermo amministrativo costituisce un grave difetto di conformità, che impedisce l'utilizzo del bene e ne compromette la commerciabilità.
Tale difetto era presente al momento della consegna e si è manifestato entro sei mesi, con conseguente presunzione di preesistenza ai sensi dell'art. 132 c.d.c.
Ricorrono, quindi, i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1489 c.c. secondo il quale allorquando “la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo…”
Ne consegue che deve trovare accoglimento la richiesta di risoluzione dell'atto di vendita;
per l'effetto, l'autovettura BMW tg. FP094SA va restituita a parte convenuta (a cura e spese della stessa non potendo circolare in conseguenza del fermo amministrativo), la quale, a sua volta, dovrà rimborsare immediatamente a parte attrice il prezzo già corrisposto di € 5.700,00, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo.
Va del pari accolta la richiesta risarcitoria dell'attore nei seguenti termini.
E' documentalmente provato che il - nonostante la presenza del Pt_1 fermo amministrativo - abbia effettuato esborsi per manutenere in buono stato l'autovettura e attestarne il funzionamento al convenuto, pari a € 564,79 come da fatture in atti che, dunque, vanno rimborsate dal convenuto medesimo.
Parte attrice ha, altresì, custodito l'auto su proprio spazio privato, non potendo essa circolare, e ha documentato di aver provveduto all'acquisto di una nuova autovettura per € 3.900,00 non potendo beneficiare di quella acquistata dal . CP_1
Pertanto, in ragione dei pregiudizi lamentati e di certo subiti per non aver potuto utilizzare il veicolo oggetto di controversia a causa del citato fermo amministrativo sottaciutogli dal venditore/convenuto, si ritiene che al vada riconosciuto un risarcimento da liquidarsi in via Pt_1 equitativa in € 3.000,00.
Infine, al vanno rimborsate da parte convenuta le spese Pt_1 sostenute per la fase stragiudiziale, relativa all'infruttuosa negoziazione assistita - come esposte nelle fatture del di lui legale allegate alle prime memorie ex art. 183 c.p.c. - pari a € 1.520,44.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore e della natura della causa oltre che delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 1209/2021 R.G. così provvede:
-dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_1
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di vendita del veicolo BMW tg. FP094SA intercorso tra le parti con conseguente obbligo per l'attore di provvedere alla restituzione del citato veicolo al convenuto a cura e spese di quest'ultimo e contestuale obbligo del venditore di rimborsare immediatamente a parte attrice il prezzo già corrisposto di € 5.700,00, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;
-condanna il convenuto al rimborso in favore dell'attore dell'importo documentato di € 564,79 sostenuto per mantenere in buono stato l'autovettura oggetto di controversia;
- condanna il convenuto al pagamento nei confronti dell'attore di €
3.000,00 a titolo di risarcimento, riconosciuto in via equitativa, dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla presente prnonuncia al soddisfo;
-condanna il convenuto al rimborso nei confronti dell'attore delle spese sostenute e documentate per l'infruttuosa negoziazione assistita e pari a
€ 1.520,44;
-condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore di € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti, 22.9.2025 Il Giudice
OS US MM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa OS US MM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1209 /2021 R.G. promossa
DA
Parte_1 C.F._1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA STANISLAO MANCINI N.15 98071 CAPO
D'ORLANDO presso lo studio dell'avv. MANGANO ANTONIO, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
con sede in Capo d'Orlando (ME) via Torrente Controparte_1
Forno Alto 22 p.iva – in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore (con codice fiscale nr. Controparte_1
, C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto e risarcimento danni
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale adito la ditta Controparte_1 al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di vendita dell'autoveicolo BMW tg. FP094SA, per responsabilità del -essendo CP_1 detto autoveicolo gravato da un fermo amministrativo- e, per l'effetto, condannare quest'ultimo alla restituzione della somma già pagata di € 5.700,00, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché al pagamento di un indennizzo, da liquidarsi in via equitativa, per la custodia della vettura da parte dell'attore, per le spese sostenute dal medesimo per il mantenimento in buona efficienza (€ 414,79) e, infine, al risarcimento danni, avendo il dovuto acquistare una nuova autovettura. Il Pt_1 tutto con condanna al pagamento di un importo per il ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento e con vittoria di spese e onorari.
Il convenuto, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, non si costituiva.
Con le prime memorie ex art. 183 c.p.c. l'attore riformulava le conclusioni come di seguito: “accertare e dichiarare la nullità del contratto intervenuto fra le parti, per esclusiva responsabilità del convenuto CP_1 dichiarandolo risolto;
accertare e dichiarare che la autovettura BMW targata FP094SA risulta in buono stato d'uso e senza malfunzionamenti di sorta per come doviziosamente custodita dall'attore; accertare e dichiarare che l'attore ha attuato la scrupolosa custodia della vettura nel suo spazio privato sin dalla data del 06/08/2020 e che pertanto ha diritto ad un indennizzo per custodia pari ad una somma da stabilirsi secondo quanto sopra esplicitato, disponendo il ritiro dell'autovettura
BMW 530 presso l'attore da parte del convenuto entro il termine imposto dal Giudice e con spese a carico del convenuto, atteso che la vettura non può circolare su strada a cagione del gravame cautelare predetto;
accertare e dichiarare che parte attrice ha diritto nel complesso alla refusione del danno complessivamente esposto in dettaglio nella parte narrativa della sua memoria ex art. 183, sesto comma, 1), c.p.c., liquidabile in euro 25.398,39. dare per incontestato tutto quanto dedotto eccepito e domandato dall'attore; indi, accogliere integralmente la domanda attorea;
per l'effetto, condannare parte convenuta alla restituzione della somma pagata in data 10/7/2020 pari a euro 5.700,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge;
condannare la convenuta al ristoro delle somme spese per il mantenimento in buona efficienza della vettura oggetto di causa per il valore espresso nello schema riepilogativo di cui sopra, ed ogni altra spesa connessa e collegata come esposta e provata;
condannare parte convenuta al risarcimento del danno materiale/morale/esistenziale rappresentato dal fatto che il sig. , Pt_1 non disponendo di una vettura acquistata e pagata ne ha dovuto acquistare un'altra con conseguente esborso superfluo per l'ammontare attestato nello schema riepilogativo di cui sopra;
ed avuto riguardo ai patimenti, angustie, sopportazioni, umiliazioni e dissapori che ha dovuto sopportare per effetto della condotta del convenuto;
condannare CP_1 la parte soccombente al rimborso delle anticipazioni sopra documentate e descritte, e alla refusione della spesa per l'acquisto della vettura sostitutiva sopra descritta nonché degli interessi legali secondo la esposizione in dettaglio di cui sopra e fino al soddisfo, come da descrizione analitica in narrativa;
condannare la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa, secondo l'allegata nota spese. In ogni caso, con vittoria di spese di diritti e onorari del presente giudizio.”
Ciò posto, va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del convenuto.
Nel merito, la domanda di risoluzione contrattuale formulata da parte attrice è fondata per quanto di ragione.
Si rammenta che il contratto di compravendita ha per oggetto, ex art. 1470 c.c., il trasferimento della proprietà di una cosa o di altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Il contratto di compravendita di beni mobili -come nel caso in specie- non necessita di essere concluso con particolari forme, potendo i contraenti manifestare la volontà di concluderlo anche verbalmente o con qualunque mezzo idoneo a far comprendere all'altra parte l'intenzione di stipularlo. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, il contratto di compravendita di beni mobili è validamente provato, anche in assenza di forma scritta, attraverso elementi indiziari quali fatture, testimonianze di soggetti legati da rapporti di parentela o lavoro con le parti e sommarie informazioni rese in sede cautelare, purché tali elementi siano valutati dal giudice in modo logico e coerente, senza incorrere in contraddizioni o omissioni motivazionali. (ex multis Cass. n. 17750/2015).
Nel caso di specie parte attrice ha provato il titolo posto a fondamento delle proprie pretese, ossia il contratto verbale di compravendita di autoveicolo del 10.07.2020, che risulta desumibile dal pagamento, avvenuto in pari data, di un acconto in contanti di € 1.950,00 come da ricevuta di consegna in atti (datata e intestata al con indicazione Pt_1 di targa del veicolo, timbro del e correlata firma) dalla quale risulta, CP_1 altresì, dovuto e annotato il pagamento residuo di un saldo di € 3.750,00; detto saldo è stato, poi, regolarmente versato a mezzo di allegato bonifico bancario del 13.07.2020 effettuato in favore di Controparte_1 dal conto corrente della suocera dell'attore ( ) con CP_2 causale “saldo autovettura FP094SA”.
Inoltre, risulta provato che parte attrice, avvenuta la consegna dell'automobile, si sia recata tempestivamente - nella stessa giornata della conclusione del contratto e del pagamento dell'acconto del prezzo ovvero in data 10.7.2020 - presso un'agenzia disbrigo pratiche,
(l'agenzia Troiani di Capo d'Orlando) per le formalità del passaggio di proprietà poiché, come è noto, il Codice della Strada richiede - ai fini della pubblicità e dell'opponibilità a terzi - il requisito della trascrizione della vendita al PRA su istanza proveniente dall'acquirente, come invero avvenuto (cfr. allegati alla citazione e in particolare all. 10).
L'agenzia di cui sopra, quindi, iscriveva la relativa domanda e rilasciava all'attore l'allegato documento di circolazione provvisorio (all. 8 alla citazione), ma non poteva procedersi oltre poiché il veniva a Pt_1 conoscenza il mese successivo - precisamente il 6.8.2020 - da una visura al PRA effettuata presso la suddetta Agenzia, dell'esistenza di un fermo amministrativo di cui ignorava l'esistenza (cfr. all. 9 alla citazione). Da qui le richieste -inoltrate al venditore persino in sede di negoziazione assistita ma rivelatesi tuttavia infruttuose- per risolvere stragiudizialmente la vicenda che, infine, è stata sottoposta all'esame del Tribunale.
Il contratto in esame è stato concluso tra un consumatore e un venditore professionale, pertanto, trova applicazione il Codice del Consumo
(D.lgs. 206/2005), in particolare gli artt. 128 ss. e 130, che impongono al venditore l'obbligo di consegnare beni conformi al contratto.
La presenza del fermo amministrativo costituisce un grave difetto di conformità, che impedisce l'utilizzo del bene e ne compromette la commerciabilità.
Tale difetto era presente al momento della consegna e si è manifestato entro sei mesi, con conseguente presunzione di preesistenza ai sensi dell'art. 132 c.d.c.
Ricorrono, quindi, i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1489 c.c. secondo il quale allorquando “la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo…”
Ne consegue che deve trovare accoglimento la richiesta di risoluzione dell'atto di vendita;
per l'effetto, l'autovettura BMW tg. FP094SA va restituita a parte convenuta (a cura e spese della stessa non potendo circolare in conseguenza del fermo amministrativo), la quale, a sua volta, dovrà rimborsare immediatamente a parte attrice il prezzo già corrisposto di € 5.700,00, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo.
Va del pari accolta la richiesta risarcitoria dell'attore nei seguenti termini.
E' documentalmente provato che il - nonostante la presenza del Pt_1 fermo amministrativo - abbia effettuato esborsi per manutenere in buono stato l'autovettura e attestarne il funzionamento al convenuto, pari a € 564,79 come da fatture in atti che, dunque, vanno rimborsate dal convenuto medesimo.
Parte attrice ha, altresì, custodito l'auto su proprio spazio privato, non potendo essa circolare, e ha documentato di aver provveduto all'acquisto di una nuova autovettura per € 3.900,00 non potendo beneficiare di quella acquistata dal . CP_1
Pertanto, in ragione dei pregiudizi lamentati e di certo subiti per non aver potuto utilizzare il veicolo oggetto di controversia a causa del citato fermo amministrativo sottaciutogli dal venditore/convenuto, si ritiene che al vada riconosciuto un risarcimento da liquidarsi in via Pt_1 equitativa in € 3.000,00.
Infine, al vanno rimborsate da parte convenuta le spese Pt_1 sostenute per la fase stragiudiziale, relativa all'infruttuosa negoziazione assistita - come esposte nelle fatture del di lui legale allegate alle prime memorie ex art. 183 c.p.c. - pari a € 1.520,44.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore e della natura della causa oltre che delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 1209/2021 R.G. così provvede:
-dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_1
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di vendita del veicolo BMW tg. FP094SA intercorso tra le parti con conseguente obbligo per l'attore di provvedere alla restituzione del citato veicolo al convenuto a cura e spese di quest'ultimo e contestuale obbligo del venditore di rimborsare immediatamente a parte attrice il prezzo già corrisposto di € 5.700,00, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;
-condanna il convenuto al rimborso in favore dell'attore dell'importo documentato di € 564,79 sostenuto per mantenere in buono stato l'autovettura oggetto di controversia;
- condanna il convenuto al pagamento nei confronti dell'attore di €
3.000,00 a titolo di risarcimento, riconosciuto in via equitativa, dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla presente prnonuncia al soddisfo;
-condanna il convenuto al rimborso nei confronti dell'attore delle spese sostenute e documentate per l'infruttuosa negoziazione assistita e pari a
€ 1.520,44;
-condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore di € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti, 22.9.2025 Il Giudice
OS US MM