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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 7313/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7313/2022 R.G. LAVORO
TRA
nato il [...] a [...] C.F. ( ) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Cantile, come da procura in atti.
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/05/2022, il ricorrente indicato in epigrafe, ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della “ dal 26/06/2019 al 12/01/2022, epoca in cui era stato CP_1 licenziato, con mansioni di “banconista” di cui al V livello CCNL di categoria presso l'unità locale n. CE/1 di Trentola Ducenta (CE), consistente in un'attività commerciale volta alla lavorazione e preparazione carni;
che in data 08/03/2022, sussistendo i requisiti previsti dalla normativa vigente aveva richiesto il pagamento degli assegni nucleo familiare (ANF) per i periodi di seguito indicati:
1. domanda ANF n. .2001.08/03/2022.0063233 per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020; 2. CP_2 domanda ANF n. .2001.08/03/2022.0063232 per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021; 3. CP_2 domanda ANF n. .2001.08/03/2022.0063228 per il periodo dal 01/07/2021 al 12/01/2022; che CP_2 la domanda ANF del 08/03/2022 era stata accolta dall' , ma la società “ Controparte_3 [...]
, non aveva provveduto al pagamento degli ANF;
che, pertanto, sussisteva il suo diritto Parte_2 alla prestazione nella misura di € 6.821,57 per i ratei maturati e non corrisposti per il periodo dal
01/07/2019 al 12/01/2022, come da prospetto allegato al ricorso, tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito percepito.
Tanto premesso ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto a beneficiare degli importi maturati e non corrisposti a titolo di ANF (nucleo familiare composto da quattro persone) per i periodi indicati in premessa pari ad € 6.821,57, di cui € 2.879,04 per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020, di € 2.619,36 per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021 e di €
1.251,00 per il periodo dal 01/07/2021 al 12/01/2022 con condanna della convenuta in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, oltre interessi e rivalutazione, o comunque alla somma maggiore o minore che l'adito Giudice riterrà di giustizia, vinte le spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la società “ non si è costituita in giudizio, CP_1 per cui ne va dichiarata la contumacia. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_ dell' lo stesso si è costituito eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, la decadenza prevista dall'art. 47 D.P.R. 639/70 e nel merito chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto, vinte le spese di lite.
Acquisiti i documenti prodotti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale.
Va disattesa l'eccezione di difetto di competenza territoriale del Giudice adito, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento.
Se è vero che la competenza del giudice in materia di controversie di lavoro deve essere accertata in base ai criteri dettati dall'art. 413 c.p.c. , ai sensi del quale le stesse vanno proposte davanti al giudice del luogo in cui è sorto il rapporto, oppure dove si trova l'azienda o una sua dipendenza e che i due fori in questione sono alternativi, ovverosia il ricorrente può a sua scelta optare o per l'uno o per l'altro, tuttavia, è noto che per ciò che concerne, in modo particolare, le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie previste dall'art. 442 c.p.c. (assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro, malattie professionali, assegni familiari e ogni altra forma di previdenza ed assistenza obbligatorie) la “competenza è del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore” (art. 444 c.p.c.) e nel caso specifico essendo il ricorrente residente ad Aversa, quindi, radica la competenza territoriale dell'adito Tribunale;
tale criterio ha carattere inderogabile.
Inoltre, va rigettata l'eccezione di decadenza annuale formulata dall' avendo parte ricorrente CP_2 agito in giudizio entro il termine previsto per legge.
Nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Giova premettere alla disamina in fatto della vicenda un breve richiamo alla normativa applicabile alla fattispecie.
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1 gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del D.L. n. 69 del 1988, convertito in L. n. 153 del 1988. La disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, contenuta nell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è strettamente collegata a quella generale degli assegni familiari contenuta nel D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo Unico sugli assegni familiari).
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito (che sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge) del nucleo familiare - composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro - secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al
30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della L. n. 15 del 1968 (art. 2, co. 9, D.L. n. 69 del 1988). L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
A decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi della circolare n. 45/2019 le domande di assegno per il CP_2 nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all' esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire CP_2 all'utenza il corretto calcolo dell'importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Quanto alla posizione del datore di lavoro e agli obblighi che sullo stesso gravano, occorre premettere che, per pacifica giurisprudenza, egli rappresenta un semplice intermediario tra la P.A. e il beneficiario dell'assegno, con funzione di mero anticipatore delle somme dovute all'avente diritto a titolo di prestazione familiare;
l'unico soggetto obbligato ex lege al pagamento è l' il quale, ove CP_2 ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa, dovrà corrispondere la prestazione previdenziale indipendentemente dalle iniziative dell'imprenditore a riguardo. Ciò deriva dal più generale principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c., che al comma
1 stabilisce che “le prestazioni indicate nell'art. 2114 [tra le quali sono compresi anche gli assegni per il nucleo familiare] sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza […]”.
Pertanto, presentata la relativa domanda e maturate le condizioni per la prestazione previdenziale, sorge sul datore di lavoro un mero obbligo di anticipazione della predetta prestazione a favore dei propri dipendenti, con salvezza del diritto al conguaglio (Cass. Civ. Sez. Lav., 02. 3.2021, n. 5640).
Il datore di lavoro è un mero delegatario al pagamento che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.P.R.
797/1955 così come modificato dall'articolo 8 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, dovrà corrispondere “alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione” l'assegno previdenziale all'avente diritto. È evidente, quindi, che tale previsione può trovare applicazione solo se il rapporto di lavoro sia pendente, dal momento che altrimenti, il datore di lavoro non è neppure messo nelle condizioni di poter svolgere la funzione di intermediario.
Di contro, ad avviso dell' l'obbligazione di pagamento in capo all'ex datore di lavoro CP_2 sussisterebbe anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione del rapporto ma relativa a periodi pregressi, semprechè l'impresa conservi un rapporto previdenziale con l' ovvero non sia CP_2 cessata o fallita (cfr. circolare-messaggio n. 12790 del 2 maggio 2006). CP_2
Tuttavia, deve rilevarsi che tale interpretazione non risulta sorretta da alcuna disposizione di legge ma da una semplice determinazione interna dell'istituto, non avente efficacia erga omnes.
Tornando al caso che ci occupa, secondo quanto allegato e dimostrato dalla parte ricorrente emerge che il lavoratore ha presentato in data 8.03.2022 tre distinte domande per il riconoscimento dell'ANF, e quindi dopo la cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta in data 12.01.2022, cfr. doc. C2 storico lavoratore in atti).
Considerata, pertanto, la posteriorità delle domande al momento conclusivo del rapporto di lavoro,
l'inoltro da parte del lavoratore delle predette domande e della relativa documentazione
(composizione e redditi del nucleo familiare) al datore di lavoro ai fini della liquidazione degli assegni in busta paga solo in data 7.04.2022, si ritiene che la società ex datrice di lavoro, pur se astrattamente qualificabile quale soggetto dotato di legittimazione processuale passiva rispetto alla domanda, non assume tuttavia la veste di legittimato passivo in senso sostanziale, essendo comunque ed in ogni caso incombente in capo all' l'obbligo di pagamento della prestazione assistenziale ANF CP_2 all'interessato.
Pertanto, posto l'accertamento giudiziale del diritto all'erogazione dell'assegno al nucleo familiare, una volta cessato il rapporto di lavoro relativo al periodo di cui alla richiesta, l'obbligazione del pagamento è a carico dell' quale unico soggetto debitore delle predette prestazioni assistenziali, CP_2 non sussistendo alcuna previsione di legge che ne escluda il pagamento diretto quando sia venuto meno il rapporto di lavoro per il periodo in questione.
Nella fattispecie parte ricorrente ha dimostrato che, pur avendo maturando il diritto agli assegni familiari per il periodo richiesto in ricorso (cfr. provvedimenti di accoglimento per i periodi dal CP_2
01/07/2019 al 30/06/2020, dal 01/07/2020 al 30/06/2021 e dal 01/07/2021 al 12/01/2022), non ha ricevuto in anticipo il pagamento degli stessi dal datore di lavoro. Inoltre, ha provato con la medesima CP_ documentazione, neppure contestata dall' l'ammontare mensile degli assegni per il nucleo CP_ familiare spettanti. Infatti, con i provvedimenti di accoglimento l' ha determinato l'ammontare mensile degli assegni per nucleo familiare secondo le tabelle ANF (tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito percepito), nella misura di € 239,92 per il periodo dal
01/07/2019 al 30/06/2020, di € 218,28 per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021 e di € 208,50 per il periodo dal 01/07/2021 al 12/01/2022.
Da ciò ne consegue che il ricorrente risulta creditore per il periodo dal 1/07/2019 al 12.01.2022 della somma di € 6.749,40 di cui € 2.879,04 per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020 (tabelle ANF
2019), di € 2.619,36 per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021 e di € 1.251,00 per il periodo dal Contr 01/07/2021 al 12/01/2022 a titolo di ratei maturati e non corrisposti di in assenza di prova del relativo pagamento.
La domanda deve essere accolta e, stante l'inadempimento del datore di lavoro, deve condannarsi l' al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 6.749,40 a titolo CP_2 di ratei di Assegno Nucleo Familiare per il periodo dal 01/07/2019 al 12/01/2022, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa. Nulla per le spese di lite nei confronti della società che è rimasta contumace. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_2 della complessiva somma di € 6.749,40 a titolo di ratei di Assegno Nucleo Familiare per il periodo dal 01/07/2019 al 12/01/2022, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo.
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi CP_2
€ 1.800,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario. Nulla per le spese nei confronti della società resistente rimasta contumace. CP_1
Si comunichi.
Aversa, 23/05/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7313/2022 R.G. LAVORO
TRA
nato il [...] a [...] C.F. ( ) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Cantile, come da procura in atti.
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/05/2022, il ricorrente indicato in epigrafe, ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della “ dal 26/06/2019 al 12/01/2022, epoca in cui era stato CP_1 licenziato, con mansioni di “banconista” di cui al V livello CCNL di categoria presso l'unità locale n. CE/1 di Trentola Ducenta (CE), consistente in un'attività commerciale volta alla lavorazione e preparazione carni;
che in data 08/03/2022, sussistendo i requisiti previsti dalla normativa vigente aveva richiesto il pagamento degli assegni nucleo familiare (ANF) per i periodi di seguito indicati:
1. domanda ANF n. .2001.08/03/2022.0063233 per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020; 2. CP_2 domanda ANF n. .2001.08/03/2022.0063232 per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021; 3. CP_2 domanda ANF n. .2001.08/03/2022.0063228 per il periodo dal 01/07/2021 al 12/01/2022; che CP_2 la domanda ANF del 08/03/2022 era stata accolta dall' , ma la società “ Controparte_3 [...]
, non aveva provveduto al pagamento degli ANF;
che, pertanto, sussisteva il suo diritto Parte_2 alla prestazione nella misura di € 6.821,57 per i ratei maturati e non corrisposti per il periodo dal
01/07/2019 al 12/01/2022, come da prospetto allegato al ricorso, tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito percepito.
Tanto premesso ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto a beneficiare degli importi maturati e non corrisposti a titolo di ANF (nucleo familiare composto da quattro persone) per i periodi indicati in premessa pari ad € 6.821,57, di cui € 2.879,04 per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020, di € 2.619,36 per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021 e di €
1.251,00 per il periodo dal 01/07/2021 al 12/01/2022 con condanna della convenuta in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, oltre interessi e rivalutazione, o comunque alla somma maggiore o minore che l'adito Giudice riterrà di giustizia, vinte le spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la società “ non si è costituita in giudizio, CP_1 per cui ne va dichiarata la contumacia. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_ dell' lo stesso si è costituito eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, la decadenza prevista dall'art. 47 D.P.R. 639/70 e nel merito chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto, vinte le spese di lite.
Acquisiti i documenti prodotti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale.
Va disattesa l'eccezione di difetto di competenza territoriale del Giudice adito, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento.
Se è vero che la competenza del giudice in materia di controversie di lavoro deve essere accertata in base ai criteri dettati dall'art. 413 c.p.c. , ai sensi del quale le stesse vanno proposte davanti al giudice del luogo in cui è sorto il rapporto, oppure dove si trova l'azienda o una sua dipendenza e che i due fori in questione sono alternativi, ovverosia il ricorrente può a sua scelta optare o per l'uno o per l'altro, tuttavia, è noto che per ciò che concerne, in modo particolare, le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie previste dall'art. 442 c.p.c. (assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro, malattie professionali, assegni familiari e ogni altra forma di previdenza ed assistenza obbligatorie) la “competenza è del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore” (art. 444 c.p.c.) e nel caso specifico essendo il ricorrente residente ad Aversa, quindi, radica la competenza territoriale dell'adito Tribunale;
tale criterio ha carattere inderogabile.
Inoltre, va rigettata l'eccezione di decadenza annuale formulata dall' avendo parte ricorrente CP_2 agito in giudizio entro il termine previsto per legge.
Nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Giova premettere alla disamina in fatto della vicenda un breve richiamo alla normativa applicabile alla fattispecie.
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1 gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del D.L. n. 69 del 1988, convertito in L. n. 153 del 1988. La disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, contenuta nell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è strettamente collegata a quella generale degli assegni familiari contenuta nel D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo Unico sugli assegni familiari).
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito (che sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge) del nucleo familiare - composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro - secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al
30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della L. n. 15 del 1968 (art. 2, co. 9, D.L. n. 69 del 1988). L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
A decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi della circolare n. 45/2019 le domande di assegno per il CP_2 nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all' esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire CP_2 all'utenza il corretto calcolo dell'importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Quanto alla posizione del datore di lavoro e agli obblighi che sullo stesso gravano, occorre premettere che, per pacifica giurisprudenza, egli rappresenta un semplice intermediario tra la P.A. e il beneficiario dell'assegno, con funzione di mero anticipatore delle somme dovute all'avente diritto a titolo di prestazione familiare;
l'unico soggetto obbligato ex lege al pagamento è l' il quale, ove CP_2 ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa, dovrà corrispondere la prestazione previdenziale indipendentemente dalle iniziative dell'imprenditore a riguardo. Ciò deriva dal più generale principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c., che al comma
1 stabilisce che “le prestazioni indicate nell'art. 2114 [tra le quali sono compresi anche gli assegni per il nucleo familiare] sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza […]”.
Pertanto, presentata la relativa domanda e maturate le condizioni per la prestazione previdenziale, sorge sul datore di lavoro un mero obbligo di anticipazione della predetta prestazione a favore dei propri dipendenti, con salvezza del diritto al conguaglio (Cass. Civ. Sez. Lav., 02. 3.2021, n. 5640).
Il datore di lavoro è un mero delegatario al pagamento che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.P.R.
797/1955 così come modificato dall'articolo 8 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, dovrà corrispondere “alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione” l'assegno previdenziale all'avente diritto. È evidente, quindi, che tale previsione può trovare applicazione solo se il rapporto di lavoro sia pendente, dal momento che altrimenti, il datore di lavoro non è neppure messo nelle condizioni di poter svolgere la funzione di intermediario.
Di contro, ad avviso dell' l'obbligazione di pagamento in capo all'ex datore di lavoro CP_2 sussisterebbe anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione del rapporto ma relativa a periodi pregressi, semprechè l'impresa conservi un rapporto previdenziale con l' ovvero non sia CP_2 cessata o fallita (cfr. circolare-messaggio n. 12790 del 2 maggio 2006). CP_2
Tuttavia, deve rilevarsi che tale interpretazione non risulta sorretta da alcuna disposizione di legge ma da una semplice determinazione interna dell'istituto, non avente efficacia erga omnes.
Tornando al caso che ci occupa, secondo quanto allegato e dimostrato dalla parte ricorrente emerge che il lavoratore ha presentato in data 8.03.2022 tre distinte domande per il riconoscimento dell'ANF, e quindi dopo la cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta in data 12.01.2022, cfr. doc. C2 storico lavoratore in atti).
Considerata, pertanto, la posteriorità delle domande al momento conclusivo del rapporto di lavoro,
l'inoltro da parte del lavoratore delle predette domande e della relativa documentazione
(composizione e redditi del nucleo familiare) al datore di lavoro ai fini della liquidazione degli assegni in busta paga solo in data 7.04.2022, si ritiene che la società ex datrice di lavoro, pur se astrattamente qualificabile quale soggetto dotato di legittimazione processuale passiva rispetto alla domanda, non assume tuttavia la veste di legittimato passivo in senso sostanziale, essendo comunque ed in ogni caso incombente in capo all' l'obbligo di pagamento della prestazione assistenziale ANF CP_2 all'interessato.
Pertanto, posto l'accertamento giudiziale del diritto all'erogazione dell'assegno al nucleo familiare, una volta cessato il rapporto di lavoro relativo al periodo di cui alla richiesta, l'obbligazione del pagamento è a carico dell' quale unico soggetto debitore delle predette prestazioni assistenziali, CP_2 non sussistendo alcuna previsione di legge che ne escluda il pagamento diretto quando sia venuto meno il rapporto di lavoro per il periodo in questione.
Nella fattispecie parte ricorrente ha dimostrato che, pur avendo maturando il diritto agli assegni familiari per il periodo richiesto in ricorso (cfr. provvedimenti di accoglimento per i periodi dal CP_2
01/07/2019 al 30/06/2020, dal 01/07/2020 al 30/06/2021 e dal 01/07/2021 al 12/01/2022), non ha ricevuto in anticipo il pagamento degli stessi dal datore di lavoro. Inoltre, ha provato con la medesima CP_ documentazione, neppure contestata dall' l'ammontare mensile degli assegni per il nucleo CP_ familiare spettanti. Infatti, con i provvedimenti di accoglimento l' ha determinato l'ammontare mensile degli assegni per nucleo familiare secondo le tabelle ANF (tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito percepito), nella misura di € 239,92 per il periodo dal
01/07/2019 al 30/06/2020, di € 218,28 per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021 e di € 208,50 per il periodo dal 01/07/2021 al 12/01/2022.
Da ciò ne consegue che il ricorrente risulta creditore per il periodo dal 1/07/2019 al 12.01.2022 della somma di € 6.749,40 di cui € 2.879,04 per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020 (tabelle ANF
2019), di € 2.619,36 per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021 e di € 1.251,00 per il periodo dal Contr 01/07/2021 al 12/01/2022 a titolo di ratei maturati e non corrisposti di in assenza di prova del relativo pagamento.
La domanda deve essere accolta e, stante l'inadempimento del datore di lavoro, deve condannarsi l' al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 6.749,40 a titolo CP_2 di ratei di Assegno Nucleo Familiare per il periodo dal 01/07/2019 al 12/01/2022, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa. Nulla per le spese di lite nei confronti della società che è rimasta contumace. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_2 della complessiva somma di € 6.749,40 a titolo di ratei di Assegno Nucleo Familiare per il periodo dal 01/07/2019 al 12/01/2022, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo.
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi CP_2
€ 1.800,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario. Nulla per le spese nei confronti della società resistente rimasta contumace. CP_1
Si comunichi.
Aversa, 23/05/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano