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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino ConIGliere
3) dott.ssa Teresa Barillari ConIGliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1799/2016 RGAC
vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Caridi presso il Parte_1
cui studio sito in Soverato (CZ) alla Via F. Caminiti, 15 è elettivamente domiciliato.
appellante
e
rappresentato e difeso dall' avv. Anna Francesca Controparte_1
Annunziata Destito presso il cui studio sito in Soverato (CZ) alla via A.
Moro, 5 scala B è elettivamente domiciliato
Appellato
nonché residente in [...] Controparte_2
Appellata non
costituita
Conclusioni
Per l'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_2
adìta, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: - in via preliminare sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata per le argomentazioni sopra addotte;
nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n.
40/2016 emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro, dichiarare infondata la condanna di pagamento nei confronti del IG. e non dovuto, Parte_1
pertanto, l'importo indicato in sentenza nei confronti del IG. CP_1
;
[...]
-In via subordinata, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 40/2016
emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro, nella denegata ipotesi per cui questa Corte ritenga dovuto il pagamento del credito da parte del IG.
al IG. rideterminare correttamente l'importo dello stesso Parte_1 CP_1
in base ai calcoli sopra indicati;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Per l'appellato “Voglia l'On.le Corte adìta, Controparte_1
disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e richiesta così provvedere: - in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
- in via pregiudiziale dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc il gravame avverso la sentenza n. 40/2016 emessa dal tribunale di Catanzaro;
-nel merito, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 40/2016
emessa dal Tribunale di Catanzaro perché infondato in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze del presente grado del giudizio.”
In fatto ed in diritto
Il IG. , con atto notificato il 15.11.2004, citava i Controparte_1
coniugi e , dinanzi il Tribunale di Parte_3 Controparte_2
Catanzaro, ed esponeva:
-di aver realizzato, su incarico dei convenuti, un fabbricato di quattro piani furi terra ed un cantinato, in località Muscettola di Montepaone Lido,
anticipando anche le spese per materiali e manodopera;
-che il IG. , con atto del 26.08.1983, aveva riconosciuto di Parte_2
essere debitore del IG. della somma di € 18.075,99 Controparte_1
(£ 35.000.000,00) per i lavori realizzati alla stessa data, vale a dire sbancamento, costruzione del piano cantinato di 120 mq e del piano terra allo stato rustico, e aveva promesso il pagamento di questa somma entro e non oltre il 31.12.1983;
-che, con una successiva dichiarazione, datata il 4.05.1984, il IG. Parte_2
aveva autorizzato il IG. alla prosecuzione dei
[...] Controparte_1
lavori di completamento del fabbricato;
- che, successivamente, il IG. aveva corrisposto al IG. Parte_2
, per l'esecuzione dei lavori effettuati prima del 1983, Controparte_1
un acconto sulla somma dovuta pari a £ 8.700.000,00 (€ 4.493,17);
-che, negli anni successivi, l'attore aveva anticipato i costi necessari per sanare gli abusi edilizi e per l'accatastamento del fabbricato;
-che nel 1997, il committente aveva corrisposto al IG. CP_1
un ulteriore acconto pari a £ 50.000.000,00 (€ 25.822,84), mediante
[...]
il rilascio di effetti cambiari, comprensivi di interessi dalla data della loro emissione a quella della loro scadenza;
-che, con scrittura privata di riconoscimento del debito redatta il 30.12.2000,
a Montepaone Lido, il IG. ed il IG. Controparte_1 Parte_2
avevano rideterminato i costi e le spese sostenute fino a quel momento dallo stesso oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, sulla base del CP_1
computo metrico-estimativo del 1997, a firma dell'architetto
[...]
complessivamente per la somma di £ 296.000.000,00 (€ CP_3
152.871,24) per sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria dalla data di esecuzione dei lavori (1978/1986) al 30.12.2000.
Aggiungeva che il IG. non aveva corrisposto né detta Parte_2
somma né le somme sulla stessa maturate a titolo di interessi e di rivalutazione monetaria e che il debito non veniva estinto neppure dalla
IG.ra , coobbligata in solido con il IG. Controparte_2 Parte_2
quale comproprietaria dello stesso immobile.
Per tali ragioni, l'attore, chiedeva la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 183.888,63 o della diversa somma ritenuta di giustizia oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, con vittoria delle spese di giudizio. Nel giudizio di primo grado si costituiva soltanto il IG. Parte_2
mentre la IG.ra restava contumace. Controparte_2
Il IG. contestava non già l'esistenza del debito per cui vi è causa Parte_1
ma soltanto il relativo quantum richiesto, eccependo di essere divenuto, per intervenuta usucapione il proprietario esclusivo dell'immobile e di essere stato il solo a conferire l'incarico al IG. . Il convenuto Controparte_1
sosteneva, altresì, che la somma per i lavori eseguiti dal IG. era CP_1
complessivamente pari ad € 72.317,54, che occorreva detrarre da tale somma l'importo complessivo degli acconti versati fino a quel momento, pari ad € 30.316,00 e che, pertanto, il debito residuo da lui riconosciuto ammontava ad € 42.001,54 (arrotondati in £ 81.000.000,00 nella scrittura privata). Sosteneva, ancora, che gli interessi pattuiti tra le parti non erano dovuti per violazione della legge n. 108/1996 e che la IG.ra Controparte_2
non si era più occupata del terreno, di cui era comproprietaria in ragione della metà e su cui era stato costruito il fabbricato oggetto di causa, fin dalla pronuncia della sentenza di divorzio (sentenza del Tribunale Familiare di
- delibata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza CP_4
del 21.09.1988). Ciò avveniva anche in esecuzione degli accordi tra loro sottoscritti in sede di separazione giudiziale. In virtù di questi accordi, infatti, il IG. , fin dagli anni 80, aveva commissionato in modo Parte_1
esclusivo al IG. i lavori de quibus, impegnandosi, sempre in modo CP_1
esclusivo, a sostenerne i relativi costi, e corrispondendo, a titolo di acconto,
le somme prima specificate.
Il Tribunale, accoglieva parzialmente la domanda e condannava il IG.
al pagamento in favore del IG. Parte_2 Controparte_1 della somma di € 152.871,24, oltre gli interessi dalla scadenza del termine di adempimento (31.12.2002) al soddisfo.
Il giudice di primo grado, infatti, riteneva che la contestazione avanzata dal convenuto relativamente al profilo del quantum debeatur andasse disattesa per la natura confessoria del riconoscimento del debito a firma dello stesso convenuto, oggetto della scrittura privata del 30.12.2000, in relazione alla somma di euro 152.871,24 comprensiva del capitale, degli interessi e della rivalutazione monetaria. cui il convenuto non abbia adempiuto all'obbligazione di pagamento del corrispettivo dei lavori, assunta con la scrittura privata suddetta entro il termine di pagamento ivi pattuito del
31.12.2002.
Con atto del 30.09.2016, il IG. proponeva appello avverso Parte_2
la sentenza n. 40\2016 emessa dal Tribunale di Catanzaro.
In data 10.01.2017 si costituiva il IG. . Controparte_1
Con ordinanza del 21.02.2017, il Collegio dichiarava la contumacia della IG.ra , rigettava l'istanza d'inibitoria e rinviava per la Controparte_2
precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 18.11.2020 la causa veniva rimessa sul ruolo e rinviata all'udienza del 22.12.2020 per consentire una valutazione di una questione di procedibilità dell'appello derivante dal fatto che, dopo la prima notifica dell'atto di impugnazione in data 30.9.2016, la causa risultava iscritta a ruolo il successivo 11.10.2016.
Con ordinanza del 4.7.2024 la causa veniva nuovamente assegnata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Il IGnor con un unico motivo di impugnazione, Parte_2
ampiamente articolato, ha censurato la sentenza del Tribunale di Catanzaro
deducendo il vizio di errata valutazione delle prove acquisite nel corso della fase istruttoria e della, conseguente, errata determinazione dell'importo dovuto al IGnor . L'appellante, in particolare, ha Controparte_1
sostenuto che la somma di lire 296.000.000 (corrispondenti ad €
152.871,24) che, secondo la scrittura redatta il 30.12.2000, rappresentava il credito dell'appellato, derivante dall'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un fabbricato sito in località Muscettola di Montepaone
Lido e per l'acquisto dei materiali, non corrispondesse alla realtà, anche perché comprendeva spese per la procedura di sanatoria, spese per il progetto in sanatoria, spese per certificazione di idoneità statica e spese di accatastamento dell'immobile, in realtà mai sopportate dal soggetto creditore. Sosteneva, inoltre, che il Tribunale non avesse correttamente considerato il contenuto e la rilevanza delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, che avevano offerto una giustificazione attendibile in ordine a quanto riportato nella scrittura privata del 30.12.2000.
Il motivo non può essere accolto.
Il IGnor , nel costituirsi dinanzi il Tribunale, ha contestato Parte_2
l'entità dei lavori che il IGnor ha affermato che gli Controparte_1
fossero stati commissionati e il quantum della pretesa di controparte ma non ha negato l'esistenza del rapporto contrattale posto a base della domanda introduttiva del giudizio.
La dichiarazione contenuta nella scrittura privata, sottoscritta dalle parti in data 30.12.2000 e non disconosciuta formalmente, ha offerto, comunque, la prova inequivocabile dei termini del rapporto obbligatorio nonché dell'esecuzione, da parte dell'attore - appellato, dei lavori di costruzione di un fabbricato in agro di Montepaone Lido, località Muscettola composto da un piano cantina, un piano terreno, due piani superiori e del conseguente credito di quest'ultimo, pari a lire 296.000.000 (da soddisfare entro il
31.12.2002, gravato convenzionalmente da interessi legali e rivalutazione monetaria).
Le affermazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio formale Parte_1
non hanno carattere confessorio e possono assumere un mero valore indiziario, conducendo a ritenere solo astrattamente possibile l'esistenza di accordi di segno parzialmente contrario alla predetta scrittura ma, in assenza di ulteriori riscontri, non consentono di ritenere che la stessa sia viziata o inefficace.
Conseguentemente, l'appello deve essere rigettato con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Sussistono astrattamente i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 116/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di e di Parte_2 Controparte_1
. avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 40 Controparte_2
dell'11.1.2016, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore dell'appellato costituito, che liquida in complessivi €
6.760,00, oltre spese generali, IVA e CAP;
-nulla sulle spese nei confronti della parte contumace;
-dichiara che sussistono astrattamente i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 116/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
Catanzaro 14.1.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino ConIGliere
3) dott.ssa Teresa Barillari ConIGliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1799/2016 RGAC
vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Caridi presso il Parte_1
cui studio sito in Soverato (CZ) alla Via F. Caminiti, 15 è elettivamente domiciliato.
appellante
e
rappresentato e difeso dall' avv. Anna Francesca Controparte_1
Annunziata Destito presso il cui studio sito in Soverato (CZ) alla via A.
Moro, 5 scala B è elettivamente domiciliato
Appellato
nonché residente in [...] Controparte_2
Appellata non
costituita
Conclusioni
Per l'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_2
adìta, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: - in via preliminare sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata per le argomentazioni sopra addotte;
nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n.
40/2016 emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro, dichiarare infondata la condanna di pagamento nei confronti del IG. e non dovuto, Parte_1
pertanto, l'importo indicato in sentenza nei confronti del IG. CP_1
;
[...]
-In via subordinata, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 40/2016
emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro, nella denegata ipotesi per cui questa Corte ritenga dovuto il pagamento del credito da parte del IG.
al IG. rideterminare correttamente l'importo dello stesso Parte_1 CP_1
in base ai calcoli sopra indicati;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Per l'appellato “Voglia l'On.le Corte adìta, Controparte_1
disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e richiesta così provvedere: - in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
- in via pregiudiziale dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc il gravame avverso la sentenza n. 40/2016 emessa dal tribunale di Catanzaro;
-nel merito, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 40/2016
emessa dal Tribunale di Catanzaro perché infondato in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze del presente grado del giudizio.”
In fatto ed in diritto
Il IG. , con atto notificato il 15.11.2004, citava i Controparte_1
coniugi e , dinanzi il Tribunale di Parte_3 Controparte_2
Catanzaro, ed esponeva:
-di aver realizzato, su incarico dei convenuti, un fabbricato di quattro piani furi terra ed un cantinato, in località Muscettola di Montepaone Lido,
anticipando anche le spese per materiali e manodopera;
-che il IG. , con atto del 26.08.1983, aveva riconosciuto di Parte_2
essere debitore del IG. della somma di € 18.075,99 Controparte_1
(£ 35.000.000,00) per i lavori realizzati alla stessa data, vale a dire sbancamento, costruzione del piano cantinato di 120 mq e del piano terra allo stato rustico, e aveva promesso il pagamento di questa somma entro e non oltre il 31.12.1983;
-che, con una successiva dichiarazione, datata il 4.05.1984, il IG. Parte_2
aveva autorizzato il IG. alla prosecuzione dei
[...] Controparte_1
lavori di completamento del fabbricato;
- che, successivamente, il IG. aveva corrisposto al IG. Parte_2
, per l'esecuzione dei lavori effettuati prima del 1983, Controparte_1
un acconto sulla somma dovuta pari a £ 8.700.000,00 (€ 4.493,17);
-che, negli anni successivi, l'attore aveva anticipato i costi necessari per sanare gli abusi edilizi e per l'accatastamento del fabbricato;
-che nel 1997, il committente aveva corrisposto al IG. CP_1
un ulteriore acconto pari a £ 50.000.000,00 (€ 25.822,84), mediante
[...]
il rilascio di effetti cambiari, comprensivi di interessi dalla data della loro emissione a quella della loro scadenza;
-che, con scrittura privata di riconoscimento del debito redatta il 30.12.2000,
a Montepaone Lido, il IG. ed il IG. Controparte_1 Parte_2
avevano rideterminato i costi e le spese sostenute fino a quel momento dallo stesso oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, sulla base del CP_1
computo metrico-estimativo del 1997, a firma dell'architetto
[...]
complessivamente per la somma di £ 296.000.000,00 (€ CP_3
152.871,24) per sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria dalla data di esecuzione dei lavori (1978/1986) al 30.12.2000.
Aggiungeva che il IG. non aveva corrisposto né detta Parte_2
somma né le somme sulla stessa maturate a titolo di interessi e di rivalutazione monetaria e che il debito non veniva estinto neppure dalla
IG.ra , coobbligata in solido con il IG. Controparte_2 Parte_2
quale comproprietaria dello stesso immobile.
Per tali ragioni, l'attore, chiedeva la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 183.888,63 o della diversa somma ritenuta di giustizia oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, con vittoria delle spese di giudizio. Nel giudizio di primo grado si costituiva soltanto il IG. Parte_2
mentre la IG.ra restava contumace. Controparte_2
Il IG. contestava non già l'esistenza del debito per cui vi è causa Parte_1
ma soltanto il relativo quantum richiesto, eccependo di essere divenuto, per intervenuta usucapione il proprietario esclusivo dell'immobile e di essere stato il solo a conferire l'incarico al IG. . Il convenuto Controparte_1
sosteneva, altresì, che la somma per i lavori eseguiti dal IG. era CP_1
complessivamente pari ad € 72.317,54, che occorreva detrarre da tale somma l'importo complessivo degli acconti versati fino a quel momento, pari ad € 30.316,00 e che, pertanto, il debito residuo da lui riconosciuto ammontava ad € 42.001,54 (arrotondati in £ 81.000.000,00 nella scrittura privata). Sosteneva, ancora, che gli interessi pattuiti tra le parti non erano dovuti per violazione della legge n. 108/1996 e che la IG.ra Controparte_2
non si era più occupata del terreno, di cui era comproprietaria in ragione della metà e su cui era stato costruito il fabbricato oggetto di causa, fin dalla pronuncia della sentenza di divorzio (sentenza del Tribunale Familiare di
- delibata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza CP_4
del 21.09.1988). Ciò avveniva anche in esecuzione degli accordi tra loro sottoscritti in sede di separazione giudiziale. In virtù di questi accordi, infatti, il IG. , fin dagli anni 80, aveva commissionato in modo Parte_1
esclusivo al IG. i lavori de quibus, impegnandosi, sempre in modo CP_1
esclusivo, a sostenerne i relativi costi, e corrispondendo, a titolo di acconto,
le somme prima specificate.
Il Tribunale, accoglieva parzialmente la domanda e condannava il IG.
al pagamento in favore del IG. Parte_2 Controparte_1 della somma di € 152.871,24, oltre gli interessi dalla scadenza del termine di adempimento (31.12.2002) al soddisfo.
Il giudice di primo grado, infatti, riteneva che la contestazione avanzata dal convenuto relativamente al profilo del quantum debeatur andasse disattesa per la natura confessoria del riconoscimento del debito a firma dello stesso convenuto, oggetto della scrittura privata del 30.12.2000, in relazione alla somma di euro 152.871,24 comprensiva del capitale, degli interessi e della rivalutazione monetaria. cui il convenuto non abbia adempiuto all'obbligazione di pagamento del corrispettivo dei lavori, assunta con la scrittura privata suddetta entro il termine di pagamento ivi pattuito del
31.12.2002.
Con atto del 30.09.2016, il IG. proponeva appello avverso Parte_2
la sentenza n. 40\2016 emessa dal Tribunale di Catanzaro.
In data 10.01.2017 si costituiva il IG. . Controparte_1
Con ordinanza del 21.02.2017, il Collegio dichiarava la contumacia della IG.ra , rigettava l'istanza d'inibitoria e rinviava per la Controparte_2
precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 18.11.2020 la causa veniva rimessa sul ruolo e rinviata all'udienza del 22.12.2020 per consentire una valutazione di una questione di procedibilità dell'appello derivante dal fatto che, dopo la prima notifica dell'atto di impugnazione in data 30.9.2016, la causa risultava iscritta a ruolo il successivo 11.10.2016.
Con ordinanza del 4.7.2024 la causa veniva nuovamente assegnata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Il IGnor con un unico motivo di impugnazione, Parte_2
ampiamente articolato, ha censurato la sentenza del Tribunale di Catanzaro
deducendo il vizio di errata valutazione delle prove acquisite nel corso della fase istruttoria e della, conseguente, errata determinazione dell'importo dovuto al IGnor . L'appellante, in particolare, ha Controparte_1
sostenuto che la somma di lire 296.000.000 (corrispondenti ad €
152.871,24) che, secondo la scrittura redatta il 30.12.2000, rappresentava il credito dell'appellato, derivante dall'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un fabbricato sito in località Muscettola di Montepaone
Lido e per l'acquisto dei materiali, non corrispondesse alla realtà, anche perché comprendeva spese per la procedura di sanatoria, spese per il progetto in sanatoria, spese per certificazione di idoneità statica e spese di accatastamento dell'immobile, in realtà mai sopportate dal soggetto creditore. Sosteneva, inoltre, che il Tribunale non avesse correttamente considerato il contenuto e la rilevanza delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, che avevano offerto una giustificazione attendibile in ordine a quanto riportato nella scrittura privata del 30.12.2000.
Il motivo non può essere accolto.
Il IGnor , nel costituirsi dinanzi il Tribunale, ha contestato Parte_2
l'entità dei lavori che il IGnor ha affermato che gli Controparte_1
fossero stati commissionati e il quantum della pretesa di controparte ma non ha negato l'esistenza del rapporto contrattale posto a base della domanda introduttiva del giudizio.
La dichiarazione contenuta nella scrittura privata, sottoscritta dalle parti in data 30.12.2000 e non disconosciuta formalmente, ha offerto, comunque, la prova inequivocabile dei termini del rapporto obbligatorio nonché dell'esecuzione, da parte dell'attore - appellato, dei lavori di costruzione di un fabbricato in agro di Montepaone Lido, località Muscettola composto da un piano cantina, un piano terreno, due piani superiori e del conseguente credito di quest'ultimo, pari a lire 296.000.000 (da soddisfare entro il
31.12.2002, gravato convenzionalmente da interessi legali e rivalutazione monetaria).
Le affermazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio formale Parte_1
non hanno carattere confessorio e possono assumere un mero valore indiziario, conducendo a ritenere solo astrattamente possibile l'esistenza di accordi di segno parzialmente contrario alla predetta scrittura ma, in assenza di ulteriori riscontri, non consentono di ritenere che la stessa sia viziata o inefficace.
Conseguentemente, l'appello deve essere rigettato con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Sussistono astrattamente i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 116/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di e di Parte_2 Controparte_1
. avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 40 Controparte_2
dell'11.1.2016, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore dell'appellato costituito, che liquida in complessivi €
6.760,00, oltre spese generali, IVA e CAP;
-nulla sulle spese nei confronti della parte contumace;
-dichiara che sussistono astrattamente i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 116/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
Catanzaro 14.1.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo