Trib. Siracusa, sentenza 29/05/2025, n. 861
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Sentenza 29 maggio 2025

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Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, ha esaminato la controversia promossa dalla locatrice, la quale chiedeva l'accertamento dell'occupazione senza titolo di un immobile sito in Lentini e la conseguente condanna al rilascio da parte della conduttrice. La locatrice basava la propria domanda sulla scadenza di un contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria, stipulato per quindici mesi, e sulla dedotta nullità del contratto stesso per mancata registrazione. La conduttrice, costituendosi in giudizio, resisteva alla domanda, eccependo che la locatrice aveva continuato a percepire il canone mensile di € 200,00 anche dopo la scadenza pattuita e fino all'instaurazione del giudizio. Contestava inoltre la natura transitoria del contratto, deducendo una simulazione relativa sotto tale profilo, e chiedeva, in via riconvenzionale, la restituzione dei canoni indebitamente corrisposti e la riconduzione della locazione alle condizioni legali ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L. n. 431/1998, con conferma del canone originariamente pattuito. La locatrice, a sua volta, eccepiva la tardività delle domande riconvenzionali della conduttrice, sostenendo che i rimedi previsti dall'art. 13, comma 6, della L. n. 431/1998 fossero alternativi e che il termine per proporli decorresse dalla riconsegna dell'immobile.

Il Tribunale, preliminarmente, ha affrontato la questione della nullità del contratto per mancata registrazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità che qualifica tale nullità come relativa, azionabile solo dal conduttore e non rilevabile d'ufficio, salvo il caso di contratto non scritto ma registrato. Pertanto, la domanda della locatrice di accertamento dell'occupazione sine titulo è stata rigettata, non potendo invocare la nullità derivante dalla propria inerzia. In accoglimento parziale della domanda riconvenzionale della conduttrice, il Tribunale ha ricondotto il contratto alla disciplina ordinaria di cui alla L. n. 431/1998, dichiarando che la locazione scadrà il 1° giugno 2025 e confermando il canone mensile in € 200,00. Tale decisione è stata motivata dalla constatazione che la transitorietà del contratto non era adeguatamente provata né documentata, come richiesto dalla normativa di riferimento, e che, anzi, elementi quali il certificato storico di residenza e i contratti di fornitura indicavano una stabile esigenza abitativa della conduttrice nell'immobile. È stata rigettata, invece, la domanda riconvenzionale di ripetizione dei canoni indebitamente corrisposti, ritenendo i rimedi della ripetizione e della riconduzione alternativi, e privilegiando quest'ultima quale rimedio conservativo del rapporto. Le spese processuali sono state compensate in ragione della reciproca soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Siracusa, sentenza 29/05/2025, n. 861
    Giurisdizione : Trib. Siracusa
    Numero : 861
    Data del deposito : 29 maggio 2025

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