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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/10/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di:
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio n. 573/2021 R.G., a seguito di annullamento con rinvio della sentenza n. 659/2015 di questa Corte (n.1294/2004 R.G.) disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n. 17781-20, depositata in data 26 agosto 2020, pendente
TRA
C.F. nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. nata a [...] il [...], elettivamente Pt_2 C.F._2
domiciliati in Messina Via XXIV Maggio n. 21 presso lo studio degli avv.ti Antonino Crisafulli
(C.F. pec email ) e Cetty Di C.F._3 Email_1 Email_2
Bella che li rappresentano e difendono per procure in atti;
-attori in riassunzione-
Contro
nato a [...] il [...], c.f.: , residente in Controparte_1 C.F._4
Messina, Vill. e nata a [...] il Controparte_2 Controparte_3
22/07/1962, c.f.: , elettivamente domiciliati in Messina, V.le Cadorna C.F._5 nr. 14, presso lo studio dell'Avv. Maurizio S. La Pedalina , che lo rappresenta e difende per procure in atti;
- convenuti-
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
16.1.2025: “I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti
difensivi, con il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 659/2015 Controparte_3
emessa da questa Corte che, pronunciando sull'appello formulato da , ha Controparte_1
cassato la sentenza n. 659/2015 resa dalla Corte d'Appello di Messina in data 18.11.2015,
rinviando anche per le spese del giudizio di Cassazione alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione collegiale.
I fatti che hanno preceduto il giudizio sono i seguenti:
con atto di citazione del 21.3.1996 e , odierni attori in Parte_1 Parte_2
riassunzione, evocavano in giudizio e innanzi al Pretore Controparte_1 Controparte_3
di Messina, lamentando che questi ultimi, a seguito di opere eseguite sul fondo servente di loro proprietà sito nella contrada del villaggio , avevano unilateralmente CP_2 CP_2
modificato il tracciato della servitù di passaggio costituita a servizio del fondo di parte attrice.
Invocavano la declaratoria dell'illegittimità di detta modifica, per essere il nuovo tracciato meno agevole del precedente, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno.
Escussi i testi ed espletata ctu, con sentenza n. 2473/2004 il Tribunale di Messina
accoglieva la domanda, condannando i convenuti al ripristino e alle spese del grado.
Avverso la superiore statuizione proponeva gravame , proprietario del fondo Controparte_1
servente, lamentando 1) l'erronea valutazione dei presupposti di fatto;
2) l'erronea applicazione dell'art. 1067 cc: 3) la nullità della sentenza per indeterminatezza del dispositivo. Si costituivano i coniugi resistendo al gravame, spiegavano altresì Parte_3 appello incidentale in relazione alla parte di domanda non accolta in prime cure
(risarcimento danno).
Con sentenza n. 659/2015 la Corte d'Appello di Messina dichiarava inammissibile l'appello incidentale ed accoglieva in parte quello principale, dichiarando legittimo il trasferimento
del tracciato della servitù di passaggio sul nuovo percorso, ma precisava più
puntualmente le opere che i coniugi avrebbero dovuto eseguire per Controparte_4
mantenere la medesima funzionalità della servitù, così decidendo: “…3) dispone che la servitù di passaggio a piedi esistente a favore del fondo e Parte_1 Parte_2
(fg 188 part. 1068-1069-1091) ed a carico di quello (fg 188 par1513-1967- Controparte_1
1968) sia trasferita sul nuovo percorso realizzato sul margine di sud-ovest della part. 1513;
4) condanna e ad eseguire, entro il termine di mesi 6 dal Controparte_1 Controparte_3
passaggio in giudicato della sentenza, le opere descritte in motivazione per il ripristino
del percorso originario della servitù; 5) dispone che, esclusivamente per il trasporto
di attrezzi e materiali agricoli di particolare ingombro o peso, il passaggio a favore
del fondo possa essere esercitato attraverso il percorso che dovrà essere Parte_4
ripristinato con le opere di cui al punto 4.”, disponendo la compensazione delle spese di lite e ripartendo al 50% tra le parti le spese di supplemento della CTU esperita in grado di appello.
Avverso la superiore statuizione, proponeva ricorso in Cassazione Controparte_3
lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 1064 e 1065 c.c. e apparenza di motivazione in relazione all'art. 360 n 3 e 4, in quanto la Corte d'Appello avrebbe costituito un diritto di servitù di passaggio “straordinario” non conforme al canone legale, in tal modo imponendo al fondo servente un onere addirittura maggiore rispetto a quello preesistente.
La Corte di Cassazione riteneva fondata la censura così motivando: “La Corte di Appello,
nel distinguere tra esercizio "ordinario" e "straordinario" della servitù di passaggio e nel
prevedere in sostanza due distinti tracciati per le due anzidette modalità, ha di fatto duplicato l'onere a carico del fondo servente, in violazione del principio generale di non aggravamento
sancito dall'art 1068 cc (Cass. Sez.2, Sentenza n.1663 del 16.2.1998; cfr . anche Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 822 del 04/04/2006, Rv .593061). Va inoltre ribadito che il trasferimento
della servitù su altra porzione dello stesso fondo servente, tanto nel caso in cui sia offerto
dal proprietario di quest'ultimo (art.1068 secondo comma cc) che nell'ipotesi in cui sia
richiesto dal proprietario del fondo dominante (art.1068 terzo comma c.c.) comporta, quando
il diritto reale sia esercitato su una specifica porzione beni individuata del fondo servente -
come nel caso di servitù di passaggio incidente su un determinato tracciato- l'estinzione del
diritto originario e la sua sostituzione con il nuovo diritto derivante dalla traslazione,
analogamente a quanto avviene nel diverso caso, disciplinato dall'ultimo comma
dell'art.1068 c.c., di trasferimento del diritto reale su diverso fondo dello stesso proprietario
(Cass. Sez .2 Sentenza n. 3139 del 06/11/1971, Rv. 354485; cfr. anche Cass. Sez.2,
Ordinanza n.31456 del 05/12/2018, Rv. 651759). Il giudice di merito, in altri termini,
avrebbe dovuto verificare se, tenuto conto delle concrete modalità di esercizio del
diritto di passaggio, il nuovo tracciato era sufficiente ad assicurare al proprietario del
fondo dominante la medesima utilitas del tracciato originario, tenendo conto che "La
maggiore gravosità, per il fondo servente, dell'esercizio della servitù, prevista dall'art.1068
comma 2 c.c., come condizione per il trasferimento del peso in luogo diverso da quello
originariamente fissato, può dipendere, oltre che da un fatto estraneo all'attività dei
proprietari dei fondi interessati, anche dall'utilizzazione del fondo servente da parte del suo
proprietario e dal modificarsi della percezione di gravosità che sia obbiettivamente
verificabile, attribuendo rilievo la norma, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata,
principalmente alla condizione del proprietario del fondo servente. Nella valutazione,
rimessa al suo apprezzamento, della maggiore gravosità, il giudice di merito deve tenere
conto di quella umana e ragionevole tolleranza che dovrebbe presiedere all'esercizio di ogni diritto" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9031 del05/05/2016, Rv.639893; conf. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 8444 del 21/06/2000, Rv.537881).”
Quindi, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Messina ed ha rinviato davanti alla stessa Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Riassunto tempestivamente il giudizio, gli odierni attori in riassunzione hanno chiesto:
1) riconoscere e dichiarare l'illegittimità delle opere realizzate dai coniugi Parte_5
per violazione del disposto dell'art 1067 c.c. in quanto diminuiscono l'esercizio della servitù
esercitata dagli attori, rendendo più incomodo il passaggio e rendendo impossibile il trasporto degli attrezzi agricoli prima regolarmente effettuato, confermando le statuizioni contenute nella sentenza n. 2473 del 23-30.9.2004 Tribunale di Messina;
2)
conseguentemente ordinare ai convenuti la rimessione in pristino dei luoghi ordinando la demolizione delle opere che sono di ostacolo all'esercizio della servitù di passaggio con le modalità con cui è stata sempre esercitata dagli attori 3) con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio.
Si sono costituto in giudizio contestando e contrastando le domande Parte_5
attoree, chiedendone il rigetto, formulando le seguenti conclusioni : “accogliere l'appello
proposto dal Sig. in data 17/12/2004 e, per l'effetto, riformare integralmente Controparte_1
la sentenza nr. 473/2004 emessa dal Tribunale di Messina, dichiarando che nessun
ampliamento della originaria servitù è configurabile nella fattispecie controversa, rimanendo
il diritto di passaggio in capo agli appellati garantito da quello esercitabile sul nuovo
tracciato, individuato e dichiarato di eguale comodità dalla Corte d'Appello di Messina, con
sentenza nr. 659/2015, in parte qua passata in giudicato;
2) condannare i sigg.ri Parte_4
al pagamento delle spese e dei compensi difensivi relativi ai precedenti gradi di giudizio di
merito e di legittimità, nonché di quelli della presente fase di rinvio;
3) condannare i sigg.ri
e , alla restituzione della somma di € 3.240,57, corrisposta Parte_1 Parte_2 da , per effetto della soccombenza nel primo grado di giudizio, per come si Controparte_1
documenta con gli assegni allegati (oltre interessi dalla data di corresponsione al saldo),
oltre alla metà delle spese di C.t.u. di secondo grado.”
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.1.2024, resa a trattazione scritta, la
Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Preliminarmente la Corte si pronuncia sull'eccezione di giudicato interno sollevata dalla difesa dei convenuti in riassunzione e eccepiscono la preclusione derivante dalla formazione Controparte_1 Controparte_3
del giudicato interno sul capo della sentenza n. 659/2015 resa dalla Corte d'Appello
enucleato al punto n. 3) del dispositivo, che ha statuito la legittimità del trasferimento della servitù nel luogo in cui essa adesso si trova, rimasta immune da impugnazione, che testè
recita : “dispone che la servitù di passaggio a piedi esistente a favore del fondo di
[...]
e (foglio 188, part. 1068- 1069-1091) ed a carico di quello di Parte_1 Parte_2 CP_1
(foglio 188, part. 1513-1967-1968) sia trasferita sul nuovo percorso realizzato sul
[...]
margine di sudovest della part. 1513;”; Assumono i convenuti in riassunzione che,
costituendo il capo in discorso la parte riformata della sentenza di prime cure, per la quale sono risultati vittoriosi, in assenza di impugnazione incidentale, essa non Controparte_4
potrebbe più essere posta in discussione senza incorrere nel divieto di reformatio in peius.
L'eccezione è infondata
Il giudicato si può formare soltanto su un capo autonomo della sentenza con il quale il giudice esaurisce uno dei temi della causa rimessa alla sua cognizione e non come nel caso in specie ove capi non sono completamente autonomi perchè fondati su identici presupposti di fatto . Ai sensi dell' 336 c.p.c. la riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. Si tratta del cosiddetto effetto espansivo interno della riforma o della cassazione della sentenza: essa consiste nella caducazione anche dei capi della sentenza non espressamente impugnati, allorchè essi dipendano da quello riformato o cassato.
L'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata si verifica solo quando le parti della sentenza siano del tutto autonome l'una rispetto all'altra e non anche quando la parte non impugnata si ponga in nesso consequenziale con l'altra e trovi in essa il suo presupposto,
perchè in tale ipotesi, gli effetti dell'accoglimento dell'impugnazione si estendono ai capi dipendenti o che ne costituiscano un consequenziale sviluppo, pur se non espressamente e direttamente investiti dall'impugnazione e dalla pronuncia (Cass. n. 6494 del 1988). Ne
consegue che la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perchè fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicchè l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto ( Cass. 18713 del 2016, Cass. 25086 del
2015).
Ed ancora la Cassazione ha avuto modo di precisare che “In tema di appello, la mancata
impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla
formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi
completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria
individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche
quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari
di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione”
(Cass. ordinanza n. 40276 del 2021) Passando all'esame del merito, a seguito del principio di diritto espresso dagli il Parte_6
compito della Corte è quello di verificare se, tenuto conto delle concrete modalità di esercizio del diritto di passaggio, il nuovo tracciato è sufficiente ad assicurare al proprietario del fondo dominante la medesima utilitas del tracciato originario tenendo, conto che "La
maggiore gravosità, per il fondo servente, dell'esercizio della servitù, prevista dall'art.1068
comma 2 c.c., come condizione per il trasferimento del peso in luogo diverso da quello
originariamente fissato, può dipendere, oltre che da un fatto estraneo all'attività dei
proprietari dei fondi interessati, anche dall'utilizzazione del fondo servente da parte del suo
proprietario e dal modificarsi della percezione di gravosità che sia obbiettivamente
verificabile, attribuendo rilievo la norma, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata,
principalmente alla condizione del proprietario del fondo servente. Nella valutazione,
rimessa al suo apprezzamento, della maggiore gravosità, il giudice di merito deve tenere
conto di quella umana e ragionevole tolleranza che dovrebbe presiedere all'esercizio di ogni
diritto".
La servitù di passaggio viene esercitata sul fondo dei convenuti a favore di un fondo agricolo.
Tramite le testimonianze assunte è provato che il passaggio si esercitava lungo un sentiero che si svolgeva tra terrazze e scalinate, ma sempre “aperto”, cioè senza “spallette” o
“incanalamenti”. Ciò consentiva il comodo attraversamento a piedi, portando le usuali attrezzature destinate alla coltivazione dei fondi, anche quelli terrazzati: scale, panieri,
bidoni, motozappa, ecc. Il passaggio ove è stata spostata la servitù è costituito da una ripida scala ricavata nel muro di contenimento della sede stradale, delimitata lateralmente dal muro e dalla ringhiera, con pendenza notevole, mantenuta per tratti di consistente lunghezza. Afferma il CTU ing. nella relazione depositata il 13.10.1997: Persona_1
“Tecnicamente dunque non vi è alcun dubbio che la scalinata costituente la nuova servitù
di passaggio, sebbene sia più regolare, sia complessivamente più faticosa da percorrere
rispetto alla vecchia servitù e ciò in condizioni normali di esercizio, ossia durante la salita o la discesa di una persona a piedi libera da carichi. Il discorso si complica se si vuole tenere
in considerazione anche il passaggio con altri carichi quali attrezzi agricoli, sacchi di
concime o di olive ecc…. la mancanza di ringhiere lungo le rampe del vecchio tragitto
consente un maggior spazio di manovra necessario specialmente nel far passare le
zappette inferiori della motozappa. Inoltre la possibilità di usufruire di ampi pianerottoli di
riposo permette delle brevi soste durante il tragitto. Altrettanto non si può fare attraverso la
nuova servitù per la ripidità e la limitata lunghezza utile delle rampe di quest'ultima”. ( pag.
10 e 11 relazione CTU).
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle concrete modalità del diritto di passaggio in favore del fondo agricolo, il nuovo tracciato non è sufficiente ad assicurare ai proprietari del fondo dominante la medesima utilitas del tracciato originario.
Il luogo offerto in alternativa a quello originario di esercizio della servitù, a seguito di realizzazione di una pista ciclabile sul fondo servente, non è ugualmente comodo per i proprietari dei fondi dominanti. L'aggravio, non lieve ne tollerabile, rende più incomodo e diminuisce l'esercizio della servitù perché la scalinata costituente la nuova servitù di passaggio è più faticosa da percorrere rispetto al tracciato della vecchia servitù e ciò in condizioni di normale esercizio, ossia durante la salita o la discesa di una persona a piedi,
libera da carichi quali attrezzi agricoli, sacchi di concime, di olive ecc., il cui trasporto consente al fondo dominante di trarre quelle utilità che è il fondamento stesso del diritto di servitù.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese del giudizio di legittimità vengono compensate, mentre per il grado di appello e per il presente giudizio di rinvio, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ex D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio n. 573/2021 R.G., a seguito di annullamento con rinvio della sentenza n. 659/2015 di questa Corte, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) conferma la sentenza n. 207/2006 del Tribunale di Messina e per l'effetto ordina ai convenuti la rimessione in pristino stato dei luoghi;
3) condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_3 [...]
e , delle spese, del grado di appello, liquidate in euro 3.000,00, Parte_1 Parte_2
nonché al pagamento delle spese del presente grado di rinvio, liquidate in euro 2.600,00,
oltre euro 777,00 per spese non imponibili documentate, oltre rimborso forfettario spese
15% c.p.a e I.v.a; riparte al 50% tra le parti le spese di supplemento della CTU esperita in grado di appello;
4) compensa tra le parti le spese per il giudizio di legittimità.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)