Articolo 1 della Legge 29 luglio 1957, n. 644
Versione
18 agosto 1957
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 18 agosto 1957