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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 356/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, vertente TRA (c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 pre
[...] CodiceFiscale_2 forza di separate procure depositate rispettivamente in data 6/2/2025 e in data 16/5/2025, dall'avv. Mariarosa Bugliari Armenio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cosenza, alla via E. e M. Cristofaro, n. 39; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 21/5/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 7/2/2025, ha premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in Altomonte, in data 10/9/2006, con , dalla cui unione è nato il figlio in data Parte_2 Per_1
27/2 La ricorrente ha riferito che le incomprensioni e le incompatibilità di carattere hanno gradualmente condotto alla disgregazione del consorzio familiare, tanto è vero che la coppia si è separata di fatto nel luglio 2021. Si è pertanto rivolta a questo tribunale per ottenere la separazione giudiziale dal proprio marito, con affidamento condiviso del figlio da collocarsi presso la madre nella Per_1 casa coniugale di sua esclusiva proprietà, con previsione del diritto di visita del padre con preavviso telefonico alla madre anche di 24 ore, con obbligo del padre di provvedere al mantenimento del figlio mediante il versamento di un 2
assegno mensile di € 500,00 da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si è costituito in giudizio per richiedere a sua volta la Parte_2 separazione, accettando tutte le condizioni di cui al ricorso introduttivo, ad eccezione della quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore, potendo corrispondere, allo stato, solo € 300,00 mensili, da aumentarsi ad € 500,00 a partire dal mese di gennaio 2026. All'udienza del 21/5/2025, le parti sono state invitate dal giudice a precisare le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre, non sufficientemente esplicitate negli atti. All'esito della discussione le parti sono riuscite a raggiungere un accordo idoneo relativamente alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione;
pertanto, il difensore ha chiesto al tribunale di trattenere la causa in decisione. Al termine dell'udienza, il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. RILEVATO IN DIRITTO La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. L'esame degli atti e il contegno delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza, tant'è vero che la coppia si è separata di fatto già da lungo tempo. Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, le parti hanno raggiunto il seguente accordo: a) il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale da assegnarsi a lei;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé , a fine settimana alternati, dalle Per_1 ore 15:00 del sabato pomeriggio alle ore 19:00 della domenica, oltre a due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 14:00 alle ore 17:00 che le parti concordano di individuare tenendo conto degli impegni extra scolastici del bambino. In merito alle vacanze natalizie, trascorrerà la settimana che Per_1 va dal 23 al 30 dicembre con la madre e quella che va dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, visto che in tale ultima settimana cade il compleanno di quest'ultimo. Nelle vacanze pasquali, si seguirà il criterio dell'alternanza, nel senso che il bambino trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro. Durante le vacanze estive, trascorrerà il mese Per_1 di luglio con il padre e il mese di agosto con la madre, fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti;
c) l'obbligo, a carico del Rotondaro, di provvedere al mantenimento del figlio minore mediante il versamento di un assegno mensile di € 300,00, con l'impegno a che, a partire dal mese di gennaio 2026, l'assegno verrà aumentato ad € 500,00, da rivalutarsi annualmente, e con ripartizione al 50% delle spese straordinarie. Trattasi di accordo che può essere recepito in questa sede, apparendo le condizioni concordate corrispondenti all'interesse del figlio minore, rispetto al quale è previsto l'affidamento condiviso e sono regolate le modalità di visita 3
del genitore non collocatario e gli obblighi di mantenimento di quest'ultimo, fermo restando il valore negoziale degli ulteriori impegni assunti dalle parti reciprocamente. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, decidendo sulle richieste avanzate dai ricorrenti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Altomonte il Parte_2
10/9/2006, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 78 serie A, parte II, del medesimo anno;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000;
- il figlio minore è affidato congiuntamente ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale che viene a lei assegnata;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità stabilite in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di versare ad Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio
[...] minore, la somma complessiva di € 300,00 mensili sino al mese di dicembre 2025, da aumentarsi ad € 500,00 mensili, a partire dal mese di gennaio 2026, oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice f.o.i. dell'ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente fra i genitori e da documentarsi, fatti salvi i casi d'urgenza..
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma