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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/05/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2293/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
2.4.2025, assunto in decisione in data 26.5.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avvocato Sauro Pedoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Garbagnate Milanese (MI), via Verdi 2;
e tra
(c.f. ) nato in [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Rosaria Antonia Gigante ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Limbiate (MB),
Piazza 5 Giornate 2;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai SIg.ri e Parte_1 Parte_2
a NO NO (MB) in data 24 settembre 2008 (atto n. 46, parte 1 anno 2008) e ordinare al
[...] competente ufficiale di stato civile la relativa annotazione.
– Dichiarare compensate le spese legali, nonché
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
– Le figlie minori e resteranno affidate a entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale con le modalità dell'affidamento condiviso e con collocamento presso la madre nella casa di Bovisio Masciago – via Cesare Cantù 20.
– Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà, previo preavviso di almeno ventiquattro ore e, comunque, compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi delle stesse. Egli potrà, in ogni caso, vederle a fine settimana alternati, dal venerdì sera sino alla domenica mattina quando le riaccompagnerà dalla mamma. Durante le vacanze natalizie, le figlie trascorreranno alternativamente con i genitori la giornata del 24 o del 25 dicembre, del 31 dicembre o del 1 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
i ponti infra annuali saranno trascorsi con i genitori sempre in via alternata. Le vacanze estive, durante le quali le figlie potranno trascorrere con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, saranno concordate tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno.
– Il SI. contribuirà al mantenimento delle due figlie mediante il versamento mensile, Parte_2 entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, per dodici mensilità, in favore della madre dell'importo di € 506,00
(253,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le linee guida del Tribunale di Monza del 7.5.2018 che integralmente si riportano:
“A. SPESE ORDINARIE
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza SInificativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum.
Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: A. Vitto e mensa scolastica;
B. Abbonamenti e trasporti per eSIenze di istruzione;
C. Farmaci da banco;
D. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
E. Contributi alle spese di abitazione;
F. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inzio anno;
G. Baby sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. dopo-scuola.
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
pagina 2 di 6 Spese mediche H. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
I. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
J. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); K. Spese mediche urgenti;
spese scolastiche e di istruzione;
L. Iscrizione o contributi obblogatori per la scuola pubblica;
M. Libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inzio anno, anche in caso di scuola privata;
N. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
O. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
P. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
Q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE PER LE QUALI E' NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: spese mediche, R. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
S. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
T.
Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
U. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa sperimentale;
altre spese V. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
W. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
X. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingua, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari e post universitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
Z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
AA. Viaggi e vacanze trascorse Cont senza i genitori;
cquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà pagina 3 di 6 essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre diversi eventuali preventivi, a parità di condizioni.
F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto a inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad € 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
G. PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI GENITORI
Salvo eSIenze particolari o sensibili squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà; saranno applicati i criteri di cui all'art. 337 ter cod. civ. avuto riguardo, peraltro, acnhe al saldo netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli.
H. BENEFICI ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
I. DECORRENZA DI EFFICACIA DELLE PRESENTI LINEE GUIDA
Le disposizioni di cui sopra saranno applicate ai giudizi in corso nonché agli accordi che saranno conclusi successivamente alla data di sottoscrizione. Monza, 7 maggio 2018”
– La SI.ra , in qualità di collocataria delle minori, percepirà in via esclusiva l'assegno unico per le minori. Pt_1
– La SI.ra si impegna e si obbliga a comunicare preventivamente al SI. ogni eventuale Pt_1 Parte_2 cambio di residenza o domicilio delle figlie minori.
– Le parti dichiarano, e si danno reciprocamente atto al riguardo, di essere economicamente autosufficienti e di non avere più alcunchè a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, avendo consensualmente già definito ogni rapporto economico e patrimoniale.
– Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.12 comma 2, dichiarano che non sono mai iniziati procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande di cui al presente atto o domande ad esse connesse. pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
24.9.2008 a NO NO;
- Dall'unione sono nate in data 9.9.2008 e il Persona_1 Persona_2
17.5.2011.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 3.11.2023 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (9.10.2023), non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 9.9.2008 e 17.5.2011) e, per le restanti Persona_1 Persona_2 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 2.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in NO NO in data 24.9.2008 (Atto n. 46, Parte I, del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di NO NO), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 5 di 6 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di NO NO, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 29.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
2.4.2025, assunto in decisione in data 26.5.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avvocato Sauro Pedoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Garbagnate Milanese (MI), via Verdi 2;
e tra
(c.f. ) nato in [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Rosaria Antonia Gigante ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Limbiate (MB),
Piazza 5 Giornate 2;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai SIg.ri e Parte_1 Parte_2
a NO NO (MB) in data 24 settembre 2008 (atto n. 46, parte 1 anno 2008) e ordinare al
[...] competente ufficiale di stato civile la relativa annotazione.
– Dichiarare compensate le spese legali, nonché
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
– Le figlie minori e resteranno affidate a entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale con le modalità dell'affidamento condiviso e con collocamento presso la madre nella casa di Bovisio Masciago – via Cesare Cantù 20.
– Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà, previo preavviso di almeno ventiquattro ore e, comunque, compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi delle stesse. Egli potrà, in ogni caso, vederle a fine settimana alternati, dal venerdì sera sino alla domenica mattina quando le riaccompagnerà dalla mamma. Durante le vacanze natalizie, le figlie trascorreranno alternativamente con i genitori la giornata del 24 o del 25 dicembre, del 31 dicembre o del 1 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
i ponti infra annuali saranno trascorsi con i genitori sempre in via alternata. Le vacanze estive, durante le quali le figlie potranno trascorrere con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, saranno concordate tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno.
– Il SI. contribuirà al mantenimento delle due figlie mediante il versamento mensile, Parte_2 entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, per dodici mensilità, in favore della madre dell'importo di € 506,00
(253,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le linee guida del Tribunale di Monza del 7.5.2018 che integralmente si riportano:
“A. SPESE ORDINARIE
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza SInificativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum.
Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: A. Vitto e mensa scolastica;
B. Abbonamenti e trasporti per eSIenze di istruzione;
C. Farmaci da banco;
D. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
E. Contributi alle spese di abitazione;
F. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inzio anno;
G. Baby sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. dopo-scuola.
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
pagina 2 di 6 Spese mediche H. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
I. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
J. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); K. Spese mediche urgenti;
spese scolastiche e di istruzione;
L. Iscrizione o contributi obblogatori per la scuola pubblica;
M. Libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inzio anno, anche in caso di scuola privata;
N. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
O. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
P. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
Q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE PER LE QUALI E' NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: spese mediche, R. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
S. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
T.
Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
U. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa sperimentale;
altre spese V. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
W. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
X. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingua, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari e post universitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
Z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
AA. Viaggi e vacanze trascorse Cont senza i genitori;
cquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà pagina 3 di 6 essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre diversi eventuali preventivi, a parità di condizioni.
F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto a inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad € 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
G. PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI GENITORI
Salvo eSIenze particolari o sensibili squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà; saranno applicati i criteri di cui all'art. 337 ter cod. civ. avuto riguardo, peraltro, acnhe al saldo netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli.
H. BENEFICI ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
I. DECORRENZA DI EFFICACIA DELLE PRESENTI LINEE GUIDA
Le disposizioni di cui sopra saranno applicate ai giudizi in corso nonché agli accordi che saranno conclusi successivamente alla data di sottoscrizione. Monza, 7 maggio 2018”
– La SI.ra , in qualità di collocataria delle minori, percepirà in via esclusiva l'assegno unico per le minori. Pt_1
– La SI.ra si impegna e si obbliga a comunicare preventivamente al SI. ogni eventuale Pt_1 Parte_2 cambio di residenza o domicilio delle figlie minori.
– Le parti dichiarano, e si danno reciprocamente atto al riguardo, di essere economicamente autosufficienti e di non avere più alcunchè a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, avendo consensualmente già definito ogni rapporto economico e patrimoniale.
– Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.12 comma 2, dichiarano che non sono mai iniziati procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande di cui al presente atto o domande ad esse connesse. pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
24.9.2008 a NO NO;
- Dall'unione sono nate in data 9.9.2008 e il Persona_1 Persona_2
17.5.2011.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 3.11.2023 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (9.10.2023), non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 9.9.2008 e 17.5.2011) e, per le restanti Persona_1 Persona_2 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 2.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in NO NO in data 24.9.2008 (Atto n. 46, Parte I, del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di NO NO), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 5 di 6 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di NO NO, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 29.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 6 di 6