Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/03/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
3253 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei IGg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione S E N T E N Z A effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 3253/2023R.G. V.G. matrimonio”. promossa con ricorso congiunto da:
( , nato a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_1
e
( ), nato a [...] il [...] CP_2 CodiceFiscale_2
Parti rappresentate e difese dall'Avv. Sara Laurino, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in forza di procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte definitive
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Volpiano
(TO) in data 22/07/1989 e trascritto presso l'Ufficio Anagrafe al n. 27 P II, serie A, anno 1989 e, per
l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
1. Il IG. continuerà a risiedere presso l'immobile coniugale con i propri figli e CP_1 Per_1
. L'immobile, in comproprietà al 50 % tra i due coniugi, è sito in San Benigno C.se (TO), C.so Per_2
Italia n. 26 e censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del comune di San Benigno C.se, Foglio 29, mappale numero 468 sub. 46 Piani S 1- 4 cat A/3 c1. 2, vani 4,5 R.C. euro 267,27.
2. La IG.ra , sin d'ora, si impegna a non richiedere alcunché al IG. per CP_2 CP_1
l'occupazione dell'immobile in comproprietà.
3. La IG.ra continuerà a sostenere le spese condominiali di propria pertinenza di cui CP_2 chiederà il prospetto all'amministratore di condominio, in quanto comproprietaria dell'immobile coniugale, nella misura del 50%. Le spese inerenti le utenze e i consumi, oltre a quelle di manutenzione ordinaria, invece, saranno totalmente a carico del IG. , in quanto occupante CP_1
l'immobile.
4. Il box auto, in comproprietà al 50% fra i coniugi, sito in San Benigno C.se (TO), censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del comune di San Benigno C.se, Foglio 29, mappale numero 470 sub. 30
Piano T cat C/6 c1. 2, consistenza 12 mq R.C. euro 52,68, continuerà ad essere utilizzato unicamente dal IG. insieme ai figli con lui conviventi. CP_1
5. Si dà atto che le parti statuiscono sin d'ora che è loro comune intenzione vendere a terzi l'immobile coniugale e il box auto di cui sono comproprietari ciascuno nella misura del 50%.
6. Le parti si impegnano a conferire mandato, non appena i figli usciranno dalla casa coniugale, ad un'agenzia immobiliare per la vendita a terzi degli immobili di cui sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno.
7. Qualora la vendita a terzi non si dovesse perfezionare entro un anno dalla messa in vendita, gli ex coniugi valuteranno di rimettere l'immobile sul mercato ad un prezzo ribassato del 20% o, eventualmente, di cedere e trasferire la piena proprietà a uno dei due al prezzo ribassato del 20%, con le modalità che meglio converranno, con impegno da parte del compratore, nell'eventualità in cui il medesimo fosse uno dei coniugi comproprietari, al pagamento delle spese notarili e di tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di trasferimento suddetto.
8. Per la stipula del rogito di cui sopra, nell'eventualità di cessione e trasferimento della piena proprietà a una delle parti, le medesime chiedono di poter usufruire delle esenzioni di bollo, di registro e di ogni altra tassa di cui all'art.19 della legge n. 74/84, così come interpretato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 154/99 e recepita dalla Agenzia delle Entrate con la circolare n.
2/2014.
9. Le parti danno atto che il trasferimento di cui ai punti 7) e 8) è funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi matrimoniale.
10. Le parti si impegnano a consegnare al Notaio rogante tutta la documentazione necessaria ai fini del rogito, compresi le certificazioni di conformità degli impianti e l'Attestato di Prestazione
Energetica; si impegnano altresì a far eseguire le verifiche sullo stato di regolarità edilizia, urbanistica e catastale dell'immobile ai fini delle dichiarazioni da rendere in sede di rogito.
11. il signor ha intestato, altresì, un'autovettura KIA tg. FA208JX che rimarrà nella sua CP_1 disponibilità mentre la signora ha intestata un'autovettura Yundai10 tg. GL022CY che CP_2
rimarrà nella sua disponibilità. 12. Le parti, con il puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente ricorso, dichiarano di essere reciprocamente soddisfatti.
13. Le parti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
14. Le parti si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
15. Le spese legali del presente giudizio sono compensate tra le parti”
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM EL IG esprime parere favorevole”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 13.11.2023, i IGg. CP_1
e adivano l'intestato Tribunale affinché pronunciasse, previa pronuncia
[...] CP_2
di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, a Volpiano in data 22.7.1989, con atto registrato al n°27, parte II, serie A anno 1989 (cfr. doc. 1);
- dalla loro unione sono nati i figli: , (n. a Chivasso il 6.11.1996) Persona_3 Persona_4
e (n. a Chivasso il 10.5.1998), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Persona_5
- a causa di incompatibilità caratteriali, incomprensioni e dissapori, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, e art. 473 bis.49 c.p.c., fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dopo la sentenza di separazione, all'udienza del giorno 22.1.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le conclusioni definitive (in modifica rispetto a quelle rassegnate in ricorso).
La causa veniva rimessa al Collegio in data 23.1.2025 e trasmessa al PM per le sue conclusioni.
Il P.M., il 3.3.2025, esprimeva parere favorevole.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c., i coniugi si separavano con sentenza n. 478/2024, passata in giudicato il 19.11.2024 (come da attestazione del 21.11.2024 in atti).
Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno regolato le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data 28.2.2025), così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1
celebrato in Volpiano in data 22.7.1989, i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_2
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Settimo Volpiano di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- prende atto delle conclusioni congiunte e provvede in conformità.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea 19.3.2025
IL PRESIDENTE est.
Alessandro Scialabba