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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/12/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 726/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 15.10.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 726/2023 R.G.L. TRA
, C.F. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
, giusta ca AR OM CA, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
RA PO giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Via Napoli, 55, Lagonegro (PZ);
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. - già dipendente ANAS e, allo stato, transitato nei ruoli Parte_1 dell'Amministrazione provinciale di Potenza con profilo di “collaboratore professionale tecnico” - con ricorso depositato in data 25.05.2023, deduceva di aver presentato, in data 29.06.2021, apposita istanza all' volta al riconoscimento della malattia professionale per aver lavorato, “dal lunedì al sabato con CP_1 ora ore 07:30 alle ore 13:30 (…) in qualità di agente stradale assegnato alle squadre di manutenzione” svolgendo
“attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, nonché mansioni di cantoniere, provvedendo, quindi, sia alla manutenzione e gestione delle infrastrutture stradali (fosse, cunette, canalette stradali), nonché della segnaletica, sia al controllo delle opere stradali, quali ponti, sottopassi, sovrapassi, muri di sostegno, fosse e canalette, sia ad ogni altro intervento di manutenzione finalizzato alla sicurezza della circolazione, effettuando movimentazione manuale di carichi (…)”. Ottenuto il rigetto dell'istanza da parte dell' , avverso il quale veniva esperito infruttuosamente CP_2 l'iter amministrativo, il ricorrente adiva l'int ribunale ritenendo di essere affetto da “ernie discali e cervicali multiple, che determinano un danno biologico e, quindi, una inabilità lavorativa in misura del 40%” e chiedeva, previa ammissione della CTU medico-legale, di accertare e dichiarare che egli è affetto da “ernie discali lombari e cervicali, con limitazioni algico-funzionali, riconducibili a malattia professionale e che la stessa determina una inabilità lavorativa e menomazione dell'integrità psico-fisica in misura di 40 punti percentuale, ovvero in quella diversa misura – maggiore o minore - accertanda, con la conseguente condanna dell' , in persona del legale rappresentante CP_1 p.t., alla corresponsione della relativa indennità e/o rendita nella misura di n gli interessi maturati e maturandi, oltre al danno per la svalutazione monetaria, secondo legge”, il tutto con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio, l' eccepiva la infondatezza del ricorso confermando le conclusioni CP_1 già formulate in sede amminis in ordine alla insussistenza del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta. Insisteva, dunque, per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 24.01.2024, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, il Tribunale accoglieva la richiesta del ricorrente in ordine alla CTU medico-legale, conferendo l'incarico al dott.
. Quest'ultimo depositava l'elaborato definitivo in data 29.10.2024. Alla udienza del Persona_1
15.10.2025 la causa era trattenuta in decisione e decisa come da sentenza depositata ex art. 127 ter cpc.
2. Il ricorso è infondato e va, per l'effetto, rigettato. 2.1. Il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L. vo 38/2000). La fattispecie in esame ricade, incontestatamente, nella previsione di cui al D. Lgs. 38/2000 in quanto la malattia professionale è stata denunciata il 29.06.2021.
2.2. A questo punto, si ritiene necessario premettere che l'accertamento dell'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia CP_ sofferta dall'assicurato, con la conseguente insorgenza a carico dell' dell'onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed in particolare della di nza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.- cfr. Cassazione civile , sez. lav., 26 luglio 2004, n. 14023- Al contrario, per quelle patologie c.d. non “tabellate” non opera alcuna presunzione in ordine alla sussistenza del richiesto nesso causale (cfr. per tutte Cass. 12629/2002). Tuttavia, anche se non indicate tra quelle tabellate, sono comunque suscettibili di rientrare tra quelle indennizzabili per malattia professionale anche se resta indispensabile che il lavoratore dimostri il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata. La patologia dedotta, nel caso in esame, risulta contenuta nelle tabelle delle malattie professionali di cui al D.M. 09.04.2008 e, tuttavia, va ulteriormente premesso, che trattasi di patologia ad eziologia multifattoriale. Per aversi una malattia professionale contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni ai sensi del DPR 1124/65, gli elementi caratterizzanti sono:
· l'esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni alle quali è adibito il prestatore d'opera;
· il rapporto causale con tali lavorazioni, più precisamente un rapporto diretto ed efficiente fatta salva la possibilità di fattori causali extralavorativi. L'impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale. A questo fine, infatti, si ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia. Tale ragionevole certezza deve ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell'eziopatogenesi professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica. Quanto all'onere della prova, se è vero, in ragione di quanto sino ad ora esposto, che, in caso di malattia tabellata (come nel caso di cui si tratta), trattandosi di presunzione non assoluta, è la controparte a dover fornire la prova contraria relativa ad una diversa eziologia della malattia stessa, è CP_1 to vero che incombe, in capo al lavoratore, l'onere di dimostrare, oltre all'essere affetto dalla malattia denunciata, anche “lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella (…), per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini. (cfr. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016). Invero, il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.” (cfr. Cass. ord. 13 dicembre 2021, n. 39751). A ciò si aggiunga che, trattandosi di patologie, sì tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore ha, altresì, l'onere di fornire la prova “in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso” (Cass. n. 8773/2018; e Cass. n. 13814/2017). L' , come anzidetto, sia nella fase amministrativa che all'atto della costituzione in giudizio, CP_1 ha moss ecifica contestazione in ordine alla riconducibilità della patologia insorta all'attività in concreto svolta, ribadendo che nell'attività svolta dal “non vi è stato alcun rischio di sovraccarico Pt_1 biomeccanico nel determinismo della patologia denunciata la cui or ico-degenerativa è di natura extraprofessionale”. 3. Ritenute provate, dalla documentazione in atti, le mansioni espletate, è stata, dunque, disposta la richiesta Ctu medico-legale volta a stabilire se la patologia denunciata fosse: attribuibile a causa unica e diretta di servizio ovvero a causa preponderante e necessaria;
ascrivibile a una delle malattie elencate nella tabella per le malattie professionali;
in caso di risposta affermativa, il Consulente è stato invitato CP_1
a chiarire il periodo di insorgenza di detta patologia nonché la durata e il grado percentuale della inabilità eventualmente riscontrata. Il dott. con perizia depositata telematicamente in data 29.10.2024, all'esito dell'esame Per_1 obiettivo e del ione della documentazione versata in atti, ha riscontrato in capo all'istante
“spondiloartrosi degenerativa diffusa con protusioni ed ernie discali cervicali e lombo-sacrali; coxartrosi destra in esiti di artroprotesi anche sinistra” argomentando che trattasi di patologie (quelle muscolo-scheletriche della colonna vertebrale) che “rappresentano le più importanti cause di inabilità e assenza dal lavoro per malattia nei Paesi industrializzati. (…) Inizialmente, Sentenze della Corte costituzionale n. 179/1988 e n. 206/1988, veniva introdotto il cosiddetto “sistema misto”, per cui le patologie del rachide erano prese in considerazione trattate esclusivamente nell'ambito delle malattie professionali non tabellate con relative difficoltà operative e valutative del caso. Occorre, infatti, sottolineare che l'artrosi del rachide cervicale e lombo-sacrale costituisce oggi una vera e propria malattia sociale (…). L'elevata incidenza della malattia (…) conferma la genesi multifattoriale della stessa (…); per tale motivo risulta molto spesso difficoltoso evidenziare la sussistenza di un nesso causale fra l'attività lavorativa e la patologia, che, invece, potrà desumersi da una puntuale valutazione del rischio e dai dati epidemiologici raccolti sul campo presenti in letteratura. Con il D.M. del 9/4/2008 la patologia rachidea, più precisamente l'ernia discale lombare (M51.2) è stata inserita ufficialmente nelle tabelle delle malattie professionali dell'industria e dell'agricoltura, in particolare in quelle lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che espongono a vibrazioni il corpo intero e che comportano la movimentazione manuale dei carichi senza ausili efficaci. Il D.M. dell'11/12/09 (aggiornamento dell'elenco delle malattie Vi è obbligatoria la denuncia ai sensi dell'art. 139 del DPR n. 1124/65) considera le spondilodiscopatie del tratto lombare (M47.8) e l'ernia discale lombare (M51.2) nelle malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (lista I) nelle attività che richiedono movimentazione manuale di carichi (MMC) eseguita con continuità durante il turno lavorativo. Le stesse patologie sono, invece, considerate tra le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità (lista II) qualora siano riconducibili a vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) per le attività di guida di automezzi pesanti e di conduzione di mezzi meccanici. Il D.M. del 10/06/14 ha apportato un ulteriore aggiornamento del suddetto elenco, considerando l'ernia discale lombare tra le malattie la cui origine professionale è di elevata probabilità (lista I) anche per quanto concerne le attività di guida di automezzi pesanti e di conduzione di mezzi meccanici. (…) Nel caso in esame, il periziato risulta affetto da un processo diffuso di spondiloartrosi degenerative con discopatie multiple, costituite da ernie e protusioni discali, non solo a livello lombare, ma anche cervicale. Inoltre, sono presenti una coxartrosi destra e gli esiti di interventi di artroprotesi a sinistra per displasia congenita di anca. Alla luce di quanto sopra considerato, tenuto conto dell'età del periziato e, in particolare, dell'anamnesi lavorativa, riteniamo che la diffusa osteopatia del rachide sia espressione di una spondilodiscopatia cronico-degenerativa di tipo primitivo, in cui le varie attività lavorative esercitate dal medesimo non hanno costituito un fattore usurante, efficiente e determinante nella produzione e nell'evoluzione clinica della stessa. Infatti, il processo di degenerazione artrosica disco- somatica, da cui sono originate le protusioni e le ernie discali a livello cervico-lombo-sacrale, non è insorto più precocemente e con maggiore intensità rispetto, non solamente ad altre categorie di lavoratori, ma anche all'età media della popolazione affetta da tale patologia. Infatti, i turni lavorativi, relativi alla qualifica e alle mansioni proprie del periziato, non hanno richiesto una costante e non occasionale movimentazione manuale di carichi gravosi, né tanto meno hanno Comportato l'esposizione di tutto il corpo a vibrazioni continue dovuto alla conduzione di automezzi pesanti e mezzi meccanici. Pertanto, è possibile affermare che nella fattispecie non è emersa la sussistenza di un rischio lavorativo specifico da sovraccarico biomeccanico, in grado di favorire, non solamente l'insorgenza, ma anche l'aggravamento della patologia vertebrale.” 3.1. La parte ricorrente ha proposto, avverso la bozza inoltratale, osservazioni e note critiche ai sensi dell'art. 195 c.p.c., fondandole su di una perizia di parte a firma del dott. . In Persona_2 particolare, il ricorrente ha ritenuto le conclusioni del Ctu non rispondenti agli “esiti volte a valutare l'idoneità alle mansioni, giacché dai giudizi di idoneità prodotti e comparati tra loro, emerge che parte datoriale ha non solo imposto prescrizioni quanto alla movimentazione dei carichi, ma ha prescritto in un primo momento il divieto di movimentazione di carichi oltre i 10 kg e, successivamente, oltre i 5 kg. Dalle prescrizioni imposte, dunque, conseguono per logica due elementi: il primo, che nel disimpegno delle mansioni effettuava movimentazione di carichi, Parte_1 benché unitamente ad altre attività; il secondo, che la movimentazione dei carichi svolta dal durante l'attività Pt_1 lavorativa aveva incidenza sul suo stato di salute, giacché se così non fosse stato alcuna prescri medico del lavoro avrebbe imposto. Sicuramente il fattore lavoro assurge a causa, se non esclusiva, quantomeno concorrente. (…) Avrebbe dovuto valere, invece, il principio di “equivalenza causale” secondo il quale tutte le cause, remote e prossime, di un evento dannoso debbano essere considerate concause dell'evento, sia che abbiano agito in via diretta e prossima, sia in via indiretta e remota (…).” Nell'elaborato definitivo, il Ctu, in risposta a dette osservazioni, ha precisato che, come si evince dalla documentazione allegata, in prima battuta, l'assicurato ha inoltrato all' domanda di CP_1 riconoscimento di malattia professionale “solamente per l'ernia discale lombare… per cui le altre patologie osteoarticolari a livello vertebrale e a carico del bacino, non erano oggetto delle attuali indagini. Oltretutto, occorre sottolineare che, nella fattispecie, l'insorgenza tanto della spondiloartrosi quanto della coxartrosi bilaterale può essere causalmente ricondotta anche ai disturbi funzionali provocati dalla displasia congenita dall'anca sinistra, trattata con artroprotesi all'età di 64 aa. 2°) Il divieto di spostare manualmente i carichi non costituisce un valido motivo per poter ammettere un possibile nesso causale tra il lavoro e la discopatia lombare. Si tratta, infatti, di una semplice prescrizione che il Medico Competente formulata al datore di lavoro, al fine di prevenire l'ulteriore aggravamento della patologia vertebrale già esistente, per cui il lavoratore viene invitato ad evitare la mobilizzazione, anche occasionale, dei carichi. 3°) Per evidenziare la sussistenza di un rapporto causale tra il lavoro e la malattia non è sufficiente che vi sia una semplice concorrenza, ma è necessario che l'esposizione al rischio lavorativo rappresenti, se non la causa unica e diretta, quanto meno la concausa sopravvenuta, efficiente e determinante la tecnopatia. (…).” Pertanto, il Consulente incaricato ha confermato quanto precedentemente evidenziato, concludendo che “le attività lavorative, svolte dal periziato, non hanno costituito una causa unica e diretta, né tanto meno una concausa efficiente e preponderante, delle suddette infermità, in particolare delle ernie discali lombari, per cui la patologia NON può essere considerata tra le infermità di origine professionale, di cui al D.M. del 09.04.2008 e del 10.06.2014.” Il Ctu ha, dunque, concluso non ritenendo sussistente il nesso di causalità tra le patologie insorte e denunciate e l'attività lavorativa svolta dal periziato, che dunque non è né causa diretta né concausa preponderante delle stesse. 4. Il percorso argomentativo dell'ausiliare ed il metodo di indagine e di valutazione seguito si appalesano congruamente e logicamente motivati sicché meritano di essere condivisi: è, dunque, infondata la domanda in relazione al riconoscimento ed alla misura del danno biologico per menomazione dell'integrità psico-fisica nei limiti segnati dalla presente motivazione. Alla luce di quanto precede, il nesso eziologico fra attività lavorativa e patologia in questo caso è da escludere;
infatti, l'onere probatorio del lavoratore avente ad oggetto la produzione di idonea certificazione medico – legale, nonché la descrizione delle caratteristiche morbigene della lavorazione da cui deriva l'infermità, non è stato assolto. La documentazione sanitaria in atti, così come valutata dal CTU, non permette di ritenere sussistente il nesso eziologico e dunque la conclusione a cui si perviene è che il ricorrente sia affetto da malattia comune. Pertanto, la domanda deve essere respinta. 5. La parte ricorrente, soccombente, non può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 ed avendo anche provveduto al pagamento del contributo unificato. Le spese seguono, quindi, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, in virtù del DM 55/2014, tenuto conto della attività difensiva espletata e del valore di causa. Le spese della consulenza, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico del ricorrente.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si liquidano CP_1 in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre IV e rimborso spese generali al 15% se dovuti come per legge;
3. pone le spese di CTU a carico del ricorrente definitivamente. Lagonegro, 25.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 15.10.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 726/2023 R.G.L. TRA
, C.F. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
, giusta ca AR OM CA, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
RA PO giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Via Napoli, 55, Lagonegro (PZ);
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. - già dipendente ANAS e, allo stato, transitato nei ruoli Parte_1 dell'Amministrazione provinciale di Potenza con profilo di “collaboratore professionale tecnico” - con ricorso depositato in data 25.05.2023, deduceva di aver presentato, in data 29.06.2021, apposita istanza all' volta al riconoscimento della malattia professionale per aver lavorato, “dal lunedì al sabato con CP_1 ora ore 07:30 alle ore 13:30 (…) in qualità di agente stradale assegnato alle squadre di manutenzione” svolgendo
“attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, nonché mansioni di cantoniere, provvedendo, quindi, sia alla manutenzione e gestione delle infrastrutture stradali (fosse, cunette, canalette stradali), nonché della segnaletica, sia al controllo delle opere stradali, quali ponti, sottopassi, sovrapassi, muri di sostegno, fosse e canalette, sia ad ogni altro intervento di manutenzione finalizzato alla sicurezza della circolazione, effettuando movimentazione manuale di carichi (…)”. Ottenuto il rigetto dell'istanza da parte dell' , avverso il quale veniva esperito infruttuosamente CP_2 l'iter amministrativo, il ricorrente adiva l'int ribunale ritenendo di essere affetto da “ernie discali e cervicali multiple, che determinano un danno biologico e, quindi, una inabilità lavorativa in misura del 40%” e chiedeva, previa ammissione della CTU medico-legale, di accertare e dichiarare che egli è affetto da “ernie discali lombari e cervicali, con limitazioni algico-funzionali, riconducibili a malattia professionale e che la stessa determina una inabilità lavorativa e menomazione dell'integrità psico-fisica in misura di 40 punti percentuale, ovvero in quella diversa misura – maggiore o minore - accertanda, con la conseguente condanna dell' , in persona del legale rappresentante CP_1 p.t., alla corresponsione della relativa indennità e/o rendita nella misura di n gli interessi maturati e maturandi, oltre al danno per la svalutazione monetaria, secondo legge”, il tutto con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio, l' eccepiva la infondatezza del ricorso confermando le conclusioni CP_1 già formulate in sede amminis in ordine alla insussistenza del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta. Insisteva, dunque, per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 24.01.2024, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, il Tribunale accoglieva la richiesta del ricorrente in ordine alla CTU medico-legale, conferendo l'incarico al dott.
. Quest'ultimo depositava l'elaborato definitivo in data 29.10.2024. Alla udienza del Persona_1
15.10.2025 la causa era trattenuta in decisione e decisa come da sentenza depositata ex art. 127 ter cpc.
2. Il ricorso è infondato e va, per l'effetto, rigettato. 2.1. Il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L. vo 38/2000). La fattispecie in esame ricade, incontestatamente, nella previsione di cui al D. Lgs. 38/2000 in quanto la malattia professionale è stata denunciata il 29.06.2021.
2.2. A questo punto, si ritiene necessario premettere che l'accertamento dell'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia CP_ sofferta dall'assicurato, con la conseguente insorgenza a carico dell' dell'onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed in particolare della di nza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.- cfr. Cassazione civile , sez. lav., 26 luglio 2004, n. 14023- Al contrario, per quelle patologie c.d. non “tabellate” non opera alcuna presunzione in ordine alla sussistenza del richiesto nesso causale (cfr. per tutte Cass. 12629/2002). Tuttavia, anche se non indicate tra quelle tabellate, sono comunque suscettibili di rientrare tra quelle indennizzabili per malattia professionale anche se resta indispensabile che il lavoratore dimostri il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata. La patologia dedotta, nel caso in esame, risulta contenuta nelle tabelle delle malattie professionali di cui al D.M. 09.04.2008 e, tuttavia, va ulteriormente premesso, che trattasi di patologia ad eziologia multifattoriale. Per aversi una malattia professionale contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni ai sensi del DPR 1124/65, gli elementi caratterizzanti sono:
· l'esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni alle quali è adibito il prestatore d'opera;
· il rapporto causale con tali lavorazioni, più precisamente un rapporto diretto ed efficiente fatta salva la possibilità di fattori causali extralavorativi. L'impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale. A questo fine, infatti, si ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia. Tale ragionevole certezza deve ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell'eziopatogenesi professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica. Quanto all'onere della prova, se è vero, in ragione di quanto sino ad ora esposto, che, in caso di malattia tabellata (come nel caso di cui si tratta), trattandosi di presunzione non assoluta, è la controparte a dover fornire la prova contraria relativa ad una diversa eziologia della malattia stessa, è CP_1 to vero che incombe, in capo al lavoratore, l'onere di dimostrare, oltre all'essere affetto dalla malattia denunciata, anche “lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella (…), per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini. (cfr. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016). Invero, il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.” (cfr. Cass. ord. 13 dicembre 2021, n. 39751). A ciò si aggiunga che, trattandosi di patologie, sì tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore ha, altresì, l'onere di fornire la prova “in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso” (Cass. n. 8773/2018; e Cass. n. 13814/2017). L' , come anzidetto, sia nella fase amministrativa che all'atto della costituzione in giudizio, CP_1 ha moss ecifica contestazione in ordine alla riconducibilità della patologia insorta all'attività in concreto svolta, ribadendo che nell'attività svolta dal “non vi è stato alcun rischio di sovraccarico Pt_1 biomeccanico nel determinismo della patologia denunciata la cui or ico-degenerativa è di natura extraprofessionale”. 3. Ritenute provate, dalla documentazione in atti, le mansioni espletate, è stata, dunque, disposta la richiesta Ctu medico-legale volta a stabilire se la patologia denunciata fosse: attribuibile a causa unica e diretta di servizio ovvero a causa preponderante e necessaria;
ascrivibile a una delle malattie elencate nella tabella per le malattie professionali;
in caso di risposta affermativa, il Consulente è stato invitato CP_1
a chiarire il periodo di insorgenza di detta patologia nonché la durata e il grado percentuale della inabilità eventualmente riscontrata. Il dott. con perizia depositata telematicamente in data 29.10.2024, all'esito dell'esame Per_1 obiettivo e del ione della documentazione versata in atti, ha riscontrato in capo all'istante
“spondiloartrosi degenerativa diffusa con protusioni ed ernie discali cervicali e lombo-sacrali; coxartrosi destra in esiti di artroprotesi anche sinistra” argomentando che trattasi di patologie (quelle muscolo-scheletriche della colonna vertebrale) che “rappresentano le più importanti cause di inabilità e assenza dal lavoro per malattia nei Paesi industrializzati. (…) Inizialmente, Sentenze della Corte costituzionale n. 179/1988 e n. 206/1988, veniva introdotto il cosiddetto “sistema misto”, per cui le patologie del rachide erano prese in considerazione trattate esclusivamente nell'ambito delle malattie professionali non tabellate con relative difficoltà operative e valutative del caso. Occorre, infatti, sottolineare che l'artrosi del rachide cervicale e lombo-sacrale costituisce oggi una vera e propria malattia sociale (…). L'elevata incidenza della malattia (…) conferma la genesi multifattoriale della stessa (…); per tale motivo risulta molto spesso difficoltoso evidenziare la sussistenza di un nesso causale fra l'attività lavorativa e la patologia, che, invece, potrà desumersi da una puntuale valutazione del rischio e dai dati epidemiologici raccolti sul campo presenti in letteratura. Con il D.M. del 9/4/2008 la patologia rachidea, più precisamente l'ernia discale lombare (M51.2) è stata inserita ufficialmente nelle tabelle delle malattie professionali dell'industria e dell'agricoltura, in particolare in quelle lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che espongono a vibrazioni il corpo intero e che comportano la movimentazione manuale dei carichi senza ausili efficaci. Il D.M. dell'11/12/09 (aggiornamento dell'elenco delle malattie Vi è obbligatoria la denuncia ai sensi dell'art. 139 del DPR n. 1124/65) considera le spondilodiscopatie del tratto lombare (M47.8) e l'ernia discale lombare (M51.2) nelle malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (lista I) nelle attività che richiedono movimentazione manuale di carichi (MMC) eseguita con continuità durante il turno lavorativo. Le stesse patologie sono, invece, considerate tra le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità (lista II) qualora siano riconducibili a vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) per le attività di guida di automezzi pesanti e di conduzione di mezzi meccanici. Il D.M. del 10/06/14 ha apportato un ulteriore aggiornamento del suddetto elenco, considerando l'ernia discale lombare tra le malattie la cui origine professionale è di elevata probabilità (lista I) anche per quanto concerne le attività di guida di automezzi pesanti e di conduzione di mezzi meccanici. (…) Nel caso in esame, il periziato risulta affetto da un processo diffuso di spondiloartrosi degenerative con discopatie multiple, costituite da ernie e protusioni discali, non solo a livello lombare, ma anche cervicale. Inoltre, sono presenti una coxartrosi destra e gli esiti di interventi di artroprotesi a sinistra per displasia congenita di anca. Alla luce di quanto sopra considerato, tenuto conto dell'età del periziato e, in particolare, dell'anamnesi lavorativa, riteniamo che la diffusa osteopatia del rachide sia espressione di una spondilodiscopatia cronico-degenerativa di tipo primitivo, in cui le varie attività lavorative esercitate dal medesimo non hanno costituito un fattore usurante, efficiente e determinante nella produzione e nell'evoluzione clinica della stessa. Infatti, il processo di degenerazione artrosica disco- somatica, da cui sono originate le protusioni e le ernie discali a livello cervico-lombo-sacrale, non è insorto più precocemente e con maggiore intensità rispetto, non solamente ad altre categorie di lavoratori, ma anche all'età media della popolazione affetta da tale patologia. Infatti, i turni lavorativi, relativi alla qualifica e alle mansioni proprie del periziato, non hanno richiesto una costante e non occasionale movimentazione manuale di carichi gravosi, né tanto meno hanno Comportato l'esposizione di tutto il corpo a vibrazioni continue dovuto alla conduzione di automezzi pesanti e mezzi meccanici. Pertanto, è possibile affermare che nella fattispecie non è emersa la sussistenza di un rischio lavorativo specifico da sovraccarico biomeccanico, in grado di favorire, non solamente l'insorgenza, ma anche l'aggravamento della patologia vertebrale.” 3.1. La parte ricorrente ha proposto, avverso la bozza inoltratale, osservazioni e note critiche ai sensi dell'art. 195 c.p.c., fondandole su di una perizia di parte a firma del dott. . In Persona_2 particolare, il ricorrente ha ritenuto le conclusioni del Ctu non rispondenti agli “esiti volte a valutare l'idoneità alle mansioni, giacché dai giudizi di idoneità prodotti e comparati tra loro, emerge che parte datoriale ha non solo imposto prescrizioni quanto alla movimentazione dei carichi, ma ha prescritto in un primo momento il divieto di movimentazione di carichi oltre i 10 kg e, successivamente, oltre i 5 kg. Dalle prescrizioni imposte, dunque, conseguono per logica due elementi: il primo, che nel disimpegno delle mansioni effettuava movimentazione di carichi, Parte_1 benché unitamente ad altre attività; il secondo, che la movimentazione dei carichi svolta dal durante l'attività Pt_1 lavorativa aveva incidenza sul suo stato di salute, giacché se così non fosse stato alcuna prescri medico del lavoro avrebbe imposto. Sicuramente il fattore lavoro assurge a causa, se non esclusiva, quantomeno concorrente. (…) Avrebbe dovuto valere, invece, il principio di “equivalenza causale” secondo il quale tutte le cause, remote e prossime, di un evento dannoso debbano essere considerate concause dell'evento, sia che abbiano agito in via diretta e prossima, sia in via indiretta e remota (…).” Nell'elaborato definitivo, il Ctu, in risposta a dette osservazioni, ha precisato che, come si evince dalla documentazione allegata, in prima battuta, l'assicurato ha inoltrato all' domanda di CP_1 riconoscimento di malattia professionale “solamente per l'ernia discale lombare… per cui le altre patologie osteoarticolari a livello vertebrale e a carico del bacino, non erano oggetto delle attuali indagini. Oltretutto, occorre sottolineare che, nella fattispecie, l'insorgenza tanto della spondiloartrosi quanto della coxartrosi bilaterale può essere causalmente ricondotta anche ai disturbi funzionali provocati dalla displasia congenita dall'anca sinistra, trattata con artroprotesi all'età di 64 aa. 2°) Il divieto di spostare manualmente i carichi non costituisce un valido motivo per poter ammettere un possibile nesso causale tra il lavoro e la discopatia lombare. Si tratta, infatti, di una semplice prescrizione che il Medico Competente formulata al datore di lavoro, al fine di prevenire l'ulteriore aggravamento della patologia vertebrale già esistente, per cui il lavoratore viene invitato ad evitare la mobilizzazione, anche occasionale, dei carichi. 3°) Per evidenziare la sussistenza di un rapporto causale tra il lavoro e la malattia non è sufficiente che vi sia una semplice concorrenza, ma è necessario che l'esposizione al rischio lavorativo rappresenti, se non la causa unica e diretta, quanto meno la concausa sopravvenuta, efficiente e determinante la tecnopatia. (…).” Pertanto, il Consulente incaricato ha confermato quanto precedentemente evidenziato, concludendo che “le attività lavorative, svolte dal periziato, non hanno costituito una causa unica e diretta, né tanto meno una concausa efficiente e preponderante, delle suddette infermità, in particolare delle ernie discali lombari, per cui la patologia NON può essere considerata tra le infermità di origine professionale, di cui al D.M. del 09.04.2008 e del 10.06.2014.” Il Ctu ha, dunque, concluso non ritenendo sussistente il nesso di causalità tra le patologie insorte e denunciate e l'attività lavorativa svolta dal periziato, che dunque non è né causa diretta né concausa preponderante delle stesse. 4. Il percorso argomentativo dell'ausiliare ed il metodo di indagine e di valutazione seguito si appalesano congruamente e logicamente motivati sicché meritano di essere condivisi: è, dunque, infondata la domanda in relazione al riconoscimento ed alla misura del danno biologico per menomazione dell'integrità psico-fisica nei limiti segnati dalla presente motivazione. Alla luce di quanto precede, il nesso eziologico fra attività lavorativa e patologia in questo caso è da escludere;
infatti, l'onere probatorio del lavoratore avente ad oggetto la produzione di idonea certificazione medico – legale, nonché la descrizione delle caratteristiche morbigene della lavorazione da cui deriva l'infermità, non è stato assolto. La documentazione sanitaria in atti, così come valutata dal CTU, non permette di ritenere sussistente il nesso eziologico e dunque la conclusione a cui si perviene è che il ricorrente sia affetto da malattia comune. Pertanto, la domanda deve essere respinta. 5. La parte ricorrente, soccombente, non può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 ed avendo anche provveduto al pagamento del contributo unificato. Le spese seguono, quindi, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, in virtù del DM 55/2014, tenuto conto della attività difensiva espletata e del valore di causa. Le spese della consulenza, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico del ricorrente.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si liquidano CP_1 in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre IV e rimborso spese generali al 15% se dovuti come per legge;
3. pone le spese di CTU a carico del ricorrente definitivamente. Lagonegro, 25.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo