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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 08/04/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 160/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel. dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 160 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PALA AGOSTINA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL POPOLO N. 19 –
OROSEI presso lo studio del difensore e (C.F. CP_1
), con il patrocinio dell'avv. GAIA ANTONIO, elettivamente C.F._2
domiciliata in VIA P. CAVARO N. 23 – CAGLIARI, presso lo studio del difensore
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI:
Il Tribunale adito voglia:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e Parte_1
in data 21 agosto 1993, matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello CP_1
stato civile del Comune di Sarule al n. 7, Serie A, P. II;
• ordinare al Comune di Sarule di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni:
1. assegnare l'abitazione coniugale sita in Sarule (NU) nella via Grazia
Deledda n. 16 al sig. che vi coabiterà con i figli e Parte_1 ER Per_2
2. il sig. sarà onerato del mantenimento della figlia maggiorenne Pt_1
non ancora economicamente autosufficiente e delle spese di natura Per_2 straordinaria sino a quando non raggiungerà l'autosufficienza economica;
3. avendo redditi propri la sig.ra rinuncia al mantenimento da CP_1
parte del sig. ; Pt_1
4. spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel ricorso congiunto del 17 gennaio 2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.02.2025 e hanno esposto Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio civile a Sarule il 21 agosto 1993, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Sarule al n. 7, Serie A, P. II;
che dall'unione sono nati i figli (nato il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e ER
(nata il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_2
che con sentenza n. 54/2023 il Tribunale di Nuoro, in seguito all'accordo tra i coniugi, ha dichiarato la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: “2) assegna
l'abitazione coniugale sita in Sarule (NU) nella Via Grazia Deledda n. 16 al sig. Pt_1
che vi coabiterà con i figli e;
3) prende atto che il sig. ER Per_2 Pt_1
provvederà al mantenimento della figlia e al pagamento delle spese di natura Per_2
straordinaria; 4) pone a carico del sig. a titolo di mantenimento della signora la Pt_1 somma mensile di € 150,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
5) prende atto che il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ER
eventualmente riceverà dai genitori gli aiuti economici di cui avrà bisogno;
6) prende atto che l'autovettura Fiat ND intestata alla signora resterà nella proprietà CP_1 esclusiva di quest'ultima, mentre l'auto Ford FO resterà in proprietà al sig. ; Pt_1
7) entrambe le parti si obbligano al rispetto e alla solidarietà reciproca e a favorire il rapporto dell'altro con i figli;
8) compensa tra le parti le spese di lite.”; che dalla data della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno. Ciò premesso, i ricorrenti hanno
Pag. 2 di 4 rassegnato le conclusioni sopra indicate, così come confermate nelle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 20.03.2025.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) L.
898/1970, nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a 6 mesi. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda delle parti volta a ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, come dalle stesse espressamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 21 agosto 1993, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
[...]
Sarule al n. 7, Serie A, Parte II;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sarule di procedere all'annotazione della sentenza;
- assegna l'abitazione coniugale sita in Sarule (NU) nella Via Grazia Deledda n.
16 al sig. , che vi coabiterà con i figli e Parte_1 ER Per_2
- prende atto che il sig. sarà onerato del mantenimento della figlia Pt_1
maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente e delle spese di Per_2 natura straordinaria sino a quando non raggiungerà l'autosufficienza economica;
- prende atto che la sig.ra rinuncia al mantenimento da parte del sig. CP_1
, avendo redditi propri;
Pt_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Pag. 3 di 4 Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel. dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 160 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PALA AGOSTINA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL POPOLO N. 19 –
OROSEI presso lo studio del difensore e (C.F. CP_1
), con il patrocinio dell'avv. GAIA ANTONIO, elettivamente C.F._2
domiciliata in VIA P. CAVARO N. 23 – CAGLIARI, presso lo studio del difensore
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI:
Il Tribunale adito voglia:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e Parte_1
in data 21 agosto 1993, matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello CP_1
stato civile del Comune di Sarule al n. 7, Serie A, P. II;
• ordinare al Comune di Sarule di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni:
1. assegnare l'abitazione coniugale sita in Sarule (NU) nella via Grazia
Deledda n. 16 al sig. che vi coabiterà con i figli e Parte_1 ER Per_2
2. il sig. sarà onerato del mantenimento della figlia maggiorenne Pt_1
non ancora economicamente autosufficiente e delle spese di natura Per_2 straordinaria sino a quando non raggiungerà l'autosufficienza economica;
3. avendo redditi propri la sig.ra rinuncia al mantenimento da CP_1
parte del sig. ; Pt_1
4. spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel ricorso congiunto del 17 gennaio 2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.02.2025 e hanno esposto Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio civile a Sarule il 21 agosto 1993, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Sarule al n. 7, Serie A, P. II;
che dall'unione sono nati i figli (nato il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e ER
(nata il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_2
che con sentenza n. 54/2023 il Tribunale di Nuoro, in seguito all'accordo tra i coniugi, ha dichiarato la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: “2) assegna
l'abitazione coniugale sita in Sarule (NU) nella Via Grazia Deledda n. 16 al sig. Pt_1
che vi coabiterà con i figli e;
3) prende atto che il sig. ER Per_2 Pt_1
provvederà al mantenimento della figlia e al pagamento delle spese di natura Per_2
straordinaria; 4) pone a carico del sig. a titolo di mantenimento della signora la Pt_1 somma mensile di € 150,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
5) prende atto che il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ER
eventualmente riceverà dai genitori gli aiuti economici di cui avrà bisogno;
6) prende atto che l'autovettura Fiat ND intestata alla signora resterà nella proprietà CP_1 esclusiva di quest'ultima, mentre l'auto Ford FO resterà in proprietà al sig. ; Pt_1
7) entrambe le parti si obbligano al rispetto e alla solidarietà reciproca e a favorire il rapporto dell'altro con i figli;
8) compensa tra le parti le spese di lite.”; che dalla data della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno. Ciò premesso, i ricorrenti hanno
Pag. 2 di 4 rassegnato le conclusioni sopra indicate, così come confermate nelle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 20.03.2025.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) L.
898/1970, nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a 6 mesi. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda delle parti volta a ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, come dalle stesse espressamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 21 agosto 1993, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
[...]
Sarule al n. 7, Serie A, Parte II;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sarule di procedere all'annotazione della sentenza;
- assegna l'abitazione coniugale sita in Sarule (NU) nella Via Grazia Deledda n.
16 al sig. , che vi coabiterà con i figli e Parte_1 ER Per_2
- prende atto che il sig. sarà onerato del mantenimento della figlia Pt_1
maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente e delle spese di Per_2 natura straordinaria sino a quando non raggiungerà l'autosufficienza economica;
- prende atto che la sig.ra rinuncia al mantenimento da parte del sig. CP_1
, avendo redditi propri;
Pt_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Pag. 3 di 4 Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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