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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 01/12/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 424/2025
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 424/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 1 dicembre 2025 ad ore 09,23 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
RZ RI NO per che chiede Parte_1 decidersi la causa con accoglimento delle domande e in particolare di quella di condanna al pagamento dei canoni a scadere sino al rilascio.
Nessuno è presente per il convenuto.
Il giudice si ritira per la decisione.
Oggi 1 dicembre 2025 ad ore 14,20 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 424/2025 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RZ RI NO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
È dato pacifico tra le parti che la morosità dedotta in citazione per i canoni da maggio 2024 a febbraio 2025 sia stata solo parzialmente sanata il 19 febbraio 2025, lo stesso giorno della richiesta di notifica della citazione introduttiva di questa causa. Tale tardivo pagamento dei canoni non ha, tuttavia, ricompreso gli interessi e le spese legali della procedura.
La prima udienza si è tenuta il 7 aprile 2025 e il termine per il pagamento dei canoni, in forza della clausola 5 del contratto di locazione prodotto, è il giorno 10 di ogni mese e parte attrice ha poi dedotto nell'udienza di discussione odierna il mancato pagamento dei canoni successivamente maturati.
Con ordinanza n. 24819 del 18 agosto 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, “in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 c.c.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, comma 1, c.p.c.”, trattandosi di “ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento”
(così, da ultimo, in motivazione Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2016, n. 25599; nello stesso senso già Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11603; Cass. civ., sez. III, 25 maggio 1992, n.
6245).
L'entità dei canoni di cui si è dedotto l'inadempimento è ritenuta tale da configurare un grave inadempimento e poter quindi fondare la richiesta pronuncia di risoluzione contrattuale giudiziale.
La domanda attorea può quindi essere accolta vertendosi in tema di obbligazioni contrattuali col relativo onere probatorio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione per grave inadempimento imputabile a parte conduttrice del contratto di locazione concluso tra le parti in causa il 27 gennaio 2024 e registrato il successivo 30 gennaio 2024 a CP_2
2. ordina alla parte convenuta il rilascio dell'immobile sito in Controparte_1
Castellucchio alla Via Europa, 5 in favore della parte attrice, libero da persone e/o cose sue, entro il 31 dicembre 2025;
3. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 elle spese di lite che si liquidano in euro 1010,00 per compenso
[...] tabellare per la fase di studio e introduttiva ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, oltre ad euro 103,80 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 1 dicembre 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 424/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 1 dicembre 2025 ad ore 09,23 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
RZ RI NO per che chiede Parte_1 decidersi la causa con accoglimento delle domande e in particolare di quella di condanna al pagamento dei canoni a scadere sino al rilascio.
Nessuno è presente per il convenuto.
Il giudice si ritira per la decisione.
Oggi 1 dicembre 2025 ad ore 14,20 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 424/2025 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RZ RI NO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
È dato pacifico tra le parti che la morosità dedotta in citazione per i canoni da maggio 2024 a febbraio 2025 sia stata solo parzialmente sanata il 19 febbraio 2025, lo stesso giorno della richiesta di notifica della citazione introduttiva di questa causa. Tale tardivo pagamento dei canoni non ha, tuttavia, ricompreso gli interessi e le spese legali della procedura.
La prima udienza si è tenuta il 7 aprile 2025 e il termine per il pagamento dei canoni, in forza della clausola 5 del contratto di locazione prodotto, è il giorno 10 di ogni mese e parte attrice ha poi dedotto nell'udienza di discussione odierna il mancato pagamento dei canoni successivamente maturati.
Con ordinanza n. 24819 del 18 agosto 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, “in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 c.c.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, comma 1, c.p.c.”, trattandosi di “ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento”
(così, da ultimo, in motivazione Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2016, n. 25599; nello stesso senso già Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11603; Cass. civ., sez. III, 25 maggio 1992, n.
6245).
L'entità dei canoni di cui si è dedotto l'inadempimento è ritenuta tale da configurare un grave inadempimento e poter quindi fondare la richiesta pronuncia di risoluzione contrattuale giudiziale.
La domanda attorea può quindi essere accolta vertendosi in tema di obbligazioni contrattuali col relativo onere probatorio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione per grave inadempimento imputabile a parte conduttrice del contratto di locazione concluso tra le parti in causa il 27 gennaio 2024 e registrato il successivo 30 gennaio 2024 a CP_2
2. ordina alla parte convenuta il rilascio dell'immobile sito in Controparte_1
Castellucchio alla Via Europa, 5 in favore della parte attrice, libero da persone e/o cose sue, entro il 31 dicembre 2025;
3. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 elle spese di lite che si liquidano in euro 1010,00 per compenso
[...] tabellare per la fase di studio e introduttiva ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, oltre ad euro 103,80 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 1 dicembre 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli