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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 22059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22059/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SANTAROSSA MARCO Parte_1
FILIPPO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IMPERIALE LAURA Controparte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
BRUINO il 21/09/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRUINO (atto n. 9 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 17/08/2015. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 20/01/2023.
Con ricorso depositato il 19/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRUINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i ricorrenti vivono già separati e, segnatamente, il signor presso Pt_1 l'abitazione di O), Strada Pinerolo n. 27, mentre la signora resso l'abitazione Per_2 CP_1 di Sangano (TO), via Pinerolo Susa n. 15;
DISPONE che il figlio minore sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre con cui avrà la residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni del bambino;
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio tre giorni a settimana consecutivamente in via alternata sì da comprendere week end alternati con la madre compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi e sociali di . Per quanto concerne le festività, compatibilmente con le Per_1 esigenze lavorative di entrambi i genitori, il piccolo trascorrerà con i genitori in misura Per_1 alternata di anno in anno le seguenti festività: i giorni della Vigilia, di Natale e di Santo Stefano;
l'ultimo giorno dell'anno, il primo giorno dell'anno nuovo e l'Epifania; il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 8 dicembre. Durante le ferie estive, ciascuno dei genitori avrà la possibilità di trascorrere con il figlio almeno 15 giorni, preferibilmente consecutivi e da concordarsi tra i ricorrenti, portandolo anche in luogo diverso dalla città di residenza, con il preventivo consenso dell'altro genitore. I genitori si impegnano a comunicarsi l'eventuale luogo prescelto per trascorrere le vacanze insieme al figlio e a consentire ogni comunicazione tra lo stesso e il genitore rimasto a casa. Resta inteso che i genitori, previo accordo tra loro, nell'interesse del figlio per comprovate esigenze, potranno modificare le condizioni di affido. Ciascun genitore si impegna altresì a garantire la massima collaborazione per consentire il diritto di visita dei nonni, sia materni che paterni, a , al fine di conservare in modo equilibrato e continuativo il rapporto Per_1 significativo sino ad oggi costruito
DISPONE che riguardo al contributo al mantenimento di , il padre corrisponderà la somma Per_1 mensile di euro 300,00 (trecento/00)/mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario, da versarsi con bonifico bancario sul c.c. della madre signora entro il giorno 5 di ogni mese, da CP_1 rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
DISPONE che il mantenimento straordinario di sarà interamente a carico del signor Per_1
che si impegna a provvedere alle spese straordinarie nella misura del 100%. Per Pt_1 l'individuazione delle voci di spesa si richiama il protocollo dell'Intestato Tribunale di Torino del 15 marzo 2016 (doc. 6);
DÀ ATTO che l'assegno unico universale sarà attribuito unicamente in favore della signora CP_1 che lo utilizzerà nell'interesse e per le esigenze del figlio;
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano, allo stato attuale, di essere finanziariamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi richiesta reciproca di contributo al mantenimento. La signora CP_1 rinuncia inoltre con decorrenza dal mese di luglio 2024 all'assegno di mantenimento di euro 500,00/mese fissato dal Tribunale di Torino con verbale di separazione omologato del 20 gennaio
2023;
DÀ ATTO che in relazione ai ratei di mantenimento fissati dal Tribunale di Torino con verbale di separazione omologato del 20 gennaio 2023 il signor si obbliga, e la signora Pt_1 CP_1 accetta, alla corresponsione alla signora della somma omnia di euro 12.620,16 CP_1
(dodicimilaseicentoventi/16), quantificati alla data di sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di residuo non corrisposto di contributo al mantenimento per il figlio , sia ordinario che Per_1 straordinario, nonché al mantenimento della signora relativi al periodo febbraio 2023 CP_1
(compreso) – giugno 2024 (compreso) con le seguenti modalità rateali, da aggiungersi all'importo di mantenimento corrente per il figlio : - euro 200,00/mese (duecento/00), con decorrenza dal Per_1 mese di luglio 2024 (compreso) sino al mese di febbraio 2025 (compreso), entro il giorno 5 di ogni mese, per complessivi euro 1.600,00; - euro 1.000,00/mese (mille/00) a decorrere dal mese di marzo
2025 (compreso) sino al mese di giugno 2025 (compreso), entro il giorno 5 di ogni mese, per complessivi euro 4.000,00; - euro 3.510,08/mese (tremilacinquecentodieci/08) per i mesi di luglio e agosto 2025, entro il giorno 5 di ogni mese, per complessivi euro 7.020,16;
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di aver definito, con le presenti condizioni, ogni e qualsiasi rapporto di natura economico - patrimoniale tra loro insorto in conseguenza del matrimonio e di nulla aver più reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione;
DÀ ATTO che i ricorrenti, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni spostamento effettuato con il figlio al di fuori del comune di residenza, si concedono reciprocamente l'autorizzazione Per_1 al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per ciascuno di essi e per il minore;
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/05/2025 Il Giudice Rel. Il Presidente
Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22059/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SANTAROSSA MARCO Parte_1
FILIPPO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IMPERIALE LAURA Controparte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
BRUINO il 21/09/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRUINO (atto n. 9 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 17/08/2015. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 20/01/2023.
Con ricorso depositato il 19/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRUINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i ricorrenti vivono già separati e, segnatamente, il signor presso Pt_1 l'abitazione di O), Strada Pinerolo n. 27, mentre la signora resso l'abitazione Per_2 CP_1 di Sangano (TO), via Pinerolo Susa n. 15;
DISPONE che il figlio minore sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre con cui avrà la residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni del bambino;
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio tre giorni a settimana consecutivamente in via alternata sì da comprendere week end alternati con la madre compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi e sociali di . Per quanto concerne le festività, compatibilmente con le Per_1 esigenze lavorative di entrambi i genitori, il piccolo trascorrerà con i genitori in misura Per_1 alternata di anno in anno le seguenti festività: i giorni della Vigilia, di Natale e di Santo Stefano;
l'ultimo giorno dell'anno, il primo giorno dell'anno nuovo e l'Epifania; il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 8 dicembre. Durante le ferie estive, ciascuno dei genitori avrà la possibilità di trascorrere con il figlio almeno 15 giorni, preferibilmente consecutivi e da concordarsi tra i ricorrenti, portandolo anche in luogo diverso dalla città di residenza, con il preventivo consenso dell'altro genitore. I genitori si impegnano a comunicarsi l'eventuale luogo prescelto per trascorrere le vacanze insieme al figlio e a consentire ogni comunicazione tra lo stesso e il genitore rimasto a casa. Resta inteso che i genitori, previo accordo tra loro, nell'interesse del figlio per comprovate esigenze, potranno modificare le condizioni di affido. Ciascun genitore si impegna altresì a garantire la massima collaborazione per consentire il diritto di visita dei nonni, sia materni che paterni, a , al fine di conservare in modo equilibrato e continuativo il rapporto Per_1 significativo sino ad oggi costruito
DISPONE che riguardo al contributo al mantenimento di , il padre corrisponderà la somma Per_1 mensile di euro 300,00 (trecento/00)/mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario, da versarsi con bonifico bancario sul c.c. della madre signora entro il giorno 5 di ogni mese, da CP_1 rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
DISPONE che il mantenimento straordinario di sarà interamente a carico del signor Per_1
che si impegna a provvedere alle spese straordinarie nella misura del 100%. Per Pt_1 l'individuazione delle voci di spesa si richiama il protocollo dell'Intestato Tribunale di Torino del 15 marzo 2016 (doc. 6);
DÀ ATTO che l'assegno unico universale sarà attribuito unicamente in favore della signora CP_1 che lo utilizzerà nell'interesse e per le esigenze del figlio;
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano, allo stato attuale, di essere finanziariamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi richiesta reciproca di contributo al mantenimento. La signora CP_1 rinuncia inoltre con decorrenza dal mese di luglio 2024 all'assegno di mantenimento di euro 500,00/mese fissato dal Tribunale di Torino con verbale di separazione omologato del 20 gennaio
2023;
DÀ ATTO che in relazione ai ratei di mantenimento fissati dal Tribunale di Torino con verbale di separazione omologato del 20 gennaio 2023 il signor si obbliga, e la signora Pt_1 CP_1 accetta, alla corresponsione alla signora della somma omnia di euro 12.620,16 CP_1
(dodicimilaseicentoventi/16), quantificati alla data di sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di residuo non corrisposto di contributo al mantenimento per il figlio , sia ordinario che Per_1 straordinario, nonché al mantenimento della signora relativi al periodo febbraio 2023 CP_1
(compreso) – giugno 2024 (compreso) con le seguenti modalità rateali, da aggiungersi all'importo di mantenimento corrente per il figlio : - euro 200,00/mese (duecento/00), con decorrenza dal Per_1 mese di luglio 2024 (compreso) sino al mese di febbraio 2025 (compreso), entro il giorno 5 di ogni mese, per complessivi euro 1.600,00; - euro 1.000,00/mese (mille/00) a decorrere dal mese di marzo
2025 (compreso) sino al mese di giugno 2025 (compreso), entro il giorno 5 di ogni mese, per complessivi euro 4.000,00; - euro 3.510,08/mese (tremilacinquecentodieci/08) per i mesi di luglio e agosto 2025, entro il giorno 5 di ogni mese, per complessivi euro 7.020,16;
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di aver definito, con le presenti condizioni, ogni e qualsiasi rapporto di natura economico - patrimoniale tra loro insorto in conseguenza del matrimonio e di nulla aver più reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione;
DÀ ATTO che i ricorrenti, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni spostamento effettuato con il figlio al di fuori del comune di residenza, si concedono reciprocamente l'autorizzazione Per_1 al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per ciascuno di essi e per il minore;
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/05/2025 Il Giudice Rel. Il Presidente
Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.