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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/01/2025, n. 3403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3403 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5197/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNORI ELENA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BENVENUTI SERGIO ( ) VIA LORENZO IL MAGNIFICO 10 C.F._2
50129 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO N. 10
FIRENZEpresso il difensore avv. BRUNORI ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRA FRANCESCO e CP_1 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TOSCANELLI 9 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MARRA FRANCESCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 3.5.24 presentava nei confronti di ricorso in cui veniva esposto: che con Parte_1 CP_1 contratto dell'1.7.21 il aveva concesso in comodato alla locale adibito ad uso di Pt_1 CP_1 magazzino sito in Rignano sull'Arno, fraz. Cellai loc. La Luna n. 136 l;
che la cessazione del contratto era prevista al 31.12.21; che la non aveva rilasciato l'immobile nonostante le richieste di CP_1 restituzione del che il aveva rinunciato al procedimento per convalida di sfratto per finito Pt_1 Pt_1 comodato poiché la notifica dell'intimazione era stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ; che la non aveva pagato le utenze per luce ed acqua;
che l'occupazione dell'immobile aveva impedito CP_1 al di concederlo in locazione. Pt_1
Il chiedeva quindi la condanna della alla restituzione dell'immobile, al pagamento della Pt_1 CP_1 somma di € 3.939,92 per rimborso delle spese di utenze, al pagamento delle spese del procedimento di convalida e della somma di € 10.350,00 a titolo di indennità di occupazione.
La costituendosi in giudizio si dichiarava disponibile al rilascio dell'immobile ed a versare al CP_1 ricorrente l'importo di € 3.500,00 a tacitazione di ogni sua pretesa economica.
All'udienza di discussione del 31.10.24 il difensore della restituiva a controparte le chiavi CP_1 dell'immobile.
La causa è stata decisa all'udienza del 31.10.24 come da dispositivo.
Con contratto dell'1.7.21 il concedeva in comodato alla l'immobile in oggetto sito in Pt_1 CP_1 Rignano sull'Arno: nel contratto era pattuita la cessazione del rapporto al 31.12.221 con conseguente obbligo di restituzione a carico della CP_1
L'art. 1809 comma 1 c.c. stabilisce che il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto.
Non vi è dubbio che in base alle clausole contrattuali la era obbligata alla restituzione fin dal CP_1
31.12.21.
Riguardo alla restituzione dell'immobile è cessata peraltro la materia del contendere con la restituzione delle chiavi dello stesso al comodante avvenuta in occasione dell'udienza del 31.10.24.
In base all'art. 5 del contratto la comodataria era obbligata a sostenere le spese di luce ed acqua.
Il ha allegato prova documentale( doc. 8-9) di aver sostenuto per luce ed acqua spese per Pt_1 complessivi € 3.939,92(, di cui € 3.034,27 per luce ed € 905,65 per acqua ,)che devono quindi essergli rimborsate dalla CP_1
Il chiede anche il rimborso delle spese sostenute per il procedimento per convalida di sfratto: Pt_1 procedimento che non ha avuto seguito poiché la notifica dell'atto introduttivo alla è stata fatta CP_1 con la procedura di cui all'art. 143 c.p.c. .
Osserva però il giudicante che , proprio perché la notifica dell'atto di intimazione era stata eseguita con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c, incompatibile col procedimento per convalida non potendo trovare applicazione l' 660 c.p.c., era stato disposto il mutamento di rito ed il passaggio al rito speciale locatizio( doc. 3-4).
Nell'ambito del nuovo rito all'udienza del 14.12.23 il difensore del ha dichiarato di rinunciare Pt_1 agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.( doc. 5).
In ragione di quanto stabilisce l'art. 306 comma 4 c.p.c. , in base al quale il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, deve essere escluso che il abbia diritto al rimborso delle Pt_1 spese del giudizio estinto per sua rinuncia agli atti.
pagina 2 di 3 Il chiede altresì la condanna della al pagamento di indennità di occupazione per il periodo Pt_1 CP_1 compreso tra il 31.12.21 , data di cessazione del comodato, e la data di rilascio: ciò sulla base di un presumibile canone di € 370,00 mensili ricavabile dalla locazione dell'immobile in base a perizia stragiudiziale che tiene conto anche dei valori OMI dell'Agenzia delle Entrate( doc. 10).
Nella liquidazione dell'indennità in questione ritiene però il giudicante che deve essere considerato che l'immobile è stato comunque concesso in comodato a titolo gratuito dall'1.7.21 al 31.12.21 e che la prima richiesta di restituzione è stata formulata dal con lettera raccomandata dell'8.2.23( doc. 2). Pt_1
E' quindi presumibile un interesse del all' uso locativo dell'immobile per un periodo inferiore a Pt_1 quello compreso tra il 31.12.21 ed il rilascio.
L'indennità in questione , considerando gli elementi suddetti , può quindi essere liquidata un via equitativa in complessivi € 4.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale condanna a pagare in favore di la somma di € 3.939,92 per CP_1 Parte_1 rimborso utenze e la somma di € 4.000,00 per indennità di occupazione;
condanna la convenuta a rimborsare in favore del ricorrente le spese del procedimento che liquida in € 341,75 per spese, €
3.500,00 per compenso oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Firenze, 31.10.24
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5197/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNORI ELENA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BENVENUTI SERGIO ( ) VIA LORENZO IL MAGNIFICO 10 C.F._2
50129 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO N. 10
FIRENZEpresso il difensore avv. BRUNORI ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRA FRANCESCO e CP_1 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TOSCANELLI 9 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MARRA FRANCESCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 3.5.24 presentava nei confronti di ricorso in cui veniva esposto: che con Parte_1 CP_1 contratto dell'1.7.21 il aveva concesso in comodato alla locale adibito ad uso di Pt_1 CP_1 magazzino sito in Rignano sull'Arno, fraz. Cellai loc. La Luna n. 136 l;
che la cessazione del contratto era prevista al 31.12.21; che la non aveva rilasciato l'immobile nonostante le richieste di CP_1 restituzione del che il aveva rinunciato al procedimento per convalida di sfratto per finito Pt_1 Pt_1 comodato poiché la notifica dell'intimazione era stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ; che la non aveva pagato le utenze per luce ed acqua;
che l'occupazione dell'immobile aveva impedito CP_1 al di concederlo in locazione. Pt_1
Il chiedeva quindi la condanna della alla restituzione dell'immobile, al pagamento della Pt_1 CP_1 somma di € 3.939,92 per rimborso delle spese di utenze, al pagamento delle spese del procedimento di convalida e della somma di € 10.350,00 a titolo di indennità di occupazione.
La costituendosi in giudizio si dichiarava disponibile al rilascio dell'immobile ed a versare al CP_1 ricorrente l'importo di € 3.500,00 a tacitazione di ogni sua pretesa economica.
All'udienza di discussione del 31.10.24 il difensore della restituiva a controparte le chiavi CP_1 dell'immobile.
La causa è stata decisa all'udienza del 31.10.24 come da dispositivo.
Con contratto dell'1.7.21 il concedeva in comodato alla l'immobile in oggetto sito in Pt_1 CP_1 Rignano sull'Arno: nel contratto era pattuita la cessazione del rapporto al 31.12.221 con conseguente obbligo di restituzione a carico della CP_1
L'art. 1809 comma 1 c.c. stabilisce che il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto.
Non vi è dubbio che in base alle clausole contrattuali la era obbligata alla restituzione fin dal CP_1
31.12.21.
Riguardo alla restituzione dell'immobile è cessata peraltro la materia del contendere con la restituzione delle chiavi dello stesso al comodante avvenuta in occasione dell'udienza del 31.10.24.
In base all'art. 5 del contratto la comodataria era obbligata a sostenere le spese di luce ed acqua.
Il ha allegato prova documentale( doc. 8-9) di aver sostenuto per luce ed acqua spese per Pt_1 complessivi € 3.939,92(, di cui € 3.034,27 per luce ed € 905,65 per acqua ,)che devono quindi essergli rimborsate dalla CP_1
Il chiede anche il rimborso delle spese sostenute per il procedimento per convalida di sfratto: Pt_1 procedimento che non ha avuto seguito poiché la notifica dell'atto introduttivo alla è stata fatta CP_1 con la procedura di cui all'art. 143 c.p.c. .
Osserva però il giudicante che , proprio perché la notifica dell'atto di intimazione era stata eseguita con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c, incompatibile col procedimento per convalida non potendo trovare applicazione l' 660 c.p.c., era stato disposto il mutamento di rito ed il passaggio al rito speciale locatizio( doc. 3-4).
Nell'ambito del nuovo rito all'udienza del 14.12.23 il difensore del ha dichiarato di rinunciare Pt_1 agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.( doc. 5).
In ragione di quanto stabilisce l'art. 306 comma 4 c.p.c. , in base al quale il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, deve essere escluso che il abbia diritto al rimborso delle Pt_1 spese del giudizio estinto per sua rinuncia agli atti.
pagina 2 di 3 Il chiede altresì la condanna della al pagamento di indennità di occupazione per il periodo Pt_1 CP_1 compreso tra il 31.12.21 , data di cessazione del comodato, e la data di rilascio: ciò sulla base di un presumibile canone di € 370,00 mensili ricavabile dalla locazione dell'immobile in base a perizia stragiudiziale che tiene conto anche dei valori OMI dell'Agenzia delle Entrate( doc. 10).
Nella liquidazione dell'indennità in questione ritiene però il giudicante che deve essere considerato che l'immobile è stato comunque concesso in comodato a titolo gratuito dall'1.7.21 al 31.12.21 e che la prima richiesta di restituzione è stata formulata dal con lettera raccomandata dell'8.2.23( doc. 2). Pt_1
E' quindi presumibile un interesse del all' uso locativo dell'immobile per un periodo inferiore a Pt_1 quello compreso tra il 31.12.21 ed il rilascio.
L'indennità in questione , considerando gli elementi suddetti , può quindi essere liquidata un via equitativa in complessivi € 4.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale condanna a pagare in favore di la somma di € 3.939,92 per CP_1 Parte_1 rimborso utenze e la somma di € 4.000,00 per indennità di occupazione;
condanna la convenuta a rimborsare in favore del ricorrente le spese del procedimento che liquida in € 341,75 per spese, €
3.500,00 per compenso oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Firenze, 31.10.24
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3