Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/03/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9188/2016 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 24.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 9188/2016 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in San Severo alla via Masselli n. 8, presso lo studio dell'avv. Luca Vincenzo Castello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in al corso Matteotti n. 112, presso CP_1 lo studio dell'avv. Ciro Massimo Piacquaddio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso che il Parte_1
si è reso inadempiente nei mesi di marzo e aprile Controparte_1
- Seconda Sezione civile -
del 2016 per la somma di € 238.294,00, ha convenuto quest'ultimo in giudizio, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni pari alla somma complessiva somma di € 253.994,98, oltre al risarcimento di ulteriori danni da determinarsi ex art. 1226 cod. civ.
Il costituendosi, ha domandato il rigetto Controparte_1 dell'avversa pretesa siccome infondata in fatto ed in diritto.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
A sostegno della sua pretesa, ha dedotto: di aver svolto Parte_1 attività di racconta dei rifiuti solidi urbani in favore del Comune di e di aver emesso fatture, per prestazioni rese nei mesi di CP_1 marzo e aprile 2016, per un importo complessivo pari ad € 253.994,98; che il non ha adempiuto al pagamento di tale importo, Controparte_1 adducendo di aver ricevuto un atto di pignoramento presso terzi per i debiti dovuti dalla alla debiti dei quali avrebbe Controparte_2 Controparte_3 potuto essere chiamata a rispondere anche la (attrice), per Parte_1 avere quest'ultima acquistato un ramo di azienda dalla;
Controparte_2 che, tuttavia, il pignoramento presso terzi ha riguardato la CP_2
soggetto giuridico diverso da essa attrice, e che,
[...] Parte_1 quindi, l'omesso pagamento integra inadempimento ingiustificato, perché il
Comune di , in assenza di un provvedimento giudiziale, non CP_1 avrebbe potuto negare l'adempimento in favore della società attrice, siccome il pignoramento era stato emesso esclusivamente nei confronti di altra società; che a causa dell'inadempimento del essa non ha più CP_1 potuto pagare i suoi lavoratori e, di conseguenza, ha subito un DURC irregolare, con conseguenti costi per la rimozione dell'irregolarità, pari alla somma di € 160.728,22; che, inoltre, i suoi dipendenti, siccome non più pagati, hanno iniziato ad agire in giudizio e hanno promosso azioni esecutive
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- Seconda Sezione civile -
nei suoi confronti, nell'ambito delle quali è stata condannata a pagare complessivamente spese di lite per la somma di € 93.266,76; che, inoltre,
a causa del DURC irregolare, ha dovuto anche ritirare la propria candidatura presentata nell'ambito di alcune gare di appalto (espressamente indicate in citazione) e che, pertanto, ha subito anche danni da mancato guadagno da liquidarsi in via equitativa;
che, in definitiva, dall'inadempimento in cui è incorso il di € 238.394,00, sono derivati: danni per € 160.728,22, CP_1
a titolo di costi necessari per rimuovere l'irregolarità del DURC;
danni per €
93.266,76, a titolo di spese di lite alle quali è stata condannata nell'ambito delle procedure esecutive promosse contro di lei dai suoi lavoratori;
oltre ad ulteriori danni derivanti dal mancato guadagno per non aver potuto partecipare ad alcune procedure di gara.
Il ha, invece, affermato che rientrava tra i suoi Controparte_1 obblighi di terzo custode di cui all'art. 546 cod. proc. civ. quello di attendere un provvedimento giudiziale che chiarisse il da farsi e che, infatti, nella dichiarazione di terzo ex art. 547 cod. proc. civ., rappresentò la situazione verificatasi tra le due società al G.E.; che, quindi, nessun comportamento omissivo gli può essere imputato;
che, in ogni caso, non è provato il nesso causale.
Il Tribunale ritiene che, sebbene sussista l'inadempimento del non CP_1 risulta invece provato il nesso causale tra inadempimento e danno.
L'inadempimento del sussiste poiché risulta dagli atti (cfr. allegato CP_1
n. 11 all'atto di citazione relativo alla comunicazione inviata dal CP_1 all'odierna attrice) che il pignoramento è stato emesso per “somme dovute ad dal […] ” e non già quindi Controparte_2 Controparte_1 per le somme dovute dal nei confronti dell'odierna attrice. Il CP_1 medesimo nella citata comunicazione, ha affermato di non aver CP_1 pagato nei confronti dell'odierna attrice perché, ai sensi dell'art. 2560, comma secondo, cod. civ. quest'ultima avrebbe “potuto” rispondere in solido con la (unica debitrice esecutata): secondo il Controparte_2
da ciò sarebbe disceso il suo comportamento prudenziale di CP_1 omettere il pagamento anche nei confronti dell'odierna attrice, giustificato
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dagli obblighi gravanti sul terzo pignorato, ai sensi dell'art. 546 cod. proc. civ..
Tale convincimento, tuttavia, non può essere condiviso perché il pignoramento era stato emesso per un credito vantato dalla Controparte_2
nei confronti del e, quindi, il avrebbe potuto
[...] CP_1 CP_1 considerarsi investito degli obblighi di custodia ex art. 546 cpc per le sole somme dovute alla , ma non anche per quelle Controparte_4 dovute alla odierna attrice.
Ciò posto, va ad ogni modo rilevato che deve escludersi la prova del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno.
Secondo la tesi dell'attrice, l'inadempimento del dovrebbe CP_1 considerarsi causa eziologicamente rilevante rispetto all'omesso pagamento dell'attrice verso i suoi dipendenti, con conseguente irregolarità del DURC e procedure esecutive promosse dai lavoratori nei suoi confronti.
Tuttavia, l'attrice non ha documentato specifici profili di rilevanza causale tra l'omesso pagamento del convenuto e le conseguenze dannose lamentate.
È, infatti, principio rilevante quello secondo cui l'attore danneggiato ha l'onere di allegare l'inadempimento “qualificato” del debitore, ossia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (Cass. civ. 2017, n.
26516).
Dagli atti, risulta solamente che a marzo 2016 (prima dell'inadempimento del risalente ai mesi di marzo e aprile 2016) il DURC era positivo CP_1
e che, quest'ultimo è divenuto negativo a maggio 2016 (dopo l'inadempimento del e anche che le azioni esecutive sono state CP_1 promosse dai suoi dipendenti in un periodo temporale successivo a quello dell'inadempimento del CP_1
L'attrice fonda la ricostruzione del nesso causale, quindi, esclusivamente su tale linea di tipo temporale ma il Tribunale ritiene che la sola ricostruzione cronologica degli eventi non sia, di per sé, sufficiente per un accertamento di tipo eziologico.
Secondo il principio della condicio sine qua non, temperato da quello della
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adeguatezza causale, ex artt. 40 e 41 c.p., infatti, quando l'evento è derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi deve considerarsi causa giuridicamente rilevante del danno, il comportamento in assenza del quale l'evento non si sarebbe verificato (Cass. civ. n.
8778/2024; Cass. civ. n. 29229/2024).
In atti, quindi, vi è solo dimostrazione cronologica degli eventi ma non risulta null'altro.
Mancano, esemplificativamente, i bilanci della società, sicché non è nemmeno chiaro quali fossero le condizioni patrimoniali e finanziarie di quest'ultima prima dell'inadempimento del CP_1
La società, inoltre, non ha provato, e prima ancora, nemmeno dedotto, che i lavoratori fossero stati assunti proprio per lo svolgimento delle attività di raccolta dei rifiuti espletate nei confronti del Comune e non già anche per altre finalità.
Nulla dimostra, in definitiva, che l'omesso pagamento del sia stato CP_1 causa efficiente dell'inadempimento dell'obbligo dell'attrice di corrispondere lo stipendio ai propri dipendenti, perché non risulta né che i lavoratori siano stati assunti al solo scopo di eseguire i lavori per i quali il ha omesso CP_1 il pagamento, né risultano le condizioni patrimoniali complessive della società prima dell'inadempimento del né ancora risulta che la CP_1 scelta della società nell'assunzione dei dipendenti sia stata corretta e proporzionata alla luce degli attesi guadagni che avrebbe potuto incassare.
Ne deriva, pertanto, il rigetto delle domande attoree, cui segue la condanna dell'attrice, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore del convenuto, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore del disputatum non superiore ad € 260.000,00 (art. 5 co. 5 e 6
D.M. 55/2014), secondo i parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ.
(Cass. civ. n. 14198/2022).
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le domande;
b) condanna l'attrice al rimborso, in favore del convenuto, delle spese di lite pari alla somma di € 14.103,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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