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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4142 /2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to CIOFFI ADRIANA Parte_1 giusta mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del Ministro Controparte_1 pt, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Dirigente p.t. dott. Mimì Minella, dal dott. Alvaro Saporito, dalla dott. ssa Consiglia
SE NO e dalla dott.ssa Angela Botta
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 09.07.2025 la ricorrente, docente precaria, esponeva di aver stipulato col convenuto contratti di supplenza a tempo determinato per gli anni CP_1
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; di non aver mai percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15-3-2001 siccome il corrisponde tale CP_1 emolumento soltanto ai docenti di ruolo e a quelli che stipulano contratti a termine con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno e non anche ai docenti che svolgono, come ella ricorrente, supplenze brevi e saltuarie, pur trattandosi delle stesse mansioni con assunzione di oneri e responsabilità uguali. Dedotta la violazione da parte del del CP_1 principio di non discriminazione nonché del principio di parità di trattamento retributivo che le amministrazioni pubbliche devono garantire ai propri dipendenti, adiva il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
; Per l'effetto, condannare il resistente al pagamento delle relative differenze
[...] retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1588,86 o la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e refusione C.U. versato”.
Il si costituiva tardivamente in giudizio, chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice, stante la natura documentale della controversia, sulle conclusioni del procuratore costituito richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 19.12.2025 decideva la causa come da sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Premesso che è dedotto e comprovato che parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di docente CP_2 supplente temporaneo (si vedano i contratti di lavoro in atti), si intende dare continuità ai principi affermati sulla vicenda oggetto di causa (ossia spettanza della prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15- 3-2001 anche ai supplenti temporanei) da Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018 (seguita dalla conforme Cass. n. 6293 del 5 marzo 2020; Cass. 07/05/2024, n.12303 e n. 12309).
In tale pronuncia la Corte regolatrice ha enunciato il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla
l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
In parte motiva, la S.C. (le cui motivazioni sono pienamente condivise dal giudicante) ha così affermato (...) l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che
"la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
"non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, DE RO;
8.9.2011, causa C-177/10 RO Per_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), " non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE RO Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento 3 può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (OJ
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme euro unitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo CP_1 cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4
e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1 con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" (...).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, ritiene il giudicante fondato il diritto attoreo alla pretesa voce retributiva, non legittimandosi, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, d.lgs. n. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo.
Ed infatti, anche il personale supplente temporaneo svolge attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito (in assenza di deduzioni di segno contrario), dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione.
Essendo documentato lo svolgimento da parte attrice di attività di docenza quale supplente temporaneo, come risulta dai contratti di lavoro in atti, per un totale di 273 giorni di lavoro
(nello specifico, dal 04.09.2017 al 30.09.2017, dal 24.01.218 al 26.01.2018, dal 10/1/2018 al 22.01/2018, dal 15/2/2018 al 28/02/2018, dal 30/1/2018 al 9 02/2018, dal 14/05/2018 al
25/05/2018, dal 19/11/2018 al 14/12/2018, dal 26/05/2018 al 4/06/2018, dal 6/02/2019 al
4/3/2019, dal 16/05/2019 al 31/05/2019, dal 3/05/2019 al 15/05/2019, dal 05/04/2019 al11/04/2019, dal 05/03/2019 al 4/4/2019, dal 16/5/2019 al 31/5/2019, dal 3/06/2019 al
7/6/2019, dal 1/10/2019 al 13/10/2019, dal 14/10 /2019 al 12/11/2019), il ricorso deve essere Cont accolto e, per l'effetto, il deve essere condannato al pagamento della retribuzione professionale docenti relativamente al servizio prestato negli anni scolastici indicati per un importo pari ad euro 1.588,86, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Per la relativa quantificazione, può, invero, farsi utile riferimento al conteggio elaborato dalla parte ricorrente siccome formalmente corretto, in applicazione dei criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva (art. 25 CCNI del 31.08.1999; art. 87 CCNL Scuola 29.11.2007; art. 38 CCNL Scuola 2016/2017) ed in aderenza alle risultanze probatorie in ordine ai giorni di servizio prestati (273 in totale), importo in ordine al quale alcuna contestazione o diversa quantificazione il ha ritenuto di offrire, non essendosi CP_1 costituito in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Cont
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il , in persona del p.t., al CP_3 pagamento in favore della ricorrente, a titolo di “retribuzione professionale docenti” per i giorni di lavoro svolti negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, della somma di euro 1.588,86, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Cont
- condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 941,00 oltre 15% rimborso forfetario, da distrarsi.
Salerno, 19.12.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino