Articolo 4 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 3Articolo 5
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30 giugno 1874
Art. 4.

Presso ogni Corte d'appello ed ogni tribunale civile e correzionale havvi un collegio di avvocati, composto di tutti quelli che sono iscritti nell'albo contemplato nell'articolo seguente.

Dove il numero degli avvocati esercenti non arriva a quindici, essi seno iscritti nell'albo esistente presso altro vicino collegio che sara' determinato dalla Corte d'appello.

Non vi e' che un solo collegio ed un solo albo per gli avvocati esercenti presso la Corte d'appello e il tribunale civile e correzionale avente sede nella medesima citta'.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874