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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/06/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1730/2022 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce Parte_1 all'atto di citazione, dagli avvocati Antonino Salvini e Aldo Salvini ed elettivamente domiciliata unitamente agli stessi presso lo studio sito in Torre del Greco alla Via Roma n. 73; ATTORE E
, quale Impresa Designata per la Regione Campania Controparte_1 alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti conferita per atto notaio dott. di Milano del 18.12.2014 rep. Persona_1
186905, racc. n. 30367, dall'avv. Gianluca De Vitiis ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Salerno Piazza Sedile del Campo n. 10; CONVENUTO E
, residente in [...]; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE NONCHE'
, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce all'atto Controparte_3 di intervento, dall'avv. Roberta Salvini e elettivamente domiciliata unitamente alla stessa presso il suo studio sito in Torre del Greco alla Via Roma n. 73 INTERVENTRICE
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 22 e 23.3.2022, Parte_1
evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale , quale
[...] Controparte_1
Impresa Designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e per sentirli Controparte_2 condannare, in solido, previa declaratoria di esclusiva responsabilità di quest'ultimo, al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non quantificati in euro 1.579.302,99, a seguito del sinistro verificatosi in data 6.6.2020 alle ore 18:00 circa, alla Via Nazionale, altezza civico 577/581, in Torre del Greco. A tal fine l'attrice premetteva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre era intenta ad attraversare la strada e si accingeva a salire sul marciapiedi all'altezza del civico 577, veniva investita unitamente a
[...]
da un motociclo Kymco tg. EM 74270 di proprietà di CP_3 CP_2
che non arrestando la sua marcia finiva per investirle provocandone
[...] la caduta al suolo. Sul luogo del sinistro intervenivano autorità che accertavano la mancanza di copertura assicurativa del motociclo e constatavano che la conducente era priva di idonea patente di guida. Aggiungeva inoltre che dall'impatto derivavano gravissime lesioni personali all'istante che ne richiedevano il trasporto tramite ambulanza dapprima presso il P.S. del Presidio Ospedaliero di Torre del Greco ove le venivano refertate
“emorragia celebrale con fratture multiple delle ossa facciali…Rima di frattura multipla dell'osso frontale sia sul versante destro che sinistro, con interessamento delle cavità orbitarie dove si rilevano fratture pluriframmentate del tetto orbitario e delle pareti laterali;
concomitano fratture delle ossa nasali e del seno mascellare sinistro. Enfisema dei tessuti molli.” e poi successivamente trasferita presso il P.O di Napoli ove, a seguito di numerosi Per_2 accertamenti strumentali e visite specialistiche le diagnosticavano “…trauma cranico facciale, contusioni escoriate alle gambe e al volto…frattura chiusa dell'estremità prossimale di radio e ulna. Guaribile in 30 giorni…Si confeziona apparecchio gessato BMC…”. Veniva, quindi, sottoposta ad ulteriori visite specialistiche che quantificavano i postumi invalidanti nella misura del 60% di danno biologico;
con verbale del 29.10.2020, 30.11.2020 e 5.5.2021 veniva inoltre riconosciuta da parte dell' di IA “portatore di handicap in CP_4 situazione di gravità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”. Si costituiva , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda. Nel merito contestava la fondatezza della stessa domanda chiedendone il rigetto. Si costituiva con comparsa di intervento volontario , al Controparte_3 fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del suddetto sinistro, quantificati in euro 15.856,29. Assegnati i termini 183 comma VI c.p.c., svolta l'istruttoria ed espletata c.t.u. medico-legale, il giudicante formulava alle parti una proposta conciliativa ma,
2 stante la mancata accettazione da parte dell'attrice, all'udienza del 6.2.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In via preliminare va affermata l'ammissibilità dell'intervento volontario spiegato nel presente giudizio da . Controparte_3
Ai fini della ammissibilità dell'intervento del terzo come autonomo e non adesivo è sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamento con quella di altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare il simultaneo processo (cfr. Cass. 2011/6703); inoltre l'art. 268, comma 2, c.p.c. - secondo cui l'interventore volontario non può compiere atti processuali che sono ormai preclusi alle parti del processo al momento dell'intervento - come costantemente interpretato dalla Suprema Corte, non opera in relazione all'attività assertiva del volontario interveniente, il quale può, quindi, proporre domande nuove in seno al procedimento, fino alla precisazione delle conclusioni, con l'unico limite del rispetto delle preclusioni istruttorie già maturate per le parti originarie (cfr. Cass. 2011/23759). Peraltro, nella fattispecie, è indubbio il collegamento tra la domanda dell'attrice e quella dell'interventore, trattandosi di istanze risarcitorie che traggono origine da un medesimo sinistro stradale.
2.1. Sempre in limine litis va respinta l'eccezione di improponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 d.lgs. 209/2005, in quanto la documentazione esibita dall'attore circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzioni in mora a mezzo posta ricevute dalla Consap in data 31.3.2021, 6.7.2021) non lascia dubbi di sorta;
parte attrice nel richiedere il risarcimento con la suindicata messa in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, della documentazione medica relativa alle lesioni patite, della certificazione attestante l'avvenuta guarigione con postumi da valutare. Senza trascurare la circostanza che l'art 148, comma 5, D.lgs. n. 209 del 2005 prevede che in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
nel caso in oggetto, nessuna richiesta di integrazione o invito a visita è stata inoltrata al danneggiato.
2.2. Va dichiarata, altresì, la procedibilità della domanda avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12/09/2014 n. 132 convertito in l. 10/11/2014 n. 162, atteso che parte attrice ha allegato l'invito di negoziazione assistita esperito nei
3 confronti di nella qualità di Impresa designata Controparte_5 dall'Ivass per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rispettivamente a mezzo posta il 24-11-2021. 2.3. Sempre in via preliminare, va rigettata, infine, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. In proposito, giova ricordare che - secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.. Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, osservando che l'attrice non aveva fornito alcuna prova in proposito. In particolare, in ordine alla carenza di legittimazione passiva, la convenuta ha fondato la propria eccezione, contestando la mancata prova della mancanza di copertura assicurativa del motociclo tg. EM74270. CP_6
Appare, quindi, evidente che l'eccezione della convenuta si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto azionato dall'attore e non la legittimazione attiva di questi e quella passiva del
4 convenuto che, invece, per quanto prospettato in citazione, sussiste, avendo assunto l'attrice di aver subito lesioni personali da un motociclo privo di copertura assicurativa. Quanto alla prova della titolarità passiva, si osserva che è presente agli atti verbale di sequestro dei VV.UU., con il quale si attesta la qualità di proprietario in capo a e la relativa scopertura assicurativa del motociclo Controparte_2
Kymco People tg. EM74270, si considera quindi sufficientemente provata la titolarità passiva del rapporto. Quanto alla legittimazione attiva, risulta depositata agli atti la cartella clinica n. 2020016856 da cui è possibile evincere le lesioni riportate dall'attrice.
3. Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Invero dal contenuto delle dichiarazioni dei testi escussi, nonché da quanto conformemente emerso dalle ulteriori emergenze istruttorie, può ritenersi provato che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo. In particolare, il primo teste escusso all'udienza del Testimone_1
15.6.2023 dichiarava “…Ho assistito al sinistro per cui è causa verificatosi agli inizi di giugno del 2020 intorno alle 18.00. Io mi trovavo a Torre del Greco in via Nazionale, a piedi, visto che all'epoca abitavo da quelle parti. Mi trovavo davanti a un negozio denominato “Emporio di Venere”. Preciso che la via Nazionale è una strada a doppio senso. Preciso che io mi trovavo sul marciapiede lato mare, quello su cui è ubicato il negozio. Vidi due signore, una più giovane ed una più anziana, attraversare dal lato monte verso il lato mare;
non ricordo se in quel punto vi fossero le strisce pedonali. Vidi in quel frangente un motorino di colore scuro, con a bordo due ragazze, entrambe col casco, che procedeva da Torre del Greco verso Torre Annunziata superare un'auto sul lato destro. Nel far ciò il motorino impattò le due signore che avevano quasi completato l'attraversamento, e avevano già un piede sul marciapiede, facendole cadere al suolo col viso in avanti. In particolare, il motorino impattò con la parte laterale destra il corpo delle signore, impattandole nella parte posteriore. La conducente del motorino si fermò poco più avanti;
non ho visto se è caduto o no. Io mi avvicinai alle signore per soccorrerle e si formò un capannello di gente;
qualcuno portò le sedie, altri acqua, altri ghiaccio. La signora più giovane aveva il volto pieno di sangue, mentre la signora più anziana lamentava dolere al braccio sinistro. Aiutammo le signore a rialzarsi e la facemmo sedere. Qualcuno dei presenti chiamò l'ambulanza. Arrivarono un paio di ambulanze. Vidi che la conducente e la trasportata sul motorino stavano bene e non presentavano lesioni visibili. Sono arrivati anche i carabinieri e se non sbaglio la Polizia Municipale. Nel frattempo, giunse anche il figlio della signora più anziana, a cui mi presentai lasciando i miei recapiti. Andai via dopo aver verificato che le persone erano state caricate in ambulanza e dopo aver lasciato il mio recapito al figlio della signora… Lungo la via Nazionale vi sono delle strisce pedonali, ma non ricordo se vi fossero in quel punto. Non ricordo se i Carabinieri abbiano acquisito notizie dai presenti…le due
5 donne attraversavano affiancate e la più anziana è stata la prima ad essere impattata dal mezzo. Le ambulanze hanno soccorso entrambe le donne;
non ricordo se la conducente e/o la trasportata del motorino siano state caricate sull'ambulanza”. Circostanze di analogo tenore venivano riferite dal secondo teste escusso che alla stessa udienza dichiarava: “Ho assistito al Testimone_2 sinistro per cui è causa verificatosi il 6.6.2020 alle 18.00 circa. Io mi trovavo a Torre del Greco, dove ero tonato a trovare mia madre dopo il lockdown. Io mi trovavo nella mia auto in sosta, lato conducente e con me mi vi era mio figlio, che all'epoca aveva otto anni. Ero fermo sulla via Nazionale lato monte, accanto al negozio “Manzo”. Mia moglie e mia madre erano scese dall'auto per recarsi al negozio Emporio di venere, ubicato sull'opposto marciapiede, per acquistare un pigiama al bambino. Preciso che dopo aver percorso pochi metri sul marciapiede lato monte, attraversarono la strada affiancate in un punto in cui non vi erano le strisce. Preciso che mia madre era lato Torre del greco e la mia compagna lato Torre Annunziata. Camminavano a braccetto, quando, nel momento in cui avevano terminato l'attraversamento pedonale ed avevano quasi messo il piede sul marciapiede vennero attinte nella parte posteriore da uno scooter Kymco di colore grigio, che aveva superato un veicolo sul lato destro. Sul ciclomotore vi erano due donne, entrambe indossavano il casco. La mia compagna e mia madre sono state impattate nella parte posteriore e posteriore destra e sono state catapultate sul marciapiede. Sono cadute con il viso in avanti sul marciapiede. Il motorino è caduto sul lato destro all'altezza del fruttivendolo a circa 15 m dal luogo dell'impatto e le due donne sono cadute in sella allo scooter. Io scesi dall'auto con mio figlio e vidi che la mia moglie aveva il volto coperto di sangue, era cosciente;
mia madre si manteneva il braccio sinistro e si è rialzata da sola. Sopraggiunsero varie persone che portarono sedie, acqua ecc. Qualcuno chiamò l'ambulanza e ne arrivarono tre. Arrivarono i Carabinieri, ma io dissi loro che essendo un collega era opportuno che intervenissero altre forze dell'Ordine e furono quindi allertati i vigili, che tuttavia giunsero in un secondo momento, quando il veicolo era stato già spostato dalla posizione post urto e le signore erano in procinto di essere portate via. Io non fui identificato….La mia compagna è invalida al 100% a seguito del sinistro ed attualmente è ancora in cura per prestazioni psichiatriche e psicologiche presso l'ASL Umbria 1 e fa visite periodiche dal neurochirurgo. Da quel momento la mia compagna non esce più da sola, vuole sempre la mia compagnia. Guida raramente e non porta più il figlio in auto con sé. Ad esempio, circa un mese fa mi ha chiamato perché si era bloccata in strada mentre era in auto per un problema psicologico e non per problemi del veicolo e io, che mi trovavo a lavoro, sono andato a prenderla per riaccompagnarla a casa. Ha continui mal di testa, si percepisce costantemente come brutta e ha difficoltà ad avere relazioni sociali”.
6 Entrambi i testi hanno, infatti, riferito che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, mentre l'attrice e l'interventrice stavano attraversando la via Nazionale, strada a doppio senso di circolazione, un motorino di colore scuro con a bordo due ragazze, nel superare un'auto a destra, finiva per impattarle sul lato posteriore facendole cadere con il viso sul marciapiede. Entrambi i testi confermavano che le istanti avevano già completato l'attraversamento al momento dell'impatto e che entrambe riportavano lesioni personali per cui se ne richiedeva il trasporto tramite ambulanza. Le testimonianze resa dai testi addotti sono utilizzabili ed attendibili atteso che gli stessi hanno reso deposizioni analoghe e non contraddittorie. Peraltro, le circostanze raccontate dagli stessi trovano conferma oltre che nel verbale di accesso al P.S. 202005078 in cui si evince nella voce relativa circostanze “riferisce investimento”, sia nel relativo rapporto della Polizia Municipale.
3.1. Ciò premesso, nel caso in esame, in cui si controverte sull'investimento di un pedone, trova, applicazione il disposto del primo comma dell'art. 2054 cc in base al quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Il conducente, cioè, risponde del danno provocato al pedone salvo il caso in cui risulti con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l'incidente. Ciò ovviamente non esclude l'eventuale concorrente responsabilità del pedone. E, infatti, “la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054 comma primo cod. civ. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato. Una volta poi accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta di un pedone investito da un veicolo, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227 comma primo cod. civ., con quella presunta del conducente, prevista dall'art. 2054 comma primo cod. civ.” (Cass., sez. III, sent. n. 10352 del 7 agosto 2000). Pertanto, la responsabilità del pedone investito, a differenza di quella del conducente dell'autoveicolo, non è presunta e va positivamente provata con la conseguenza che “qualora non sia possibile ricostruire la dinamica dell'incidente né sia possibile accertare i movimenti ed il comportamento del pedone immediatamente prima del sinistro, trova integrale applicazione il principio della colpa presunta a carico del conducente del veicolo” (Cass. 138/1972). In sostanza, non compete al pedone investito, fornire la prova liberatoria della propria responsabilità perché non sussiste alcuna presunzione
7 di colpa a suo carico, spetta, invece, al conducente del veicolo investitore fornire la prova ai sensi dell'art. 2043 c.c. del comportamento imprudente del pedone al fine di escludere o attenuare la propria responsabilità o, comunque, tale prova deve positivamente emergere dall'istruzione probatoria espletata. Nel caso in esame, proprio a causa della mancata prova diretta fornita dai convenuti in merito ed alla prova contraria fornita invece dalle deposizioni testimoniali attoree sul punto, nulla di certo è emerso o è stato allegato e provato su un eventuale comportamento del pedone imprudente o contrario alle norme del codice della strada;
al contrario, è emerso che la conducente del motociclo Kymco, provenendo da una strada a doppio senso di circolazione, in spregio delle più basilari norme del codice stradale, non regolando la velocità e non consentendo la dovuta precedenza ai pedoni che stavano completando l'attraversamento , nel proseguire la sua corsa investiva le istanti. Deve essere, quindi, affermata l'esclusiva responsabilità del CP_2
proprietario del motociclo investitore, nella produzione del sinistro.
[...]
Egli, infatti, non ha fornito alcuna prova liberatoria della propria responsabilità ai sensi dell'art. 2054, co. I, c.c. ne ha provato (o, comunque, è stato positivamente accertato) un concorrente comportamento del pedone imprudente o contrario alle norme sulla circolazione stradale.
4. Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur, e quindi passando alla liquidazione del danno patito da , questo Tribunale Parte_1 aderisce all'indirizzo statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). Con riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. Civ. sentenza n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite
8 nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972 – 26973 – 26974 - 26975). Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal Tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
3) “categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi
9 dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello
“morale”); 10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”. Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale - per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod. ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità (cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”).
10 Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2024. Nel caso di specie, dalla espletata consulenza medico-legale è risultato che che all'epoca dei fatti (6.6.2020) aveva 50 anni, ha Parte_1 riportato in conseguenza del sinistro un grave trauma cranico;
al momento del ricovero presso il pronto soccorso veniva diagnosticato “un trauma cranico con grosso ematoma con ecchimosi della palpebra di sinistra, escoriazioni e ferite al capo in regione sopraciliare e frontale a sinistra…”; successivamente, in data 16.6.2020, veniva trasferita presso il reparto di Chirurgia Maxillo-facciale del nosocomio, per il trattamento delle fratture facciali a sinistra con diagnosi di
“frattura chiusa della parete inferiore dell'orbita, frattura chiusa delle ossa malare e mascellare superiore, frattura chiusa delle ossa nasali” per essere, poi, in data 23.6.2020, operata di riduzione aperta e osteosintesi del focolaio fratturativo del pavimento e della cornice orbitaria mediale (che si presentava scomposto, comminuto e pluriframmentario) e del pilastro mascellare, mediante microplacca e viti in titanio WALTER-LORENZ. L'ausiliario, quindi, sulla scorta dell'esame clinico e della documentazione prodotta, ha accertato che l'attrice è risultata affetto da: “grave trauma cranio- encefalico con fratture plurime dello splancnocranio e del neurocranio”. Sulla scorta di tali premesse l'ausiliario ha riconosciuto un danno biologico complessivo del 38,5% (17% per danno anatomico;
5 % per pregiudizio estetico;
6
% per i danni di natura sensoriale;
17% per postumi di natura neuropsichica) a cui si aggiunge una limitazione della funzionalità lavorativa specifica nella misura del 20%. Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal Tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica esaminata, valutata con criteri medico- legali immuni da errori e da vizi. Alla luce di quanto emerso dalla c.t.u., è risultato che in conseguenza del sinistro: b) l'invalidità temporanea totale è stata di giorni 30 c)l'invalidità temporanea parziale è stata di giorni 60 al 50%, giorni 30 al 25% d) residuano postumi permanenti specificamente e analiticamente indicati nella C.T.U. valutabili nella misura complessiva del 38,5% della totale invalidità, con limitazione funzionale della capacità lavorativa specifica nella misura del 20% Il c.d. danno biologico subito dall'attrice (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024, in via equitativa in attuali euro 175.156,00 per postumi permanenti al 38,5% in un soggetto leso di anni 50; euro 7.762,50 per
11 l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, facendo riferimento alle tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2024: dunque in favore della danneggiata può essere riconosciuto l'importo globale di euro 182.918,50. 4.1. Per quanto concerne il cd. “danno morale”, come in precedenza illustrato, la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”). Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023). Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio. In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a)
12 legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023). Ciò evidenziato, tale danno può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia e della gravità delle lesioni riportate, delle sofferenze psicologiche patite in termini di “dolore” anche per il lungo periodo di degenza e dei numerosi interventi a cui è stata sottoposta l'istante. Si ritiene pertanto di dover riconoscere a titolo di danno morale un incremento del 50% da calcolare sulla somma di danno biologico (175.156,00) pari ad euro 87.578,00. 4.2. Per quanto riguarda la quantificazione del risarcimento, secondo quanto stabilito dalle sentenze di San Martino del 2008, il danno non patrimoniale è unitario: questo vuol dire che le sue componenti non possono essere risarcite autonomamente. Tuttavia, circostanze eccezionali consentono al giudice di stabilire un aumento dell'ammontare del risarcimento, tramite la personalizzazione, che tenga conto della sfera morale ed esistenziale. Infatti, circostanze eccezionali consentono al giudice di stabilire un aumento dell'ammontare del risarcimento qualora le lesioni macropermanenti incidano in maniera considerevole e rilevante sui suoi aspetti dinamico-relazionali; in tal caso il risarcimento del danno non patrimoniale previsto dalle tabelle di Milano può essere incrementato dal giudice fino al 30%. Difatti, relativamente alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti
13 da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del 4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del 18-11-2014). Pertanto, non potrà essere considerata personalizzazione l'impossibilità a cimentarsi in attività fisiche e nemmeno la lesione alla capacità lavorativa generica, in quanto già ricomprese nell'ambito del danno biologico. Ciò detto, a parere della scrivente, appare opportuna un'adeguata personalizzazione del danno patito da (comprensivo del Parte_1
c.d. danno esistenziale, al fine di evitare una ingiustificata locupletazione), in quanto dalla espletata attività istruttoria è emerso che gli esiti del sinistro sono stati tali da incidere negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali, e in genere sulla qualità di vita dell'istante. In particolare, dall'espletata prova testimoniale è emerso che l'istante in seguito al sinistro non è stata più in grado di attendere del tutto alle ordinarie attività giornaliere, come ad esempio guidare da sola o portare il proprio figlio in auto con lei, oltre a manifestare difficoltà riscontrata nelle proprie relazioni sociali. Inoltre, dal certificato rilasciato dal Centro di cura di salute mentale è emerso come l'istante, dopo il sinistro e in conseguenza di questo, manifestava una serie di sintomi patologici da disturbo da stress post traumatico, quali
“deflessione del tono dell'umore, disturbi del sonno, contrazione alla socialità e all'attività”. Si ritiene quindi, in virtù dell'incidenza di tali condizioni sulle abitudini di vita di un soggetto ancora attivo in ragione della sua età, di riconoscere un ulteriore incremento a titolo di personalizzazione nella misura del 15% sul danno biologico calcolato in precedenza, aggiungendo, pertanto, l'ulteriore importo di euro 26.273,40 a quello già calcolato. In conclusione, spetta all'istante a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di euro 296.769,90. 4.3. Oltre all'importo di euro 296.769,90 all'attrice va attribuita la somma di euro 5.202,08 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il
14 mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, per un totale di euro 301.971,98. Tale somma deve determinarsi equitativamente ex art. 2056 comma 1 c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno ed applicando sull'importo così ottenuto il tasso degli interessi legali nel periodo considerato (dal sinistro ad oggi).
4.4. Quanto al danno patrimoniale, nulla è dovuto a titolo di spese mediche in quanto mai tempestivamente allegate.
4.5. Per quanto attiene invece al danno da perdita da capacità lavorativa specifica occorre fare alcune precisazioni.
Ritenuto che
in relazione al danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, esso richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona (Cass. 17411/2019); dunque il danno si sostanzia in una perdita patrimoniale, che va accertata in concreto, e non può essere presunta in misura corrispondente alla percentuale di “incapacità lavorativa” determinata dal medico-legale. In questi casi, cioè, l'attore ha l'onere di dimostrare se e quale scarto vi sia tra i redditi da lavoro percepiti prima del sinistro e quelli percepiti dopo: “La presunzione copre solo l'esistenza del danno (an debeatur), ma non la sua quantificazione, che va allegata, provando la riduzione del reddito” (Cass. 21988/2019); qualora il soggetto abbia riportato una lesione permanente che riduca la sua capacità lavorativa specifica e abbia perso il lavoro a causa di tale lesione, «il danno patrimoniale percepito non è pari all'intera portata di quegli emolumenti ma a quella somma, capitalizzata, proporzionalmente ridotta in virtù della percentuale di incapacità lavorativa specifica». In buona sostanza, nella liquidazione del danno, occorre considerare anche la possibilità per il soggetto di trovare in futuro un'altra occupazione. Infatti, diversamente opinando, «ove il danno fosse parametrato alla perdita degli emolumenti perduti senza considerare la mantenuta, benché ridotta, capacità di guadagno del soggetto, il soggetto danneggiato verrebbe a lucrare indebitamente una somma pari alle intere entrate precedenti, perdute, senza più dover svolgere alcuna attività lavorativa, venendo a conseguire un indebito vantaggio». (Cass. ordinanza 23 maggio 2023, n. 14241). Ora, nel caso in esame, occorre tener conto del fatto, incontestabile, che l'attrice, quantunque sia stata dichiarata inabile al 100% al lavoro, tuttavia continua a lavorare sebbene per un numero ridotto di ore - e, conseguentemente, per una retribuzione inferiore alla precedente -, pertanto, si ritiene, sulla base delle buste paga prodotte, che il danno da mancato guadagno dal sinistro alla domanda vada quantificato in euro 11.000,00 e che il danno da lucro cessante per mancata prospettiva di guadagno e perdita di chances di guadagno futuro (ipotizzando che l'attrice lavorerà fino al 1°.1.2042
15 come da prospetto allegato), calcolato nella misura del 20%, tenendo cioè CP_4 conto della sola riduzione e non della totale eliminazione delle ore lavorative e della presuntiva compensazione delle perdite di guadagno con emolumenti pensionistici (in ragione della riconosciuta inabilità lavorativa) è pari ad euro 85.701,60, il danno patrimoniale totale va quantificato in complessivi euro 96.701,60. 4.6. Va adesso affrontata la questione sollevata dalla convenuta compagnia assicurativa relativa alla necessità di detrazione delle somme riconosciute dall' CP_4
In giurisprudenza si è sostenuto che in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante (cfr. Cass. n. 18050 del 05/07/2019). In sostanza, per delimitare l'ambito di applicazione della compensatio lucri cum damno la giurisprudenza di legittimità non fa riferimento solamente al criterio dell'esistenza di un regime legale di surroga o rivalsa, che impedisca al danneggiante di avvantaggiarsi dell'indennizzo che il terzo ha corrisposto al danneggiato, ma anche quello della omogeneità (o non omogeneità) delle funzioni delle poste attive riscosse dal danneggiante. Afferma, invero, la S.C.: “I pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito” (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 12566 del 22/05/2018). Ricorrendo tale ipotesi, il credito risarcitorio, per effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale, si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore, secondo le norme che disciplinano nel caso concreto l'istituto della surrogazione (e dunque, a seconda delle ipotesi, l'art. 1203 c.c., oppure l'art. 1916 c.c., od ancora l'art. 11 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124). Il danneggiato, dunque, per effetto del pagamento dell'indennizzo perde la titolarità attiva dell'obbligazione per la parte indennizzata, e non essendo più creditore, va da sé che nessun risarcimento potrà pretendere dal responsabile. In tal caso il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d. “per poste” (o “voci”) di danno, vale a dire sottraendo l'indennizzo dal CP_4
16 credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici. Va evidenziato che l' alle vittime di lesioni personali, ed a seconda delle CP_4 evenienze, può erogare: a. la "pensione ordinaria di inabilità" (spettante ai lavoratori che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa
- art. 2, comma 1,1. 12.6.1984, n. 222); b. l'"assegno ordinario di invalidità" (ai lavoratori la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo - art. 1, comma 1,1. 12.6.1984, n. 222); c. la "pensione di inabilità" (agli invalidi civili se maggiorenni e totalmente inabili al lavoro - art. 12, comma 1,1. 30.3.1971, n. 118); d. “l'assegno mensile", spettante alle persone di età compresa tra 18 e 64 anni, ed affetti da incapacità lavorativa superiore al 74% (art. 13, comma 1, 1. 30.3.1971, n. 118, come modificato dagli artt. 1 e 8 d. lgs. 23.11.1988, n. 509); e. “l'indennità di accompagnamento" (spettante alle persone che si trovano "nella impossibilità di deambulare sena l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un 'assistenza continua' - art. 1, comma 1,1. 11.2.1980, n. 18. Esula da tali poste risarcitorie il risarcimento del c.d. danno biologico;
difatti, come sostenuto dalla suprema corte “non è possibile sottrarre l'indennizzo, pagato dall'assicuratore sociale a titolo di ristoro del danno patrimoniale, dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico (art. 142 cod. ass., così come interpretato costantemente dalla Corte: da ultimo, Cass. Civile Ord. Sez. 6, n. 11657/2022; Cass. Sez. L -, Sentenza n. 9112 del 02/04/2019; Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 25327 del 12/12/2016; Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016).
4.7. Tanto chiarito, nella fattispecie in esame, laddove la somma di euro 301.971,98, in quanto liquidata a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico, invalidità totale e parziale, danno morale e personalizzazione), non è suscettibile di decurtazione, avendo una natura e una finalità differente (tutela della salute); in contrario, nulla può in tal sede liquidarsi a titolo di danno patrimoniale atteso che la quantificazione operata in precedenza, pari ad euro 96.701,60, si ritiene già integralmente soddisfatta in altra sede, avendo l'attrice già ricevuto dall' la (maggior) somma di euro 159.276,06 (di cui euro CP_4
16.224,89 a titolo di indennità di malattia ed euro 143.051,17 a titolo di invalidità civile). Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, per la quale tali importi costituiscono “solo una <> di ciò che <> in futuro l'ente previdenziale” , per come documentato dalla stessa nella nota CP_4 depositata in data 13.2.2024, detti importi risultano già essere stati erogati in
17 favore della (cfr. allegati alla istanza di visibilità del fascicolo da Parte_1 parte dell' . CP_4
Ne deriva che, quindi, la liquidazione del danno patrimoniale deve essere totalmente decurtata dalla liquidazione a farsi in detta sede in ragione di quanto già corrisposto dall' previdenziale, trattandosi di due prestazioni CP_7 sovrapponibili in quanto dirette a compensare la lesione dello stesso bene della vita (la capacità lavorativa) in quanto le prestazioni erogate dall' (indennità CP_4 di malattia e indennità di accompagnamento) si fondano sul presupposto dell'esistenza di un pregiudizio di natura patrimoniale (che è presuntojuris et de jure) rappresentato dalla perduta (in tutto o in parte) capacità di lavoro e, quindi, di guadagno. In definitiva, andrà liquidato in favore dell'attrice Parte_1
l'importo complessivo di euro 301.971,98, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento vanno condannati e in persona Controparte_2 Controparte_8 del legale rapp.te p.t., in solido tra loro.
5. Quanto alla domanda di intervento di la stessa Controparte_3 merita di essere accolta. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che , in Controparte_3 conseguenza del denunciato sinistro, ha riportato i seguenti postumi permanenti: “frattura dell'epifisi distale di radio e dello scafoide carpale di sinistra, in soggetto destrimane”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 6%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 25 per ITP al 75%, gg. 25 ITP al 50% gg 25 al 50% per ITP. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'istante può essere liquidato in via equitativa, in attuali euro 6.473,85 per postumi permanenti al 6% in un soggetto leso di anni 76; euro 2.071,50 per l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 55,24 per ciascun giorno (sulla base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, aggiornata al 2022 - d.m. 16-7-2024): dunque in favore della danneggiata può essere riconosciuto l'importo globale di euro 8.545,35 a titolo di danno non patrimoniale, e calcolando la sola componente dinamico- relazionale.
5.1. Spetta inoltre a titolo di danno patrimoniale le spese mediche documentate per la somma di euro 402,00. 5.2. Sull'importo di euro 8.856,35 va, inoltre, riconosciuto alla danneggiata in via equitativa l'ulteriore somma di euro 163,30 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del
18 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2- 1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014); In definitiva, andrà liquidato in favore di l'importo Controparte_3 complessivo di euro 9.019,65, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento vanno condannati e - in persona del legale Controparte_2 Controparte_8 rapp.te p.t., in solido tra loro.
6. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista tra i parametri minimi e i medi, tenuto conto del valore effettivo della controversia (determinato in applicazione del criterio del “disputatum”, risultando la domanda accolta, ex art. 5 D.M. 55/2014: cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30.11.2022), del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo, da distrarsi in favore degli avv.ti Antonino Salvini e Aldo Salvini dichiaratisi antistatari.
6.1. Sempre in ragione del regime della soccombenza, i convenuti soccombenti, in solido, saranno tenuti al pagamento delle spese di lite sostenute da
[...]
, da distrarsi in favore dell'avvocato Roberta Salvini Controparte_3 dichiaratasi antistataria. Nessuna incidenza si ritiene possa avere sulla concreta liquidazione delle spese di lite il rifiuto della proposta conciliativa formulata dal giudicante in corso di causa, stante il rifiuto motivato della stessa da ambo le parti.
6.2. Le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda avanzata dall'attrice e per l'effetto condanna
[...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_9 in solido, al pagamento in favore di l'importo di euro Parte_1
301.971,98 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
B. accoglie la domanda di intervento e e Controparte_2 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido, al pagamento in
[...] favore di l'importo complessivo di euro 9.019,65 Controparte_3 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
C. condanna e in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
quantificate in euro 1.740,00 per spese vive ed euro 15.800,00
[...]
19 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore degli avvocati Antonino Salvini e Aldo Salvini dichiaratisi antistatari;
D. condanna e in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
quantificate in euro 3.400,00 per compenso professionale, CP_3 oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Roberta Salvini dichiaratasi antistataria;
E. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico di CP_2
e in solido.
[...] Controparte_1
Così deciso in Torre Annunziata, 1° giugno 2025
il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
20
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce Parte_1 all'atto di citazione, dagli avvocati Antonino Salvini e Aldo Salvini ed elettivamente domiciliata unitamente agli stessi presso lo studio sito in Torre del Greco alla Via Roma n. 73; ATTORE E
, quale Impresa Designata per la Regione Campania Controparte_1 alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti conferita per atto notaio dott. di Milano del 18.12.2014 rep. Persona_1
186905, racc. n. 30367, dall'avv. Gianluca De Vitiis ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Salerno Piazza Sedile del Campo n. 10; CONVENUTO E
, residente in [...]; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE NONCHE'
, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce all'atto Controparte_3 di intervento, dall'avv. Roberta Salvini e elettivamente domiciliata unitamente alla stessa presso il suo studio sito in Torre del Greco alla Via Roma n. 73 INTERVENTRICE
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 22 e 23.3.2022, Parte_1
evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale , quale
[...] Controparte_1
Impresa Designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e per sentirli Controparte_2 condannare, in solido, previa declaratoria di esclusiva responsabilità di quest'ultimo, al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non quantificati in euro 1.579.302,99, a seguito del sinistro verificatosi in data 6.6.2020 alle ore 18:00 circa, alla Via Nazionale, altezza civico 577/581, in Torre del Greco. A tal fine l'attrice premetteva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre era intenta ad attraversare la strada e si accingeva a salire sul marciapiedi all'altezza del civico 577, veniva investita unitamente a
[...]
da un motociclo Kymco tg. EM 74270 di proprietà di CP_3 CP_2
che non arrestando la sua marcia finiva per investirle provocandone
[...] la caduta al suolo. Sul luogo del sinistro intervenivano autorità che accertavano la mancanza di copertura assicurativa del motociclo e constatavano che la conducente era priva di idonea patente di guida. Aggiungeva inoltre che dall'impatto derivavano gravissime lesioni personali all'istante che ne richiedevano il trasporto tramite ambulanza dapprima presso il P.S. del Presidio Ospedaliero di Torre del Greco ove le venivano refertate
“emorragia celebrale con fratture multiple delle ossa facciali…Rima di frattura multipla dell'osso frontale sia sul versante destro che sinistro, con interessamento delle cavità orbitarie dove si rilevano fratture pluriframmentate del tetto orbitario e delle pareti laterali;
concomitano fratture delle ossa nasali e del seno mascellare sinistro. Enfisema dei tessuti molli.” e poi successivamente trasferita presso il P.O di Napoli ove, a seguito di numerosi Per_2 accertamenti strumentali e visite specialistiche le diagnosticavano “…trauma cranico facciale, contusioni escoriate alle gambe e al volto…frattura chiusa dell'estremità prossimale di radio e ulna. Guaribile in 30 giorni…Si confeziona apparecchio gessato BMC…”. Veniva, quindi, sottoposta ad ulteriori visite specialistiche che quantificavano i postumi invalidanti nella misura del 60% di danno biologico;
con verbale del 29.10.2020, 30.11.2020 e 5.5.2021 veniva inoltre riconosciuta da parte dell' di IA “portatore di handicap in CP_4 situazione di gravità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”. Si costituiva , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda. Nel merito contestava la fondatezza della stessa domanda chiedendone il rigetto. Si costituiva con comparsa di intervento volontario , al Controparte_3 fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del suddetto sinistro, quantificati in euro 15.856,29. Assegnati i termini 183 comma VI c.p.c., svolta l'istruttoria ed espletata c.t.u. medico-legale, il giudicante formulava alle parti una proposta conciliativa ma,
2 stante la mancata accettazione da parte dell'attrice, all'udienza del 6.2.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In via preliminare va affermata l'ammissibilità dell'intervento volontario spiegato nel presente giudizio da . Controparte_3
Ai fini della ammissibilità dell'intervento del terzo come autonomo e non adesivo è sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamento con quella di altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare il simultaneo processo (cfr. Cass. 2011/6703); inoltre l'art. 268, comma 2, c.p.c. - secondo cui l'interventore volontario non può compiere atti processuali che sono ormai preclusi alle parti del processo al momento dell'intervento - come costantemente interpretato dalla Suprema Corte, non opera in relazione all'attività assertiva del volontario interveniente, il quale può, quindi, proporre domande nuove in seno al procedimento, fino alla precisazione delle conclusioni, con l'unico limite del rispetto delle preclusioni istruttorie già maturate per le parti originarie (cfr. Cass. 2011/23759). Peraltro, nella fattispecie, è indubbio il collegamento tra la domanda dell'attrice e quella dell'interventore, trattandosi di istanze risarcitorie che traggono origine da un medesimo sinistro stradale.
2.1. Sempre in limine litis va respinta l'eccezione di improponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 d.lgs. 209/2005, in quanto la documentazione esibita dall'attore circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzioni in mora a mezzo posta ricevute dalla Consap in data 31.3.2021, 6.7.2021) non lascia dubbi di sorta;
parte attrice nel richiedere il risarcimento con la suindicata messa in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, della documentazione medica relativa alle lesioni patite, della certificazione attestante l'avvenuta guarigione con postumi da valutare. Senza trascurare la circostanza che l'art 148, comma 5, D.lgs. n. 209 del 2005 prevede che in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
nel caso in oggetto, nessuna richiesta di integrazione o invito a visita è stata inoltrata al danneggiato.
2.2. Va dichiarata, altresì, la procedibilità della domanda avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12/09/2014 n. 132 convertito in l. 10/11/2014 n. 162, atteso che parte attrice ha allegato l'invito di negoziazione assistita esperito nei
3 confronti di nella qualità di Impresa designata Controparte_5 dall'Ivass per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rispettivamente a mezzo posta il 24-11-2021. 2.3. Sempre in via preliminare, va rigettata, infine, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. In proposito, giova ricordare che - secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.. Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, osservando che l'attrice non aveva fornito alcuna prova in proposito. In particolare, in ordine alla carenza di legittimazione passiva, la convenuta ha fondato la propria eccezione, contestando la mancata prova della mancanza di copertura assicurativa del motociclo tg. EM74270. CP_6
Appare, quindi, evidente che l'eccezione della convenuta si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto azionato dall'attore e non la legittimazione attiva di questi e quella passiva del
4 convenuto che, invece, per quanto prospettato in citazione, sussiste, avendo assunto l'attrice di aver subito lesioni personali da un motociclo privo di copertura assicurativa. Quanto alla prova della titolarità passiva, si osserva che è presente agli atti verbale di sequestro dei VV.UU., con il quale si attesta la qualità di proprietario in capo a e la relativa scopertura assicurativa del motociclo Controparte_2
Kymco People tg. EM74270, si considera quindi sufficientemente provata la titolarità passiva del rapporto. Quanto alla legittimazione attiva, risulta depositata agli atti la cartella clinica n. 2020016856 da cui è possibile evincere le lesioni riportate dall'attrice.
3. Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Invero dal contenuto delle dichiarazioni dei testi escussi, nonché da quanto conformemente emerso dalle ulteriori emergenze istruttorie, può ritenersi provato che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo. In particolare, il primo teste escusso all'udienza del Testimone_1
15.6.2023 dichiarava “…Ho assistito al sinistro per cui è causa verificatosi agli inizi di giugno del 2020 intorno alle 18.00. Io mi trovavo a Torre del Greco in via Nazionale, a piedi, visto che all'epoca abitavo da quelle parti. Mi trovavo davanti a un negozio denominato “Emporio di Venere”. Preciso che la via Nazionale è una strada a doppio senso. Preciso che io mi trovavo sul marciapiede lato mare, quello su cui è ubicato il negozio. Vidi due signore, una più giovane ed una più anziana, attraversare dal lato monte verso il lato mare;
non ricordo se in quel punto vi fossero le strisce pedonali. Vidi in quel frangente un motorino di colore scuro, con a bordo due ragazze, entrambe col casco, che procedeva da Torre del Greco verso Torre Annunziata superare un'auto sul lato destro. Nel far ciò il motorino impattò le due signore che avevano quasi completato l'attraversamento, e avevano già un piede sul marciapiede, facendole cadere al suolo col viso in avanti. In particolare, il motorino impattò con la parte laterale destra il corpo delle signore, impattandole nella parte posteriore. La conducente del motorino si fermò poco più avanti;
non ho visto se è caduto o no. Io mi avvicinai alle signore per soccorrerle e si formò un capannello di gente;
qualcuno portò le sedie, altri acqua, altri ghiaccio. La signora più giovane aveva il volto pieno di sangue, mentre la signora più anziana lamentava dolere al braccio sinistro. Aiutammo le signore a rialzarsi e la facemmo sedere. Qualcuno dei presenti chiamò l'ambulanza. Arrivarono un paio di ambulanze. Vidi che la conducente e la trasportata sul motorino stavano bene e non presentavano lesioni visibili. Sono arrivati anche i carabinieri e se non sbaglio la Polizia Municipale. Nel frattempo, giunse anche il figlio della signora più anziana, a cui mi presentai lasciando i miei recapiti. Andai via dopo aver verificato che le persone erano state caricate in ambulanza e dopo aver lasciato il mio recapito al figlio della signora… Lungo la via Nazionale vi sono delle strisce pedonali, ma non ricordo se vi fossero in quel punto. Non ricordo se i Carabinieri abbiano acquisito notizie dai presenti…le due
5 donne attraversavano affiancate e la più anziana è stata la prima ad essere impattata dal mezzo. Le ambulanze hanno soccorso entrambe le donne;
non ricordo se la conducente e/o la trasportata del motorino siano state caricate sull'ambulanza”. Circostanze di analogo tenore venivano riferite dal secondo teste escusso che alla stessa udienza dichiarava: “Ho assistito al Testimone_2 sinistro per cui è causa verificatosi il 6.6.2020 alle 18.00 circa. Io mi trovavo a Torre del Greco, dove ero tonato a trovare mia madre dopo il lockdown. Io mi trovavo nella mia auto in sosta, lato conducente e con me mi vi era mio figlio, che all'epoca aveva otto anni. Ero fermo sulla via Nazionale lato monte, accanto al negozio “Manzo”. Mia moglie e mia madre erano scese dall'auto per recarsi al negozio Emporio di venere, ubicato sull'opposto marciapiede, per acquistare un pigiama al bambino. Preciso che dopo aver percorso pochi metri sul marciapiede lato monte, attraversarono la strada affiancate in un punto in cui non vi erano le strisce. Preciso che mia madre era lato Torre del greco e la mia compagna lato Torre Annunziata. Camminavano a braccetto, quando, nel momento in cui avevano terminato l'attraversamento pedonale ed avevano quasi messo il piede sul marciapiede vennero attinte nella parte posteriore da uno scooter Kymco di colore grigio, che aveva superato un veicolo sul lato destro. Sul ciclomotore vi erano due donne, entrambe indossavano il casco. La mia compagna e mia madre sono state impattate nella parte posteriore e posteriore destra e sono state catapultate sul marciapiede. Sono cadute con il viso in avanti sul marciapiede. Il motorino è caduto sul lato destro all'altezza del fruttivendolo a circa 15 m dal luogo dell'impatto e le due donne sono cadute in sella allo scooter. Io scesi dall'auto con mio figlio e vidi che la mia moglie aveva il volto coperto di sangue, era cosciente;
mia madre si manteneva il braccio sinistro e si è rialzata da sola. Sopraggiunsero varie persone che portarono sedie, acqua ecc. Qualcuno chiamò l'ambulanza e ne arrivarono tre. Arrivarono i Carabinieri, ma io dissi loro che essendo un collega era opportuno che intervenissero altre forze dell'Ordine e furono quindi allertati i vigili, che tuttavia giunsero in un secondo momento, quando il veicolo era stato già spostato dalla posizione post urto e le signore erano in procinto di essere portate via. Io non fui identificato….La mia compagna è invalida al 100% a seguito del sinistro ed attualmente è ancora in cura per prestazioni psichiatriche e psicologiche presso l'ASL Umbria 1 e fa visite periodiche dal neurochirurgo. Da quel momento la mia compagna non esce più da sola, vuole sempre la mia compagnia. Guida raramente e non porta più il figlio in auto con sé. Ad esempio, circa un mese fa mi ha chiamato perché si era bloccata in strada mentre era in auto per un problema psicologico e non per problemi del veicolo e io, che mi trovavo a lavoro, sono andato a prenderla per riaccompagnarla a casa. Ha continui mal di testa, si percepisce costantemente come brutta e ha difficoltà ad avere relazioni sociali”.
6 Entrambi i testi hanno, infatti, riferito che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, mentre l'attrice e l'interventrice stavano attraversando la via Nazionale, strada a doppio senso di circolazione, un motorino di colore scuro con a bordo due ragazze, nel superare un'auto a destra, finiva per impattarle sul lato posteriore facendole cadere con il viso sul marciapiede. Entrambi i testi confermavano che le istanti avevano già completato l'attraversamento al momento dell'impatto e che entrambe riportavano lesioni personali per cui se ne richiedeva il trasporto tramite ambulanza. Le testimonianze resa dai testi addotti sono utilizzabili ed attendibili atteso che gli stessi hanno reso deposizioni analoghe e non contraddittorie. Peraltro, le circostanze raccontate dagli stessi trovano conferma oltre che nel verbale di accesso al P.S. 202005078 in cui si evince nella voce relativa circostanze “riferisce investimento”, sia nel relativo rapporto della Polizia Municipale.
3.1. Ciò premesso, nel caso in esame, in cui si controverte sull'investimento di un pedone, trova, applicazione il disposto del primo comma dell'art. 2054 cc in base al quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Il conducente, cioè, risponde del danno provocato al pedone salvo il caso in cui risulti con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l'incidente. Ciò ovviamente non esclude l'eventuale concorrente responsabilità del pedone. E, infatti, “la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054 comma primo cod. civ. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato. Una volta poi accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta di un pedone investito da un veicolo, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227 comma primo cod. civ., con quella presunta del conducente, prevista dall'art. 2054 comma primo cod. civ.” (Cass., sez. III, sent. n. 10352 del 7 agosto 2000). Pertanto, la responsabilità del pedone investito, a differenza di quella del conducente dell'autoveicolo, non è presunta e va positivamente provata con la conseguenza che “qualora non sia possibile ricostruire la dinamica dell'incidente né sia possibile accertare i movimenti ed il comportamento del pedone immediatamente prima del sinistro, trova integrale applicazione il principio della colpa presunta a carico del conducente del veicolo” (Cass. 138/1972). In sostanza, non compete al pedone investito, fornire la prova liberatoria della propria responsabilità perché non sussiste alcuna presunzione
7 di colpa a suo carico, spetta, invece, al conducente del veicolo investitore fornire la prova ai sensi dell'art. 2043 c.c. del comportamento imprudente del pedone al fine di escludere o attenuare la propria responsabilità o, comunque, tale prova deve positivamente emergere dall'istruzione probatoria espletata. Nel caso in esame, proprio a causa della mancata prova diretta fornita dai convenuti in merito ed alla prova contraria fornita invece dalle deposizioni testimoniali attoree sul punto, nulla di certo è emerso o è stato allegato e provato su un eventuale comportamento del pedone imprudente o contrario alle norme del codice della strada;
al contrario, è emerso che la conducente del motociclo Kymco, provenendo da una strada a doppio senso di circolazione, in spregio delle più basilari norme del codice stradale, non regolando la velocità e non consentendo la dovuta precedenza ai pedoni che stavano completando l'attraversamento , nel proseguire la sua corsa investiva le istanti. Deve essere, quindi, affermata l'esclusiva responsabilità del CP_2
proprietario del motociclo investitore, nella produzione del sinistro.
[...]
Egli, infatti, non ha fornito alcuna prova liberatoria della propria responsabilità ai sensi dell'art. 2054, co. I, c.c. ne ha provato (o, comunque, è stato positivamente accertato) un concorrente comportamento del pedone imprudente o contrario alle norme sulla circolazione stradale.
4. Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur, e quindi passando alla liquidazione del danno patito da , questo Tribunale Parte_1 aderisce all'indirizzo statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). Con riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. Civ. sentenza n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite
8 nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972 – 26973 – 26974 - 26975). Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal Tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
3) “categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi
9 dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello
“morale”); 10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”. Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale - per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod. ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità (cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”).
10 Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2024. Nel caso di specie, dalla espletata consulenza medico-legale è risultato che che all'epoca dei fatti (6.6.2020) aveva 50 anni, ha Parte_1 riportato in conseguenza del sinistro un grave trauma cranico;
al momento del ricovero presso il pronto soccorso veniva diagnosticato “un trauma cranico con grosso ematoma con ecchimosi della palpebra di sinistra, escoriazioni e ferite al capo in regione sopraciliare e frontale a sinistra…”; successivamente, in data 16.6.2020, veniva trasferita presso il reparto di Chirurgia Maxillo-facciale del nosocomio, per il trattamento delle fratture facciali a sinistra con diagnosi di
“frattura chiusa della parete inferiore dell'orbita, frattura chiusa delle ossa malare e mascellare superiore, frattura chiusa delle ossa nasali” per essere, poi, in data 23.6.2020, operata di riduzione aperta e osteosintesi del focolaio fratturativo del pavimento e della cornice orbitaria mediale (che si presentava scomposto, comminuto e pluriframmentario) e del pilastro mascellare, mediante microplacca e viti in titanio WALTER-LORENZ. L'ausiliario, quindi, sulla scorta dell'esame clinico e della documentazione prodotta, ha accertato che l'attrice è risultata affetto da: “grave trauma cranio- encefalico con fratture plurime dello splancnocranio e del neurocranio”. Sulla scorta di tali premesse l'ausiliario ha riconosciuto un danno biologico complessivo del 38,5% (17% per danno anatomico;
5 % per pregiudizio estetico;
6
% per i danni di natura sensoriale;
17% per postumi di natura neuropsichica) a cui si aggiunge una limitazione della funzionalità lavorativa specifica nella misura del 20%. Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal Tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica esaminata, valutata con criteri medico- legali immuni da errori e da vizi. Alla luce di quanto emerso dalla c.t.u., è risultato che in conseguenza del sinistro: b) l'invalidità temporanea totale è stata di giorni 30 c)l'invalidità temporanea parziale è stata di giorni 60 al 50%, giorni 30 al 25% d) residuano postumi permanenti specificamente e analiticamente indicati nella C.T.U. valutabili nella misura complessiva del 38,5% della totale invalidità, con limitazione funzionale della capacità lavorativa specifica nella misura del 20% Il c.d. danno biologico subito dall'attrice (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024, in via equitativa in attuali euro 175.156,00 per postumi permanenti al 38,5% in un soggetto leso di anni 50; euro 7.762,50 per
11 l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, facendo riferimento alle tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2024: dunque in favore della danneggiata può essere riconosciuto l'importo globale di euro 182.918,50. 4.1. Per quanto concerne il cd. “danno morale”, come in precedenza illustrato, la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”). Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023). Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio. In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a)
12 legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023). Ciò evidenziato, tale danno può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia e della gravità delle lesioni riportate, delle sofferenze psicologiche patite in termini di “dolore” anche per il lungo periodo di degenza e dei numerosi interventi a cui è stata sottoposta l'istante. Si ritiene pertanto di dover riconoscere a titolo di danno morale un incremento del 50% da calcolare sulla somma di danno biologico (175.156,00) pari ad euro 87.578,00. 4.2. Per quanto riguarda la quantificazione del risarcimento, secondo quanto stabilito dalle sentenze di San Martino del 2008, il danno non patrimoniale è unitario: questo vuol dire che le sue componenti non possono essere risarcite autonomamente. Tuttavia, circostanze eccezionali consentono al giudice di stabilire un aumento dell'ammontare del risarcimento, tramite la personalizzazione, che tenga conto della sfera morale ed esistenziale. Infatti, circostanze eccezionali consentono al giudice di stabilire un aumento dell'ammontare del risarcimento qualora le lesioni macropermanenti incidano in maniera considerevole e rilevante sui suoi aspetti dinamico-relazionali; in tal caso il risarcimento del danno non patrimoniale previsto dalle tabelle di Milano può essere incrementato dal giudice fino al 30%. Difatti, relativamente alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti
13 da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del 4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del 18-11-2014). Pertanto, non potrà essere considerata personalizzazione l'impossibilità a cimentarsi in attività fisiche e nemmeno la lesione alla capacità lavorativa generica, in quanto già ricomprese nell'ambito del danno biologico. Ciò detto, a parere della scrivente, appare opportuna un'adeguata personalizzazione del danno patito da (comprensivo del Parte_1
c.d. danno esistenziale, al fine di evitare una ingiustificata locupletazione), in quanto dalla espletata attività istruttoria è emerso che gli esiti del sinistro sono stati tali da incidere negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali, e in genere sulla qualità di vita dell'istante. In particolare, dall'espletata prova testimoniale è emerso che l'istante in seguito al sinistro non è stata più in grado di attendere del tutto alle ordinarie attività giornaliere, come ad esempio guidare da sola o portare il proprio figlio in auto con lei, oltre a manifestare difficoltà riscontrata nelle proprie relazioni sociali. Inoltre, dal certificato rilasciato dal Centro di cura di salute mentale è emerso come l'istante, dopo il sinistro e in conseguenza di questo, manifestava una serie di sintomi patologici da disturbo da stress post traumatico, quali
“deflessione del tono dell'umore, disturbi del sonno, contrazione alla socialità e all'attività”. Si ritiene quindi, in virtù dell'incidenza di tali condizioni sulle abitudini di vita di un soggetto ancora attivo in ragione della sua età, di riconoscere un ulteriore incremento a titolo di personalizzazione nella misura del 15% sul danno biologico calcolato in precedenza, aggiungendo, pertanto, l'ulteriore importo di euro 26.273,40 a quello già calcolato. In conclusione, spetta all'istante a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di euro 296.769,90. 4.3. Oltre all'importo di euro 296.769,90 all'attrice va attribuita la somma di euro 5.202,08 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il
14 mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, per un totale di euro 301.971,98. Tale somma deve determinarsi equitativamente ex art. 2056 comma 1 c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno ed applicando sull'importo così ottenuto il tasso degli interessi legali nel periodo considerato (dal sinistro ad oggi).
4.4. Quanto al danno patrimoniale, nulla è dovuto a titolo di spese mediche in quanto mai tempestivamente allegate.
4.5. Per quanto attiene invece al danno da perdita da capacità lavorativa specifica occorre fare alcune precisazioni.
Ritenuto che
in relazione al danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, esso richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona (Cass. 17411/2019); dunque il danno si sostanzia in una perdita patrimoniale, che va accertata in concreto, e non può essere presunta in misura corrispondente alla percentuale di “incapacità lavorativa” determinata dal medico-legale. In questi casi, cioè, l'attore ha l'onere di dimostrare se e quale scarto vi sia tra i redditi da lavoro percepiti prima del sinistro e quelli percepiti dopo: “La presunzione copre solo l'esistenza del danno (an debeatur), ma non la sua quantificazione, che va allegata, provando la riduzione del reddito” (Cass. 21988/2019); qualora il soggetto abbia riportato una lesione permanente che riduca la sua capacità lavorativa specifica e abbia perso il lavoro a causa di tale lesione, «il danno patrimoniale percepito non è pari all'intera portata di quegli emolumenti ma a quella somma, capitalizzata, proporzionalmente ridotta in virtù della percentuale di incapacità lavorativa specifica». In buona sostanza, nella liquidazione del danno, occorre considerare anche la possibilità per il soggetto di trovare in futuro un'altra occupazione. Infatti, diversamente opinando, «ove il danno fosse parametrato alla perdita degli emolumenti perduti senza considerare la mantenuta, benché ridotta, capacità di guadagno del soggetto, il soggetto danneggiato verrebbe a lucrare indebitamente una somma pari alle intere entrate precedenti, perdute, senza più dover svolgere alcuna attività lavorativa, venendo a conseguire un indebito vantaggio». (Cass. ordinanza 23 maggio 2023, n. 14241). Ora, nel caso in esame, occorre tener conto del fatto, incontestabile, che l'attrice, quantunque sia stata dichiarata inabile al 100% al lavoro, tuttavia continua a lavorare sebbene per un numero ridotto di ore - e, conseguentemente, per una retribuzione inferiore alla precedente -, pertanto, si ritiene, sulla base delle buste paga prodotte, che il danno da mancato guadagno dal sinistro alla domanda vada quantificato in euro 11.000,00 e che il danno da lucro cessante per mancata prospettiva di guadagno e perdita di chances di guadagno futuro (ipotizzando che l'attrice lavorerà fino al 1°.1.2042
15 come da prospetto allegato), calcolato nella misura del 20%, tenendo cioè CP_4 conto della sola riduzione e non della totale eliminazione delle ore lavorative e della presuntiva compensazione delle perdite di guadagno con emolumenti pensionistici (in ragione della riconosciuta inabilità lavorativa) è pari ad euro 85.701,60, il danno patrimoniale totale va quantificato in complessivi euro 96.701,60. 4.6. Va adesso affrontata la questione sollevata dalla convenuta compagnia assicurativa relativa alla necessità di detrazione delle somme riconosciute dall' CP_4
In giurisprudenza si è sostenuto che in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante (cfr. Cass. n. 18050 del 05/07/2019). In sostanza, per delimitare l'ambito di applicazione della compensatio lucri cum damno la giurisprudenza di legittimità non fa riferimento solamente al criterio dell'esistenza di un regime legale di surroga o rivalsa, che impedisca al danneggiante di avvantaggiarsi dell'indennizzo che il terzo ha corrisposto al danneggiato, ma anche quello della omogeneità (o non omogeneità) delle funzioni delle poste attive riscosse dal danneggiante. Afferma, invero, la S.C.: “I pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito” (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 12566 del 22/05/2018). Ricorrendo tale ipotesi, il credito risarcitorio, per effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale, si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore, secondo le norme che disciplinano nel caso concreto l'istituto della surrogazione (e dunque, a seconda delle ipotesi, l'art. 1203 c.c., oppure l'art. 1916 c.c., od ancora l'art. 11 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124). Il danneggiato, dunque, per effetto del pagamento dell'indennizzo perde la titolarità attiva dell'obbligazione per la parte indennizzata, e non essendo più creditore, va da sé che nessun risarcimento potrà pretendere dal responsabile. In tal caso il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d. “per poste” (o “voci”) di danno, vale a dire sottraendo l'indennizzo dal CP_4
16 credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici. Va evidenziato che l' alle vittime di lesioni personali, ed a seconda delle CP_4 evenienze, può erogare: a. la "pensione ordinaria di inabilità" (spettante ai lavoratori che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa
- art. 2, comma 1,1. 12.6.1984, n. 222); b. l'"assegno ordinario di invalidità" (ai lavoratori la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo - art. 1, comma 1,1. 12.6.1984, n. 222); c. la "pensione di inabilità" (agli invalidi civili se maggiorenni e totalmente inabili al lavoro - art. 12, comma 1,1. 30.3.1971, n. 118); d. “l'assegno mensile", spettante alle persone di età compresa tra 18 e 64 anni, ed affetti da incapacità lavorativa superiore al 74% (art. 13, comma 1, 1. 30.3.1971, n. 118, come modificato dagli artt. 1 e 8 d. lgs. 23.11.1988, n. 509); e. “l'indennità di accompagnamento" (spettante alle persone che si trovano "nella impossibilità di deambulare sena l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un 'assistenza continua' - art. 1, comma 1,1. 11.2.1980, n. 18. Esula da tali poste risarcitorie il risarcimento del c.d. danno biologico;
difatti, come sostenuto dalla suprema corte “non è possibile sottrarre l'indennizzo, pagato dall'assicuratore sociale a titolo di ristoro del danno patrimoniale, dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico (art. 142 cod. ass., così come interpretato costantemente dalla Corte: da ultimo, Cass. Civile Ord. Sez. 6, n. 11657/2022; Cass. Sez. L -, Sentenza n. 9112 del 02/04/2019; Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 25327 del 12/12/2016; Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016).
4.7. Tanto chiarito, nella fattispecie in esame, laddove la somma di euro 301.971,98, in quanto liquidata a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico, invalidità totale e parziale, danno morale e personalizzazione), non è suscettibile di decurtazione, avendo una natura e una finalità differente (tutela della salute); in contrario, nulla può in tal sede liquidarsi a titolo di danno patrimoniale atteso che la quantificazione operata in precedenza, pari ad euro 96.701,60, si ritiene già integralmente soddisfatta in altra sede, avendo l'attrice già ricevuto dall' la (maggior) somma di euro 159.276,06 (di cui euro CP_4
16.224,89 a titolo di indennità di malattia ed euro 143.051,17 a titolo di invalidità civile). Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, per la quale tali importi costituiscono “solo una <
17 favore della (cfr. allegati alla istanza di visibilità del fascicolo da Parte_1 parte dell' . CP_4
Ne deriva che, quindi, la liquidazione del danno patrimoniale deve essere totalmente decurtata dalla liquidazione a farsi in detta sede in ragione di quanto già corrisposto dall' previdenziale, trattandosi di due prestazioni CP_7 sovrapponibili in quanto dirette a compensare la lesione dello stesso bene della vita (la capacità lavorativa) in quanto le prestazioni erogate dall' (indennità CP_4 di malattia e indennità di accompagnamento) si fondano sul presupposto dell'esistenza di un pregiudizio di natura patrimoniale (che è presuntojuris et de jure) rappresentato dalla perduta (in tutto o in parte) capacità di lavoro e, quindi, di guadagno. In definitiva, andrà liquidato in favore dell'attrice Parte_1
l'importo complessivo di euro 301.971,98, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento vanno condannati e in persona Controparte_2 Controparte_8 del legale rapp.te p.t., in solido tra loro.
5. Quanto alla domanda di intervento di la stessa Controparte_3 merita di essere accolta. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che , in Controparte_3 conseguenza del denunciato sinistro, ha riportato i seguenti postumi permanenti: “frattura dell'epifisi distale di radio e dello scafoide carpale di sinistra, in soggetto destrimane”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 6%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 25 per ITP al 75%, gg. 25 ITP al 50% gg 25 al 50% per ITP. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'istante può essere liquidato in via equitativa, in attuali euro 6.473,85 per postumi permanenti al 6% in un soggetto leso di anni 76; euro 2.071,50 per l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 55,24 per ciascun giorno (sulla base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, aggiornata al 2022 - d.m. 16-7-2024): dunque in favore della danneggiata può essere riconosciuto l'importo globale di euro 8.545,35 a titolo di danno non patrimoniale, e calcolando la sola componente dinamico- relazionale.
5.1. Spetta inoltre a titolo di danno patrimoniale le spese mediche documentate per la somma di euro 402,00. 5.2. Sull'importo di euro 8.856,35 va, inoltre, riconosciuto alla danneggiata in via equitativa l'ulteriore somma di euro 163,30 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del
18 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2- 1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014); In definitiva, andrà liquidato in favore di l'importo Controparte_3 complessivo di euro 9.019,65, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento vanno condannati e - in persona del legale Controparte_2 Controparte_8 rapp.te p.t., in solido tra loro.
6. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista tra i parametri minimi e i medi, tenuto conto del valore effettivo della controversia (determinato in applicazione del criterio del “disputatum”, risultando la domanda accolta, ex art. 5 D.M. 55/2014: cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30.11.2022), del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo, da distrarsi in favore degli avv.ti Antonino Salvini e Aldo Salvini dichiaratisi antistatari.
6.1. Sempre in ragione del regime della soccombenza, i convenuti soccombenti, in solido, saranno tenuti al pagamento delle spese di lite sostenute da
[...]
, da distrarsi in favore dell'avvocato Roberta Salvini Controparte_3 dichiaratasi antistataria. Nessuna incidenza si ritiene possa avere sulla concreta liquidazione delle spese di lite il rifiuto della proposta conciliativa formulata dal giudicante in corso di causa, stante il rifiuto motivato della stessa da ambo le parti.
6.2. Le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda avanzata dall'attrice e per l'effetto condanna
[...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_9 in solido, al pagamento in favore di l'importo di euro Parte_1
301.971,98 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
B. accoglie la domanda di intervento e e Controparte_2 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido, al pagamento in
[...] favore di l'importo complessivo di euro 9.019,65 Controparte_3 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
C. condanna e in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
quantificate in euro 1.740,00 per spese vive ed euro 15.800,00
[...]
19 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore degli avvocati Antonino Salvini e Aldo Salvini dichiaratisi antistatari;
D. condanna e in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
quantificate in euro 3.400,00 per compenso professionale, CP_3 oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Roberta Salvini dichiaratasi antistataria;
E. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico di CP_2
e in solido.
[...] Controparte_1
Così deciso in Torre Annunziata, 1° giugno 2025
il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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