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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4145/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. C.F._2
BECCARELLO DANIELA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
1) I figli minori nata a [...] il [...] e Persona_1 nato a [...] il [...], restano Persona_2 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, vivranno con la madre, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé quando vorrà, compreso il pernotto, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e lavorative dei genitori.
I figli trascorreranno con ciascun genitore, in via esclusiva, un periodo di tre settimane, anche non consecutive, durante l'estate ed un periodo complessivo di tre settimane, anche non consecutive, durante l'autunno, l'inverno e la primavera, nei periodi di vacanze scolastiche comprensivi del periodo natalizio, pasquale ed i ponti festivi.
2) La casa familiare sita a Venezia San Marco 3005, con mobili ed arredi, resterà assegnata alla moglie che vi abiterà con i figli;
3) Il padre, verserà mensilmente alla madre, Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Parte_1 la somma di € 600,00 per ciascuno di essi, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di novembre 2025.
4) terrà a proprio carico il 100% delle spese Parte_2 straordinarie relative ai figli secondo il protocollo del Tribunale di Venezia e quindi:
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, spese protesiche;
f) spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private;
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non effettuate presso il SSN, spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad euro 500,00 annui, spese per occhiali o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad euro 300,00 annua salvo diverso accordo tra i genitori;
b) spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
c) spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali o simili presso strutture private.
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo, spese per dotazione informatica di base
(pc/Tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di euro 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione;
c) assicurazione scolastica;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) viaggi di studio e/o di istruzione con pernottamento, soggiorni all'estero per motivi di studio;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero;
e) alloggio, ove fuori sede, presso la sede universitaria;
f) frequenza del conservatorio o corsi di formazione, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede);
– spese di natura ludica o parascolastica (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi euro 400,00 l'anno.
– spese di natura ludica o parascolastica (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi privati per l'apprendimento di lingue straniere;
b) corsi per attività artistiche (musica, teatro disegno, pittura etc..) corsi di informatica con la relativa strumentazione, corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf;
c) il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura, strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
d) campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali, quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad euro 60,00 oltre spese di vitto;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida/nautica (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Il signor si impegna a trasferire alla signora Parte_2
entro quarantacinque giorni dalla data di Parte_1 omologa della separazione coniugale, la piena proprietà della propria quota indivisa del 50% dell'immobile sito in Venezia, San
Marco 3005 costituito da un appartamento al piano terra e primo così catastalmente identificato: Catasto Fabbricati – Comune di Venezia,
Foglio 15 (quindici), Mappale 2560 (duemilacinquecentosessanta), subalterno 2 (due), Sestiere San Marco n. 3005, piano T-1, z.c. 1, categoria A/3, classe 4, vani 7, sup.cat.tot.mq. 159 – tot.escl.aree scop. mq. 165, Rendita catastale euro 1.097,57. L'immobile de quo non è soggetto alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 42/2004 parte II, come da dichiarazione della Soprintendenza 30.06.2017
(cfr. Allegato C all'atto di compravendita – doc.5). L'immobile è sottoposto alle disposizioni del citato D. Lgs. n.42/2004 parte III in quanto compreso nel vincolo paesaggistico posto su Venezia e
Laguna.
La signora rinuncia al contribuito di Parte_1 mantenimento da parte del marito a fronte del trasferimento di proprietà da parte del marito, della sua quota indivisa del 50% della casa familiare sita in Venezia, San Marco 3005 sopra meglio identificata.
I coniugi danno atto che l'accordo di trasferimento immobiliare, tramite successivo rogito notarile, della quota indivisa del 50% della piena proprietà da a Parte_2 Parte_1 dell'immobile sito in Venezia, Sestiere San Marco n. 3005, rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali della famiglia per quanto attiene il rapporto tra coniugi.
Il nuovo assetto è necessario al fine di assicurare il rispetto degli interessi familiari prevalenti rispetto agli interessi di ciascuno dei ricorrenti.
I coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali di cui sopra, l'esenzione di ogni imposta o tassa ex art.19 L. n.74/87
e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999.
dichiara sin d'ora che l'immobile oggetto di Parte_1 cessione, costituisce per la stessa prima casa nonché sua residenza e pertanto chiede sin d'ora, per quanto occorrer possa,
l'applicazione delle agevolazioni previste dalla Legge.
6) e continueranno a pagare, Parte_2 Parte_1 ciascuno per giusta metà, il residuo del debito del mutuo contratto da entrambi nell'anno 2017, con Volksbank Banca Popolare dell'Alto
Adige s.p.a. a garanzia del quale la Banca ha iscritto ipoteca sulla casa familiare.
I ricorrenti danno atto di essersi già divisi i beni mobili in comunione e che non residuano ulteriori beni da dividere.
I mobili ed arredi della casa familiare rimangono in proprietà esclusiva della signora Parte_1
I coniugi chiedono pertanto sia omologata la separazione coniugale alle condizioni di cui sopra riportate.
Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 18.10.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario il
05.07.2003 a Venezia, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 6, parte 2, serie A, anno 2003 del Comune di Venezia;
che da tale unione erano nati i figli minori in data 19.02.2007 Per_1
e il 01.03.2008. Persona_2
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis.
Fissata con decreto del 05.11.2024 l'udienza di comparizione, in modalità cartolare, per la data del 21.01.2025, le parti formulavano istanza di anticipazione e il Giudice, ritenuta meritevole di essere accolta, fissava nuova udienza al 17.12.2024. Lette le note depositate congiuntamente dai coniugi il 12.12.2024 in cui insistevano nell'accoglimento della domanda formulata alle condizioni rassegnate, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda come formulata dalle parti merita di essere accolta. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Venezia, 20 dicembre 2024 La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4145/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. C.F._2
BECCARELLO DANIELA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
1) I figli minori nata a [...] il [...] e Persona_1 nato a [...] il [...], restano Persona_2 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, vivranno con la madre, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé quando vorrà, compreso il pernotto, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e lavorative dei genitori.
I figli trascorreranno con ciascun genitore, in via esclusiva, un periodo di tre settimane, anche non consecutive, durante l'estate ed un periodo complessivo di tre settimane, anche non consecutive, durante l'autunno, l'inverno e la primavera, nei periodi di vacanze scolastiche comprensivi del periodo natalizio, pasquale ed i ponti festivi.
2) La casa familiare sita a Venezia San Marco 3005, con mobili ed arredi, resterà assegnata alla moglie che vi abiterà con i figli;
3) Il padre, verserà mensilmente alla madre, Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Parte_1 la somma di € 600,00 per ciascuno di essi, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di novembre 2025.
4) terrà a proprio carico il 100% delle spese Parte_2 straordinarie relative ai figli secondo il protocollo del Tribunale di Venezia e quindi:
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, spese protesiche;
f) spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private;
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non effettuate presso il SSN, spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad euro 500,00 annui, spese per occhiali o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad euro 300,00 annua salvo diverso accordo tra i genitori;
b) spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
c) spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali o simili presso strutture private.
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo, spese per dotazione informatica di base
(pc/Tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di euro 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione;
c) assicurazione scolastica;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) viaggi di studio e/o di istruzione con pernottamento, soggiorni all'estero per motivi di studio;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero;
e) alloggio, ove fuori sede, presso la sede universitaria;
f) frequenza del conservatorio o corsi di formazione, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede);
– spese di natura ludica o parascolastica (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi euro 400,00 l'anno.
– spese di natura ludica o parascolastica (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi privati per l'apprendimento di lingue straniere;
b) corsi per attività artistiche (musica, teatro disegno, pittura etc..) corsi di informatica con la relativa strumentazione, corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf;
c) il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura, strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
d) campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali, quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad euro 60,00 oltre spese di vitto;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida/nautica (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Il signor si impegna a trasferire alla signora Parte_2
entro quarantacinque giorni dalla data di Parte_1 omologa della separazione coniugale, la piena proprietà della propria quota indivisa del 50% dell'immobile sito in Venezia, San
Marco 3005 costituito da un appartamento al piano terra e primo così catastalmente identificato: Catasto Fabbricati – Comune di Venezia,
Foglio 15 (quindici), Mappale 2560 (duemilacinquecentosessanta), subalterno 2 (due), Sestiere San Marco n. 3005, piano T-1, z.c. 1, categoria A/3, classe 4, vani 7, sup.cat.tot.mq. 159 – tot.escl.aree scop. mq. 165, Rendita catastale euro 1.097,57. L'immobile de quo non è soggetto alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 42/2004 parte II, come da dichiarazione della Soprintendenza 30.06.2017
(cfr. Allegato C all'atto di compravendita – doc.5). L'immobile è sottoposto alle disposizioni del citato D. Lgs. n.42/2004 parte III in quanto compreso nel vincolo paesaggistico posto su Venezia e
Laguna.
La signora rinuncia al contribuito di Parte_1 mantenimento da parte del marito a fronte del trasferimento di proprietà da parte del marito, della sua quota indivisa del 50% della casa familiare sita in Venezia, San Marco 3005 sopra meglio identificata.
I coniugi danno atto che l'accordo di trasferimento immobiliare, tramite successivo rogito notarile, della quota indivisa del 50% della piena proprietà da a Parte_2 Parte_1 dell'immobile sito in Venezia, Sestiere San Marco n. 3005, rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali della famiglia per quanto attiene il rapporto tra coniugi.
Il nuovo assetto è necessario al fine di assicurare il rispetto degli interessi familiari prevalenti rispetto agli interessi di ciascuno dei ricorrenti.
I coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali di cui sopra, l'esenzione di ogni imposta o tassa ex art.19 L. n.74/87
e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999.
dichiara sin d'ora che l'immobile oggetto di Parte_1 cessione, costituisce per la stessa prima casa nonché sua residenza e pertanto chiede sin d'ora, per quanto occorrer possa,
l'applicazione delle agevolazioni previste dalla Legge.
6) e continueranno a pagare, Parte_2 Parte_1 ciascuno per giusta metà, il residuo del debito del mutuo contratto da entrambi nell'anno 2017, con Volksbank Banca Popolare dell'Alto
Adige s.p.a. a garanzia del quale la Banca ha iscritto ipoteca sulla casa familiare.
I ricorrenti danno atto di essersi già divisi i beni mobili in comunione e che non residuano ulteriori beni da dividere.
I mobili ed arredi della casa familiare rimangono in proprietà esclusiva della signora Parte_1
I coniugi chiedono pertanto sia omologata la separazione coniugale alle condizioni di cui sopra riportate.
Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 18.10.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario il
05.07.2003 a Venezia, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 6, parte 2, serie A, anno 2003 del Comune di Venezia;
che da tale unione erano nati i figli minori in data 19.02.2007 Per_1
e il 01.03.2008. Persona_2
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis.
Fissata con decreto del 05.11.2024 l'udienza di comparizione, in modalità cartolare, per la data del 21.01.2025, le parti formulavano istanza di anticipazione e il Giudice, ritenuta meritevole di essere accolta, fissava nuova udienza al 17.12.2024. Lette le note depositate congiuntamente dai coniugi il 12.12.2024 in cui insistevano nell'accoglimento della domanda formulata alle condizioni rassegnate, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda come formulata dalle parti merita di essere accolta. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Venezia, 20 dicembre 2024 La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero