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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32409/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 32409 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Maccarone, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliata, in Roma, Via Accursio 5, in forza di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente p.t.. Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Per la sola parte ricorrente, come negli scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.9.2024, si rivolgeva al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con sentenza del 14.2.2023, all'esito del giudizio di opposizione all'ATP, il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Roma aveva dichiarato la sussistenza del requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di settembre 2022 (secondo le risultanze della ctu depositata in data 2.1.2023); che la predetta sentenza era stata notificata all in data CP_1
28.2.2023 (all. 1); che in data 17.4.2024 era stato inviato all a mezzo pec il modello AP70 CP_1
relativo alla sussistenza dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (all. 2); che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso chiedeva, previo accertamento del suo diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, a decorrere dal mese di settembre 2022, la condanna dell a liquidare nei suoi confronti i ratei maturati e maturandi, oltre interessi. CP_1
Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio l' , di cui era dichiarata pertanto la contumacia. CP_1
Nelle note ex art. 127 ter c.p.c. la parte ricorrente ribadiva le richieste di cui al ricorso, evidenziando che neppure nelle more del giudizio la provvidenza in oggetto era stata messa in liquidazione.
La causa veniva dunque decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha diritto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980.
Con sentenza del 14.2.2023, il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro ha dichiarato la sussistenza del requisito sanitario previsto dalla suddetta norma, a decorrere dal mese di settembre 2022. La predetta sentenza è stata notificata all in data 28.2.2023 (v. doc. CP_1
pagina 2 di 3 1) e in data 17.4.2024 è stato inoltrato, a mezzo pec, il modello contenente l'attestazione dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione.
L'art. 38 D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011, prevede che “la sentenza è notificata agli enti competenti che provvedono, subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni”.
Ebbene, anche volendo far decorrere il suddetto termine dalla notifica del modello AP70, deve rilevarsi che esso è senz'altro spirato.
Non avendo inspiegabilmente l provveduto a liquidare alla ricorrente la prestazione in CP_1
oggetto, deve dichiararsi il diritto di quest'ultima a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 a decorrere dal mese di settembre 2022.
Segue la condanna dell all'erogazione dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi. CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.
18/1980 a decorrere dal mese di settembre 2022;
2. Per l'effetto condanna l all'erogazione dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi;
CP_1
3. Condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del CP_1
procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in euro 1.865,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
Roma, 28.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 32409 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Maccarone, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliata, in Roma, Via Accursio 5, in forza di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente p.t.. Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Per la sola parte ricorrente, come negli scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.9.2024, si rivolgeva al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con sentenza del 14.2.2023, all'esito del giudizio di opposizione all'ATP, il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Roma aveva dichiarato la sussistenza del requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di settembre 2022 (secondo le risultanze della ctu depositata in data 2.1.2023); che la predetta sentenza era stata notificata all in data CP_1
28.2.2023 (all. 1); che in data 17.4.2024 era stato inviato all a mezzo pec il modello AP70 CP_1
relativo alla sussistenza dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (all. 2); che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso chiedeva, previo accertamento del suo diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, a decorrere dal mese di settembre 2022, la condanna dell a liquidare nei suoi confronti i ratei maturati e maturandi, oltre interessi. CP_1
Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio l' , di cui era dichiarata pertanto la contumacia. CP_1
Nelle note ex art. 127 ter c.p.c. la parte ricorrente ribadiva le richieste di cui al ricorso, evidenziando che neppure nelle more del giudizio la provvidenza in oggetto era stata messa in liquidazione.
La causa veniva dunque decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha diritto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980.
Con sentenza del 14.2.2023, il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro ha dichiarato la sussistenza del requisito sanitario previsto dalla suddetta norma, a decorrere dal mese di settembre 2022. La predetta sentenza è stata notificata all in data 28.2.2023 (v. doc. CP_1
pagina 2 di 3 1) e in data 17.4.2024 è stato inoltrato, a mezzo pec, il modello contenente l'attestazione dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione.
L'art. 38 D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011, prevede che “la sentenza è notificata agli enti competenti che provvedono, subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni”.
Ebbene, anche volendo far decorrere il suddetto termine dalla notifica del modello AP70, deve rilevarsi che esso è senz'altro spirato.
Non avendo inspiegabilmente l provveduto a liquidare alla ricorrente la prestazione in CP_1
oggetto, deve dichiararsi il diritto di quest'ultima a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 a decorrere dal mese di settembre 2022.
Segue la condanna dell all'erogazione dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi. CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.
18/1980 a decorrere dal mese di settembre 2022;
2. Per l'effetto condanna l all'erogazione dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi;
CP_1
3. Condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del CP_1
procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in euro 1.865,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
Roma, 28.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3