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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/11/2024, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3084/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3084/2024 promossa da:
CF ) con l'avv. Nicoletta Ricci CP_1 C.F._1
e
(CF ) con l'avv. Francesca Provenzale CP_2 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 25/7/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno, in data 26/05/2007 e che dalla loro unione sono nati i figli
[...]
(CF ), nato il [...] in [...] - Persona_1 C.F._3
Colombia - cittadino italiano – ed (CF Parte_1
) nato il [...] in C.F._4 Florencia - Colombia - cittadino italiano -, entrambi residenti in [...]. I figli, oggi maggiorenni, sono entrambi studenti ed economicamente non autosufficienti Con provvedimento in data 6/8/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 21/11/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 21/11/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_2 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 26/05/2007 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 54, parte 2, serie A , anno 2007 DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Via Puini n. 43 (LI), di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla sig.ra , che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli CP_2 [...]
e , che ivi manterranno la propria residenza;
Parte_1 Persona_1
3. il sig. trasferirà la propria residenza anagrafica in via Gozzer 5 (LI), CP_1 appartamento dallo stesso condotto in locazione, entro un mese dalla sottoscrizione dell'accordo inter partes;
4. i figli, oggi maggiorenni, resteranno collocati prevalentemente presso la madre, liberi di andare dal padre ogni qualvolta lo desiderino;
5. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 CP_2 figli e , la somma di € 1.000,00 mensile (€ 500,00 per ciascun Persona_2 Persona_1 figlio), rivalutabile annualmente secondo ISTAT. Tale somma sarà corrisposta alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
CP_2
6. La sig.ra percepirà per intero l'assegno unico spettante per entrambi i figli;
CP_2
7. Le spese straordinarie occorrenti per i figli relative all'istruzione (compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo i libri, le tasse scolastiche e/o universitarie, spese per corsi di formazione, il materiale didattico, ripetizioni, viaggi di istruzione), all'educazione, alla salute (spese mediche non coperte dal SNN, odontoiatriche, oculistiche, per farmaci, ticket, visite specialistiche ecc.), alle attività ludico/sportive (comprese iscrizioni, attrezzature e vestiario, tornei, gare e trasferte), ricreative (compresi abbonamenti a stabilimenti balneari, viaggi senza genitori), trasporti (quali treni ecc.), spese di acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria dei motorini già in uso ai figli, e/o dei motorini ed auto da intestare in futuro ai figli (assicurazione, riparazioni, multe ecc.), spese di scuola guida, verranno sostenute dai genitori nella misura del 70% a carico del Sig. e del CP_1
30% a carico della sig.ra CP_2
In deroga a quanto sopra le parti pattuiscono che rientreranno nella quota di manteni- mento ordinario le spese per visite psicologiche, laddove occorrenti, per e Persona_1 per la visita oculistica annuale dello stesso, le spese per le visite sportive di entrambi i figli e la spesa per i bolli dei motorini già in uso ai figli, e/o di motorini ed auto da intestare in futuro ai figli.
Per quanto concerne le spese di bollo, di assicurazione, tagliando, revisione della vettura HYUNDAI i10, in uso oltre che alla sig.ra anche ai figli, le parti pattuiscono che il CP_2
50% sarà a carico della sig.ra ed il restante 50% sarà ripartito in misura del 70% a CP_2 carico del e del 30% a carico della sig.ra In caso di danni al mezzo causati dai CP_1 CP_2 figli, le relative spese di riparazione saranno ripartite in misura del 50% ciascuno tra i coniugi.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere concordate preventivamente tra i coniugi e documentate, ad eccezione di quelle scolastiche ed urgenti e di quelle di assicurazione e bollo dei motorini in uso ai figli.
La quota parte di ciascun genitore delle spese sopra indicate, occorrenti e/o concordate tra gli stessi, sarà rimborsata al genitore che la ha anticipata entro 10 giorni dal giorno in cui sono state richieste. L'accordo a sostenere tali spese, laddove necessario, dovrà essere espresso mediante messaggio whats-app o e-mail. Qualora non intervenga espresso diniego entro gg. 7 dalla richiesta, l'autorizzazione si darà per avvenuta.
8. Le detrazioni fiscali saranno ripartite in misura del 70% a favore del sig. e del 30% CP_1
a favore della sig.ra CP_2
9. Le spese straordinarie occorrenti per il cane della famiglia (quali ad esempio visite, esami clinici ed interventi) saranno ripartite in misura del 50% a carico del e del 50% a CP_1 carico della sig.ra CP_2
10. Le spese condominiali straordinarie occorrenti per la casa coniugale saranno a carico dei coniugi in misura del 70% a carico del sig. e del 30% a carico della sig.ra CP_1 CP_2 mentre quelle ordinarie resteranno a carico esclusivo della sig.ra che provvederà CP_2 altresì a volturare le utenze a suo nome entro la data di udienza fissata dal Tribunale;
11. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente ad ogni contributo di mantenimento a loro favore.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3084/2024 promossa da:
CF ) con l'avv. Nicoletta Ricci CP_1 C.F._1
e
(CF ) con l'avv. Francesca Provenzale CP_2 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 25/7/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno, in data 26/05/2007 e che dalla loro unione sono nati i figli
[...]
(CF ), nato il [...] in [...] - Persona_1 C.F._3
Colombia - cittadino italiano – ed (CF Parte_1
) nato il [...] in C.F._4 Florencia - Colombia - cittadino italiano -, entrambi residenti in [...]. I figli, oggi maggiorenni, sono entrambi studenti ed economicamente non autosufficienti Con provvedimento in data 6/8/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 21/11/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 21/11/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_2 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 26/05/2007 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 54, parte 2, serie A , anno 2007 DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Via Puini n. 43 (LI), di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla sig.ra , che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli CP_2 [...]
e , che ivi manterranno la propria residenza;
Parte_1 Persona_1
3. il sig. trasferirà la propria residenza anagrafica in via Gozzer 5 (LI), CP_1 appartamento dallo stesso condotto in locazione, entro un mese dalla sottoscrizione dell'accordo inter partes;
4. i figli, oggi maggiorenni, resteranno collocati prevalentemente presso la madre, liberi di andare dal padre ogni qualvolta lo desiderino;
5. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 CP_2 figli e , la somma di € 1.000,00 mensile (€ 500,00 per ciascun Persona_2 Persona_1 figlio), rivalutabile annualmente secondo ISTAT. Tale somma sarà corrisposta alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
CP_2
6. La sig.ra percepirà per intero l'assegno unico spettante per entrambi i figli;
CP_2
7. Le spese straordinarie occorrenti per i figli relative all'istruzione (compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo i libri, le tasse scolastiche e/o universitarie, spese per corsi di formazione, il materiale didattico, ripetizioni, viaggi di istruzione), all'educazione, alla salute (spese mediche non coperte dal SNN, odontoiatriche, oculistiche, per farmaci, ticket, visite specialistiche ecc.), alle attività ludico/sportive (comprese iscrizioni, attrezzature e vestiario, tornei, gare e trasferte), ricreative (compresi abbonamenti a stabilimenti balneari, viaggi senza genitori), trasporti (quali treni ecc.), spese di acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria dei motorini già in uso ai figli, e/o dei motorini ed auto da intestare in futuro ai figli (assicurazione, riparazioni, multe ecc.), spese di scuola guida, verranno sostenute dai genitori nella misura del 70% a carico del Sig. e del CP_1
30% a carico della sig.ra CP_2
In deroga a quanto sopra le parti pattuiscono che rientreranno nella quota di manteni- mento ordinario le spese per visite psicologiche, laddove occorrenti, per e Persona_1 per la visita oculistica annuale dello stesso, le spese per le visite sportive di entrambi i figli e la spesa per i bolli dei motorini già in uso ai figli, e/o di motorini ed auto da intestare in futuro ai figli.
Per quanto concerne le spese di bollo, di assicurazione, tagliando, revisione della vettura HYUNDAI i10, in uso oltre che alla sig.ra anche ai figli, le parti pattuiscono che il CP_2
50% sarà a carico della sig.ra ed il restante 50% sarà ripartito in misura del 70% a CP_2 carico del e del 30% a carico della sig.ra In caso di danni al mezzo causati dai CP_1 CP_2 figli, le relative spese di riparazione saranno ripartite in misura del 50% ciascuno tra i coniugi.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere concordate preventivamente tra i coniugi e documentate, ad eccezione di quelle scolastiche ed urgenti e di quelle di assicurazione e bollo dei motorini in uso ai figli.
La quota parte di ciascun genitore delle spese sopra indicate, occorrenti e/o concordate tra gli stessi, sarà rimborsata al genitore che la ha anticipata entro 10 giorni dal giorno in cui sono state richieste. L'accordo a sostenere tali spese, laddove necessario, dovrà essere espresso mediante messaggio whats-app o e-mail. Qualora non intervenga espresso diniego entro gg. 7 dalla richiesta, l'autorizzazione si darà per avvenuta.
8. Le detrazioni fiscali saranno ripartite in misura del 70% a favore del sig. e del 30% CP_1
a favore della sig.ra CP_2
9. Le spese straordinarie occorrenti per il cane della famiglia (quali ad esempio visite, esami clinici ed interventi) saranno ripartite in misura del 50% a carico del e del 50% a CP_1 carico della sig.ra CP_2
10. Le spese condominiali straordinarie occorrenti per la casa coniugale saranno a carico dei coniugi in misura del 70% a carico del sig. e del 30% a carico della sig.ra CP_1 CP_2 mentre quelle ordinarie resteranno a carico esclusivo della sig.ra che provvederà CP_2 altresì a volturare le utenze a suo nome entro la data di udienza fissata dal Tribunale;
11. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente ad ogni contributo di mantenimento a loro favore.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai