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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/10/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5473/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5473/2020 promossa da:
, in persona del Parte_1 curatore pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. Pierpaolo Matera, giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
– ATTRICE contro
in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Teresa Russo, giusta conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
– CONVENUTO
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss.
Conclusioni delle parti (come da verbale d'udienza del 5.6.2025);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.11.2020 la ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi a codesto Tribunale la , al fine di sentir accertare e Controparte_2 dichiarare l'inadempimento della stessa all'atto transattivo intercorso tra le parti in data 21.12.2018 e sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della somma di €. 173.407,04 oltre iva, nonché oltre interessi e vittoria di spese.
Ha dedotto, in sintesi, l'attrice, a sostegno della spiegata domanda: 1) che giusta aggiudicazione della gara con procedura ristretta, come da determina dirigenziale 60/2012 e in forza di convenzione del 13.2.2013, aveva espletato il sevizio di “fornitura, assistenza manutenzione del servizio di telefonia VOIP delle infrastrutture di rete locale cosiddetta LAN, nonché di apparecchiature informatiche in uso alla ”; 2) che il contratto era stato prorogato sino al CP_1
13.2.2015 al fine di garantire la continuità operativa di tale attività e le prestazioni erano eseguite sino al 20.11.2016, con conseguente maturazione di un credito di €. 240.507,05= (di cui €.
43.370,12= per Iva); 3) che, in seguito ai solleciti inviati all'Ente locale, le parti avevano stipulato una transazione in data 21.12.2018, con la quale la Provincia aveva riconosciuto un credito di €.
173,407,04= (oltre Iva), da assoggettare, a riconoscimento formale in sede di deliberazione consiliare;
4) che tale riconoscimento formale non era mai intervenuto, risultando la convenuta inadempiente.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: accertare e dichiarare il suo inadempimento, in ordine a quanto esposto e, per l'effetto, sentirsi condannare al pagamento in favore dell'istante della somma di €. 173,407,04 (oltre Iva), per capitale, oltre interessi dalla costituzione in mora
(18/6/2020) sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Con comparsa del 15.2.2021 si è costituita in giudizio la , invocando il Controparte_2 rigetto dell'avversa domanda ed eccependo e deducendo, in sintesi: a) il difetto di legittimazione passiva, “per carenza degli obbligati atti amministrativi” e “di ogni atto prodromico e/o asseverativo e/o di ricognizione e riconoscimento del negozio giuridico e del debito”; b) che la procedura di riferimento aveva subito una deroga rispetto alle ordinarie procedure sull'assunzione di impegni e all'effettuazione di spese, in forza delle incertezze legate all'entrata, sicché si era proceduto con l'atto transattivo, al fine di poter ricorrere al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL;
c) che l'atto transattivo, tuttavia, era sprovvisto della necessaria autorizzazione dell'Organo esecutivo, quanto della previa determinazione d'impegno contabile, con conseguente annullabilità e nullità del contratto, richiesti in riconvenzionale.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “In via preliminare 1. Accogliere il sollevato difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta Nel merito 2. Respingere Controparte_2 la domanda di inadempimento a carico del convenuto ente locale, destituita dei necessari fondamenti giuridici In via riconvenzionale 3. Accertare l'annullabilità e dichiarare l'annullamento dell'atto transattivo del 26.11.2018 e del 21.12.2018, per mancanza del pregresso atto deliberativo di Giunta 4. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto transattivo del 26.11.2018 e del 21.12.2018, per carenza di impegno contabile in ordine alla spesa oggetto della pretesa 5. In ogni caso, con il pieno riconoscimento delle spese processuali.”.
Con ordinanza del 11.3.2021 è stata autorizzata la chiamata in causa dell'Ing. Persona_1
- dirigente del Settore Reti ed Infrastrutture Tecnologiche della Provincia B.A.T. -, con il
[...] quale era stato stipulato il contratto di appalto – e dell'Ing. - dirigente del Servizio Persona_2
EGovernment della Provincia B.A.T.- che aveva sottoscritto l'atto transattivo, su istanza dell'attore, che ha richiesto di esser “dagli stessi garantita per il caso in cui dovesse ravvisarsi una rispettiva responsabilità di detti funzionari sia in ordine all'affidamento ed esecuzione di quei lavori (da parte dell'ing. ) e sia in ordine all'intervenuta transazione (ad opera dell'ing. ) ove Per_1 Per_2 dovesse essere accertata, eventualmente, l'inosservanza, da parte degli stessi, delle procedure di legge per il conferimento dell'incarico in questione e per la transazione intercorsa”.
Con ordinanza del 22.4.2022 è stata disposta la rinnovazione delle notificazioni dei terzi chiamati.
Con ordinanza del 8.2.2024 il processo è stato dichiarato interrotto in ragione dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico dell'attrice.
Con ricorso del 20.3.2024 il processo è stato riassunto dalla Curatela, con richiamo delle conclusioni già formulate dall'attrice e con successiva comparsa del 22.5.2024 si è costituita la convenuta, richiamando le conclusioni già articolate.
Con ordinanza del 13.6.2024 è stata dichiarata “l'estinzione parziale della lite nei confronti di e , nulla disponendo in ordine alle spese di lite”, in Persona_1 Persona_2 ragione del mancato adempimento all'ordine di rinnovazione della notifica. E' stata altresì formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c. accettata dall'attrice e rifiutata dalla convenuta.
La causa è stata istruita a mezzo di prove documentali e all'udienza del 5.6.2025, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.-
-----------
La domanda è infondata in parte e deve essere respinta nei termini di seguito indicati.
1. In via preliminare, giova rilevare che l'ordinanza del 13.6.2024 che ha dichiarato l'estinzione parziale della lite nei confronti dei terzi chiamati, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., ha natura sostanziale di sentenza parziale definitiva e come tale preclude ulteriori determinazioni in merito con la presente decisione.
2. Sempre in via preliminare e di rito, deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, giacché al fine di valutare la sussistenza della legittimazione (attiva e passiva) ciò che rileva è (solo) la prospettazione compiuta dall'attore nella domanda, ove lo stesso deve affermare di esser titolare del diritto dedotto in giudizio e di agire contro il soggetto titolare della situazione soggettiva passiva dedotta. Diversa è invece la titolarità effettiva del rapporto sostanziale, che attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione ad agire o resistere in giudizio, ma comporta solo l'accoglimento o il rigetto della domanda (cfr., in tal senso, per tutte, Cass. SS.UU. n. 2951/2016). Sicché, nel caso di specie, sussiste la legittimazione passiva della convenuta, affermata (dall'attore) quale titolare passivo del rapporto negoziale dedotto in giudizio (contratto di appalto e contratto di transazione); mentre l'accertamento della legittimità formale di tali contratti e/o, più in generale, della fondatezza della pretesa, attiene al merito della controversia e non al presupposto processuale costituito dalla legittimazione ad agire o resistere.
3. Venendo, dunque, al merito della domanda, deve rilevarsi l'infondatezza della stessa.
Giova premettere che, nel caso di specie, a ben vedere, l'attrice non ha inteso agire per l'adempimento del contratto di appalto stipulato tra le parti quanto, piuttosto, per l'esecuzione del successivo intercorso negozio transattivo. E' pur vero, tuttavia, che non può prescindersi dal vaglio
– a monte – della legittimità amministrativa della procedura che ha portato alla formazione della volontà negoziale della p.a. e/o della validità giuridica del contratto di appalto stipulato a valle, per poi incentrare il vaglio giudiziale sul successivo e sopravvenuto negozio di transazione, che ha trovato nel primo il suo presupposto.
In merito, risultano pacifiche, in quanto incontestate tra le parti e comunque evincibili documentalmente, le seguenti circostanze:
- che in data 13/2/2015 è scaduto il termine finale di efficacia del contratto di appalto intercorso tra le parti, comprensivo delle proroghe autorizzate dalla stazione appaltante;
- che le prestazioni effettuate dall'attrice hanno riguardato il periodo dal 13.2.2015 e il
20.11.2016 e che quindi si sono svolte in assenza di una “cornice” contrattuale;
- che in data 21.12.2018 è intercorso atto transattivo tra la e la , CP_3 CP_2 rappresentata dal Dirigente del “Servizio E-Governament” ing. Per_2
- che con successiva determina n. 1356 del 31.12.2018 il medesimo dirigente ha impegnato la spesa di euro 211.556,59 – alla base del predetto accordo transattivo – subordinando la liquidazione delle somme impegnate all'esito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Provinciale ex art. 194, comma 1, lett e) T.U.E.L, riconoscimento poi di fatto non avvenuto.
Orbene, tanto premesso in punto di fatto, deve osservarsi, in primo luogo, che la prestazione rivendicata dall'attrice è stata espletata in assenza di efficace contratto di appalto, atteso che quello stipulato tra le parti, in ragione di quanto detto, era scaduto.
L'assenza di un contratto comporta, già a monte, l'impossibilità di espletare l'azione contrattuale nei riguardi dell'Ente Locale, così come quella di far valere la fattispecie di responsabilità ex lege del funzionario/amministratore ex art. 191, 4° comma, TUEL, in quanto entrambe presuppongono pur sempre a monte la sussistenza del titolo (cfr. in merito, di recente,
Cass. Civ. sez. I, 29/02/2024, n.5480).
L'assenza del titolo, inoltre, preclude all'Ente altresì di deliberare il riconoscimento di un debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL, presupponendo anche quest'ultimo l'esistenza a monte di un valido titolo negoziale, pur se privo di impegno contabile (cfr. Cassazione civile sez. II -
06/05/2024, n. 12164; Cass. n. 510 del 2021; Cass. n. 20689 del 2016): riconoscimento ex art. 194
TUEL che, in ogni caso, nel caso di specie non è avvenuto.
Né può darsi rilievo – come ha preteso di fare parte attrice con la propria domanda – al successivo negozio transattivo intercorso con il dirigente Provinciale, in quanto detto contratto non risulta preceduto della previa delibera di Giunta, necessaria in materia transattiva ex art. 48, comma
1 e 107, comma 3, lett. c) T.U.E.L., con conseguente carenza della valida formazione della volontà contrattuale della P.A. e fondatezza della domanda riconvenzionale di annullamento proposta dalla convenuta, invero da riqualificarsi quale eccezione riconvenzionale, non essendo volta ad ottenere una determinata utilità “autonoma” ed essendo viceversa finalizzata al mero rigetto della domanda avversaria (v. Cass. Civ. 2016 n° 21472).
Parimenti resta esclusa – per invalidità c.d. derivata - la validità della successiva determina dirigenziale con la quale si è impegnata la spesa derivante dal predetto accordo transattivo annullato, con assorbimento delle ulteriori questioni dibattute tra le parti in ordine alla regolarità contabile di detta determina e al successivo difetto di recepimento da parte dell'organo consiliare.
Ne deriva, in conclusione, che esclusa la permanente efficacia del contratto di appalto ed elisa con effetto retroattivo la validità del negozio transattivo successivamente intercorso, all'attrice non sarebbe restato (e non resterebbe) che espletare l'azione di indebito arricchimento nei riguardi della convenuta (v. Cass. n. 5480 cit.).
Né potrebbe riqualificarsi (113 c.p.c.) la domanda attorea ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., avendo quest'ultima azione diverso petitum e causa petendi rispetto alla domanda contrattuale, con conseguente preclusione al potere di riqualificazione giudiziale, che trova un ostacolo nel principio della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).
4. Le spese di lite possono trovare compensazione, atteso che al momento del deposito della domanda la giurisprudenza era incerta nell'applicazione dei principi sovra esposti in tema di distinzione tra azione contrattuale e azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. nelle ipotesi di impegno di spesa assunto in assenza di contratto e ricorrendo in ogni altre gravi ed eccezionali ragioni (v. C. Cost. 19/04/2018 n° 77 in ordine all'art. 92 c.p.c.), tenuto conto che nel caso di specie un originario contratto era sussistente, pur avendo cessato efficacia, così come era sussistente un accordo transattivo che, sino alla presente pronuncia di annullamento, era dotato di efficacia giuridica in favore del privato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
Contr confronti della Provincia di nel giudizio iscritto al n. di ruolo di cui in epigrafe così provvede:
1) rigetta la domanda attorea per le ragioni indicate in parte motiva.
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Trani, 27 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5473/2020 promossa da:
, in persona del Parte_1 curatore pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. Pierpaolo Matera, giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
– ATTRICE contro
in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Teresa Russo, giusta conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
– CONVENUTO
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss.
Conclusioni delle parti (come da verbale d'udienza del 5.6.2025);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.11.2020 la ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi a codesto Tribunale la , al fine di sentir accertare e Controparte_2 dichiarare l'inadempimento della stessa all'atto transattivo intercorso tra le parti in data 21.12.2018 e sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della somma di €. 173.407,04 oltre iva, nonché oltre interessi e vittoria di spese.
Ha dedotto, in sintesi, l'attrice, a sostegno della spiegata domanda: 1) che giusta aggiudicazione della gara con procedura ristretta, come da determina dirigenziale 60/2012 e in forza di convenzione del 13.2.2013, aveva espletato il sevizio di “fornitura, assistenza manutenzione del servizio di telefonia VOIP delle infrastrutture di rete locale cosiddetta LAN, nonché di apparecchiature informatiche in uso alla ”; 2) che il contratto era stato prorogato sino al CP_1
13.2.2015 al fine di garantire la continuità operativa di tale attività e le prestazioni erano eseguite sino al 20.11.2016, con conseguente maturazione di un credito di €. 240.507,05= (di cui €.
43.370,12= per Iva); 3) che, in seguito ai solleciti inviati all'Ente locale, le parti avevano stipulato una transazione in data 21.12.2018, con la quale la Provincia aveva riconosciuto un credito di €.
173,407,04= (oltre Iva), da assoggettare, a riconoscimento formale in sede di deliberazione consiliare;
4) che tale riconoscimento formale non era mai intervenuto, risultando la convenuta inadempiente.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: accertare e dichiarare il suo inadempimento, in ordine a quanto esposto e, per l'effetto, sentirsi condannare al pagamento in favore dell'istante della somma di €. 173,407,04 (oltre Iva), per capitale, oltre interessi dalla costituzione in mora
(18/6/2020) sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Con comparsa del 15.2.2021 si è costituita in giudizio la , invocando il Controparte_2 rigetto dell'avversa domanda ed eccependo e deducendo, in sintesi: a) il difetto di legittimazione passiva, “per carenza degli obbligati atti amministrativi” e “di ogni atto prodromico e/o asseverativo e/o di ricognizione e riconoscimento del negozio giuridico e del debito”; b) che la procedura di riferimento aveva subito una deroga rispetto alle ordinarie procedure sull'assunzione di impegni e all'effettuazione di spese, in forza delle incertezze legate all'entrata, sicché si era proceduto con l'atto transattivo, al fine di poter ricorrere al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL;
c) che l'atto transattivo, tuttavia, era sprovvisto della necessaria autorizzazione dell'Organo esecutivo, quanto della previa determinazione d'impegno contabile, con conseguente annullabilità e nullità del contratto, richiesti in riconvenzionale.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “In via preliminare 1. Accogliere il sollevato difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta Nel merito 2. Respingere Controparte_2 la domanda di inadempimento a carico del convenuto ente locale, destituita dei necessari fondamenti giuridici In via riconvenzionale 3. Accertare l'annullabilità e dichiarare l'annullamento dell'atto transattivo del 26.11.2018 e del 21.12.2018, per mancanza del pregresso atto deliberativo di Giunta 4. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto transattivo del 26.11.2018 e del 21.12.2018, per carenza di impegno contabile in ordine alla spesa oggetto della pretesa 5. In ogni caso, con il pieno riconoscimento delle spese processuali.”.
Con ordinanza del 11.3.2021 è stata autorizzata la chiamata in causa dell'Ing. Persona_1
- dirigente del Settore Reti ed Infrastrutture Tecnologiche della Provincia B.A.T. -, con il
[...] quale era stato stipulato il contratto di appalto – e dell'Ing. - dirigente del Servizio Persona_2
EGovernment della Provincia B.A.T.- che aveva sottoscritto l'atto transattivo, su istanza dell'attore, che ha richiesto di esser “dagli stessi garantita per il caso in cui dovesse ravvisarsi una rispettiva responsabilità di detti funzionari sia in ordine all'affidamento ed esecuzione di quei lavori (da parte dell'ing. ) e sia in ordine all'intervenuta transazione (ad opera dell'ing. ) ove Per_1 Per_2 dovesse essere accertata, eventualmente, l'inosservanza, da parte degli stessi, delle procedure di legge per il conferimento dell'incarico in questione e per la transazione intercorsa”.
Con ordinanza del 22.4.2022 è stata disposta la rinnovazione delle notificazioni dei terzi chiamati.
Con ordinanza del 8.2.2024 il processo è stato dichiarato interrotto in ragione dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico dell'attrice.
Con ricorso del 20.3.2024 il processo è stato riassunto dalla Curatela, con richiamo delle conclusioni già formulate dall'attrice e con successiva comparsa del 22.5.2024 si è costituita la convenuta, richiamando le conclusioni già articolate.
Con ordinanza del 13.6.2024 è stata dichiarata “l'estinzione parziale della lite nei confronti di e , nulla disponendo in ordine alle spese di lite”, in Persona_1 Persona_2 ragione del mancato adempimento all'ordine di rinnovazione della notifica. E' stata altresì formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c. accettata dall'attrice e rifiutata dalla convenuta.
La causa è stata istruita a mezzo di prove documentali e all'udienza del 5.6.2025, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.-
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La domanda è infondata in parte e deve essere respinta nei termini di seguito indicati.
1. In via preliminare, giova rilevare che l'ordinanza del 13.6.2024 che ha dichiarato l'estinzione parziale della lite nei confronti dei terzi chiamati, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., ha natura sostanziale di sentenza parziale definitiva e come tale preclude ulteriori determinazioni in merito con la presente decisione.
2. Sempre in via preliminare e di rito, deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, giacché al fine di valutare la sussistenza della legittimazione (attiva e passiva) ciò che rileva è (solo) la prospettazione compiuta dall'attore nella domanda, ove lo stesso deve affermare di esser titolare del diritto dedotto in giudizio e di agire contro il soggetto titolare della situazione soggettiva passiva dedotta. Diversa è invece la titolarità effettiva del rapporto sostanziale, che attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione ad agire o resistere in giudizio, ma comporta solo l'accoglimento o il rigetto della domanda (cfr., in tal senso, per tutte, Cass. SS.UU. n. 2951/2016). Sicché, nel caso di specie, sussiste la legittimazione passiva della convenuta, affermata (dall'attore) quale titolare passivo del rapporto negoziale dedotto in giudizio (contratto di appalto e contratto di transazione); mentre l'accertamento della legittimità formale di tali contratti e/o, più in generale, della fondatezza della pretesa, attiene al merito della controversia e non al presupposto processuale costituito dalla legittimazione ad agire o resistere.
3. Venendo, dunque, al merito della domanda, deve rilevarsi l'infondatezza della stessa.
Giova premettere che, nel caso di specie, a ben vedere, l'attrice non ha inteso agire per l'adempimento del contratto di appalto stipulato tra le parti quanto, piuttosto, per l'esecuzione del successivo intercorso negozio transattivo. E' pur vero, tuttavia, che non può prescindersi dal vaglio
– a monte – della legittimità amministrativa della procedura che ha portato alla formazione della volontà negoziale della p.a. e/o della validità giuridica del contratto di appalto stipulato a valle, per poi incentrare il vaglio giudiziale sul successivo e sopravvenuto negozio di transazione, che ha trovato nel primo il suo presupposto.
In merito, risultano pacifiche, in quanto incontestate tra le parti e comunque evincibili documentalmente, le seguenti circostanze:
- che in data 13/2/2015 è scaduto il termine finale di efficacia del contratto di appalto intercorso tra le parti, comprensivo delle proroghe autorizzate dalla stazione appaltante;
- che le prestazioni effettuate dall'attrice hanno riguardato il periodo dal 13.2.2015 e il
20.11.2016 e che quindi si sono svolte in assenza di una “cornice” contrattuale;
- che in data 21.12.2018 è intercorso atto transattivo tra la e la , CP_3 CP_2 rappresentata dal Dirigente del “Servizio E-Governament” ing. Per_2
- che con successiva determina n. 1356 del 31.12.2018 il medesimo dirigente ha impegnato la spesa di euro 211.556,59 – alla base del predetto accordo transattivo – subordinando la liquidazione delle somme impegnate all'esito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Provinciale ex art. 194, comma 1, lett e) T.U.E.L, riconoscimento poi di fatto non avvenuto.
Orbene, tanto premesso in punto di fatto, deve osservarsi, in primo luogo, che la prestazione rivendicata dall'attrice è stata espletata in assenza di efficace contratto di appalto, atteso che quello stipulato tra le parti, in ragione di quanto detto, era scaduto.
L'assenza di un contratto comporta, già a monte, l'impossibilità di espletare l'azione contrattuale nei riguardi dell'Ente Locale, così come quella di far valere la fattispecie di responsabilità ex lege del funzionario/amministratore ex art. 191, 4° comma, TUEL, in quanto entrambe presuppongono pur sempre a monte la sussistenza del titolo (cfr. in merito, di recente,
Cass. Civ. sez. I, 29/02/2024, n.5480).
L'assenza del titolo, inoltre, preclude all'Ente altresì di deliberare il riconoscimento di un debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL, presupponendo anche quest'ultimo l'esistenza a monte di un valido titolo negoziale, pur se privo di impegno contabile (cfr. Cassazione civile sez. II -
06/05/2024, n. 12164; Cass. n. 510 del 2021; Cass. n. 20689 del 2016): riconoscimento ex art. 194
TUEL che, in ogni caso, nel caso di specie non è avvenuto.
Né può darsi rilievo – come ha preteso di fare parte attrice con la propria domanda – al successivo negozio transattivo intercorso con il dirigente Provinciale, in quanto detto contratto non risulta preceduto della previa delibera di Giunta, necessaria in materia transattiva ex art. 48, comma
1 e 107, comma 3, lett. c) T.U.E.L., con conseguente carenza della valida formazione della volontà contrattuale della P.A. e fondatezza della domanda riconvenzionale di annullamento proposta dalla convenuta, invero da riqualificarsi quale eccezione riconvenzionale, non essendo volta ad ottenere una determinata utilità “autonoma” ed essendo viceversa finalizzata al mero rigetto della domanda avversaria (v. Cass. Civ. 2016 n° 21472).
Parimenti resta esclusa – per invalidità c.d. derivata - la validità della successiva determina dirigenziale con la quale si è impegnata la spesa derivante dal predetto accordo transattivo annullato, con assorbimento delle ulteriori questioni dibattute tra le parti in ordine alla regolarità contabile di detta determina e al successivo difetto di recepimento da parte dell'organo consiliare.
Ne deriva, in conclusione, che esclusa la permanente efficacia del contratto di appalto ed elisa con effetto retroattivo la validità del negozio transattivo successivamente intercorso, all'attrice non sarebbe restato (e non resterebbe) che espletare l'azione di indebito arricchimento nei riguardi della convenuta (v. Cass. n. 5480 cit.).
Né potrebbe riqualificarsi (113 c.p.c.) la domanda attorea ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., avendo quest'ultima azione diverso petitum e causa petendi rispetto alla domanda contrattuale, con conseguente preclusione al potere di riqualificazione giudiziale, che trova un ostacolo nel principio della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).
4. Le spese di lite possono trovare compensazione, atteso che al momento del deposito della domanda la giurisprudenza era incerta nell'applicazione dei principi sovra esposti in tema di distinzione tra azione contrattuale e azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. nelle ipotesi di impegno di spesa assunto in assenza di contratto e ricorrendo in ogni altre gravi ed eccezionali ragioni (v. C. Cost. 19/04/2018 n° 77 in ordine all'art. 92 c.p.c.), tenuto conto che nel caso di specie un originario contratto era sussistente, pur avendo cessato efficacia, così come era sussistente un accordo transattivo che, sino alla presente pronuncia di annullamento, era dotato di efficacia giuridica in favore del privato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
Contr confronti della Provincia di nel giudizio iscritto al n. di ruolo di cui in epigrafe così provvede:
1) rigetta la domanda attorea per le ragioni indicate in parte motiva.
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Trani, 27 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto