Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 29/03/2025, n. 8276
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Ordinanza 29 marzo 2025

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In tema di agevolazioni tributarie, la mancata adesione alla sospensione dei pagamenti prevista dall'art. 48, comma 1-bis del d.l. n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 229 del 2016, in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, non preclude il diritto alla restituzione delle somme che siano state già versate, sebbene risultino non più dovute ex post, a seguito di una sopravvenuta disposizione legislativa; ragioni logiche (il venire meno della causa del pagamento), giuridiche (l'operare delle regole sull'indebito) e di coerenza costituzionale (il rispetto dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza) impongono, infatti, di consentire al contribuente che ha pagato di domandare il rimborso, in maniera che egli non debba corrispondere, solo perché più diligente, un importo superiore a quello chiesto ad altri soggetti che si trovino nella medesima condizione (il risiedere nella zona colpita dal sisma).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 29/03/2025, n. 8276
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8276
    Data del deposito : 29 marzo 2025

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