CASS
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2024, n. 44968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44968 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA SO NL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/05/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Antonino Salvo e dell'avv. LA GA, che hanno concluso chiedendo insistendo nei formulati motivi di ricorso e nella richiesta di annullamento senza rinvio della gravata ordinanza. Penale Sent. Sez. 3 Num. 44968 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 08/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/05/2024, il Tribunale di Catania rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di SO NL avverso il decreto del Gip del Tribunale di Catania in data 04/04/2024, con il quale veniva disposto il sequestro preventivo ex artt. 12.bis d.lgs 74/2000 e 321 cod,proc,pen. in relazione al reato di cui all'art. 8 digs 74/2000 (capi 12 e 40 dell'imputazione provvisoria). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione SO NL, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di valida richiesta cautelare e travisamento del fatto posto a base della richiesta in ordine alla dedotta violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. Espone che con il primo motivo di doglianza proposto al Tribunale del riesame, la difesa dell'indagato aveva dedotto la nullità del decreto di sequestro per essere stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale XII in assenza di valida richiesta avanzata dal P.M. e, quindi, in violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. Argomenta che l'EPPO è competente, in base al disposto dell'art. 30 del Regolamento UE, a richiedere misure investigative in relazione in relazione a reati tributari ex art. 3 paragrafo 2 lett d) della direttiva UE 2017/1371 in quanto "afferenti ad azioni od omissioni di carattere internazionale connesse al territorio di due o più Stati membri"; nella specie, i reati tributari contestati erano connessi esclusivamente a società operanti in Italia, in quanto le società bulgare erano esterovestite e, quindi, giuridicamente operanti in Italia, come evidenziato nella comunicazione della CNR alla EPPO;
il dato relativo alla esterovestizione era stato rilevato dalla Procura della Repubblica di Catania nella comunicazione della notizia di reato all'EPPO, che, quindi, lo aveva recepito come tale non avendo condotto alcuna ulteriore indagine;
inoltre, il Gip aveva escluso in sede di originaria applicazione della misura cautelare la ricorrenza della aggravante di cui all'art. 61 bis cod.pen.in quanto l'attività criminale si era svolta esclusivamente in territorio italiano;
il Tribunale aveva ritenuto, invece, la competenza dell'EPPO con motivazione apparante e contraddittoria in quanto basata sul totale travisamento dei fatti e degli atti processuali, richiamando il contenuto della CNR redatta dalla Guardia di Finanza che conclamava ab origine il radicamento delle attività illecite nel territorio di un solo Stato membro, mentre la difesa aveva fatto riferimento alla comunicazione di CNR all'EPPO, atto del Sostituto Procuratore Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania. 2 Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 321 cod.proc.pen, richiamando le argomentazioni di cui al primo motivo di ricorso ed eccependo l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per non aver disposto l'annullamento del decreto di sequestro preventivo perché richiesto dalla EPPO in assenza di competenza in merito. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 321, comma 2, cod.proc.pen. e 12-bis d.lgs 74/2000. Argomenta che il sequestro in relazione alle due ipotesi delittuose ex art. 8 d.lgs 74/2000 (capi 12 e 40 dell'imputazione provvisoria) non poteva essere disposto nei confronti delle società presuntivamente emittenti le fatture o i documenti inesistenti con riferimento al profitto del reato ma solo con riferimento al prezzo del reato;
il Tribunale, nel rigettare l'eccezione sollevata con l'atto di riesame, modificava illegittimamente il titolo del reato posto alla base della richiesta di sequestro e richiamava la contestazione per il reato di cui all'art. 416 cod.pen. mossa alla persona fisica. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione al sequestro per il reato di cui all'art. 416 cod.proc.pen., lamentando che l'ordinanza era viziata da motivazione palesemente illogica. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Pg ha depositato requisitoria scritta. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica, ripropositiva delle questioni affrontate in ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo ed il secondo motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono infondati. Il Tribunale del riesame di Catania ha respinto l'eccezione preliminare di nullità della misura cautelare reale per mancanza di valida richiesta, osservando che l'EPPO aveva legittimamente avocato a sé l'indagine presupponendo l'effettività della connessione delle azioni ed omissioni di carattere internazionale al territorio di almeno due Stati membri, l'Italia e la Bulgaria, e formulato la domanda cautelare che ha dato luogo al provvedimento di cautela reale impugnato, senza che potesse rilevare l'esclusione da parte del Giudice per le indagini preliminari della circostanza aggravante della transnazionalità di cui all'art. 61-bis cod.pen„ in quanto la competenza si radica in relazione alle contestazioni effettuate in sede di imputazione e, quindi, con riferimento all'astratta contestazione della aggravante. La valutazione è sorretta da motivazione non apparente ed è corretta in diritto. 3 In linea con la condivisibile pronuncia n. Sez.3, n. 34411 del 2024, emessa in fattispecie analoga a quella in esame, va osservato che la censura difensiva, secondo cui si sarebbe in presenza di un travisamento probatorio in quanto l'atto cui si era fatto riferimento in sede di impugnativa cautelare non era la comunicazione della notizia di reato trasmessa dalla polizia giudiziaria ma l'atto sottoscritto dal PM distrettuale di Catania ad EPPO, non ha pregio in quanto proprio la descrizione dei fatti emergenti dal quadro cautelare lascia intendere chiaramente come il SO fosse appieno inserito nel sodalizio criminoso, operando quale gestore di fatto, insieme al coindagato Parisi, della Renergy Solar Power s.r.I., della TOP.Gi s.r.l. e della Campo Delizia s.r.I., società cartiera amministrata fittiziamente da IR IA, prestanome pregiudicato, per la quale venivano creati i presupposti contabili per farla figurare quale esportatore abituale (in particolare, il plafond di cessioni estere per il 2017 ed il 2018 necessarie per godere dell'esenzione IVA l'anno seguente, e l'indicazione fittizia nel bilancio 2019 di costi e ricavi di fatto inesistenti). Risultano anche simulati scambi intracomunitari nel 2019 con la bulgara Tax and AI YI LD e nel 2020 con una società di San Marino, e le conseguenti vendite sottocosto alla CT Servizi scarl e alla Spina Trasporti s.r.l. Risulta, dunque, ex actís, l'effettività della connessione delle azioni ed omissioni di carattere internazionale al territorio di almeno due Stati membri, l'Italia e la Bulgaria, con conseguente integrazione della competenza funzionale di EPPO, la quale si determina "solo se i reati previsti dalla direttiva PIF siano commessi nel territorio di due o più Stati membri e se da essi derivi un danno di almeno 10 milioni di euro" (art. 22, reg. UE 217/1939). La richiesta cautelare è stata, quindi, legittimamente proposta da un magistrato in possesso della "qualifica ordinamentale" richiesta, in base a provvedimento (non abnorme, né illegittimo, né mai revocato) di avocazione delle indagini, determinato anche da esigenze di coordinamento delle investigazioni a livello comunitario e internazionale (implicanti — all'evidenza — la necessità di accertare la fittizietà delle società esterovestite attraverso il compimento di mirati riscontri investigativi). Va ricordato che l'avocazione delle indagini è stata disposta proprio per l'assunzione del coordinamento delle indagini da parte di EPPO, la cui competenza scatta non "solo se i reati previsti dalla direttiva europea siano commessi nel territorio di due o più Stati membri e se da essi derivi un danno di almeno 10 milioni di euro", ma anche "qualora si trovi nella posizione migliore per svolgere le indagini o esercitare l'azione penale" (artt. 22 e 25 Regolamento UE 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017). Va anche rimarcato che in tema di nullità conseguente alla mancata iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale, ha rilevanza solo la violazione di quelle 4 norme che incidono in modo essenziale sulla partecipazione del P.M. al procedimento già pendente e che attengono all'impulso che il predetto organo, con le sue richieste, deve porre in essere in relazione a quei provvedimenti che il giudice non può assumere "ex officio" (Sez. 1, n. 2150 del 03/12/1998, Rv. 212626). Non è sufficiente la violazione o l'omissione di qualsiasi norma processuale o sostanziale inerente all'attività del Pubblico Ministero, ma soltanto la violazione di quelle norme che incidono in modo essenziale sulla partecipazione di detto organo giudiziario al procedimento e che si concretizzano nella necessaria richiesta che l'organo dell'accusa pubblica deve rivolgere al giudice per l'emanazione di quei provvedimenti giurisdizionali che l'organo giudicante non può emettere d'ufficio. Ne consegue, come anticipato, l'infondatezza dei motivi di ricorso in esame. 2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale aveva disatteso la richiesta di annullamento del decreto di sequestro preventivo in capo alle società Renergy Solar Power s.r.I., della TOP.Gi s.r.I , non potendosi ritenere il profitto di reato di evasione in capo alle società presuntivamente emittenti le fatture;
in tal modo, tuttavia, lamenta aspetti non invocabili perché inerenti a diritti di soggetto diverso, quale unico titolare del diritto alla restituzione dei beni (cfr in motivazione Sez.U, n. 13539 del 30/01/2020, che hanno anche richiamato, Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli, Rv. 266141, sia pure con riferimento alla dichiarata inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma invece la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene i nonchè Sez.5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv.270209 - 02, che ha affermato che è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso la confisca di un bene da parte dell'imputato del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o gestore del bene stesso;
in senso conforme Sez.5, n.18508 del 16/02/2017, Rv. 270209 - 02); il ricorso, infatti, è stato proposto in proprio dal SO e non anche quale legale rappresentante delle predette società, caso in cui avrebbe dovuto, peraltro, anche munirsi di procura speciale. 3. Il quarto motivo di ricorso (erroneamente indicato come terzo in ricorso) è inammissibile. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a 5 sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. ti, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; Sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa;
il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). Nella specie, si prospetta, peraltro in termini del tutto generici, proprio un vizio logico della motivazione che, sulla base dei principi di diritto suesposti, non può essere proposto in sede di legittimità. 4. In definitiva, il ricorso è per alcuni motivi infondato e per altri inammissibile e va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/10/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Antonino Salvo e dell'avv. LA GA, che hanno concluso chiedendo insistendo nei formulati motivi di ricorso e nella richiesta di annullamento senza rinvio della gravata ordinanza. Penale Sent. Sez. 3 Num. 44968 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 08/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/05/2024, il Tribunale di Catania rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di SO NL avverso il decreto del Gip del Tribunale di Catania in data 04/04/2024, con il quale veniva disposto il sequestro preventivo ex artt. 12.bis d.lgs 74/2000 e 321 cod,proc,pen. in relazione al reato di cui all'art. 8 digs 74/2000 (capi 12 e 40 dell'imputazione provvisoria). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione SO NL, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di valida richiesta cautelare e travisamento del fatto posto a base della richiesta in ordine alla dedotta violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. Espone che con il primo motivo di doglianza proposto al Tribunale del riesame, la difesa dell'indagato aveva dedotto la nullità del decreto di sequestro per essere stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale XII in assenza di valida richiesta avanzata dal P.M. e, quindi, in violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. Argomenta che l'EPPO è competente, in base al disposto dell'art. 30 del Regolamento UE, a richiedere misure investigative in relazione in relazione a reati tributari ex art. 3 paragrafo 2 lett d) della direttiva UE 2017/1371 in quanto "afferenti ad azioni od omissioni di carattere internazionale connesse al territorio di due o più Stati membri"; nella specie, i reati tributari contestati erano connessi esclusivamente a società operanti in Italia, in quanto le società bulgare erano esterovestite e, quindi, giuridicamente operanti in Italia, come evidenziato nella comunicazione della CNR alla EPPO;
il dato relativo alla esterovestizione era stato rilevato dalla Procura della Repubblica di Catania nella comunicazione della notizia di reato all'EPPO, che, quindi, lo aveva recepito come tale non avendo condotto alcuna ulteriore indagine;
inoltre, il Gip aveva escluso in sede di originaria applicazione della misura cautelare la ricorrenza della aggravante di cui all'art. 61 bis cod.pen.in quanto l'attività criminale si era svolta esclusivamente in territorio italiano;
il Tribunale aveva ritenuto, invece, la competenza dell'EPPO con motivazione apparante e contraddittoria in quanto basata sul totale travisamento dei fatti e degli atti processuali, richiamando il contenuto della CNR redatta dalla Guardia di Finanza che conclamava ab origine il radicamento delle attività illecite nel territorio di un solo Stato membro, mentre la difesa aveva fatto riferimento alla comunicazione di CNR all'EPPO, atto del Sostituto Procuratore Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania. 2 Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 321 cod.proc.pen, richiamando le argomentazioni di cui al primo motivo di ricorso ed eccependo l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per non aver disposto l'annullamento del decreto di sequestro preventivo perché richiesto dalla EPPO in assenza di competenza in merito. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 321, comma 2, cod.proc.pen. e 12-bis d.lgs 74/2000. Argomenta che il sequestro in relazione alle due ipotesi delittuose ex art. 8 d.lgs 74/2000 (capi 12 e 40 dell'imputazione provvisoria) non poteva essere disposto nei confronti delle società presuntivamente emittenti le fatture o i documenti inesistenti con riferimento al profitto del reato ma solo con riferimento al prezzo del reato;
il Tribunale, nel rigettare l'eccezione sollevata con l'atto di riesame, modificava illegittimamente il titolo del reato posto alla base della richiesta di sequestro e richiamava la contestazione per il reato di cui all'art. 416 cod.pen. mossa alla persona fisica. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione al sequestro per il reato di cui all'art. 416 cod.proc.pen., lamentando che l'ordinanza era viziata da motivazione palesemente illogica. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Pg ha depositato requisitoria scritta. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica, ripropositiva delle questioni affrontate in ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo ed il secondo motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono infondati. Il Tribunale del riesame di Catania ha respinto l'eccezione preliminare di nullità della misura cautelare reale per mancanza di valida richiesta, osservando che l'EPPO aveva legittimamente avocato a sé l'indagine presupponendo l'effettività della connessione delle azioni ed omissioni di carattere internazionale al territorio di almeno due Stati membri, l'Italia e la Bulgaria, e formulato la domanda cautelare che ha dato luogo al provvedimento di cautela reale impugnato, senza che potesse rilevare l'esclusione da parte del Giudice per le indagini preliminari della circostanza aggravante della transnazionalità di cui all'art. 61-bis cod.pen„ in quanto la competenza si radica in relazione alle contestazioni effettuate in sede di imputazione e, quindi, con riferimento all'astratta contestazione della aggravante. La valutazione è sorretta da motivazione non apparente ed è corretta in diritto. 3 In linea con la condivisibile pronuncia n. Sez.3, n. 34411 del 2024, emessa in fattispecie analoga a quella in esame, va osservato che la censura difensiva, secondo cui si sarebbe in presenza di un travisamento probatorio in quanto l'atto cui si era fatto riferimento in sede di impugnativa cautelare non era la comunicazione della notizia di reato trasmessa dalla polizia giudiziaria ma l'atto sottoscritto dal PM distrettuale di Catania ad EPPO, non ha pregio in quanto proprio la descrizione dei fatti emergenti dal quadro cautelare lascia intendere chiaramente come il SO fosse appieno inserito nel sodalizio criminoso, operando quale gestore di fatto, insieme al coindagato Parisi, della Renergy Solar Power s.r.I., della TOP.Gi s.r.l. e della Campo Delizia s.r.I., società cartiera amministrata fittiziamente da IR IA, prestanome pregiudicato, per la quale venivano creati i presupposti contabili per farla figurare quale esportatore abituale (in particolare, il plafond di cessioni estere per il 2017 ed il 2018 necessarie per godere dell'esenzione IVA l'anno seguente, e l'indicazione fittizia nel bilancio 2019 di costi e ricavi di fatto inesistenti). Risultano anche simulati scambi intracomunitari nel 2019 con la bulgara Tax and AI YI LD e nel 2020 con una società di San Marino, e le conseguenti vendite sottocosto alla CT Servizi scarl e alla Spina Trasporti s.r.l. Risulta, dunque, ex actís, l'effettività della connessione delle azioni ed omissioni di carattere internazionale al territorio di almeno due Stati membri, l'Italia e la Bulgaria, con conseguente integrazione della competenza funzionale di EPPO, la quale si determina "solo se i reati previsti dalla direttiva PIF siano commessi nel territorio di due o più Stati membri e se da essi derivi un danno di almeno 10 milioni di euro" (art. 22, reg. UE 217/1939). La richiesta cautelare è stata, quindi, legittimamente proposta da un magistrato in possesso della "qualifica ordinamentale" richiesta, in base a provvedimento (non abnorme, né illegittimo, né mai revocato) di avocazione delle indagini, determinato anche da esigenze di coordinamento delle investigazioni a livello comunitario e internazionale (implicanti — all'evidenza — la necessità di accertare la fittizietà delle società esterovestite attraverso il compimento di mirati riscontri investigativi). Va ricordato che l'avocazione delle indagini è stata disposta proprio per l'assunzione del coordinamento delle indagini da parte di EPPO, la cui competenza scatta non "solo se i reati previsti dalla direttiva europea siano commessi nel territorio di due o più Stati membri e se da essi derivi un danno di almeno 10 milioni di euro", ma anche "qualora si trovi nella posizione migliore per svolgere le indagini o esercitare l'azione penale" (artt. 22 e 25 Regolamento UE 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017). Va anche rimarcato che in tema di nullità conseguente alla mancata iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale, ha rilevanza solo la violazione di quelle 4 norme che incidono in modo essenziale sulla partecipazione del P.M. al procedimento già pendente e che attengono all'impulso che il predetto organo, con le sue richieste, deve porre in essere in relazione a quei provvedimenti che il giudice non può assumere "ex officio" (Sez. 1, n. 2150 del 03/12/1998, Rv. 212626). Non è sufficiente la violazione o l'omissione di qualsiasi norma processuale o sostanziale inerente all'attività del Pubblico Ministero, ma soltanto la violazione di quelle norme che incidono in modo essenziale sulla partecipazione di detto organo giudiziario al procedimento e che si concretizzano nella necessaria richiesta che l'organo dell'accusa pubblica deve rivolgere al giudice per l'emanazione di quei provvedimenti giurisdizionali che l'organo giudicante non può emettere d'ufficio. Ne consegue, come anticipato, l'infondatezza dei motivi di ricorso in esame. 2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale aveva disatteso la richiesta di annullamento del decreto di sequestro preventivo in capo alle società Renergy Solar Power s.r.I., della TOP.Gi s.r.I , non potendosi ritenere il profitto di reato di evasione in capo alle società presuntivamente emittenti le fatture;
in tal modo, tuttavia, lamenta aspetti non invocabili perché inerenti a diritti di soggetto diverso, quale unico titolare del diritto alla restituzione dei beni (cfr in motivazione Sez.U, n. 13539 del 30/01/2020, che hanno anche richiamato, Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli, Rv. 266141, sia pure con riferimento alla dichiarata inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma invece la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene i nonchè Sez.5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv.270209 - 02, che ha affermato che è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso la confisca di un bene da parte dell'imputato del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o gestore del bene stesso;
in senso conforme Sez.5, n.18508 del 16/02/2017, Rv. 270209 - 02); il ricorso, infatti, è stato proposto in proprio dal SO e non anche quale legale rappresentante delle predette società, caso in cui avrebbe dovuto, peraltro, anche munirsi di procura speciale. 3. Il quarto motivo di ricorso (erroneamente indicato come terzo in ricorso) è inammissibile. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a 5 sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. ti, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; Sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa;
il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). Nella specie, si prospetta, peraltro in termini del tutto generici, proprio un vizio logico della motivazione che, sulla base dei principi di diritto suesposti, non può essere proposto in sede di legittimità. 4. In definitiva, il ricorso è per alcuni motivi infondato e per altri inammissibile e va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/10/2024