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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/03/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Nicoletta Aloj, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3245/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luigi Marzi
ATTORE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Evelyn La Monica
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale e, per quanto di sua competenza, l'Ill.mo Signor
Giudice
In via istruttoria:
= Con riserva di indicazione di mezzi istruttori nell'apposito termine di cui all'art. 171 ter C.p.c.
1 Nel merito:
= Dichiarare che è comproprietario nella misura del 50% Parte_1
del fabbricato censito al catasto fabbricati del Comune di Orbassano al foglio
33, mappale 180 sub 1, cat. C/7, classe U, mq. 38, rendita euro 70,65.
= Dato atto che si è impossessata anche della quota di Controparte_1 proprietà dell'attore ed ha allo stesso impedito di fare uso del suo diritto, chiudendo la via di accesso al fabbricato.
= Dichiarare tenuta e condannare a rimuovere ogni Controparte_1
impedimento all'accesso di al mappale n. 180 del foglio 33 Parte_1
Comune di Orbassano, in modo tale che lo stesso possa raggiungere, sia a piedi che con mezzi meccanici, così come fatto in precedenza, il fabbricato censito al catasto fabbricati del Comune di Orbassano, foglio 33, mappale 180/1.
= Reimmettere nel pieno possesso dell'immobile di sua Parte_1
proprietà, ordinando alla convenuta di astenersi da qualsiasi atto diretto ad impedire o limitare la piena possibilità di uso della proprietà che allo stesso appartiene.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale di usucapione.
= Respingere la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.
= Col favore delle spese di giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed
I.V.A.”.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1) In via pregiudiziale, accertare il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010 e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda attorea.
2) In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dal Sig.
nei confronti della sig.ra , perché infondate Parte_1 Controparte_1
2 in fatto e in diritto, per tutti i motivi rassegnati in comparsa di costituzione e risposta.
3) In accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che la sig.ra è proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione Controparte_1
della tettoia con antistante sedime destinato corte e strada, distinta al Catasto del Comune di Orbassano al Foglio 33, numero 180, subalterno 1 – Strada
Pendina piano T – zona censuaria U – categoria C/7 – classe U – mq 38, in virtù del possesso esclusivo, continuato, pacifico, ininterrotto, manifesto, uti dominus
e non uti condominus per oltre venti anni, e, per l'effetto, ordinare all'Ufficio del
Territorio di Servizio di Pubblicità immobiliare, in persona del Responsabile pro tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore della sig.ra CP_1
dell'intera proprietà sul bene sopra descritto, e, conseguentemente,
[...]
ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
4) Con vittoria di spese e compensi.
Parte convenuta ha anche richiamato le eccezioni sollevate con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. e a verbale dell'udienza del 17.10.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 9.03.2024, l'attore, premesso
- di essere proprietario della quota del 50% della tettoia censita al catasto fabbricati del Comune di Orbassano al Foglio 33, p.lla 180, sub. 1;
- di aver acquistato detto immobile per la quota di 1/10 in forza della successione ereditaria del padre, , e per i restanti 4/10 in Persona_1
forza di atto a rogito Notaio del 29.07.2004, rep. n. Persona_2
32.534, racc. n. 17.134;
3 - che la restante quota del 50% appartiene alla convenuta, che lo ha acquistato a rogito Notaio del 7.03.2003, rep. 246.491, Persona_3
racc. n. 36.043;
- che la descritta tettoia è adiacente ad altro corpo di fabbrica di proprietà esclusiva della convenuta;
- che circa una quindicina di anni fa la convenuta aveva ristrutturato gli immobili di sua proprietà, inglobandovi anche la tettoia di proprietà comune;
- che nel corso dei lavori la aveva ridotto l'altezza della tettoia CP_1
e ha recintato l'area pertinenziale dove la stessa insiste, impedendo all'attore di accedervi e di farne uso;
- che la convenuta nel corso del tempo aveva adibito la tettoia ad uso autorimessa, esclusivamente per sé; ha chiesto accertarsi la propria quota di comproprietà dell'immobile e condannare la convenuta alla rimozione di ogni impedimento all'accesso da parte del comproprietario, reimmettendolo nel possesso dell'immobile.
2. Con comparsa di risposta depositata il 28.04.2024 si è costituita in giudizio la convenuta esponendo:
- che con atto a rogito Notaio del 7.03.2003 ella aveva Persona_3
acquistato per l'intero una porzione di fabbricato nel Comune di
Orbassano, distinta al catasto al Foglio 33, numero 184, sub. 1, e la quota del 50%, in comproprietà con l'attore, della tettoia con antistante sedime destinato a corte e strada, distinta al catasto al Foglio 33, numero 180, subalterno 1 – Strada Pendina piano T – zona censuaria U – categoria C/7
–classe U – mq 38;
- che le porzioni immobiliari acquistate dalla convenuta venivano trasferite sotto l'osservanza delle clausole e delle condizioni contenute nell'atto di acquisto del dante causa (atto a rogito del notaio in data Persona_3
21.10.1993, repertorio 218.230/26.928) fra le quali:
4 o la possibilità di racchiudere la porzione di aia;
o la possibilità di separare la stalla grande e il soprastante fienile dalla proprietà confinante di , con spese a carico della Parte_1
convenuta e dei confinanti;
o il diritto della convenuta al passaggio pedonale, attraverso il cortile di proprietà fratelli o aventi causa e il relativo portone a Parte_1
giorno, fino a quando non fosse stata recintata l'aia;
o il diritto della convenuta ad accedere alla strada di Candiolo mediante la costruzione di una strada che attraversasse la proprietà
o aventi causa con spese da dividersi con gli stessi;
Parte_1
o il diritto della convenuta di costruire a proprie spese un portone carraio in corrispondenza dell'ex stalla piccola onde poter accedere direttamente alla strada di Orbassano percorrendo il mappale 180 del foglio 33 (ex mappale 103);
- che in data 16.06.2003 la convenuta riceveva la comunicazione di parte attrice, a mezzo raccomandata, che la stessa avrebbe costruito una recinzione nel cortile interno per suddividere le proprietà e l'unico accesso alla sua proprietà rimaneva quello attraverso il sedime destinato a corte e strada antistante la tettoia (aree in comproprietà) -mappale 180 del foglio
33;
- che pertanto, successivamente a tale comunicazione, ella provvedeva a costruire a proprie spese un portone carraio in corrispondenza dell'ex stalla piccola onde poter accedere direttamente alla strada di Orbassano percorrendo il mappale 180 del Foglio 33;
- di aver presentato in data 9.07.2003 al Comune di Orbassano istanza per la realizzazione della recinzione dell'area in comproprietà destinata a corte e strada antistante la tettoia, che già di fatto costituiva un unico corpo con l'immobile di sua proprietà, e che tale recinzione veniva realizzata nel mese di agosto dello stesso anno;
5 - che seguiva la presentazione da parte sua di diverse istanze volte a dare corso a pratiche amministrative finalizzate alla manutenzione e ristrutturazione degli immobili di sua proprietà;
- che dunque la convenuta, sin dalla data di acquisto, aveva provveduto in via esclusiva alla ristrutturazione degli immobili di sua proprietà, inclusa la tettoia di proprietà comune insistente sul foglio 33, mappale 180, subalterno 1 (trattandosi di un tutt'uno con il corpo di fabbricato di proprietà esclusiva della convenuta fungendo anche da tettoia alla porta d'ingresso dell'abitazione adibita pure a Bed and Breakfast), alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quest'ultima, della corte e della strada (unico accesso possibile per la convenuta alla sua proprietà a far data dal 16/06/2003), alla recinzione della medesima strada e dell'area pertinenziale sulla quale la tettoia insiste, adibendola ad uso autorimessa esclusivamente per sé;
- di avere dunque posseduto per oltre venti anni (dal 7.03.2003) i beni in comproprietà in modo esclusivo e inconciliabile con la possibilità di godimento da parte del comproprietario senza che quest'ultimo avesse mai partecipato alle spese né al godimento dei predetti beni;
- di avere dunque usucapito la quota del comproprietario, avendo posseduto uti domina l'immobile per oltre 20 anni in modo pacifico, ininterrotto, continuo, incontestato e manifesto;
e concludendo come indicato in epigrafe.
3. Alla prima udienza, in data 17.10.2024, parte attrice si opponeva all'ammissione delle istanze istruttorie di controparte, chiedeva in principalità la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, in subordine,
l'ammissione delle prove contrarie;
parte convenuta insisteva per l'ammissione delle prove e si opponeva alle richieste di parte attrice. Il Giudice si riservava.
Sciogliendo la riserva, il Giudice non ammetteva le istanze istruttorie e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
6 All'udienza del 20.02.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, le parti precisavano le rispettive conclusioni, discutevano la causa e il Giudice si riservava di pronunciare sentenza.
*****
4. La domanda è procedibile, essendo in atti la prova dell'intervenuto svolgimento della mediazione.
5. La domanda proposta dall'attore va qualificata come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., trattandosi di azione con la quale l'istante si afferma proprietario del bene di cui non ha il possesso ed agisce contro chi lo deterrebbe sine titulo, per ottenerne, previo riconoscimento del proprio diritto, la restituzione (cfr. Cass.
Sez. 2 n. 472/2017).
La qualificazione dell'azione come rei vindicatio non è incompatibile con la circostanza che nella specie l'azione petitoria proposta abbia ad oggetto solo la quota del 50% del bene e sia svolta nei confronti del comproprietario che impedisca all'attore di farne uso secondo il suo diritto. Al riguardo la Suprema
Corte si è infatti espressa nel senso che “Soggiace all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà dall'art. 948 cod. civ. chi - invocando la qualità di comproprietario e non di proprietario esclusivo del bene - agisca per ottenere - previo accertamento della comunione - il recupero della utilizzazione della cosa - di cui lamenti di essere stato privato - attraverso un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri spettanti al comunista nell'uso della cosa comune impedito dal comportamento del comproprietario. (…)” (Cass. Sez. 2 n. 3648/2004).
Dalla qualificazione dell'azione proposta come azione di rivendica ex art. 948
c.c. deriverebbe in linea di principio l'onere in capo all'attore di “fornire la prova rigorosa del vantato dominio e, quindi” di “giustificare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, anche in virtù di eventuale successione nel possesso” (Cass. Sez. 2 nn. 11521/1999, 8798/2000,
7 4748/1996; Cass. 2334/1995; si veda anche la già citata Cass. Sez. 2 n.
472/2017).
Tuttavia nel caso di specie la titolarità del 50% del bene in capo all'attore non è stata contestata dalla convenuta, che anzi l'ha espressamente affermata con la comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 3, in parentesi, “in comproprietà con il sig. ”), pur avendo affermato di aver usucapito il bene per Parte_2
effetto di possesso ventennale.
Dal riconoscimento della titolarità del 50% dell'immobile in capo al , Parte_1
unito alla produzione da parte dell'attore dei titoli di proprietà a suo favore - rispettivamente per 1/10 la successione a causa di morte di suo padre Per_1
, deceduto il 20.01.1983 (cfr. docc. 1 e 2 attore e per l'ulteriore provenienza
[...]
doc. 8), e per 4/10 la compravendita a rogito Notaio del Persona_2
29.07.2004 (doc. 3) – discende che non è necessario ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore risalire ad un acquisto a titolo originario a favore dell'attore o dei suoi danti causa, posto che per effetto della non contestazione e dell'espresso riconoscimento della titolarità in capo al tale circostanza non rientra nel thema probandum (art. 115 c.p.c.). Parte_1
La domanda di rivendica può dunque essere accolta.
6. Può di conseguenza essere accolta anche la domanda volta alla condanna della convenuta alla rimozione degli impedimenti all'accesso all'immobile da parte di
, atteso che non è contestato, anzi viene affermato dalla stessa Parte_1
convenuta, che l'accesso sia attualmente precluso al comproprietario, che in virtù di tale sua qualità ha diritto di fare uso della cosa comune secondo il suo diritto
(art. 1102 c.c.).
7. Occorre ora esaminare la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, che ha chiesto accertarsi l'intervenuta usucapione acquisitiva del 50% dell'immobile oggetto di causa in proprio favore.
La domanda è infondata, atteso che parte attrice ha prodotto diversi documenti con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. che possono essere tenuti in
8 considerazione ai fini del decidere, posto che si tratta di prove contrarie relative alla domanda di usucapione svolta dalla convenuta, che consentono di escludere, senza bisogno di ammettere le prove orali, che la convenuta abbia esercitato un possesso ad usucapionem ventennale.
Si tratta di comunicazioni provenienti dal legale che assisteva la , CP_1
delle quali in particolare una con cui si chiedeva al di contribuire alle Parte_1
spese per la manutenzione della tettoia e si prospettava al la possibilità Parte_1
di acquisto della quota della tettoia da parte della (doc. 14 in data CP_1
11.03.2004), incompatibile con l'esistenza dell'animus di possedere il bene uti domina in capo alla . Vi è poi una dichiarazione resa in data CP_1
20.04.2004 dalla dinanzi al Tribunale di Torino nel procedimento CP_1
possessorio da ella intentato contro il con cui la riconosce Parte_1 CP_1 che la tettoia è in comproprietà con il , riconoscimento anch'esso Parte_1
incompatibile con l'animus possidendi che interrompe il termine utile per maturare l'usucapione (cfr. art. 1165 c.c. che richiama le norme sulla prescrizione, e art. 2944 c.c. relativo all'interruzione della prescrizione per effetto del riconoscimento del diritto).
In ogni caso, anche prescindendo dalle considerazioni di cui sopra, manca un presupposto fondamentale per il verificarsi dell'usucapione, dato dall'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. Sez. 2 n. 10652/1994, n. 18392/2006, n. 8662/2010).
Ed invero, nel corso del ventennio in cui a dire di parte convenuta sarebbe maturata a suo favore l'usucapione, è stato posto in essere l'atto di acquisto dei
4/10 della tettoia a favore del (atto a rogito Notaio del Parte_1 Per_2
29.07.2004, dpc. 3 di parte attrice), che costituisce senza dubbio esercizio del diritto da parte dei danti causa del a fronte del quale non può ritenersi Parte_1
che al preteso possesso della si sia accompagnata l'inerzia del CP_1
titolare del diritto per venti anni.
Non solo.
9 Risulta infatti che sempre nel corso del ventennio in questione il abbia Parte_1
più volte esercitato le sue facoltà di proprietario, in particolare tra l'altro inviando alla due comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata, l'una in CP_1
data 5.10.2004 (doc. 22), con la quale richiedeva la chiave del cancello che era stato installato dalla senza il suo consenso in qualità di CP_1 comproprietario per il 50%, e l'altra in data 12.05.2006 (ricevuta il 16.05.2006, doc. 23), con la quale intimava la sospensione dei lavori che la aveva CP_1 intrapreso e l'immediato ripristino del sito, trattandosi di lavori non concordati e non autorizzati dal comproprietario, e le chiedeva di comunicare la combinazione per aprire il cancello che era stato installato senza il suo consenso onde poter usufruire del passaggio e della tettoria con annesso cortile in comproprietà.
La domanda di usucapione può dunque essere rigettata senza necessità di istruttoria.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni in considerazione del valore indeterminato della causa, che può ritenersi di non elevata complessità, ai valori indicati nella nota spese della parte che possono ritenersi idonei siccome ricompresi tra i medi e i minimi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che è proprietario della quota del 50% Parte_1 dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Orbassano al Foglio
33, mappale 180, sub. 1;
2) condanna a rimuovere ogni impedimento all'accesso di Controparte_1
sia a piedi che con mezzi meccanici all'immobile del quale egli Parte_1
è comproprietario come sopra identificato, e a consentire a di Parte_1
farne uso secondo il suo diritto;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
10 4) condanna alla rifusione a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 291,64 per esborsi ed € 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a.
Così deciso in Torino il 6/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Aloj
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