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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 830/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4018/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sot Di Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250004083613801 GIOCHI-LOTTERIE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 388/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1 , impugna la cartella di pagamento n. 028 2025 0004083613801, notificata il 28/07/2025, dell'importo di
€ 6.282,78, relativa all'Imposta sugli intrattenimenti per l'anno 2021, comprensiva di sanzioni e interessi, su ruolo consegnato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale Campania e Calabria
Ufficio Monopoli sezione operativa di Caserta.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto impositivo.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non si è costituita in giudizio.
Nelle more del giudizio, la parte ricorrente ha depositato il provvedimento di sgravio del ruolo emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 09.09.2025
All'esito della camera di consiglio il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, valutate le ragioni del ricorrente, ha provveduto allo sgravio del ruolo emesso per cui è causa. In considerazione di quanto precede, ex art. 46 del d.lgs. 546/92, va dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. In ossequio al principio per cui la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 3148 del 2016), va disposta la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale Campania e Calabria Ufficio Monopoli sezione operativa di Caserta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00 oltre al rimborso del Cut, spese generali
15% ed oneri accessori se dovuti con attribuzione ai difensori della parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Il Giudice Monocratico.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4018/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sot Di Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250004083613801 GIOCHI-LOTTERIE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 388/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1 , impugna la cartella di pagamento n. 028 2025 0004083613801, notificata il 28/07/2025, dell'importo di
€ 6.282,78, relativa all'Imposta sugli intrattenimenti per l'anno 2021, comprensiva di sanzioni e interessi, su ruolo consegnato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale Campania e Calabria
Ufficio Monopoli sezione operativa di Caserta.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto impositivo.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non si è costituita in giudizio.
Nelle more del giudizio, la parte ricorrente ha depositato il provvedimento di sgravio del ruolo emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 09.09.2025
All'esito della camera di consiglio il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, valutate le ragioni del ricorrente, ha provveduto allo sgravio del ruolo emesso per cui è causa. In considerazione di quanto precede, ex art. 46 del d.lgs. 546/92, va dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. In ossequio al principio per cui la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 3148 del 2016), va disposta la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale Campania e Calabria Ufficio Monopoli sezione operativa di Caserta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00 oltre al rimborso del Cut, spese generali
15% ed oneri accessori se dovuti con attribuzione ai difensori della parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Il Giudice Monocratico.