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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/05/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 892 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 892 del 2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Domenica Parte_1 C.F._1
Iacoacci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, Via F. Filzi n. 25, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), con il patrocinio dell'Avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
D'Ambrosio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, Corso della
Repubblica n. 257, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.: “con le presenti note confermano che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui al Verbale di accordo di trasformazione del divorzio contenzioso in congiunto, debitamente sottoscritto, che si produce unitamente ai rispettivi documenti di identità delle parti debitamente sottoscritti. Concludono, pertanto, chiedendo che la causa venga assunta in decisione, previa remissione della medesima al Collegio per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al predetto Verbale, con compensazione delle spese di lite,
Pagina 1 rinunciando altresì alla concessione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e replica.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
In sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 le parti hanno chiesto un rinvio stante la pendenza di trattative, concesso dal Giudice rel. Con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio
2025 le parti hanno dato atto che avevano trovato un accordo, prodotto in atti il 4 dicembre 2024 in copia per immagine su supporto informatico di documento analogico e da intendersi integralmente trascritto in questa sede. Il Giudice rel., ritenuto che le condizioni concordate fossero conformi agli interessi della minore, in via temporanea e urgente ha disposto l'affido condiviso della minore e le statuizioni economiche in conformità a quanto concordato dalle parti, ha poi fissato udienza di discussione ex art. 473-bis.22 c.p.c., disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
Con la nota scritta in sostituzione di udienza il difensore di parte ricorrente ha ribadito la volontà delle parti sulle condizioni concordate.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Priverno (LT) in data 26 agosto 2006, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Priverno (LT) al n. 71, parte 2, serie A, anno 2006, da cui risulta che le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia del decreto di omologa della separazione n. 4378 del 2020, emesso dal
Tribunale di Latina in data 8 settembre 2020.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 4 marzo 2024 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Il fallimento del tentativo di conciliazione in sede di prima udienza, la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale e il tenore delle allegazioni difensive di entrambe le parti, induce il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Pagina 2 Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Le precisazioni congiunte delle parti sono meritevoli di accoglimento, in quanto le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse della figlia minore . Persona_1
3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 892 del 2024, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in Priverno
(LT) in data 26 agosto 2006, da e e trascritto al Registro Parte_1 Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Priverno (LT) al n. 71, parte 2, serie A, anno 2006, alle condizioni concordate dalle parti.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Priverno (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Priverno (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 892 del 2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Domenica Parte_1 C.F._1
Iacoacci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, Via F. Filzi n. 25, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), con il patrocinio dell'Avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
D'Ambrosio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, Corso della
Repubblica n. 257, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.: “con le presenti note confermano che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui al Verbale di accordo di trasformazione del divorzio contenzioso in congiunto, debitamente sottoscritto, che si produce unitamente ai rispettivi documenti di identità delle parti debitamente sottoscritti. Concludono, pertanto, chiedendo che la causa venga assunta in decisione, previa remissione della medesima al Collegio per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al predetto Verbale, con compensazione delle spese di lite,
Pagina 1 rinunciando altresì alla concessione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e replica.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
In sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 le parti hanno chiesto un rinvio stante la pendenza di trattative, concesso dal Giudice rel. Con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio
2025 le parti hanno dato atto che avevano trovato un accordo, prodotto in atti il 4 dicembre 2024 in copia per immagine su supporto informatico di documento analogico e da intendersi integralmente trascritto in questa sede. Il Giudice rel., ritenuto che le condizioni concordate fossero conformi agli interessi della minore, in via temporanea e urgente ha disposto l'affido condiviso della minore e le statuizioni economiche in conformità a quanto concordato dalle parti, ha poi fissato udienza di discussione ex art. 473-bis.22 c.p.c., disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
Con la nota scritta in sostituzione di udienza il difensore di parte ricorrente ha ribadito la volontà delle parti sulle condizioni concordate.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Priverno (LT) in data 26 agosto 2006, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Priverno (LT) al n. 71, parte 2, serie A, anno 2006, da cui risulta che le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia del decreto di omologa della separazione n. 4378 del 2020, emesso dal
Tribunale di Latina in data 8 settembre 2020.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 4 marzo 2024 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Il fallimento del tentativo di conciliazione in sede di prima udienza, la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale e il tenore delle allegazioni difensive di entrambe le parti, induce il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Pagina 2 Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Le precisazioni congiunte delle parti sono meritevoli di accoglimento, in quanto le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse della figlia minore . Persona_1
3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 892 del 2024, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in Priverno
(LT) in data 26 agosto 2006, da e e trascritto al Registro Parte_1 Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Priverno (LT) al n. 71, parte 2, serie A, anno 2006, alle condizioni concordate dalle parti.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Priverno (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Priverno (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 3